Strumenti normativi per l inclusione degli alunni con DSA. Maria Rosa Raimondi 5 aprile 2011
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1 Strumenti normativi per l inclusione degli alunni con DSA Maria Rosa Raimondi 5 aprile 2011
2 Norme generali Norme specifiche
3 L autonomia delle istituzioni scolastiche ègaranzia di libertàdi insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalitàe gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l esigenza di migliorare l efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. (art. 1, comma 2 ) D.P.R. n. 275 dell 8 marzo 1999
4 centralità della PERSONA che apprende percorsi personalizzati e flessibili [Legge n. 53/2003]
5 Che cosa cambia con la Legge 170/2010? parole chiave riconoscimento normativo chiara distinzione tra difficoltà e disturbo al centro l alunno e non il disturbo precocità intervento sinergia famiglia / scuola / servizi sanitari progettualità professionalità docenti formazione
6 Questione di termini ma non solo Difficoltà di apprendimento Disturbi specifici di apprendimento dislessia disgrafia disortografia discalculia
7 Il mondo scientifico riconosce che trattasi di disturbi congeniti della struttura neurofunzionale di origine genetica ad elevata componente di eredità familiare. i disturbi / disabilitàpermangono nel tempo e possono manifestarsi isolati o associati Le cause biologiche e cognitive sottostanti sono ancora ampiamente dibattute
8 Quanti sono???
9 Interventi riabilitativi e strumenti protesici possono diminuire l intensità del disturbo o consentire almeno di compensarlo Evoluzione della dislessia in età adulta: 25%recupero completo 35%compenso(velocità lettura > 3 sill/sec) 40%persistenza (velocità lettura < 3 sill/sec) [Leetynen 1998]
10
11 FORMAZIONE IDENTIFICAZIONE PRECOCE informale formale (screening) ASPETTI TECNICO-SCIENTIFICI diagnostici riabilitativi ASPETTI DIDATTICI SPECIFICI» abilitazione» compensazione
12 L insegnante di fronte ai disturbi specifici di apprendimento: conoscere riconoscere intervenire
13
14 Il ruolo della scuola Scuola dell infanzia - prevenzione - attenzione ai segnali di rischio Scuola primaria Rilevazione del disturbo Prevenzione /abilitazione/ potenziamento Strategie immediate di compenso Secondaria di 1 grado Uso autonomo di strategie di compenso Strumenti compensativi Secondaria di 2 grado Strumenti compensativi Eventuali misure dispensative
15 Piano Didattico Personalizzato Chi Quando Come Funzionamento abilità strumentali Strategie processo di apprendimento Modifiche obiettivi disciplinari Strategie metodologico-didattiche Valutazione
16 La NORMATIVA DPR 22 giugno 2009, art. 10 Legge Regione Lombardia, 2 febbraio 2010, n. 4 Legge 18 ottobre 2010, n. 170
17 D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (G.U ) art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltàspecifica di apprendimento (DSA) Per gli alunni con difficoltàspecifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazionee la verificadegli apprendimenti, compresequelle effettuate in sede di esameconclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell attivitàdidattica e delle prove d esame, sono adottati, nell ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non vienefatta menzione delle modalitàdi svolgimentoe della differenziazionedelle prove.
18 DEFINIZIONE E FINALITÀ
19 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 Art. 1 Riconoscimento e definizione DSA La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
20 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 Art. 2 - Finalità La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
21 Legge Regione LOMBARDIA 2 febbraio2010, n. 4 Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetticon disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di: a) garantire le condizioni affinchéi soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona; b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo; c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunitàdei soggetti con DSA.
22 DIAGNOSI
23 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 Art. 3 - Diagnosi La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate
24 Legge Regione LOMBARDIA 2 febbraio2010, n. 4 Art. 5 (Interventi in ambito sanitario) 1. La Regione sostiene le attivitàdiagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso: a) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione; b) la identificazione di centri di riferimento per la diagnosi ed il trattamento dei soggetti con DSA, presso le unitàoperative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA) delle strutture pubbliche e private accreditate; c) la previsione in ogni UONPIA di operatori specializzati nei DSA; d) la predisposizione di iniziative volte a favorire l'individuazione precoce e il monitoraggio dei DSA.
25 FORMAZIONE
26 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 Art. 4 - Formazione nella scuola 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
27 Legge Regione LOMBARDIA 2 febbraio2010, n. 4 Art. 3 (Interventi per la formazione del personale docente) 1. Nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 7, la Regione prevede, in collaborazione con l'ufficioscolastico regionale e con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l'attivazione di iniziative formative rivolte al personale docente, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici, nonchéil monitoraggio dei DSA.
28 MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO
29 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: -
30 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) Per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero
31 Legge 18 ottobre 2010, n Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
32 DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE
33 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 Art. 6 Misure per i familiari 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili
34 Legge Regione LOMBARDIA 2 febbraio2010, n. 4 Art. 4 (Contributi) 1. La Regione prevede l'erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsididattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con DSA. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nell'ambito delleattivitàdi cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia).
35 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
36 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 Art. 7 Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'art. 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'art. 5, c. 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'art. 5, comma 4.
37 Legge 18 ottobre 2010, n. 170 Art. 9 Clausola di invarianza Fatto salvo quanto previsto dall art. 4, comma 2, dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
38 Grazie per l attenzione
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