Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

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1 IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, comma 18)

2 SOMMARIO L art. 1, comma 18, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha prorogato per gli anni 2008, 2009 e 2010 l applicabilità dell aliquota IVA ridotta del 10 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, recependo integralmente la direttiva comunitaria 2006/18/CE, che consente agli Stati membri di adottare un regime agevolato per i servizi ad alta intensità di lavoro fino al 31 dicembre Con la presente circolare si illustra l ambito dell agevolazione, per usufruire della quale non è più richiesto, a differenza di quanto previsto per l anno 2007, di indicare in fattura il costo della manodopera impiegata nell esecuzione degli interventi. * * * 2

3 INDICE Introduzione p Individuazione degli interventi agevolati p Indicazione in fattura del costo della manodopera p. 6 3

4 Introduzione Con la legge finanziaria 2008 è stata ulteriormente prorogata (v. art. 1, comma 18 della legge n. 244 del 2007) per gli anni 2008, 2009 e 2010, l agevolazione consistente nell applicabilità dell aliquota IVA ridotta del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (disposta in origine dall art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in nostra circolare n. 18 del 2000, già oggetto di precedenti proroghe). La cennata disposizione recepisce integralmente la direttiva del 14 febbraio 2006 n. 2006/18/CE del Consiglio dell Unione europea, che ha prorogato fino al 2010 la possibilità di adottare il regime dell IVA agevolata sui servizi ad alta intensità di manodopera. L ambito applicativo dell agevolazione risulta invariato rispetto a quanto già previsto dalle analoghe, previgenti norme in materia, a partire dalla sopra ricordata legge n. 488 del 1999, e rimangono validi i chiarimenti già impartiti al riguardo dall Amministrazione Finanziaria (si vedano le circolari ministeriali 29 dicembre 1999, n. 247/E e 7 aprile 2000, n. 71/E, rispettivamente in nostre circolari n. 18 e 25 del 2000). L efficacia temporale della norma si riallaccia alla precedente scadenza dell agevolazione, fissata al 31 dicembre , consentendo, senza interruzioni, l applicabilità dell aliquota ridotta in parola con riferimento agli anzidetti interventi di recupero in relazione ai quali sia emessa fattura dal 1 gennaio c.a. al 31 dicembre 2010, prescindendosi dalla data di inizio dei lavori o dalla loro conclusione 2. E stata del pari prorogata, per lo stesso periodo, l applicabilità della speciale detrazione del 36 per cento, ai fini dell IRPEF, relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio (v. il comma 17 dell art. 1 della legge n. 244 del 2007). Nella stessa sede è stata ripristinata l ulteriore speciale detrazione, sempre ai fini dell IRPEF, per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati, relativa agli interventi di recupero riguardanti interi fabbricati eseguiti entro dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile entro il 30 giugno V. art. 1, comma 387, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). 2 V. le indicazioni contenute nella sopra citata circolare ministeriale n. 71/E del

5 1. Individuazione degli interventi agevolati La lettera b) del primo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui si dispone la proroga, ha stabilito l applicabilità dell aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia 3, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, intendendo per tali quelli adibiti per più del 50 per cento della superficie sopra terra a dimora di soggetti privati 4. Come in occasione delle precedenti proroghe, l agevolazione riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli anzidetti fabbricati, posto che gli interventi di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica su qualsiasi tipologia di fabbricato sono soggetti, in via ordinaria, all aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-quaterdecies) della parte terza della Tabella A allegata al d.p.r. n. 633, mentre quelli di manutenzione straordinaria su fabbricati di edilizia residenziale pubblica sono anch essi soggetti a regime a tale aliquota in base al n. 127-duodecies) della parte terza della medesima Tabella. Le fattispecie soggette all aliquota del 10 per cento continuano ad essere individuate nelle prestazioni che realizzano gli interventi indicati dalla norma agevolativa, prestazioni da considerare unitariamente sia per la componente lavoro ( facere ), la cui presenza è essenziale, sia per la componente beni (dare), purché si tratti di beni forniti dal prestatore nell ambito della realizzazione dell intervento. L aliquota del 10 per cento trova applicazione anche con riferimento a determinati beni di valore significativo, rispetto al valore della prestazione in cui si concretizza l intervento stesso, individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, forniti nell ambito dell intervento, se il loro valore che deve essere distintamente indicato in fattura non supera la metà dell intera prestazione, mentre per i beni di valore superiore l agevolazione si applica entro tale limite (v. la richiamata nostra circolare n. 18 del 2000) 5. Peraltro, sebbene i beni di valore significativo siano stati specificamente individuati con citato il decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, la 3 Trattasi degli interventi di cui all art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n V., in tal senso, la richiamata circolare ministeriale n. 71/E del In altri termini per individuare la parte del valore dei beni "significativi" cui è applicabile l'aliquota IVA ridotta occorre sottrarre dal corrispettivo complessivo pattuito per l'intervento il valore della fornitura dei beni "significativi", il risultato costituirà l'ammontare massimo fino al quale il valore della suddetta fornitura sarà agevolato, mentre la rimanente parte dello stesso valore sarà soggetta all'aliquota ordinaria. 5

6 tassatività della loro elencazione non va intesa in senso strettamente tecnico, ma in un senso generico, dovendosi ricomprendere fra tali beni anche quelli che hanno la stessa funzionalità dei beni indicati. 2. Indicazione in fattura del costo della manodopera Come più sopra rilevato, l agevolazione IVA in parola era stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre , ed in tale occasione era stato specificato 7 che per potersi avvalere del beneficio vi fosse l obbligo di evidenziare in fattura il costo della relativa manodopera. Tale obbligo era stato inizialmente previsto 8, allo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore edile, solo con riferimento alla detrazione ai fini IRPEF delle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006, e poi esteso, per l anno 2007, anche ai fini della fruizione dell agevolazione IVA, dalla richiamata norma della legge finanziaria I criteri di indicazione in fattura del costo della manodopera sono stati individuati dall Agenzia delle Entrate nella circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 3.2, nella quale è stato specificato che il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria evidenziare i singoli dipendenti impiegati. Nel caso in cui anche il datore di lavoro partecipi all esecuzione degli interventi, il costo della manodopera impiegata deve essere indicato al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro, mentre trattandosi di interventi eseguiti dal solo titolare di una ditta individuale, non dovrà essere indicato alcun costo di manodopera, ma tale circostanza dovrà essere riportata in fattura. Nella declaratoria viene inoltre affermato, in ordine alla tipologia dei contratti interessati, che nell ipotesi in cui i lavori in questione siano eseguiti da una ditta avvalendosi di personale non dipendente, che esegue le prestazioni in discorso in base ad un contratto d opera o subappalto, nella fattura deve essere fatta menzione anche del costo della manodopera eventualmente impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l ammontare da questi ultimi comunicato. 6 V. art. 1, comma 387, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). 7 V. il successivo comma V. art. 35, commi 19 e 20, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n

7 Per le operazioni fatturate dal 1 al 31 dicembre 2007, l obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera per poter usufruire dell aliquota IVA ridotta del 10 per cento riguardava i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, essendo gli altri interventi di recupero, come più sopra rilevato, assoggettati a regime all aliquota del 10 per cento. Peraltro, nel caso in cui si volesse usufruire congiuntamente anche del beneficio stabilito ai fini dell IRPEF, l obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera impiegata sussisteva anche nel caso di interventi di recupero, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. A decorrere dallo scorso 1 gennaio, per usufruire della riduzione di aliquota IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata non è più richiesto di indicare sulle relative fatture il costo della manodopera impiegata. Nella legge finanziaria 2008, infatti, tale adempimento è stato confermato solo per potersi avvalere delle speciali detrazioni ai fini IRPEF (v. art. 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007). La semplificazione riguarda le operazioni fatturate a decorrere dallo scorso 1 gennaio e fino al prossimo 31 dicembre Peraltro, in base alle cennate previsioni della legge finanziaria 2008, l obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera permane tuttora, e con riferimento alle prestazioni fatturate fino al prossimo 31 dicembre 2010, qualora unitamente alla riduzione di aliquota IVA si intenda usufruire anche della detrazione del 36 per cento riconosciuta per gli interventi di recupero ai fini IRPEF, sia che si tratti di manutenzioni ordinarie o straordinarie che di interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia. Il Direttore Generale Micossi 7

8 Legge del 24/12/2007 n. 244 Titolo del provvedimento: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007) Servizio di documentazione tributaria art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) Testo: in vigore dal 01/01/2008 Pagina 1

9 18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1 gennaio 2008.

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