V MODULO La Gestione dei RAEE. A cura di Ing. Gabriele MUZIO
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1 V MODULO La Gestione dei RAEE A cura di Ing. Gabriele MUZIO
2 Contenuti Definizioni Obblighi dei soggetti conivolti I Consorzi di recupero
3 Riferimenti Normativi Direttive Europee ROHS (2011/65/UE) e WEEE (2012/19/UE) Recepimento Nazionale: D.Lgs. n 49 del 14/03/2014 (entrato in vigore il 12/04/14)
4 Definizioni Produttore La persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, immette, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche che: 1) E stabilito nel territorio nazionale e fabbrica Aee recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di Aee e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica 1) E stabilito nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1)
5 Definizioni Produttore La persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, immette, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche che: 3) E stabilito nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, Aee di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'unione europea 4) E stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea o in un paese terzo e vendesulmercatonazionaleaeemediantetecnichedi comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o ad utilizzatori diversi dai nuclei domestici
6 Definizioni Distributore Persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'aee. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g) Distributore al dettaglio Una persona fisica o giuridica come definita sopra, che rende disponibile un'aee all'utilizzatore finale
7 Definizioni Apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) Legata oltre che al funzionamento elettrico ed elettronico (< V corrente alternata e 1500 V) anche al campo di applicazione della norma N.B. Dal 2018 praticamente tutte le AEE saranno rientranti nel campo di applicazione della norma con poche eccezzioni (impianti fissi di grosse dimensioni) Rifiuti da apparecchiature e elettriche ed elettroniche (RAEE) Domestico (originato da nuclei domestici) Professionale (di provenienza professionale) Storico (immesso prima del 13/08/05) Nuovo (immesso dopo il 13/08/05)
8 Responsabilità estesa del produttore Rafforzamento del concetto di prevenzione ed uso efficiente delle risorse anche attravero LCA (riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) Criteri e modalità per introduzione della responsabilità estesa del produttore (persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti) come previsto dall art. 178 bis D.Lgs. 152/06
9 Obblighi del produttore Gestione dei rifiuti e responsabilità finanziaria (es. Fidejussione) Obblighi di informazione in termini di riutilizzabilità e riciclabilità del prodotto (Istruzioni e marcatura) Progettazione rivolta alla riduzione degli impatti, alla diminuzione o eliminazione dei rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti (LCA ed utilizzo BAT, ROHS) Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, adatti ad un recupero adeguato e sicuro e ad uno smaltimento compatibile con l'ambiente (Informazioni ai fini del recupero, «Design for Disassembling»
10 Adempimenti del produttore di AEE Conseguimento degli obiettivi minimi di Recupero e Riciclaggio Copertura dei costi di gestione dei RAEE (raccolta da ecocentro, trasporto, trattamento, smaltimento) Comunicazione annuale al MATTM dei quantitativi di AEE immesse sul Mercato Comunicazione annuale al MATTM dei quantitativi di RAEE trattati e, di questi, quanti a recupero, anche energetico e quanti a smaltimento Comunicazione annuale al MATTM dell ammontare del contributo applicato a copertura dei costi di gestione dei RAEE, lo stesso DEVE essere applicato in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti Iscrizione nel Registro AEE detenuto presso le CCIAA Obbligo di informazione
11 RAEE Domestici: Il flusso
12 Sistemi Collettivi ed Individuali Assolvimento dei compiti da parte dei Produttori attraverso 2 forme alternative previste dal Decreto Legislativo 49/2014: 1. Sistema di Gestione Individuale (regolamentazione nuova di dettaglio con D.Lgs. 49/2014) 2. Sistema di Gestione Collettivo (Consorzi senza fini di lucro)
13 Sistema Individuale Assolvimento dei compiti da parte del Produttore: Organizzare un sistema autosufficiente che operi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dalle proprie AEE nuove. Tale sistema deve essere riconosciuto dal Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sistema organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; Sistema effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio Sistema che opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE
14 Piano di raccolta sistema individuale Sistema alternativo tra: La predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE Stipula apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull intero territorio nazionale. Tali convenzioni devono essere redatte in modo tale che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta e/o altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, identificate tramite apposito marchio definito dall art. 28 del D.L. e appositamente selezionate.
15 Sistema Individuale Ulteriori adempimenti a carico del Sistema Individuale: Il riconoscimento da parte del MATTM avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed è requisito essenziale per l iscrizione al Registro nazionale. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente al MATTM un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredato di una relazione sulla gestione relativa all anno solare precedente con l indicazione degli obiettivi raggiunti. I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, EMAS, o di altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all azienda
16 Sistema Collettivo Sistema Collettivo Esistente Sistema Collettivo Nuovo I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall approvazione dello Statutotipo e lo trasmettono entro 15 giorni al MATTM ai fini dell`approvazione I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al MATTM entro 15 giorni ai fini dell`approvazione N.B. Ad oggi 17 Sistemi Collettivi Esistenti iscritti al CDC RAEE (1 di nuova costituzione)
17 Sistemi Collettivi Principali adempimenti per i Sistemi Collettivi Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi entro i successivi 60 giorni. L`approvazione dello statuto rappresenta la condizione essenziale ai fini dell`iscrizione al Registro nazionale.
18 Sistemi Collettivi Ulteriori adempimenti per i Sistemi Collettivi I sistemi collettivi trasmettono annualmente al MATTM il piano di prevenzione e gestione relativo all`anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all`anno solare precedente con l indicazione degli obiettivi raggiunti. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l`equilibrio tra la propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra I consorziati I sistemi collettivi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione sottoposto ad audit e che comprenda anche I processi di trattamento ed il monitoraggio interno all`azienda.
19 Sistemi Collettivi Principali novità del D.Lgs 49/14 riguardanti i Sistemi Collettivi Ai sistemi collettivi possono partecipare oltre che i produttori di AEE altri soggetti della filiera (Sistema All Actors): Distributori Trasportatori Gestori (Recuperatori e Smaltitori) Sono aumentati gli obblighi di rendicontazione, sino ad oggi limitati alla Comunicazione AEE E` stato introdotto l obbligo di certificazione
20 Il Centro di Coordinamento RAEE Consorzio di natura privata, governato e gestito dai dei Sistemi Collettivi (Consorzi), sotto la supervisione del Comitato di Vigilanza e Controllo, previsto dal D.Lgs. 49/2014 Aderiscono ad oggi 17 Sistemi Collettivi di RAEE Domestici Apiraee - CCR - Cobat - Ecodom - Ecoelit - Ecoem - Ecolamp - Ecolight - Ecoped - EcoR'it - EsageRAEE - ERP - PvCycle - RaeCycle - Remedia - Rene - Ridomus Il ruolo primario del CdC RAEE è quello di garantire che tutto il Paese venga servito e che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in condizioni operative omogenee.
21 Il Registro Produttori AEE Obblighi e modalità di iscrizione Si devono iscrivere: Produttori Sistemi Collettivi L esportatore ai soli fini di iscrizione e degli obblighi di informazione Come iscriversi: Utilizzo di una smart card o business key Effettuazione dei versamenti previsti: 168 Tasse e Concessioni Governative 30 Diritti di Segreteria 16 Imposta di bollo Effettuare la registrazione telematica accedendo al portale o direttamente da In caso di scelta per la gestione in forma collettiva è necessario essere preventivamente aderenti ad uno dei Sistemi Collettivi riconosciuti
22 Informazioni e marcature Identificazione e marchio del produttore Ogni apparecchiatura immessa sul mercato deve, in forma visibile ed indelebile, riportare un marchio identificativo del produttore/importatore. Deve inoltre esserci un esplicito riferimento alla CEI EN 50419: (dettagli sulla marcatura sia in termini di proporzioni che di durata). Il marchio dovrà contenere almeno: il marchio del produttore se registrato l indicazione della Ragione Sociale il numero di iscrizione nel Registro AEE Dovrà inoltre essere chiaramente indicato che l apparecchiatura è stata immessa sul mercato in data successiva al 13 Agosto 2005 sistemi di identificazione a radio frequenza (Rfid) (in aggiunta ai primi punti sentito il Comitato Vigilanza e Controllo)
23 Informazioni e marcature Le apparecchiature devono riportare il simbolo della raccolta differenziata, rappresentato da un bidone barrato con una barra sottostante Nel caso in cui le apparecchiature fossero troppo piccole per riportare le marcature previste le stesse DEVONO essere riportate sia sulla confezione che sul foglio istruzioni Nel foglio istruzioni deve essere indicato il significato del bidone barrato e devono essere fornite indicazioni al consumatore per il corretto smaltimento del prodotto a fine vita
24 Informazioni e marcature Informazioni per gli utilizzatori All'interno delle istruzioni d'uso, ove previste, informazioni relative a: a) l'obbligo di non smaltire i Raee come rifiuti urbani misti effettuandone la raccolta differenziata ; b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei Raee, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del Raee equivalente (1 contro 1) o di conferimento gratuito senza obbligo di acquisto per RAEE di piccolissime dimensioni (< 25 cm di dimensione esterna); c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana (dovuti all eventuale presenza di sostanze pericolose nelle AEE e ad una scorretta gestione delle stesse); d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei Raee; e) il significato del simbolo riportato all'allegato IX.
25 Informazioni e marcature N.B. Se non previste le istruzioni d uso, rispetto dell'obbligo di informazione attraverso il distributore presso il punto vendita con opportune pubblicazioni o esposizione di materiale informativo Informazioni per il trattamento dei RAEE negli impianti Produttori forniscono gratuitamente informazioni per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo ed il trattamento dei Raee Per ogni nuova tipologia di Aee immessa per la prima volta sul mercato le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato Le informazioni indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delleaee,nonchéilpuntodelleaeeincuisitrovanolesostanzeelemiscele pericolose Le informazioni vengono messe a disposizione da parte dei produttori di Aee in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (CD-Rom e servizi on line, banca dati CdC Raee)
26 Finanziamento RAEE domestici Differenziazioni per: RAEE storici A carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato (Aee immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento) RAEE nuovi A carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità: a) individualmente, con riferimento ai soli Raee derivanti dal consumo delle proprie Aee; b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle Aee immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento
27 Finanziamento RAEE professionali I costi sono a carico del produttore nel caso di sostituzione di apparecchiatura equivalente con vendita di una nuova o nei casi del detentore del rifiuto Per i RAEE immessi dopo il 13 agosto 2005 i costi sono a carico del produttore che ne assume l'onere per le Aee che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei Raee professionali
28 Garanzia finanziaria I produttori che immettono sul mercato una AEE prestano idonea garanzia finanziaria Modalità alternative per sistemi individuali e per Sistemi Collettivi (Consorzi prestano direttamente la garanzia finanziaria per i propri produttori consorziati) Modalità operative definite con apposito Decreto Interministeriale (Ambiente, Sviluppo Economico e Finanze)
29 Eco-contributo E lo strumento individuato per assolvere l obbligo di finanziamento da parte dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita provenienti dai nuclei domestici o da attività economiche con utilizzo analogo. Il Contributo deve essere espresso in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti a copertura dei costi di raccolta: dal centro di raccolta comunale o privato ai centri di trattamento, recupero e smaltimento (in fase di discussione se prevederlo già dai nuclei domestici) Forme alternative di copertura ed evidenziazione: Visible Fee: indicazione separata nelle fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale (es. contributo RAEE compreso) Garanzia Finanziaria: prestazione di idonea garanzia finanziaria (modalità alternative per Sistemi Individuali e Collettivi). Modalità operative definite con apposito Decreto Interministeriale (Ambiente, Sviluppo Economico e Finanze)
30 Obiettivi di recupero Obiettivi minimi per categoria previsti sino al 14 agosto 2015: per i Raee che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, recupero dell'80% e riciclaggio del 75%; per i Raee che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, recupero dell'75% e riciclaggio del 65%; per i Raee che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I, recupero dell'70% e riciclaggio del 50%; per le lampade a scarica, riciclaggio dell'80%.
31 I Centri di Raccolta I centri di raccolta sono aree che vengono utilizzate per la raccolta, mediante raggruppamento differenziato, delle diverse tipologie di RAEE. Il Centro di Raccolta dei essere iscritto al portale del CDC RAEE per essere servito Raggruppamenti Raggruppamento 1 Raggruppamento 2 Raggruppamento 3 Raggruppamento 4 Raggruppamento 5 Descrizione Freddo e Clima Altri grandi bianchi TV e Monitor IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose),ped,pannelli Fotovoltaici e altro Sorgenti luminose
32 Il ruolo della Distribuzione Ruolo fondamentale nella catena di fornitura e nel ritiro dei RAEE dagli utilizzatori finali: Sistema 1 contro 1 I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova AEE, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
33 Il ruolo della Distribuzione Ruolo fondamentale nella catena di fornitura e nel ritiro dei RAEE dagli utilizzatori finali: Sistema 1 contro 0 I distributori possono effettuare all interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (< 25 cm) conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. N.B. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Ancora in fase di definizione apposito Decreto Interministeriale per definizione semplificazioni e modalità operative del ritiro
34 Stoccaggio e trasporto RAEE della distribuzione Regime semplificato relativo ai «Luoghi di raggruppamento» e relativo al trasporto ai Centri di Raccolta Comunali o Impianti di Trattamento D.M. 65/2010 Distributori e Centri di Assistenza Tecnica Autorizzazione allo stoccaggio presso punto vendita o altro raggruppamento senza autorizzazione (Max 3 mesi o Kg per Raggruppamento 1,2, Kg per Raggruppamento 4 e 5 sempre D.M. 185/2007) Caratteristiche minime costruttive e gestionali per il luogo di raggruppamento Non obbligatorietà tenuta registro c/s rifiuti Trasporto con documento sostitutivo del FIR
35 Sanzioni Mancata organizzazione sistema di raccolta differenziata e rispetto obiettivi di recupero Sanzione Amministrativa Pecuniaria da a Mancata prestazione garanzia finanziaria Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 200 a per ogni AEE immessa Mancata fornitura informazioni nelle istruzioni d uso Sanzione Amministrativa Pecuniaria da a Mancata fornitura informazioni per impianti di trattamento Sanzione Amministrativa Pecuniaria da a Mancata apposizione marchio e simbolo Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 200 a per ogni AEE immessa (marchio) Sanzione Amministrativa Pecuniaria da 100 a 500 per ogni AEE immessa (simbolo) Commercializzazione AEE senza iscrizione al Registro AEE e mancata comunicazione periodica Sanzione Amministrativa Pecuniaria da a (mancata iscrizione) Sanzione Amministrativa Pecuniaria da a (omessa dichiarazione)
36 Punti ancora aperti Necessità di ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione e definizione di dual use Decreti attuativi per meglio disciplinare il raggiungimento degli obiettivi di recupero da parte del produttore Reale natura della garanzia finanziaria da prestare da parte del produttore Necessità di dare attuazione ai principi di eco progettazione e di ciclo vita delle AEE
37 Punti ancora aperti Necessità di reali politiche di sostegno per sostenere progettazione a ridotto impatto ambientale Riduzione delle sanzioni formali rispetto alle violazioni di tipo sostanziale
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