TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

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1 INDICAZIONI OPERATIVE PER L APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 E SMI TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Documento di consenso approvato il 22 ottobre 2010

2 ASL Capofila Documento a cura del Gruppo di Lavoro Sostanze Pericolose: ASL RMA: Leonardantonio Leggieri ASL RMB: Antonio Emili, Pietro Pandolfi ASL RMC: Eva Pietrantonio ASL RMD: Umberto Pagliara, Orietta Angelosanto ASL RME: Alessandro Palmeri ASL RMF: Felice Tidei ASL RMG: Claudia Piatti ASL RMH: Maurizio Leone, Stefania Macchiaroli ASL Latina: Carlo Muscarella ASL Frosinone: Rosa Ferri ASL Rieti: Lorella Fieno, Marco Ianni In copertina: Mario Sironi Il gasometro 1943

3 D.LGS. 81/08 e s.m.i. TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Aspetti generali Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ha introdotto una nuova definizione di entità del rischio chimico; la dizione di rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori deve essere sostituita con la dizione rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori. Occorre pertanto aggiornare i documenti di valutazione del rischio tenendo conto di questo nuovo elemento. La valutazione del rischio deve sempre essere effettuata tenendo conto di tutti i requisiti minimi elencati nell art 223 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, nel caso vengano impiegati algoritmi di calcolo per la valutazione e la definizione del rischio chimico, occorre verificare la rispondenza dell algoritmo a tali criteri. Qualora sia necessaria l effettuazione di rilevazioni di agenti chimici pericolosi, dovranno essere rispettate almeno le norme tecniche UNI di cui all allegato XLI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare, distinguendo tra requisiti necessari e requisiti consigliabili degli algoritmi di calcolo: Requisiti necessari: - La valutazione deve essere basata sulle quantità di tutte le sostanze e preparati presenti nel ciclo produttivo o generati durante la lavorazione. - La valutazione deve essere basata sulle informazioni contenute nelle schede di sicurezza e/o sui dati desunti dalla letteratura e dalle banche dati governative nazionali ed internazionali. - Le schede di sicurezza devono essere allegate al documento di valutazione del rischio e devono essere acquisite dal datore di lavoro dal responsabile dell immissione sul mercato del prodotto al momento della fornitura. - La valutazione deve essere basata sulle mansioni in modo da associare direttamente l entità del rischio a ogni lavoratore. - La valutazione del rischio deve definire e quantificare non solo i rischi per la salute, ma anche i rischi per la sicurezza del lavoratore (incendi, esplosioni, contatti accidentali). - Le misure specifiche di prevenzione (sistemi di captazione alla fonte, dispositivi di protezione individuali, formazione, qualità della scheda di sicurezza), che devono essere adottate solo in caso di rischio non irrilevante, non devono concorrere alla definizione della soglia di rischio (irrilevante/non irrilevante). Una volta definita l entità del rischio, le misure specifiche di prevenzione devono essere considerate nel processo di valutazione per verificare la loro capacità di far diminuire ulteriormente il rischio e per stimare l effettiva esposizione del lavoratore. - Il concetto di rischio irrilevante/non irrilevante non può essere applicato in caso di sostanze cancerogene e mutagene di classe I e II (frasi di rischio R 45, R46 e R49) per i quali si applica il Capo II. Per quanto riguarda la classificazione dei lavoratori come esposti, non esposti o potenzialmente esposti a cancerogeni e mutageni, si ritiene che continuino ad essere applicabili le indicazioni delle Linee Guida del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome sul Titolo VII del D.Lgs. 626/94. - In caso di esposizioni a sostanze sensibilizzanti (frasi di rischio R42, R43) il rischio chimico non può essere considerato come irrilevante; in caso di sostanze cancerogene e mutagene di classe III (frasi di rischio R40, R68) è altamente probabile che il rischio chimico risulti non irrilevante per la salute. Requisiti consigliabili: - L algoritmo scelto deve essere di comprovata validità.

4 - E consigliabile basare la valutazione del rischio sulle singole sostanze pericolose che compongono un preparato piuttosto che sui preparati, in maniera da sommare le quantità e gli effetti di un singolo agente chimico contenuto in più preparati. Questo vale in particolare nel caso di utilizzo di più preparati che contengano le medesime sostanze pericolose per poter calcolare la dose effettiva assunta. - La valutazione del rischio può essere riferita alle singole lavorazioni, a condizione che vengano ricostruite le mansioni combinando le fasi lavorative. Indicazioni per gli operatori Già nel 2002 le Linee Guida del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome hanno sottolineato che la corretta accezione del termine di rischio moderato era di fatto quella di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori. La nuova definizione di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori non introduce quindi elementi innovativi; non si può però negare che la nuova definizione ha un impatto semantico maggiore su colui che effettua la valutazione dei rischi. A partire dal 1 gennaio 2009 i documenti di valutazione del rischio dovranno riportare la nuova definizione di rischio, pertanto il datore di lavoro: 1. dovrà procedere a nuova valutazione del rischio, qualora l interpretazione del termine moderato non corrispondesse a basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori o qualora la valutazione del rischio fosse basata su algoritmi o misure non rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla normativa; 2. dovrà integrare la precedente valutazione del rischio - qualora la ritenga ancora valida - con un aggiornamento, datato e firmato, che chiarisca che l affermazione di rischio moderato (o non moderato) per la sicurezza e la salute dei lavoratori debba intendersi basso (o non basso) per la sicurezza e irrilevante (o non irrilevante) per la salute dei lavoratori. Per quanto riguarda la possibilità di impiego di procedure standardizzate o autocertificazione al posto della stesura del Documento di Valutazione del rischio (art. 29 comma 5), si sottolinea che: 1) la possibilità di autocertificare è prevista solo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori fino al 30/06/2012 2) successivamente tali aziende potranno applicare le procedure standardizzate che saranno emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro 3) per aziende che impieghino più di 10 lavoratori, in caso di rischio chimico o cancerogeno, non è contemplata la possibilità di applicare l autocertificazione né le procedure standardizzate previste per le aziende fino a 50 lavoratori (art. 29 commi 6 e 7) 4) in ogni caso, poiché l autocertificazione esime dall obbligo di stesura del documento, ma non dal processo valutativo, nel caso di rischio chimico, il datore di lavoro dovrà disporre e poter esibire a richiesta tutti gli elementi valutativi (stime, applicazione di algoritmi, misure analitiche, schede di sicurezza aggiornate) secondo i criteri espressi dall art Si rammenta che in caso di presenza di sostanze cancerogene e mutagene di classe I e II, l autocertificazione dovrà essere obbligatoriamente integrata con i dati di cui all art. 236 comma 4. Sono riassunte di seguito le sanzioni relative alle violazioni sul rischio chimico e cancerogenomutageno e alcune indicazioni per gli operatori.

5 Sanzioni relative agli obblighi del titolo IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Sostanze pericolose Sanzioni per il Datore di lavoro Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro (art.262 c.1 lett.a): Art. 223 c. 1, 2, 3 Valutazione del rischio chimico Arresto fino a 6 mesi o ammenda da a euro(art.262 c.1 lett.b): Art. 223 c. 6 Valutazione preventiva del rischio per nuove attività Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro (art.262 c.1 lett.a): Art. 236 c. 1, 2, 3, 4, 5 Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno Sanzioni per il Datore di lavoro ed il Dirigente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro (art.262 c.2 lett.a): Art. 225 Misure specifiche di protezione e prevenzione Art. 226 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Art. 228 c. 1, 3, 4, e 5 Divieti Art. 229 c. 7 Sorveglianza sanitaria Arresto fino a 6 mesi o ammenda da a euro (art.262 c.2 lett.b): Art. 227 c. 1, 2, e 3 Informazione e formazione per i lavoratori Art. 229 c.1, 2, 3 e 5 Sorveglianza sanitaria Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a euro (art.262 c.2 lett.a): Art. 235 Sostituzione e riduzione Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali Art. 238 c. 1 Misure tecniche (igieniche) Art. 240 c. 1 e 2 Esposizione non prevedibile Art. 241 Operazioni lavorative particolari Art. 242 c. 1, 2 e 5 lett. b) Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Arresto fino a 6 mesi o ammenda da a euro (art.262 c.2 lett.b): Art. 239 c. 1 e 4 Informazione e formazione per i lavoratori Art. 240 c. 3 Esposizione non prevedibile (comunicazione all organo di vigilanza) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro (art.262 c.2 lett.d): Art. 243 c.3, 4, 5, 6 e 8 Registro di esposizione e cartelle sanitarie

6 Note per gli operatori Rischio chimico: Per la violazione dell art. 223 comma 7 (aggiornamento della valutazione dei rischi) il DL potrebbe essere sanzionato applicando quanto previsto all art. 55 c. 3 per non aver redatto il documento di cui all art. 17 comma 1 lett. a) secondo le modalità dell art. 29 comma 3 (ammenda 2-4 mila euro). Si rammenta che l obbligo di effettuare e aggiornare la valutazione del rischio rimane esclusivamente in capo al Datore di Lavoro (vedi art. 17 comma 1 lett.a). Rischio agenti cancerogeni e mutageni: La mancata istituzione del registro degli esposti a agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 c. 1) da parte del DL si ritiene possa essere sanzionata con quanto previsto per la violazione dell art. 243 c. 8 (sanzione amministrativa pecuniaria). Sanzioni per il Preposto Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a euro (art.263 c.1 lett.a): Art. 225 Misure specifiche di protezione e prevenzione Art. 226 Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Art. 228 c. 1, 3, 4 e 5 Divieti Arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a euro (art.263 c.1 lett.b): Art. 229 c. 1, 2, 3 e 5 Sorveglianza sanitaria Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a euro (art.263 c.1 lett.a): Art. 235 Sostituzione e riduzione Art. 236 c. 3 Valutazione del rischio (adozione delle misure preventive e protettive) Art. 240 c. 1 e 2 Esposizione non prevedibile Art. 241 Operazioni lavorative particolari Art. 242 c. 1, 2 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a euro (art.263 c.1 lett.b): Art. 239 c. 1, 2, 4 Informazione e formazione per i lavoratori Sanzioni per il Medico Competente Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a euro (art.264 c.1 lett.a): Art. 229 c. 3 1 per. e c. 6 Sorveglianza sanitaria (monitoraggio biologico obbligatorio) Art. 230 Cartelle sanitarie e di rischio

7 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a euro (art.264 c.1 lett.a): Art. 242 c. 4 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (esposizioni anomale) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro (art.264 c.1 lett.b): Art. 243 c. 2 Istituzione e aggiornamento cartelle sanitarie e di rischio Sanzioni per chiunque Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro (art.264-bis): Art. 238 c. 2 Divieto assunzione cibi, bevande, fumo ecc.

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