Repubblica e Cantone Ticino. Cancelleria dello Stato. Gli annunci pubblicitari sono da inoltrare a. Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Repubblica e Cantone Ticino. Cancelleria dello Stato. Gli annunci pubblicitari sono da inoltrare a. Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato"

Transcript

1 Si pubblica il martedì e il venerdì Repubblica e Cantone Ticino Bellinzona Venerdì 22 marzo 2019 Anno Cancelleria dello Stato Foglio ufficiale Oggi con il Bollettino ufficiale delle leggi BU Atti legislativi e dell Amministrazione Atti dello stato civile 2 Atti ed avvisi giudiziari Atti ed avvisi d esecuzioni e fallimenti Atti ed avvisi comunali, patriziali, parrocchiali e consortili Atti diversi Iscrizioni nel Registro di commercio Gli avvisi per la parte interna devono pervenire al più tardi alle ore11:00 di lunedì o giovedì all indirizzo can-fu@ti.ch telefono gratuito Tariffe Linea di 1 mm di altezza e 103 di larghezza Avvisi ufficiali fr (+IVA 7,7% fr x mm) Avvisi diversi fr (+IVA 7,7% fr x mm) Gli annunci pubblicitari sono da inoltrare a Cancelleria dello Stato Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato Amministrazione del Foglio ufficiale Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona telefono can-fu@ti.ch Tariffe 1/1 pagina fr / a colori fr /2 pagina fr / a colori fr /4 pagina fr / a colori fr /8 pagina fr / a colori fr ,7% IVA Ribassi secondo tariffa stampata Richieste amministrative e abbonamenti da inoltrare a Cancelleria dello Stato Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato Amministrazione del Foglio ufficiale Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona telefono fax can-fu.amministrazione@ti.ch Tariffe e abbonamenti Svizzera IVA 2,5% compresa 1 anno fr /6 mesi fr. 83. /1 mese fr. 37. Estero 1 anno fr /6 mesi fr /1 mese fr. 71.

2 Novità libraria SalvioniEdizioni Capanne e rifugi del Ticino e della Mesolcina Tamaro 1882 m Sulla cresta che divide due regioni Il Sottoceneri (con il Lago Ceresio) e il Sopraceneri (con il Lago Maggiore) sono divisi da una cresta spartiacque che si può percorrere lungo un sentiero, da cui si gode uno stupendo panorama. Da qui sembra quasi toccare con mano il fondovalle, dove città, paesi e laghi, creano un mosaico unico e suggestivo. La capanna Tamaro si trova all estremità settentrionale di questo percorso, che è servito da due teleferiche: quella del Tamaro a nord e quella del Lema a sud x 18.5, 288 pagine, 300 foto, copertina semirigida, Fr. 36. (spese postali comprese) Ordinazioni: Tel libri@salvioni.ch

3 Stampiamo emozioni da oltre 150 anni Via Ghiringhelli 9 CH-6500 Bellinzona Tel info@salvioni.ch

4 Cancelleria dello Stato 6501 Bellinzona GA GA 6501BELLINZONA BELLINZONA 6501

5 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2733 Foglio ufficiale 1 Atti legislativi e dell Amministrazione Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 23 novembre 2016 n del Consiglio di Stato, decreta: I. La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è così modificata: Art. 4 cpv. 4 (nuovo) 4Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà. II. Ottenuta l approvazione del Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica costituzionale nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 69) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini

6 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2734 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC); modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista l iniziativa parlamentare 14 febbraio 2017 presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca e cofirmatari; visto il messaggio 14 marzo 2017 n del Consiglio di Stato; visto il rapporto 21 febbraio 2019 n R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, decreta: I. La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC); è modificata come segue: Art. 62 cpv. 3 (nuovo) 3Il Gran Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di esercitare il diritto di veto sugli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti che comportano aggravi fiscali, su richiesta scritta di almeno un terzo dei deputati. 5. Atti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio Art. 73a (nuovo) Gli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio di cui all art. 62 cpv. 3 sono pubblicati nel Foglio ufficiale e possono essere messi in vigore soltanto se su di essi il Gran Consiglio non ha esercitato il diritto di veto entro il termine di 60 giorni da detta pubblicazione, sospesi nel periodo di cui all art. 114 cpv. 1 LGC. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 70) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

7 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2735 Legge organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: I La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è così modificata: Introduzione dell abbreviazione del titolo: LOP Art. 9 cpv. 2 2Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr a fr in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all albo patriziale. Art. 27 cpv. 5 e 6 5Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr a fr in sede di decisione. 6Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al cpv. 2 lett. a). Art. 29 cpv. 1 e 2 1Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato. 2I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall ufficio patriziale, sentito l ufficio forestale di circondario, giusta le disponibilità. Art. 33 cpv. 1 1I redditi ed i ricavi devono essere destinati all assolvimento dei compiti del patriziato, all ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato. Art. 37 cpv. 3 3È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio Art. 39 Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento. Art. 41 cpv. 3 3Abrogato

8 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2736 c) Banca dati cantonale d) Pubblicazione e) Variazioni, pubblicazioni Art. 57a (nuovo) 1Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati. 2Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio. Art. 58 Art. 59 cpv. 1 1Nel corso dell anno l ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati. Art. 62 cpv. 2 2I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie. Art. 68 lett. f) e o) (nuova) f) autorizza l acquisizione, l affitto, la locazione, la permuta, I alienazione, la commutazione deli uso e del godimento dei beni; o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell Ufficio patriziale. Art. 70 cpv. 1 lett. b) b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell 8 novembre Art. 72 L Ufficio patriziale convoca l assemblea mediante avviso all albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l ora, il luogo e gli oggetti da trattare. Art. 92 lett. f) f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all art. 70 cpv. 1 lett. b); Art. 93 lett. g) g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio Spese non preventivate Art. 93a (nuovo) Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell ultimo consuntivo e non superiore a fr , l Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate. Art Il conto preventivo deve contenere: a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico;

9 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2737 b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell Ufficio patriziale, l inventario dei beni patriziali. 2Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo. Art. 106 Il conto consuntivo deve contenere: a) il conto economico; b) il conto degli investimenti; c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti: la tabella degli ammortamenti; la tabella di controllo dei crediti d investimento; l elenco debiti, nonché l inventario dei beni patriziali. Art. 113 La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze. Art. 115 lett. b) b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; Art. 127 cpv. 4 (nuovo) 4Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all albo patriziale. Convenzioni Mandati di prestazione Art. 128a (nuovo) 1Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l esecuzione dei suoi compiti. 2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. 3La stessa dev essere adottata dall assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell ufficio patriziale. Art. 128b (nuovo) 1Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere: la prestazione e le modalità esecutive, i mezzi finanziari, i controlli, diritti e obblighi reciproci, durata, facoltà di revoca. 2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti. 3Il mandato deve essere adottato dall assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale. Art. 131 cpv. 3 (nuovo) 3Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione. Art. 152 Abrogato

10 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2738 II 1Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 71) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Legge organica comunale del 10 marzo 1987; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 16 ottobre 2018 n del Consiglio di Stato, visto il rapporto 27 febbraio 2019 n R della Commissione della legislazione, decreta: I. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata: Art. 67 cpv. 2 2Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l obbligo del municipio di allestire: a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese; b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi: Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il Consiglio Stato stabilisce la data di entrata in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini

11 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2739 I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 72) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Legge di applicazione della legge federale sull assicurazione invalidità del 21 giugno 1993; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: I La legge di applicazione della legge federale sull assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 è modificata come segue: Trasmissione dei dati fiscali Capitolo IIa Assistenza amministrativa in materia fiscale (nuovo) Art. 5a (nuovo) 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 73) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

12 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2740 Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC); modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: I La legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC) è modificata come segue: D. Trasmissione dei dati fiscali E. Pagamento e garanzia d uso F. Informazione Art. 28a (nuovo) 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Art. 29 Art. 30 II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 74) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta:

13 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2741 I La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue: Capitolo quinto Assistenza amministrativa in materia fiscale Trasmissione dei dati fiscali Art. 45a (nuovo) 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Trasmissione dei dati fiscali Capitolo settimo Assistenza amministrativa in materia fiscale Art. 71h (nuovo) 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Capitolo ottavo Aspetti organizzativi Capitolo nono Finanziamento II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 75) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

14 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2742 Legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: I La legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue: D. Trasmissione dei dati fiscali Art. 25a 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 76) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Legge sull assistenza sociale dell 8 marzo 1971; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: I La legge sull assistenza sociale dell 8 marzo 1971 è modificata come segue: Trasmissione dei dati fiscali Art. 69 (nuovo) 1 I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all organo competente singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

15 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2743 II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 77) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: I Il decreto legislativo di applicazione della legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 è modificato come segue: Trasmissione dei dati fiscali VII. Assistenza amministrativa in materia fiscale Art. 11 1I dati fiscali necessari all esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla cassa singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2I dati fiscali necessari al calcolo dei contributi delle persone esercitanti un attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa e delle persone salariate il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi sono trasmessi per via elettronica. 3Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. II Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini

16 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2744 I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 78) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito d investimento di franchi per l informatizzazione delle scuole cantonali e l adeguamento dei crediti a gestione corrente IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 giugno 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito complessivo di franchi per lo svolgimento dei progetti informatici descritti nella strategia informatica del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. Art. 2 Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. Art. 3 Il credito annuale ricorrente è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi per gli aspetti relativi alle licenze e abbonamenti internet. Art. 4 È stanziato un credito annuale ricorrente per le spese correnti dei diversi sistemi implementati di: fr per l anno 2019; fr per l anno 2020; fr per l anno 2021; fr per l anno 2022; fr per l anno Art. 5 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 11 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 79) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

17 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2745 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito d investimento di franchi e di franchi a gestione corrente dal 2022 per la realizzazione del nuovo sistema informatico relativo alla gestione dei docenti cantonali e comunali IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 21 novembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito complessivo di franchi per lo svolgimento del progetto informatico relativo alla gestione dei docenti cantonali e comunali. Art. 2 Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi. Art. 3 È stanziato un credito annuale ricorrente per le spese correnti del sistema implementato di franchi a partire dall anno Art. 4 Il credito annuale ricorrente è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi, per le licenze del software e del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport per le spese relative al personale. Art. 5 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 11 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 80) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

18 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2746 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito complessivo di franchi per la progettazione della ristrutturazione del Pretorio di Locarno e progetti correlati e l autorizzazione a sottoscrivere i contratti di locazione per le sedi provvisorie IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 1È stanziato un credito complessivo di franchi per la progettazione della ristrutturazione del Pretorio di Locarno e progetti e realizzazioni correlate. 2Il credito è iscritto nella misura di: franchi nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Sezione della logistica; franchi nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Centro sistemi informativi. Art. 2 1Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare i contratti di locazione per i seguenti ambiti: la sede delle Preture di Locarno e della Corte di appello e revisione penale per un affitto annuo di franchi, spese accessorie escluse; gli spazi accessori, posteggi e depositi della sede della Polizia cantonale per un affitto annuo di franchi, spese accessorie escluse; la sottosede del Centro professionale commerciale (CPC) per un affitto annuo di franchi, spese accessorie escluse. 2La spesa annua relativa alle locazioni sarà iscritta al conto di gestione corrente della Sezione della logistica. Art. 3 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 11 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 81) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

19 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2747 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito netto di franchi e di un autorizzazione alla spesa di franchi, quale aggiornamento del credito attuale di franchi, per la realizzazione del nodo di interscambio via Pascolo/via Ferrera ad Ascona (misura TP 1) e altri interventi, nell ambito del Programma di agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 7 novembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di franchi ed è autorizzata la spesa di franchi, quale aggiornamento del credito attuale di franchi, per la realizzazione del nodo di interscambio via Pascolo/via Ferrera ad Ascona (misura TP 1) e altri interventi, nell ambito del Programma di agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2). Il credito lordo aggiornato ammonta a franchi. Art. 2 d opera. È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d entrata della Divisione delle costruzioni. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 82) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

20 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2748 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito netto totale di franchi e di un autorizzazione alla spesa di franchi, quale aggiornamento del credito attuale di franchi, nell ambito del Programma di agglomerato del Locarnese di terza generazione (PALoc3) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 7 novembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto totale di franchi ed è autorizzata la spesa di franchi, quale aggiornamento del credito attuale di franchi, nell ambito del Programma di agglomerato del Locarnese di terza generazione (PALoc3). Il credito lordo aggiornato ammonta a franchi. Art. 2 d opera. È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d entrata della Divisione delle costruzioni. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 83) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un contributo netto di franchi e di un autorizzazione alla spesa di franchi per la realizzazione del nodo ferroviario TILO di Minusio (misura CmP3) nell ambito del Programma d agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 7 novembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta:

21 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2749 Art. 1 È stanziato un contributo netto di franchi ed è autorizzata la spesa di per la realizzazione del nodo ferroviario TILO di Minusio (misura CmP3) nell ambito del Programma d agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PA- Loc2). Art. 2 L importo sarà adeguato all evoluzione dei costi, determinata tramite l indice svizzero dei costi di costruzione ferroviaria. Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d entrata del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 84) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente l approvazione del progetto selvicolturale dei boschi di protezione del Monte Boglia nel Comune di Lugano e lo stanziamento di un credito di franchi quale sussidio cantonale, rispettivamente l autorizzazione alla spesa di franchi quale sussidio complessivo cantonale e federale IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È approvato il progetto selvicolturale dei boschi di protezione del Monte Boglia (363.4 ettari) nel Comune di Lugano. Art. 2 1È accordato un sussidio cantonale di franchi al Comune di Lugano, per il sussidiamento degli interventi previsti nell ambito del progetto selvicolturale di cura dei boschi di protezione del Monte Boglia nel Comune di Lugano. ²Il contributo federale a favore del Comune di Lugano ammonterà a franchi.

22 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2750 Art. 3 Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione forestale. Art. 4 I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il tramite della Sezione forestale. Art. 5 I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione forestale e saldate. Art. 6 Il Comune di Lugano si impegna alla realizzazione completa dei lavori progettati e a garantire in futuro interventi regolari, volti ad assicurare a lungo termine la sicurezza del territorio. Art. 7 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 85) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito netto di franchi e di un autorizzazione alla spesa di franchi, quale aggiornamento del credito attuale di franchi, nell ambito del Programma di agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (PAB 2), per un totale di franchi IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di franchi ed è autorizzata la spesa di franchi, quale aggiornamento del credito attuale di franchi, nell ambito del Programma di agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione (PAB 2). Il credito lordo aggiornato ammonta a franchi. Art. 2 d opera. È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti

23 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2751 Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritti nelle rispettive voci d entrata della Divisione delle costruzioni. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 86) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito netto di franchi e di un autorizzazione alla spesa di franchi per le prime misure di carattere stradale nell ambito del Programma di agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di franchi ed è autorizzata la spesa di franchi per le prime misure di carattere stradale nell ambito del Programma di agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3). Art. 2 d opera. È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti Art. 3 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritti nelle rispettive voci d entrata della Divisione delle costruzioni. Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini

24 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2752 I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 87) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito netto di franchi e di un autorizzazione alla spesa di franchi, per la realizzazione del nuovo nodo intermodale alla fermata ferroviaria di S. Antonino nell ambito del Programma d agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di franchi ed è autorizzata la spesa di franchi, per la realizzazione del nodo intermodale (P+R) della fermata ferroviaria di S. Antonino nell ambito del Programma d agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB 3). Art. 2 L importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d entrata del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità. Art. 3 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 12 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 88) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

25 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2753 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito di 4 milioni di franchi per sostenere i comuni nell elaborazione del Programma d azione comunale per lo sviluppo centripeto di qualità IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 27 giugno 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito complessivo di 4 milioni di franchi per sostenere i comuni nell elaborazione del Programma d azione comunale per lo sviluppo centripeto e adempiere così ai compiti posti dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 e dal Piano direttore cantonale. Art. 2 1Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale. 2È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito complessivo in quote annuali in funzione dei programmi d intervento e dell andamento dei lavori. Art. 3 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 89) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di di franchi destinato a incentivare l acquisto di veicoli elettrici e lo sviluppo dell infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di lavoro IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 30 maggio 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito quadro di di franchi per incentivare l acquisto di veicoli totalmente elettrici e lo sviluppo dell infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di lavoro.

26 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2754 Art. 2 Il Consiglio di Stato ripartisce il credito quadro in crediti d impegno per gli incentivi all acquisto di veicoli totalmente elettrici e all installazione di ricariche per veicoli elettrici a domicilio e presso datori di lavoro. Art. 3 Il Consiglio di Stato fissa, mediante decreto esecutivo, i criteri per la gestione del credito quadro e le relative modalità di accesso. Art. 4 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo. Art. 5 Il Consiglio di Stato presenterà annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e sui risultati conseguiti. Art. 6 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 90) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito di franchi per il concorso di architettura e la progettazione del nuovo Centro polifunzionale d istruzione e tiro del Monte Ceneri IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 19 dicembre 2018 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 È stanziato un credito netto di franchi per il concorso di architettura e la progettazione del nuovo Centro polifunzionale d istruzione e tiro del Monte Ceneri. Art. 2 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell economia, Sezione della logistica. Art. 3 La convenzione dell 8 giugno 2017 sottoscritta tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Confederazione svizzera in merito agli accordi preliminari relativi all edificazione del nuovo centro regionale polifunzionale di istruzione e tiro del Monte Ceneri è ratificata. Art. 4 Il Consiglio di Stato è autorizzato a modificare la partecipazione finanziaria della Confederazione e prolungare i termini di scadenza indicati nella convenzione dell 8 giugno 2017.

27 1 Foglio ufficiale 23-24/2019 Venerdì 22 marzo 2755 Art. 5 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 13 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 91) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019 Decreto legislativo concernente la concessione al Comune di Mendrisio di un contributo unico a fondo perso di franchi per le opere di ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani «Santa Lucia» di Arzo IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz); visto il messaggio 22 gennaio 2019 n del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 Al Comune di Mendrisio è accordato un contributo unico a fondo perso di franchi per le opere di ampliamento della Casa anziani «Santa Lucia» di Arzo. Il contributo non sarà adeguato all evoluzione dell indice medio dei costi di costruzione. Art. 2 Il credito di cui all articolo 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Art. 3 Il contributo è condizionato all applicazione per tutte le opere previste della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP). Art. 4 Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 14 marzo 2019 Per il Gran Consiglio La Presidente: P. Kandemir Bordoli Il Segretario generale: G. Buzzini I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 92) Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: G. Buzzini Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019 Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Regolamento d applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz) 1 (del 22 agosto 2012) IL CONSIGLIO DI STATO

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 93 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 16 marzo 13/2018 Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010; modifica (del

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 69 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 23 febbraio 9/2018 Legge sull ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica (del

Dettagli

Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (dell 11 ottobre 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (dell 11 ottobre 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (dell 11 ottobre 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO vista la legge organica patriziale del 8 aprile 199 (LOP);

Dettagli

Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica 27/2018 Bollettino ufficiale delle leggi 15 giugno 215 Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica (del 12 dicembre 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 185 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 30 giugno 33/2017 Decreto legislativo concernente la concessione del credito di fr. 952 300. per il servizio di sicurezza

Dettagli

dicembre 2018 ISTITUZIONI

dicembre 2018 ISTITUZIONI 7618 19 dicembre 2018 ISTITUZIONI Modifica parziale della Legge organica patriziale (LOP) del 28 aprile 1992 La Legge organica patriziale è lo strumento di supporto principale che regola l importante e

Dettagli

Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso

Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso ALLEGATO Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso Legge organica comunale Articoli principali TITOLO VII Capitolo I Regolamenti, ordinanze artt. 86 9 invariati Capitolo II Assunzione

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 135 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 142 Bellinzona, 11 marzo 12/2016 Decreto legislativo concernente l elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell assicurazione

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica

Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica (del 23 febbraio 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 marzo 2014 n. 6919 del Consiglio

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il messaggio

Dettagli

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (dell 11 ottobre 1994)

Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (dell 11 ottobre 1994) Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (dell 11 ottobre 1994) 2.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge organica patriziale del 28 aprile 1992

Dettagli

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973)

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973) Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di

Dettagli

Programmi di agglomerato Risultati provvisori dell esame della Confederazione

Programmi di agglomerato Risultati provvisori dell esame della Confederazione Programmi di agglomerato Risultati provvisori dell esame della Confederazione Conferenza stampa del 27 giugno 2013 Dipartimento del territorio e Commissioni regionali dei trasporti 1 Che cos è un Programma

Dettagli

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI BEDANO-GRAVESANO-MANNO

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI BEDANO-GRAVESANO-MANNO REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI BEDANO-GRAVESANO-MANNO del 20.4.2009 TITOLO I Definizione della Parrocchia Art. 1 Definizione La Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Bedano-Gravesano-Manno

Dettagli

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà B Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio

Dettagli

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) 9.1.3.2 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato; richiamato l art. 99 della

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

ottobre 2009 ISTITUZIONI

ottobre 2009 ISTITUZIONI 6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre

Dettagli

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale. Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali

Dettagli

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) 1.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 42 della Legge

Dettagli

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) 9.2.1.2 Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) del 22 giugno 2007 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 505 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 13 dicembre 63/2013 Legge sull esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Legge federale sul programma di stabilizzazione

Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017 2019 del 17 marzo 2017 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2016 1, decreta:

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 49 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 2 febbraio 6/2018 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; modifica (dell

Dettagli

giugno 2017 TERRITORIO

giugno 2017 TERRITORIO 7329 20 giugno 2017 TERRITORIO Stanziamento: di un credito netto di CHF 3'600'000.00 e autorizzazione alla spesa di CHF 6'000'000.00 per la sistemazione della strada cantonale (via Birreria) a Bellinzona

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI AURIGENO

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI AURIGENO REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI AURIGENO TITOLO I Definizione della Parrocchia Art. 1: Definizione La Parrocchia di Aurigeno è una corporazione di diritto pubblico e si estende sul territorio del Comune

Dettagli

STATUTO CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE

STATUTO CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE STATUTO CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE Capo I Generalità Articolo 1 Denominazione e Comuni consorziati Con la denominazione di Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone è costituito

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI MAGGIA

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI MAGGIA REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI MAGGIA TITOLO I Definizione della Parrocchia Art. Definizione La Parrocchia di Maggia è una corporazione di diritto pubblico e si estende sul territorio della frazione di

Dettagli

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Statuti dell Associazione TicinoEnergia

Statuti dell Associazione TicinoEnergia Statuti dell Associazione TicinoEnergia Articolo Costituzione Sotto la denominazione Associazione TicinoEnergia (in seguito TicinoEnergia o l associazione ) è costituita un associazione ai sensi degli

Dettagli

maggio 2009 ISTITUZIONI

maggio 2009 ISTITUZIONI 6226 26 maggio 2009 ISTITUZIONI Richiesta di un credito di fr. 500'000.-- per l introduzione dei passaporti biometrici, dei permessi e documenti di viaggio biometrici per stranieri provenienti da Stati

Dettagli

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) del 18 giugno 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Legge sul consorziamento dei Comuni (del 22 febbraio 2010)

Legge sul consorziamento dei Comuni (del 22 febbraio 2010) Legge sul consorziamento dei Comuni (del 22 febbraio 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 gennaio 2009 n. 6164 del Consiglio di Stato, visto il rapporto 20 gennaio

Dettagli

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA Comune di Cugnasco-Gerra Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 850.50.30 www.cugnasco-gerra.ch comune@cugnasco-gerra.ch Municipio ORDINANZA CONCERNENTE L UTILIZZAZIONE DEL PROVENTO DEL FONDO PER LE

Dettagli

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata. [Firma] [Codice QR] Legge federale sull assicurazione obbigatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Progetto preliminare (Legge sull assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica

Dettagli

Ü ³»² ± Queste le considerazioni principali in merito, esposte in detto rapporto:

Ü ³»² ± Queste le considerazioni principali in merito, esposte in detto rapporto: Î ± ± ²«³» ± ¼ Ü ³»² ± 6865 R 20 maggio 2014 ISTITUZIONI ݱ²½» ²» della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 22 ottobre 2013 concernente la riorganizzazione del settore esecuzione e

Dettagli

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell imposizione delle imprese) Disegno del L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea

Dettagli

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Decreto legislativo concernente l elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 15 dicembre 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio

Dettagli

Rendiconto del Consiglio di Stato Allegato statistico

Rendiconto del Consiglio di Stato Allegato statistico Repubblica e Cantone Ticino Rendiconto del Consiglio di Stato Allegato statistico 1 2 Indice Rendiconto del Consiglio di Stato 2017 - Allegato statistico 1. Cancelleria dello Stato 7 2. Controllo cantonale

Dettagli

STATUTO DEL CONSORZIO CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

STATUTO DEL CONSORZIO CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO STATUTO DEL CONSORZIO CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO CAPO I - GENERALITÀ Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Denominazione e Comuni consorziati Casa Anziani Alto Vedeggio Con la denominazione Consorzio Casa Anziani

Dettagli

Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (del 13 marzo 2007)

Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (del 13 marzo 2007) Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (del 13 marzo 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla

Dettagli

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I

Dettagli

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO. d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO. d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse 5.6.2.1.1 Regolamento d applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza 1 (del 22 maggio 1974) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA

Dettagli

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO. d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO. d e c r e t a : Capitolo I Norme diverse Regolamento d applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza 1 (del 22 maggio 1974) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 345 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 20 ottobre 50/2017 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito annuo di fr. 62 684. per la locazione

Dettagli

MM 24/2017 concernente il preventivo ACAP per l anno 2018

MM 24/2017 concernente il preventivo ACAP per l anno 2018 1 9 ottobre 2017 (RM 740/2017) MM 24/2017 concernente il preventivo ACAP per l anno 2018 Indice 1 MM 24/2017 concernente il preventivo ACAP per l anno 2018 2 1.1 Conclusioni... 2 1.1.1 Aspetti procedurali

Dettagli

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)

Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) 5.1.7.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :

Dettagli

S T A T U T O. del. Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV)

S T A T U T O. del. Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV) S T A T U T O BOZZA V1 del Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV) Capo I - Generalità Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati Con la denominazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI (ATSE) Art. 1 Sede Statuto (del 2 dicembre 1993) E costituita, con sede al proprio segretariato, a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS, l Associazione

Dettagli

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 5.3.1.1.1 Regolamento della legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (del 18 febbraio 2014) IL CONSIGLIO

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

novembre Regolamento comunale concernente l aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi

novembre Regolamento comunale concernente l aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi 5.2.01 18 novembre 2013 Regolamento comunale concernente l aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31

Dettagli

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali 8/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 febbraio 54 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per la

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 59 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 9 febbraio 7/2018 Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera

Dettagli

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire del ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione

Dettagli

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) (Adeguamento alla nuova Costituzione

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

A B C. ABC del Consigliere comunale, edizione giugno 2012 Aggiornamento aprile 2016

A B C. ABC del Consigliere comunale, edizione giugno 2012 Aggiornamento aprile 2016 Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni A B C Sezione degli enti locali A B C ABC del Consigliere comunale, edizione giugno 2012 Nelle pagine che seguono sono elencati gli aggiornamenti

Dettagli

Modifiche di legge sottoposte alla votazione

Modifiche di legge sottoposte alla votazione Modifiche di legge sottoposte alla votazione Legge sull organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell 8 marzo 999; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto

Dettagli

1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA Premessa Considerazioni giuridiche Tempistica...

1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA Premessa Considerazioni giuridiche Tempistica... 6186 17 marzo 2009 SANITÀ E SOCIALITÀ Modifica della legge sugli assegni di famiglia INDICE 1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA... 1 1.1. Premessa... 1 1.2. Considerazioni giuridiche...

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per

Dettagli

Comune di Cugnasco-Gerra

Comune di Cugnasco-Gerra Comune di Cugnasco-Gerra Incaricato Silvano Bianchi Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 8505030 wwwcugnasco-gerrach comune@cugnasco-gerrach 091 8505032 silvanobianchi@cugnasco-gerrach Municipio BOLLETTINO

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi

Bollettino ufficiale delle leggi Repubblica e Cantone 71 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 143 Bellinzona, 7 aprile 15/2017 Decreto legislativo concernente la concessione di un credito di fr. 6 730 000. per la ristrutturazione

Dettagli

Programmi di agglomerato di terza generazione

Programmi di agglomerato di terza generazione Programmi di agglomerato di terza generazione Conferenza Stampa 16 dicembre 2016, Bellinzona Claudio Zali Direttore Dipartimento del territorio Riccardo De Gottardi Direttore Divisione sviluppo territoriale

Dettagli

MM 11/2018 concernente il preventivo ACAP per l anno 2019

MM 11/2018 concernente il preventivo ACAP per l anno 2019 1 1 ottobre 2018 (RM 1237/2018) MM 11/2018 concernente il preventivo ACAP per l anno 2019 Indice 1 MM 11/2018 concernente il preventivo ACAP per l anno 20192 1.1 Conclusioni... 2 1.1.1 Aspetti procedurali

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12

Dettagli

LA PIAZZA DI TIRO DI QUARTINO

LA PIAZZA DI TIRO DI QUARTINO CONVENZIONE CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI GAMBAROGNO, QUALE COMUNE SEDE, E I COMUNI DI CADENAZZO,, GORDOLA E ST. S. ANTONINO PER LA GESTIONE DELLA LA PIAZZA DI TIRO DI QUARTINO

Dettagli

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) 5.2.2.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17

Dettagli

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17 giugno

Dettagli

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Avam- Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino Disegno di legge sulla Chiesa cattolica (del...) Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino preso

Dettagli

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio

Dettagli

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione 1. Denominazione e sede 1.1 Sotto la denominazione FONDAZIONE CENTRO DI COMPETENZA MOBILITÀ SOSTENIBILE (qui di seguito Fondazione) è stata costituita

Dettagli

1.11 COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE. per la concessione di sussidi comunali alle spese per l alloggio

1.11 COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE. per la concessione di sussidi comunali alle spese per l alloggio COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE per la concessione di sussidi comunali alle spese per l alloggio del 22.06.1998 INDICE Art. 1 Scopo Art. 2 Beneficiari Art. 3 Definizioni Art. 4 Condizioni di assegnazione

Dettagli

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo , Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso

Dettagli

S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.

S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1. S T A T U T O della CASSA DI COMPENSAZIONE PER ASSEGNI FAMILIARI DELLA CC-TI CAMERA DI COMMERCIO, DELL INDUSTRIA, DELL ARTIGIANATO E DEI SERVIZI DEL CANTONE TICINO I. Nome, sede, scopo Art. 1. Sotto la

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI COMUNE DI PURA REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI del 19 dicembre 2016 011.7.1 Regolamento comunale sui posteggi 1 Il consiglio comunale di Pura: - Visto il messaggio municipale n. 676 del 7.11.2016 (ris.mun.435)

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) del 3 dicembre 2008 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso

Dettagli

Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (del 7 dicembre 2004)

Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (del 7 dicembre 2004) Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (del 7 dicembre 2004) 2.3.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l art. 23 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre

Dettagli

Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese

Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese Approvati dall assemblea dei delegati del 13 giugno 2015 a Maglio di Colla. Art. 1 Denominazione Sotto la denominazione Alleanza Patriziale Ticinese (in seguito:

Dettagli

Legge federale concernente l imposizione della proprietà abitativa privata

Legge federale concernente l imposizione della proprietà abitativa privata Legge federale concernente l imposizione della proprietà abitativa privata (Imposizione della proprietà abitativa) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli