La gestione delle terre e rocce da scavo
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- Margherita Viviani
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1 La gestione delle terre e rocce da scavo La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il ruolo di ARPA Dr.ssa Sabrina Mozzone ARPA Dip. Di Alessandria
2 Il tema delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti e non come rifiuti, è stato oggetto nell ultimo decennio di numerosi interventi normativi (dalle legge Lunardi alle diverse versioni dell art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i.), fino ad arrivare nel 2012 alla pubblicazione di un apposito regolamento con il D.M. 161/2012.
3 Con la pubblicazione (S.O. n 63/L della G.U. n 194 del 20 agosto 2013) della legge n 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia (cd decreto Fare ), in vigore dal 21 agosto 2013, sono state introdotte diverse modifiche nella normativa ambientale, tra cui alcune particolarmente rilevanti in tema di terre e rocce da scavo. L art. 41bis modifica nuovamente, la normativa in materia, abrogando l art. 8bis del decreto legge n 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d. lgs. 152/06).
4 La situazione che si viene a delineare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente: applicazione (come previsto dall art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA; applicazione dell art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.
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7 La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all Arpa (comma 2) territorialmente competente.
8 Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.
9 La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto. Arpa Piemonte ha predisposto una schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disponibile sul sito istituzionale nella sezione modulistica Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei materiali di scavo.
10 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (RESA AI SENSI DELL ART. 47 E DEL ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) Sezione A: dati del proponente Il sottoscritto proponente Cognome Nome C.F. nato a: in qualità di: della: Residente in il: Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, am ministratore, ecc. Ragione sociale ditta, im presa, società, ente, Via n civico CAP Comune Provincia Telefono 1 Telefono 2 DICHIARA Che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella Sezione B della presente dichiarazione, rientranti nell ambito definito all art. 1 comma 1, lettera b) del d.m. 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella Sezione B della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all art. 184 bis del d.lgs. 152/06 poiché rispettano le disposizione di cui all art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n 69 convertito con modifiche nella legge n 98 del 9 agosto 2013
11 Sezione B: dati del sito di produzione Sito di origine Via n civico CAP Comune Provincia Tipo di intervento Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle, ) Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione Autorizzato 1 da: Autorità competente che ha autorizzato l opera da cui originano i materiali di scavo Mediante: Riferimenti autorizzativi concernenti l opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data e protocollo) Dimensione dell area: Indicare la dimensione dell area in metri quadri Quantità prodotta: Indicare la quantità prodotta in metri cubi in banco metri cubi in cumulo
12 Sezione C: dati dell eventuale sito di deposito intermedio I materiali di scavo, quando non direttamente destinati al sito di riutilizzo, saranno depositati: Presso il sito di produzione; Presso il sito di destinazione; Presso il seguente sito di deposito intermedio, diverso da quelli di produzione e di destinazione: Sito (denominazione Via n civico CAP Comune Provincia Di proprietà di: Gestito da: Periodo di deposito: Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio giustificare se superiore ad anni 1
13 Sezione D: dati del sito 1 di destinazione I materiali di scavo verranno: avviati ad un ciclo produttivo destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo Sito di destinazione (da compilare in entrambi i casi) Denominazione Via n civico CAP Comune Provincia Tipo di intervento (ciclo produttivo, recuperi, ripristini, ) Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle, ) Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di destinazione Autorizzato 2 da: Autorità competente che ha autorizzato l opera che prevede il riutilizzo di materiali di scavo (se pertinente) Mediante: Riferimenti autorizzativi concernenti l opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data e protocollo) Quantità di cui si prevede l utilizzo: Indicare la quantità che si intende utilizzare in: metri cubi in banco metri cubi in cumulo
14 Sezione E: tempi previsti per l utilizzo I tempi previsti per il riutilizzo 1 sono i seguenti: Data inizio attività di scavo: Data ultimazione attività di scavo: Data inizio attività riutilizzo: Data ultimazione attività di riutilizzo: Sezione F: qualità dei materiali da scavo Ai fini dell utilizzo, come previsto dal comma 1, lettera b), dell art. 41bis, dichiara che i materiali da scavo, destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, rispettano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.
15 A tal proposito, precisa che la dimostrazione del rispetto dei limiti tabellari previsti dalla norma in relazione alla destinazione d uso del sito a cui sono destinati i m ateriali stessi 1 : è stata desunta da informazioni pregresse e indirette e, pertanto, i materiali da scavo non sono stati sottoposti a specifica indagine ambientale in quanto: provengono da un sito mai interessato da attività o eventi potenzialm ente contaminanti; il sito si trova infatti in area residenziale e/o agricola ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d uso ad aree commerciali e/o industriali, l attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta; l area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di elevato fondo naturale o di inquinamento diffuso; altro (specificare) è stata verificata sulla base di un piano di accertamento analitico, di cui si indicano sinteticamente le modalità 2, adeguatamente condotto; ha portato ad accertare un superamento dei valori tabellari per alcuni parametri, attribuibile a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali e, di conseguenza, le concentrazioni misurate nell ambito di un apposito piano di accertamento analitico, di cui si indicano sinteticamente le modalità 3, sono relative a valori di fondo naturale 4. Analogamente, è stato verificato che il sito di destinazione ha caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.
16 In merito all eventuale interessamento del sito da parte di interventi di bonifica ai sensi della parte Quarta, Titolo V, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., precisa che: Il sito non è mai stato interessato da interventi di bonifica; Il sito è interessato da interventi di bonifica in corso; Il sito è stato interessato da un intervento di bonifica, concluso e certificato, con rispetto di: CSC (Colonna A Residenziale, verde pubblico e privato, agricolo) CSC (Colonna B Commerciale o industriale) CSR (Concentrazioni soglia di rischio sulla base di analisi di rischio sito specifica)
17 Dichiara che i materiali da scavo destinati ad essere utilizzati nei siti prescelti: non necessitano di essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere; hanno caratteristiche chimico e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate; saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; non sono contaminati con riferimento alla destinazione d uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti; soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati. Dichiara di essere informato, ai sensi del comma 3 dell art. 41bis, che il completamento delle operazioni di utilizzo dovrà essere comunicato alle Arpa territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Dichiara che il trasporto dei materiali di scavo, assoggettato al regime proprio dei beni e de prodotti, verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n 69 convertito con modifiche nella legge n 98 del 9 agosto Dichiara che la modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella presente dichiarazione verrà comunicata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione e all Arpa 1 territorialmente competente. Dichiara infine di: essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dall articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all articolo 75 del DPR 445/2000; essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d. lgs. 196/2003). Data Firma 2
18 Il comma 3 dell art. 41, agendo sull art. 3 della legge 28/2012 (interpretazione autentica dell art. 185 del d. lgs. 152/06), modifica sia la definizione di materiali di riporto sia, più in generale, l art. 185 del d. lgs. 152/06. In presenza di materiali di riporto, oltre al rispetto dei limiti tabellari delle bonifiche (colonne A e B in base alla destinazione d uso), si dovrà effettuare un test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998 e, nel caso di superamento dei limiti, si dovranno rimuovere i materiali oppure trattarli fino a renderli conformi al test di cessione.
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20 Il ruolo di ARPA Il DM 161/2012 attribuisce alle Arpa dei ruoli specifici, per alcuni dei quali è previsto che i costi delle attività svolte vengano posti a carico del soggetto proponente, cioè di chi presenta o deve presentare il Piano di Utilizzo. Nei primi tre casi sotto elencati, l Arpa porrà a carico del proponente i costi relativi a pareri, sopralluoghi, campionamenti e analisi, secondo il tariffario nazionale definito ai sensi dell art. 4, comma 3, del DM 161/2012 ovvero, in attesa del tariffario nazionale, secondo il proprio tariffario.
21 Le attività dell Arpa possono consistere: in espressione di pareri tecnici (su Piano di Utilizzo, Piano di Accertamento e possibile riutilizzo da siti in bonifica) espressi su documentazione presentata dal proponente; in sopralluoghi conoscitivi e campionamenti in contraddittorio; in analisi di validazione (si è considerato opportuno che, almeno in una prima fase, Arpa conduca direttamente solo un certo numero di analisi eseguite a validazione delle attività di caratterizzazione a carico del proponente, ritenendo difficilmente attuabile un ruolo analitico più consistente da parte dei laboratori Arpa); espressione di pareri tecnici finali espressi, oltre che sulla documentazione inizialmente fornita dal proponente, anche sulle analisi integrative e su quelle di validazione condotte dall Arpa.
22 Rimane ovviamente a parte il ruolo di Arpa come controllore, sia come attività a diretta iniziativa, sia come attività a supporto degli altri organi di controllo. Per queste attività, non è previsto il pagamento da parte del soggetto proponente, ma è invece previsto (art. 15, comma 2 del DM 161/2012) che le attività di controllo siano parzialmente finanziate proprio dagli introiti derivanti all Arpa dalle attività svolte a pagamento e previste dall art. 5 del Regolamento.
23 Siti in bonifica
24 2 Il suolo escavato e riutilizzato in loco ai sensi dall art. 185, comma 1, lettera c), del d. lgs. 152/06 e s.m.i. è escluso dall applicazione del DM 161/2012. La legge 2/2009, recependo le indicazioni della Direttiva 2008/98/CE, ha inserito all'interno dell'articolo 185 del Dlgs 152/2006 che reca l'elenco dei materiali espressamente esclusi dal campo di applicazione della Parte IV una nuova previsione specifica di esclusione che riguarda direttamente la tematica: "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato" A partire dal 28 gennaio 2009, quindi, le terre e rocce da scavo sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione della Parte IV del Codice ambientale nel caso si verifichino contemporaneamente tre condizioni: a) presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale; b) materiale escavato nel corso di attività di costruzione; c) materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito.
25 Perché valga l esclusione, devono essere strettamente rispettate le condizioni imposte dallo specifico comma dell art. 185, che ha un ambito di riferimento sicuramente più limitato rispetto alle possibili opere definite dal DM 161/2012. L'esclusione è infatti prevista per la sola attività di escavazione direttamente collegabile a un'attività di costruzione sullo stesso sito (un possibile riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 3 del DPR 380/2001, "Testo Unico Edilizia"), mentre il DM 161/2012 copre concetti molto più ampi sia in termini di definizione di opera, sia di materiali di scavo (si vedano in proposito le definizioni riportate all art. 1 del DM 161/2012). L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, Dlgs 152/2006 (sempre Parte IV del Codice ambientale, ma Titolo V sulla "Bonifica dei siti contaminati"), unico riferimento nazionale possibile in materia di contaminazione del suolo e del sottosuolo. Sta ovviamente all Autorità competente alla valutazione del progetto di costruzione definire quale livello di accertamento richiedere, ovviamente in funzione della storia del sito (dall auto dichiarazione nel caso di siti palesemente non contaminati a delle caratterizzazioni più o meno complesse in funzione della tipologia di sito e della rilevanza dello scavo). In ogni caso non può essere richiesto un Piano di Utilizzo ai sensi dell art. 5 del DM 161/2012, in quanto non pertinente. Si ritiene poi che il requisito dell'impiego "allo stato naturale" debba essere interpretato nel senso di assenza di trattamento prima dell'impiego del suolo e del materiale scavati (impiego "tal quale").
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