COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE

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1 COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE Approvato con atto C.C. n 127 del 18/12/1996 Modificato con successivo atto C.C. n 76 del 16/11 /2000 Modificato con successivo atto C.C. n.59 /2004

2 TITOLO I Norme Generali Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, predisposto in conformità alla legge n. 161/1963, modificata dalla legge n. 1142/1970, disciplina le attività di parrucchiere ovunque dette attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato ed anche se a titolo gratuito. 2. Nel caso in cui dette attività vengano esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ricoveri per anziani, negozi di profumeria od in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti disposizioni di legge ed alla normativa di cui al presente regolamento. 3. Le attività suddette non possono svolgersi in forma ambulante o di posteggio, possono svolgersi presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti ad abitazione, purché gli stessi vengano destinati ad uso artigianale. 4. Solo occasionalmente le suddette attività possono essere esercitate presso il domicilio del cliente, da parte dei titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, in questo caso la prestazione deve avvenire esclusivamente a favore di persone inferme, o che abbiano difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni, opportunamente documentate, da valutare dal Comune. 5. I parrucchieri, nell esercizio della loro attività, possono avvalersi di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Art. 2 Tipologie delle autorizzazioni 1. Esiste una sola autorizzazione- Parrucchiere- senza alcuna distinzione per uomo o donna che ricomprende una o più delle seguenti attività: 2. taglio di capelli; 3. esecuzione di acconciature; 4. colorazione e decolorazione dei capelli; 5. applicazione di parrucche; 6. prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica; 7. ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello. 2. La specificità della prestazione è correlata al possesso del corrispondente certificato di qualificazione professionale, rilasciato dai competenti Organi. Art. 3 Autorizzazioni 1. Tutte le imprese, siano esse ditte individuali o società, che esercitano, nell ambito del territorio comunale, le attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, previo parere della Commissione comunale di cui all art L autorizzazione è valida per l intestatario della stessa e per i locali ed attrezzature nelle stesse indicate. 3. L autorizzazione può essere concessa anche per l esercizio congiunto delle attività di parrucchiere e di estetista, in una stessa sede, compatibile con le disposizioni di cui al successivo articolo 7, purché, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali. 4. I locali adibiti all attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici, di cui all art. 7 secondo comma, della legge 1/ Nell autorizzazione d esercizio devono essere indicati: a) cognome e nome della persona autorizzata (ragione sociale per le società) e legale rappresentante; b) dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale; c) codice fiscale / partita IVA della ditta autorizzata; d) tipo di attività, oggetto dell autorizzazione; e) via, numero civico, piano, dove ha sede l esercizio autorizzato. Art. 4 Criteri per il rilascio di autorizzazioni 1. Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato: a) al rispetto del requisito della distanza, fissata in un minimo di ml.150, fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, la suddetta distanza minima viene accertata effettuando il percorso più breve, da ingresso ad ingresso, fra gli esercizi stessi, senza tener conto degli attraversamenti pedonali obbligatori, eventualmente esistenti sulla carreggiata; b) al rapporto esercizi-popolazione stabilito in n. 1 esercizio di parrucchiere ogni 450 abitanti. Art. 5 Requisiti professionali

3 1. Chi intende esercitare le attività disciplinate dal presente regolamento deve essere in possesso del certificato di qualificazione professionale, rilasciato dagli organi competenti. 2. Quando si tratta di impresa esercitata in forma di società, che ha i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, il certificato di abilitazione professionale, deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci; da uno solo, nel caso di due soci. 3. Quando si tratta di impresa societaria diversa da quelle previste dall art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, il certificato di qualificazione professionale deve essere posseduto, dalla persona che assume la direzione. Art. 6 Richiesta dell autorizzazione 1. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta su carta da bollo, sottoscritta dall interessato ed indirizzata al Sindaco. La stessa deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente, se si tratta di società che ha i requisiti previsti dalla L. n. 443/1985: ragione sociale, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza di ciascun socio, codice fiscale/partita IVA; b) se si tratta di società, diversa da quelle previste dalla L. n. 443/1985: ragione sociale, cognome, nome, data di nascita e residenza del legale rappresentante e del direttore dell impresa, codice fiscale/partita IVA; c) attività che si intende esercitare; d) ubicazione dei locali oggetto della richiesta. 2. Alla domanda devono essere allegati, i seguenti documenti: a) documentazione relativa a:requisiti professionali di cui alla L. 161/1963 e successive modifiche ed integrazioni, per i richiedenti, l autorizzazione all esercizio di parrucchiere; b) detti requisiti sono relativi al titolare dell impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nell esercizio dell attività nel caso di società obbligata ad iscriversi all albo delle Imprese artigiane ovvero al direttore di azienda, in caso di società non artigiana. c) planimetria, in scala 1:100, dei locali sede dell attività d) copia dell atto costituivo nel caso di società Art. 7 Rilascio dell autorizzazione 1. Esauriti gli adempimenti istruttori il Sindaco rilascia, ove ne ricorrano i presupposti, l autorizzazione per l esercizio dell attività, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. L attivazione deve essere effettuata, pena la revoca, entro mesi sei decorrenti dalla data dell avvenuta comunicazione notificata all interessato, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d uso dei locali, previa comunicazione all Amministrazione Comunale. 2. La mancata comunicazione della decisione dell Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, equivale ad accoglimento della domanda. 4. L autorizzazione ha validità fino al 31 gennaio di ogni anno e dovrà essere rinnovata entro tale data, previa presentazione all ufficio. 5. Il mancato rinnovo entro i suddetti termini comporta la violazione alle norme del presente regolamento. Art. 8 Trasferimento di sede dell esercizio 1. Il trasferimento è consentito nel rispetto dei requisiti di cui all art. 4 lettera a) e di quelli contenuti nell art. 7, comma 2 di cui al presente regolamento. 2. In caso di sfratto esecutivo, esclusi quelli per morosità, o per cause di forza maggiore, il Sindaco può autorizzare il trasferimento temporaneo in deroga alle norme direttive del presente regolamento. L autorizzazione concessa in deroga, non può avere validità superiore ad anni due. Art. 9 Subingressi per atti tra vivi 1. Il subingresso nell esercizio delle attività di cui al presente regolamento, per atto tra vivi comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell attività, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio ed il subentrante sia in possesso del requisito professionale di cui all art. 6 comma 2 del presente regolamento. 2. Il subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti all atto del trasferimento dell esercizio, può iniziare l attività soltanto dopo aver chiesto l autorizzazione al Comune. 3. Qualora non inizi l attività entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare le attività del dante causa. 4. Il subentrante per atto tra vivi, privo dei requisiti alla data del trasferimento dell esercizio, può iniziare l attività solo dopo aver acquisito i requisiti predetti e chiesta l autorizzazione al Comune. 5. Qualora non risulti in possesso dei suddetti requisiti entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l attività del dante causa.

4 6. Tale termine è prorogato dal Sindaco, quando il ritardo non risulti imputabile all interessato. 7. Ai fini dell applicazione delle norme sul subingresso, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell attività od il soggetto al quale l esercizio è stato trasferito per donazione, e che il trasferimento dell esercizio avvenga entro i termini di cui sopra. 8. Nel caso di trasferimento della sola gestione dell azienda, l autorizzazione rilasciata al subentrante, è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. 9. A gestione terminata il titolo originario è sostituito da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell esercizio, che ha diritto ad ottenerla, semprechè ne faccia richiesta al Sindaco, entro sei mesi dalla data di cessazione della gestione. 10. La domanda presentata dal nuovo gestore dell azienda deve essere corredata da: a) qualificazione professionale; b) copia autentica dell atto di affitto di azienda registrato. Art. 10 Sospensione dell attività 1. Il titolare dell autorizzazione che intende sospendere l attività per più di un mese, deve far pervenire apposita comunicazione scritta al Sindaco, prima di provvedere alla chiusura dell esercizio e, nel caso in cui la sospensione debba protrarsi per oltre 60 giorni, depositare l autorizzazione, entro lo stesso termine, ai fini della sua conservazione presso il Comune. 2. Il termine massimo per cui l autorizzazione può essere depositata è di anni uno, salvo i casi determinati da comprovate ragioni di forza maggiore, per le quali la sospensione, potrà essere autorizzata per un a maggiore durata; se alla scadenza di tale termine l autorizzazione non è stata riattivata con comunicazione scritta, viene revocata con ordinanza del Sindaco. Art. 11 Cessazione dell attività 1. Il titolare dell attività che intenda cessarla, deve produrre all Ufficio Commercio di questo Comune l originale dell autorizzazione, nonché la dichiarazione di deposito dell autorizzazione stessa. Art. 12 Successione ereditaria Subingresso mortis causa 1. Nel caso di morte del titolare dell autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l esercizio dell attività, per un periodo di anni cinque dalla data del decesso, a prescindere dal requisito della qualifica professionale, purché diano dimostrazione che l attività venga svolta da persona in possesso della prescritta qualificazione professionale. 2. Gli aventi diritto, per acquisire la titolarità dell autorizzazione, devono presentare domanda a norma del presente regolamento, entro 60 giorni dalla data dell avvenuto decesso, con allegati i seguenti documenti: a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la qualifica di coniuge superstite o, in mancanza, di eredi; b) autorizzazione del Giudice tutelare, nel caso che gli eredi siano minori; c) certificato dell avvenuta denuncia di successione, entro sei mesi dall avvenuto decesso. 3. L autorizzazione è soggetta a decadenza, trascorso il periodo di cinque anni dalla data del decesso, senza che gli eredi interessati abbiano comprovato il possesso della qualifica professionale richiesta ai sensi di legge. 4. Al caso di morte, è equiparata l interdizione e inabilitazione del titolare, dichiarata con sentenza. 5. Gli eredi possono fare domanda di sospensione dell attività con le modalità previste dall art. 15. Art. 13 Sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione 1. Il provvedimento di sospensione dell autorizzazione, è applicato dal Sindaco nei casi di particolare gravità o di recidiva sino ad un periodo di mesi tre. 2. La sospensione dell autorizzazione comporta la chiusura dell esercizio ove viene svolta l attività 3. L autorizzazione comunale viene revocata qualora: a) vengano a mancare al titolare dell autorizzazione i requisiti o le condizioni che hanno consentito il rilascio; b) non attivi l esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell autorizzazione; c) sospenda per un periodo superiore ad un anno l attività dell esercizio; d) per fallimento del titolare. 4. L autorizzazione comunale decade: a) per rinuncia del titolare; b) per decesso del titolare, salvo i casi previsti di mortis causa. Art. 14 Diniego di autorizzazione Ricorso 1. Il diniego dell autorizzazione deve essere opportunamente motivato e notificato al richiedente, a cura del competente ufficio entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5 2. Qualora ne sia richiesta l integrazione, detto termine decorre dalla data in cui l integrazione è avvenuta. 3. Nel provvedimento devono essere indicati i motivi, di fatto e di diritto, che hanno determinato la decisione dell amministrazione, in relazione alle risultanze istruttorie. 4. Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Art. 15 Attività didattiche 1. Le attività oggetto del presente regolamento, svolte a soli fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, esercitate temporaneamente, a fini promozionali con durata non superiore a gg. 15, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea, da rilasciare dal Sindaco o suo delegato. 2. Il rilascio dell autorizzazione non è subordinato al rispetto del requisito delle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni: a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche; b) idoneità sanitaria dei locali, ove vengono svolte le esercitazioni. 3. Al termine del periodo autorizzato, l originale dell autorizzazione deve essere riconsegnato all Ufficio Commercio del Comune, per l archiviazione. Art. 16 Orario 1. I negozi di parrucchiere devono osservare l orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria. Art. 17 Esposizione dell orario al pubblico e delle tariffe 1. Il titolare dell autorizzazione è obbligato ad esporre nell esercizio, in modo ben visibile al pubblico, l autorizzazione di cui all art. 3, nonché un cartello che indica l orario di apertura e chiusura dell esercizio stesso. 2. Coloro che, esercitano l attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con se copia dell autorizzazione, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 3. E concessa la prosecuzione dell attività oltre i limiti di orario, a porte chiuse, per l ultimazione delle prestazioni in corso all ora prevista per la chiusura dell esercizio. 4. E fatto obbligo al titolare dell autorizzazione di esporre, in modo ben visibile al pubblico, il tariffario relativo alle prestazioni praticate nel locale. Art. 18 Sanzioni 1. Nei casi in cui le attività disciplinate dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco ne dispone la cessazione immediata, ordinando, per lo scopo, la chiusura dell esercizio. 2. Qualora l ordine non venga rispettato, il Sindaco provvede a far chiudere coattivamente l esercizio, mediante apposizione di sigilli. 3. Fatta salva l applicazione delle norme del codice penale e delle altre leggi speciali, chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria così distinta: a) da un minimo di 10,00 ad un massimo di 52,00, con facoltà per il trasgressore di pagare in via breve la somma di 17,00, per l inosservanza degli artt. 11, 16 e 17; b) da un minimo di 516,00 ad un massimo di 1.033,00, per l inosservanza degli artt. 3, 8, 9, e Ai fini dell applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla legge n. 689/1981. Art. 19 Norme transitorie 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano le attività dallo stesso disciplinate, muniti della prescritta autorizzazione, possono continuare ad esercitare l attività stessa alle condizioni di cui al precedente regolamento. 2. Gli adeguamenti alla normativa prevista nel presente regolamento avverranno, ove tecnicamente possibili, in occasione del cambio di titolarità della gestione dell attività, a seguito di trasferimento della stessa, per atto tra vivi od a causa di morte. 3. L adeguamento è comunque obbligatorio nel caso di trasferimento di sede dell esercizio. Art. 20 Disposizioni finali 1. Le attività indicate nel presente regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, fatta salva l irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

6 Art. 21 Validità del regolamento 1. Il presente regolamento abroga, a tutti gli effetti, quello precedente. 2. Entra in vigore dopo l approvazione e pubblicazione ai sensi di legge. 3. Fino alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi il regolamento precedente.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

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