COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE
|
|
- Costantino Carnevale
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE Approvato con atto C.C. n 127 del 18/12/1996 Modificato con successivo atto C.C. n 76 del 16/11 /2000 Modificato con successivo atto C.C. n.59 /2004
2 TITOLO I Norme Generali Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, predisposto in conformità alla legge n. 161/1963, modificata dalla legge n. 1142/1970, disciplina le attività di parrucchiere ovunque dette attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato ed anche se a titolo gratuito. 2. Nel caso in cui dette attività vengano esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ricoveri per anziani, negozi di profumeria od in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti disposizioni di legge ed alla normativa di cui al presente regolamento. 3. Le attività suddette non possono svolgersi in forma ambulante o di posteggio, possono svolgersi presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti ad abitazione, purché gli stessi vengano destinati ad uso artigianale. 4. Solo occasionalmente le suddette attività possono essere esercitate presso il domicilio del cliente, da parte dei titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, in questo caso la prestazione deve avvenire esclusivamente a favore di persone inferme, o che abbiano difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni, opportunamente documentate, da valutare dal Comune. 5. I parrucchieri, nell esercizio della loro attività, possono avvalersi di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Art. 2 Tipologie delle autorizzazioni 1. Esiste una sola autorizzazione- Parrucchiere- senza alcuna distinzione per uomo o donna che ricomprende una o più delle seguenti attività: 2. taglio di capelli; 3. esecuzione di acconciature; 4. colorazione e decolorazione dei capelli; 5. applicazione di parrucche; 6. prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica; 7. ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello. 2. La specificità della prestazione è correlata al possesso del corrispondente certificato di qualificazione professionale, rilasciato dai competenti Organi. Art. 3 Autorizzazioni 1. Tutte le imprese, siano esse ditte individuali o società, che esercitano, nell ambito del territorio comunale, le attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, previo parere della Commissione comunale di cui all art L autorizzazione è valida per l intestatario della stessa e per i locali ed attrezzature nelle stesse indicate. 3. L autorizzazione può essere concessa anche per l esercizio congiunto delle attività di parrucchiere e di estetista, in una stessa sede, compatibile con le disposizioni di cui al successivo articolo 7, purché, per ogni specifica attività, il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali. 4. I locali adibiti all attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici, di cui all art. 7 secondo comma, della legge 1/ Nell autorizzazione d esercizio devono essere indicati: a) cognome e nome della persona autorizzata (ragione sociale per le società) e legale rappresentante; b) dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale; c) codice fiscale / partita IVA della ditta autorizzata; d) tipo di attività, oggetto dell autorizzazione; e) via, numero civico, piano, dove ha sede l esercizio autorizzato. Art. 4 Criteri per il rilascio di autorizzazioni 1. Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato: a) al rispetto del requisito della distanza, fissata in un minimo di ml.150, fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, la suddetta distanza minima viene accertata effettuando il percorso più breve, da ingresso ad ingresso, fra gli esercizi stessi, senza tener conto degli attraversamenti pedonali obbligatori, eventualmente esistenti sulla carreggiata; b) al rapporto esercizi-popolazione stabilito in n. 1 esercizio di parrucchiere ogni 450 abitanti. Art. 5 Requisiti professionali
3 1. Chi intende esercitare le attività disciplinate dal presente regolamento deve essere in possesso del certificato di qualificazione professionale, rilasciato dagli organi competenti. 2. Quando si tratta di impresa esercitata in forma di società, che ha i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, il certificato di abilitazione professionale, deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci; da uno solo, nel caso di due soci. 3. Quando si tratta di impresa societaria diversa da quelle previste dall art. 3 della legge 8 agosto 1985 n. 443, il certificato di qualificazione professionale deve essere posseduto, dalla persona che assume la direzione. Art. 6 Richiesta dell autorizzazione 1. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta su carta da bollo, sottoscritta dall interessato ed indirizzata al Sindaco. La stessa deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente, se si tratta di società che ha i requisiti previsti dalla L. n. 443/1985: ragione sociale, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza di ciascun socio, codice fiscale/partita IVA; b) se si tratta di società, diversa da quelle previste dalla L. n. 443/1985: ragione sociale, cognome, nome, data di nascita e residenza del legale rappresentante e del direttore dell impresa, codice fiscale/partita IVA; c) attività che si intende esercitare; d) ubicazione dei locali oggetto della richiesta. 2. Alla domanda devono essere allegati, i seguenti documenti: a) documentazione relativa a:requisiti professionali di cui alla L. 161/1963 e successive modifiche ed integrazioni, per i richiedenti, l autorizzazione all esercizio di parrucchiere; b) detti requisiti sono relativi al titolare dell impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nell esercizio dell attività nel caso di società obbligata ad iscriversi all albo delle Imprese artigiane ovvero al direttore di azienda, in caso di società non artigiana. c) planimetria, in scala 1:100, dei locali sede dell attività d) copia dell atto costituivo nel caso di società Art. 7 Rilascio dell autorizzazione 1. Esauriti gli adempimenti istruttori il Sindaco rilascia, ove ne ricorrano i presupposti, l autorizzazione per l esercizio dell attività, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. L attivazione deve essere effettuata, pena la revoca, entro mesi sei decorrenti dalla data dell avvenuta comunicazione notificata all interessato, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d uso dei locali, previa comunicazione all Amministrazione Comunale. 2. La mancata comunicazione della decisione dell Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, equivale ad accoglimento della domanda. 4. L autorizzazione ha validità fino al 31 gennaio di ogni anno e dovrà essere rinnovata entro tale data, previa presentazione all ufficio. 5. Il mancato rinnovo entro i suddetti termini comporta la violazione alle norme del presente regolamento. Art. 8 Trasferimento di sede dell esercizio 1. Il trasferimento è consentito nel rispetto dei requisiti di cui all art. 4 lettera a) e di quelli contenuti nell art. 7, comma 2 di cui al presente regolamento. 2. In caso di sfratto esecutivo, esclusi quelli per morosità, o per cause di forza maggiore, il Sindaco può autorizzare il trasferimento temporaneo in deroga alle norme direttive del presente regolamento. L autorizzazione concessa in deroga, non può avere validità superiore ad anni due. Art. 9 Subingressi per atti tra vivi 1. Il subingresso nell esercizio delle attività di cui al presente regolamento, per atto tra vivi comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell attività, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio ed il subentrante sia in possesso del requisito professionale di cui all art. 6 comma 2 del presente regolamento. 2. Il subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti all atto del trasferimento dell esercizio, può iniziare l attività soltanto dopo aver chiesto l autorizzazione al Comune. 3. Qualora non inizi l attività entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare le attività del dante causa. 4. Il subentrante per atto tra vivi, privo dei requisiti alla data del trasferimento dell esercizio, può iniziare l attività solo dopo aver acquisito i requisiti predetti e chiesta l autorizzazione al Comune. 5. Qualora non risulti in possesso dei suddetti requisiti entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l attività del dante causa.
4 6. Tale termine è prorogato dal Sindaco, quando il ritardo non risulti imputabile all interessato. 7. Ai fini dell applicazione delle norme sul subingresso, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell attività od il soggetto al quale l esercizio è stato trasferito per donazione, e che il trasferimento dell esercizio avvenga entro i termini di cui sopra. 8. Nel caso di trasferimento della sola gestione dell azienda, l autorizzazione rilasciata al subentrante, è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. 9. A gestione terminata il titolo originario è sostituito da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell esercizio, che ha diritto ad ottenerla, semprechè ne faccia richiesta al Sindaco, entro sei mesi dalla data di cessazione della gestione. 10. La domanda presentata dal nuovo gestore dell azienda deve essere corredata da: a) qualificazione professionale; b) copia autentica dell atto di affitto di azienda registrato. Art. 10 Sospensione dell attività 1. Il titolare dell autorizzazione che intende sospendere l attività per più di un mese, deve far pervenire apposita comunicazione scritta al Sindaco, prima di provvedere alla chiusura dell esercizio e, nel caso in cui la sospensione debba protrarsi per oltre 60 giorni, depositare l autorizzazione, entro lo stesso termine, ai fini della sua conservazione presso il Comune. 2. Il termine massimo per cui l autorizzazione può essere depositata è di anni uno, salvo i casi determinati da comprovate ragioni di forza maggiore, per le quali la sospensione, potrà essere autorizzata per un a maggiore durata; se alla scadenza di tale termine l autorizzazione non è stata riattivata con comunicazione scritta, viene revocata con ordinanza del Sindaco. Art. 11 Cessazione dell attività 1. Il titolare dell attività che intenda cessarla, deve produrre all Ufficio Commercio di questo Comune l originale dell autorizzazione, nonché la dichiarazione di deposito dell autorizzazione stessa. Art. 12 Successione ereditaria Subingresso mortis causa 1. Nel caso di morte del titolare dell autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l esercizio dell attività, per un periodo di anni cinque dalla data del decesso, a prescindere dal requisito della qualifica professionale, purché diano dimostrazione che l attività venga svolta da persona in possesso della prescritta qualificazione professionale. 2. Gli aventi diritto, per acquisire la titolarità dell autorizzazione, devono presentare domanda a norma del presente regolamento, entro 60 giorni dalla data dell avvenuto decesso, con allegati i seguenti documenti: a) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la qualifica di coniuge superstite o, in mancanza, di eredi; b) autorizzazione del Giudice tutelare, nel caso che gli eredi siano minori; c) certificato dell avvenuta denuncia di successione, entro sei mesi dall avvenuto decesso. 3. L autorizzazione è soggetta a decadenza, trascorso il periodo di cinque anni dalla data del decesso, senza che gli eredi interessati abbiano comprovato il possesso della qualifica professionale richiesta ai sensi di legge. 4. Al caso di morte, è equiparata l interdizione e inabilitazione del titolare, dichiarata con sentenza. 5. Gli eredi possono fare domanda di sospensione dell attività con le modalità previste dall art. 15. Art. 13 Sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione 1. Il provvedimento di sospensione dell autorizzazione, è applicato dal Sindaco nei casi di particolare gravità o di recidiva sino ad un periodo di mesi tre. 2. La sospensione dell autorizzazione comporta la chiusura dell esercizio ove viene svolta l attività 3. L autorizzazione comunale viene revocata qualora: a) vengano a mancare al titolare dell autorizzazione i requisiti o le condizioni che hanno consentito il rilascio; b) non attivi l esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell autorizzazione; c) sospenda per un periodo superiore ad un anno l attività dell esercizio; d) per fallimento del titolare. 4. L autorizzazione comunale decade: a) per rinuncia del titolare; b) per decesso del titolare, salvo i casi previsti di mortis causa. Art. 14 Diniego di autorizzazione Ricorso 1. Il diniego dell autorizzazione deve essere opportunamente motivato e notificato al richiedente, a cura del competente ufficio entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5 2. Qualora ne sia richiesta l integrazione, detto termine decorre dalla data in cui l integrazione è avvenuta. 3. Nel provvedimento devono essere indicati i motivi, di fatto e di diritto, che hanno determinato la decisione dell amministrazione, in relazione alle risultanze istruttorie. 4. Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Art. 15 Attività didattiche 1. Le attività oggetto del presente regolamento, svolte a soli fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, esercitate temporaneamente, a fini promozionali con durata non superiore a gg. 15, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea, da rilasciare dal Sindaco o suo delegato. 2. Il rilascio dell autorizzazione non è subordinato al rispetto del requisito delle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni: a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche; b) idoneità sanitaria dei locali, ove vengono svolte le esercitazioni. 3. Al termine del periodo autorizzato, l originale dell autorizzazione deve essere riconsegnato all Ufficio Commercio del Comune, per l archiviazione. Art. 16 Orario 1. I negozi di parrucchiere devono osservare l orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria. Art. 17 Esposizione dell orario al pubblico e delle tariffe 1. Il titolare dell autorizzazione è obbligato ad esporre nell esercizio, in modo ben visibile al pubblico, l autorizzazione di cui all art. 3, nonché un cartello che indica l orario di apertura e chiusura dell esercizio stesso. 2. Coloro che, esercitano l attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con se copia dell autorizzazione, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 3. E concessa la prosecuzione dell attività oltre i limiti di orario, a porte chiuse, per l ultimazione delle prestazioni in corso all ora prevista per la chiusura dell esercizio. 4. E fatto obbligo al titolare dell autorizzazione di esporre, in modo ben visibile al pubblico, il tariffario relativo alle prestazioni praticate nel locale. Art. 18 Sanzioni 1. Nei casi in cui le attività disciplinate dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco ne dispone la cessazione immediata, ordinando, per lo scopo, la chiusura dell esercizio. 2. Qualora l ordine non venga rispettato, il Sindaco provvede a far chiudere coattivamente l esercizio, mediante apposizione di sigilli. 3. Fatta salva l applicazione delle norme del codice penale e delle altre leggi speciali, chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria così distinta: a) da un minimo di 10,00 ad un massimo di 52,00, con facoltà per il trasgressore di pagare in via breve la somma di 17,00, per l inosservanza degli artt. 11, 16 e 17; b) da un minimo di 516,00 ad un massimo di 1.033,00, per l inosservanza degli artt. 3, 8, 9, e Ai fini dell applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla legge n. 689/1981. Art. 19 Norme transitorie 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano le attività dallo stesso disciplinate, muniti della prescritta autorizzazione, possono continuare ad esercitare l attività stessa alle condizioni di cui al precedente regolamento. 2. Gli adeguamenti alla normativa prevista nel presente regolamento avverranno, ove tecnicamente possibili, in occasione del cambio di titolarità della gestione dell attività, a seguito di trasferimento della stessa, per atto tra vivi od a causa di morte. 3. L adeguamento è comunque obbligatorio nel caso di trasferimento di sede dell esercizio. Art. 20 Disposizioni finali 1. Le attività indicate nel presente regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, fatta salva l irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
6 Art. 21 Validità del regolamento 1. Il presente regolamento abroga, a tutti gli effetti, quello precedente. 2. Entra in vigore dopo l approvazione e pubblicazione ai sensi di legge. 3. Fino alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi il regolamento precedente.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliCITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A CITTA DI FINALE LIGURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO Servizio Sportello Unico Attività Produttive REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA
CITTÀ DI MERATE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA 1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1) Il
DettagliCITTA DI BUSTO ARSIZIO
CITTA DI BUSTO ARSIZIO Ufficio Gestione Attività Economiche REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 11.12.2003
DettagliREGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE
REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE Articolo 1 Dichiarazione inizio attività 1-L esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori
DettagliCOMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ESTETISTA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 14.12.1963 n. 161
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA
COMUNE DI ROVATO (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 53 DEL 20.12.2000) CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Oggetto del Regolamento)
DettagliCOMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n.
1 COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA 1. Approvato con delibera C.C. n. 17 del 1998 2. Modificato con delibera C.C. n. 69 del 22/12/1999 2 INDICE
DettagliComune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina,
DettagliL.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1).
L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista. (1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2007, n. 104. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della
DettagliRegolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale.
Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Norme per l esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa. Decreto legislativo 31 marzo
DettagliCOMUNE DI NARNI. Disciplina comunale delle attività di acconciatore. Regolamento. (Provincia di Terni) Legge 17 agosto 2005, n.
COMUNE DI NARNI (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di acconciatore Legge 17 agosto 2005, n. 174 Regolamento I N D I C E Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Normativa di riferimento
DettagliUNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico
ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. DELL UNIONE N. DEL UNIONE DEICOMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE
Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 30.01.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 81 del 29.11.2004 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE CAPO I Disposizioni generali
DettagliCOMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO
COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti
DettagliREGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Comune di Desenzano del Garda REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 144 del 30.11.2000 Modificato con Deliberazione di C.C. n. 102 del
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)
pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.
REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato
DettagliCOMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari
COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI (Approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 28 Gennaio 2005) Art. 1 (Oggetto) -
DettagliCOMUNE DI SPILIMBERGO
COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUDCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA E PER LE MODALITA DI RILASCIO E DI RINNOVO DELLE RELATIVE
DettagliComune di pontebba Provincia di Udine
Comune di pontebba Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO Approvato con deliberazione consiliare del 20.12.2005 n. 66 IL SEGRETARIO COMUNALE
DettagliCOMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI
COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI Delibera del Consiglio Comunale n 1 del 09.01.2012 INDICE Art. 1 DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE
Dettaglisez. A - APERTURA sez. B - APERTURA PER SUBENTRO sez. C - VARIAZIONI sez. C1 TRASFERIMENTO DEI LOCALI sez. C2 VARIAZIONE DEI LOCALI
SERVIZI ALLA PERSONA ESERCIZI DI TATUAGGIO E PIERCING S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita AL COMUNE DI Cod. ISTAT _ _ _ _ _ _ L.241/1990, DGR 2402/10...l... sottoscritt...: Cognome Nome
DettagliRegolamento attività barbiere e parrucchiere
Regolamento attività barbiere e parrucchiere Adottato con delibera C.C. n. 6793/458 del 20.12.2000 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo
DettagliAttività artigianali Acconciatori. Descrizione
Attività artigianali Acconciatori Descrizione L acconciatore, detto comunemente parrucchiere, lava, taglia, acconcia, colora o decolora i capelli ed esegue trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano
DettagliCOMUNE DI NARNI. (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di estetista. Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i.
COMUNE DI NARNI (Provincia di Terni) Disciplina comunale delle attività di estetista Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. Regolamento I N D I C E Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Normativa di riferimento
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.
L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia
DettagliLEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.
Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO
DettagliCOMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE
COMUNE DI BRESCIA SETTORE SPORTELLI DELL EDILIZIA E DELLE IMPRESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING. Approvato con deliberazione del
DettagliComune di Rovigo Frazione di... C.A.P I_I_I_I_I_I. Indirizzo (Via, Piazza )... numero civico I_I_I_I_I_I
Al Comune di Rovigo Sezione Commercio Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 45100 ROVIGO Dichiarazione Inizio Attività Artigianale di Estetista (ai sensi art. 19 legge 7/8/1990, n. 241 così modificato art.
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliALLEGATO 1 COMUNE DI RUSSI. Servizio Sviluppo Economico e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA
ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 04/03/2008 COMUNE DI RUSSI Servizio Sviluppo Economico e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA I:\SVILUPPO ECONOMICO
Dettaglicon sede legale in via/piazza n., partita i.v.a., c h i e d e
Domanda di subingresso nell autorizzazione per l esercizio di noleggio con conducente (Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e ai sensi dell art.9 comma 1 della L.15 gennaio 1992
DettagliCOMUNE DI FORMIGNANA (Provincia di Ferrara) REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO
COMUNE DI FORMIGNANA (Provincia di Ferrara) REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO ART. 1 Disposizioni generali L esercizio di una sala pubblica per biliardi o per altri giochi leciti, in seguito definita convenzionalmente
DettagliAL COMUNE DI GASSINO TORINESE cod. istat 001112 Ai sensi del d. lgs. 31/03/1998 N.114 (art. 18 e 26 comma 5)
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) Art. 19 L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.
DettagliPROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA.
COMUNE DI SANT URBANO PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA. Allegato alla Delibera di Consiglio
DettagliRegione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98
Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE
Comune di BORGO VALSUGANA (Provincia di Trento) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ed ESTETISTA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 dd. 28.06.2005,
DettagliATTIVITA DI TINTOLAVANDERIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (Art. 19 L.241/90)
COMUNE DI MAGLIANO ALPI ATTIVITA DI TINTOLAVANDERIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (Art. 19 L.241/90) Ai sensi della L. 22.02.2006 n 84, del D.Lgs. 25.03.2010 n. 59, Artt. 79 e dell art. 19
DettagliREGIONE PIEMONTE ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN CENTRO COMMERCIALE COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
MOD. COM 4b COMPILARE IN STAMPATELLO AL COMUNE DI * _ _ _ _ _ _ Ai sensi del d. lgs. 114/1998, l.r. n. 28/99 e D.C.R. n. 563-13414/99 il sottoscritto Cognome Nome C. F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DettagliOGGETTO: Domanda di ammissione all esame di stato per l abilitazione alla libera Professione di Geometra sessione 2015.
Marca da bollo da EURO 16,00 RACCOMANDATA A.R. O PEC collegio.arezzo@geopec.it Al Dirigente Scolastico dell Istituto Tecnico per Geometri V.Fossombroni di AREZZO O CONSEGNATA A MANO (per tramite del Collegio
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Oggetto
DettagliGRANDI STRUTTURE DI VENDITA
spazio per la protocollazione GRANDI STRUTTURE DI VENDITA denuncia di inizio attività per subentro AL COMUNE DI: codice ISTAT luogo di nascita provincia o stato estero di nascita di nascita in qualità
DettagliCOMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA
COMUNE DI MACCAGNO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E ESTETISTA 1 CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI Art. 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente
DettagliCOMUNE DI FAEDO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA
COMUNE DI FAEDO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 30.11.2005 INDICE ART.
Dettagliattività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05
AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive - Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETICA
COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA Piazza Vittorio Emanuele II n.31-48010 Cotignola (RA) Telefono: 0545/908811 - Telefax: 0545/41282 P.IVA 00148580392 e-mail: comunecotignola@racine.ra.it SETTORE
DettagliCOMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA
COMUNE DI SARNO (PROVINCIA DI SALERNO) SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI NIZIO ATTIVITA LUDOTECA NUOVA ATTIVITÀ-SUBINGRESSO TRASFERIMENTO DI SEDE VARIAZIONI CESSAZIONE ATTIVITÀ
DettagliCOMMERCIO AL DETTAGLIO SPACCI INTERNI. S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F
COMMERCIO AL DETTAGLIO SPACCI INTERNI S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività AL COMUNE DI Cod. ISTAT _ _ _ _ _ _...l... sottoscritt...: Cognome Nome C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING
COMUNE DI PIZZIGHETTONE Provincia di CREMONA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING APPROVATO CON DELIBERA
DettagliDICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,
DettagliCOMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA
COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PRESSO IL CENTRO CULTURALE COMUNALE sito in Via PONTE CAPO (Palazzo Ex Scuola Media) Approvato con deliberazione
DettagliCon sede legale in (Via/Corso/Piazza )...n. Comune di..prov.. CAP.. Tel... Fax.
Spett.le Sportello Unico per le Attività Produttive Associato Piazza G.Marconi n.5 12020 FRASSINO (CN) e-mail: suap.monviso@legalmail.it Spett.le COMUNE DI VERZUOLO Polizia Locale Area di Vigilanza Ufficio
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA IN AREE RISERVATE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA Art. 1 - Residenti IN AREE RISERVATE Ai residenti anagrafici nel Comune di Praiano è concesso un permesso di sosta avente validità triennale per
DettagliCOMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE
COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE INDICE ARTICOLO 1 definizione ARTICOLO 2 - zone ed aree commerciali ARTICOLO 3 distanze
DettagliCOMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE
COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE Approvato con deliberazione della G.C. n 9 del 20.01.2011 Premessa Il presente
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN VILLE STORICHE, CASCINE ANTICHE E STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE
DettagliREGOLAMENTO PREINSEGNE ATTIVITA RICETTIVE
COMUNE DI PISA DIREZIONE URBANISTICA REGOLAMENTO PREINSEGNE ATTIVITA RICETTIVE Regolamento CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1- Finalità 1) Il presente Regolamento disciplina le tipologie e la collocazione
DettagliREGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA INDICE
Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30.01.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 80 del 29.11.2004 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
DettagliArt. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998
LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore
Dettaglisull Imposta di soggiorno
1 COMUNE DI PISA Regolamento sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011 Modificato con Deliberazione del C.C. n. 70 del 21.12.2012 Modificato con Deliberazione
DettagliCARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Che cosa è e a che cosa serve Gli operatori ambulanti ai sensi dell art. 21, comma 10 della L.R. 06/2010 hanno l
DettagliCittà di Roncade Provincia di Treviso
Città di Roncade Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
DettagliRegolamento. dei. contratti. cimiteriali
COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino Regolamento dei contratti cimiteriali Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 27.11.2002. 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Tumulazioni
DettagliREGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DI ALTRI GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DI ALTRI GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI Art. 1 LICENZA D'ESERCIZIO La licenza per l esercizio di sale pubbliche o per altre giochi
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI Art.1 Principi Generali CAPO I NORME GENERALI 1.Il presente regolamento disciplina: a) l apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING
COMUNE DI CENATE SOTTO Provincia di BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE,ESTETISTA, CENTRO DI ABBRONZATURA (SOLARIUM), TATUAGGI E PIERCING INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI
DettagliCOMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine)
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO (art. 29, L.r. n. 12/2002 Disciplina organica dell artigianato ) Approvato
DettagliRICHIESTA DI LICENZA DI MACINAZIONE AD USO ALIMENTARE/ZOOTECNICO
UFFICIO LICENZE RICHIESTA DI LICENZA DI MACINAZIONE AD USO ALIMENTARE/ZOOTECNICO ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA UFFICIO LICENZE Piazza Costituzione n. 8-3 piano
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008
DettagliREGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P.
REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P.- Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione di Giunta Comunale
DettagliCOMUNE DI QUARTU SANT ELENA AREA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO
COMUNE DI QUARTU SANT ELENA AREA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO SETTORE SVILUPPO LOCALE REGOLAMENTO AGENZIE D AFFARI EX ART. 115 DEL R.D. n 773 del 18.06.1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
Dettagliluogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.
Al Comune di Rovigo Sezione Commercio Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 45100 ROVIGO Dichiarazione Inizio Attività di Acconciatore (ai sensi art. 19 legge 7/8/1990, n. 241 e sm.i. così modificato art.
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE PIAZZA MAZZINI 8 25020 CAPRIANO DEL COLLE TEL. 030 9748683 FAX 030 9747384 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE MINI ALLOGGI PER ANZIANI PREMESSA
DettagliComune di Vedano al Lambro PROVINCIA DI MILANO
Comune di Vedano al Lambro PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 20/06/2005 modificato con deliberazione
DettagliCOMUNE DI BARLETTA CITTA DELLA DISFIDA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE REGOLAMENTO ACCONCIATORI
COMUNE DI BARLETTA CITTA DELLA DISFIDA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE REGOLAMENTO ACCONCIATORI TITOLO I ART. 1 ATTIVITA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Ai sensi della legge n 161 del 14.2.1963
DettagliLEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST"
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 26 del 14 maggio 2001 IL CONSIGLIO REGIONALE
DettagliRegolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei
Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei Centri di Telefonia Internazionale Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2006 ART. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento
DettagliForme speciali di vendita al dettaglio: PER CORRISPONDENZA - TELEVISIONE - ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE - AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE -
Forme speciali di vendita al dettaglio: PER CORRISPONDENZA - TELEVISIONE - ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE - AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE - S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività AL COMUNE
DettagliComune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo
DettagliCITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE
DettagliCOMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, 46-51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264 REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI.
COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, 46-51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264 REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26 febbraio
DettagliIL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere
DettagliLe medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.
L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora
DettagliCITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008
DettagliRegolamento per il rilascio di licenze per sale gioco
Regolamento per il rilascio di licenze per sale gioco Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 08.07.2008 In vigore dal 17.09.2008 I 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza,
DettagliS E G N A L A la seguente operazione:
CAPBP42C.rtf - (12/2015) SERVIZI ALLA PERSONA ESERCIZI DI TATUAGGIO E PIERCING S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività AL COMUNE DI Cod. ISTAT _ _ _ _ _ _...l... sottoscritt...: Cog Nome
DettagliPRODUZIONE DI PANE. S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita. Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F
PRODUZIONE DI PANE S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita AL COMUNE DI Cod. ISTAT l sottoscritt : Cognome Nome C.. Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Provincia Comune Via o... n.
DettagliDICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÁ
Al Comune di Bolzano 5.4 Ufficio Attivitá Economiche Estetisti, Solarium, Acconciatori DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÁ ESTETISTE/I (L. P. 1/2008) Il/la sottoscritto/a SOLARIUM (D.P.P. 41/2010) ACCONCIATORI/TRICI
DettagliCOMUNE DI RIMINI REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI LOCALI OVE SI DANNO PUBBLICI TRATTENIMENTI DANZANTI.
COMUNE DI RIMINI REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI LOCALI OVE SI DANNO PUBBLICI TRATTENIMENTI DANZANTI. Allegato Deliberazione di C.C. n. 263 del 18/3/1982 Modificato
DettagliAllo Sportello Unico Attività Produttive. Comune di
Allo Sportello Unico Attività Produttive Comune di PROT. N DEL SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER LABORATORIO DI PANIFICAZIONE (Ai sensi dell art. 19 della L.241/90 e successive modifiche
DettagliSomministrazione di alimenti e bevande per mezzo di Distributori Automatici (non effettuata in apposito locale)
Somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di Distributori Automatici (non effettuata in apposito locale) S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività AL COMUNE DI Cod. ISTAT...l... sottoscritt...:
DettagliOGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione per agenzia viaggi a seguito di subingresso/reintestazione. Il/la sottoscritto/a
BOLLO AL COMUNE DI OGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione per agenzia viaggi a seguito di subingresso/reintestazione. Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
DettagliL.R. 2/2002, art. 138 B.U.R. 11/9/2002, n. 37
L.R. 2/2002, art. 138 B.U.R. 11/9/2002, n. 37 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale
DettagliMUNICIPIO ROMA. U.O.A Via 00.. Roma
MUNICIPIO ROMA. U.O.A Via 00.. Roma OGGETTO: Domanda di voltura dell autorizzazione amministrativa all attività di vendita di quotidiani e periodici, ai sensi dell art. 20 della deliberazione del Commissario
DettagliOGGETTO: Domanda/Comunicazione per
MODELLO UNICO COMMERCIO AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE (TIP. B) (La marca da bollo deve essere applicata solamente nel caso di richiesta di nuova autorizzazione) Marca da bollo da 14.62 AL COMUNE di
DettagliC.F. Partita IVA (se diversa da C.F.) denominazione o ragione sociale
AL COMUNE/ALL UNIONE DEI COMUNI DI ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DI ATTIVITÀ DI ESTETISTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (L. n. 1/1990, L.R. n. 17/2011, D.Lgs 59/2010, art.
DettagliLINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.
ALLEGATO A) LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA nelle attività di acconciature ed estetica. 1. Nell ambito dell attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
Comune di SAN GIOVANNI LIPIONI (Provincia di CHIETI) Via Roma, 35-66050 SAN GIOVANNI LIPIONI (CH) * Codice Fiscale e Partita IVA: 00249220690 Telefono e Fax: 0873/952231-0873/952244 * Indirizzo E Mail:
DettagliAO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8
Dettagli