Traduzione 1. (seguono i nomi dei plenipotenziari)

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1 Traduzione Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Pakistan intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito Conchiusa il 30 dicembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 22 giugno Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 ottobre 1960 Entrata in vigore il 13 ottobre 1960 Il Consiglio federale svizzero e Il Governo del Pakistan animati dal desiderio di evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, hanno nominato loro plenipotenziari: (seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. I 1 La presente convenzione è applicabile alle seguenti imposte: a. nel Pakistan: all imposta sul reddito, alla soprattassa e all imposta sui benefici industriali o commerciali (dette qui di seguito collettivamente «imposta pakistana»); b. in Svizzera: alle imposte federali, cantonali e comunali sul reddito reddito totale, reddito del lavoro e del patrimonio, benefici industriali e commerciali, ecc. (dette qui di seguito collettivamente «imposta svizzera»). 2 La presente convenzione è applicabile anche a tutte le altre imposte analoghe stabilite dal Governo pakistano o dalle competenti autorità svizzere dopo la firma della presente convenzione oppure dal Governo di un altro territorio al quale sia estesa la presente convenzione, giusta l articolo XVII. RU ; FF 1960 I 1165 ediz. ted ediz. franc. 1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 2 RU

2 Imposte Art. II Nella presente convenzione, eccetto che dal contesto non risulti altrimenti: a. 3 il termine «Pakistan» designa le province del Pakistan; b. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; c. le espressioni «l uno dei territori» e «l altro territorio» designano, secondo il contesto, il Pakistan o la Svizzera; d. il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l imposta pakistana o l imposta svizzera; e. il termine «persona» designa ogni persona fisica, società e gruppo di persone con o senza personalità giuridica; f. il termine «società» designa, per quanto concerne il Pakistan ogni ente con o senza personalità giuridica, assoggettato a imposte in quanto società, giusta il diritto fiscale del Pakistan e, per quanto concerne la Svizzera, ogni soggetto di diritto avente la personalità giuridica; g. l espressione «residente del Pakistan» designa: (i) ogni società i cui affari sono diretti e controllati nel Pakistan; e (il) ogni altra persona che è considerata residente del Pakistan agli effetti dell applicazione dell imposta pakistana e non è considerata residente della Svizzera agli effetti dell imposta svizzera; h. l espressione «residente della Svizzera» designa: (i) ogni società costituita secondo il diritto svizzero, se i suoi affari sono diretti e controllati in Svizzera; e (ii) ogni altra persona che è considerata residente in Svizzera agli effetti dell applicazione dell imposta svizzera e non è considerata residente nel Pakistan agli effetti dell applicazione dell imposta pakistana; i. l espressione «società pakistana» designa una società considerata come un residente del Pakistan; e l espressione «società svizzera» designa una società considerata come un residente della Svizzera; j. l espressione «residente di uno dei territori» e «residente dell altro territorio» designano, secondo il contesto, un residente del Pakistan o un residente della Svizzera; k. le espressioni «azienda pakistana» e «azienda svizzera» designano un azienda industriale o commerciale esercitata, nel Pakistan, da un residente del Pakistan e un azienda industriale o commerciale esercitata, in Svizzera, da un residente della Svizzera; le espressioni «azienda di un territorio» e «azienda dell altro territorio» designano, secondo il contesto, un azienda pakistana o un azienda svizzera. 3 Nuovo testo giusta l art. 1 cpv. 1 del Prot. del 15 giu. 1962, approvata dall Ass. fed. il 19 dic e in vigore dal 30 lug (RU ; FF 1962 II 294 ediz. ted. 303 ediz. franc.). 2

3 Imposte sul reddito Conv. con il Pakistan l. l espressione «sede stabile», usata in relazione a un azienda di uno dei territori, designa un impianto permanente nel quale si esercita tutta o parte dell attività aziendale. Per essa si intende un ufficio, una succursale, una direzione, una fabbrica, un officina, una miniera, una cava od ogni altro luogo di sfruttamento di risorse naturali. A questo proposito è precisato quanto segue: (i) un azienda di un territorio non dev essere considerata possedere una sede stabile nell altro territorio per il solo fatto di mantenervi rapporti d affari per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di un altro rappresentante indipendente che agisce nei limiti della sua normale attività commerciale; oppure perché essa acquista merci, nei limiti normali del mercato internazionale, direttamente presso un esportatore indipendente in quest altro territorio; (ii) l uso di semplici inagazzini o il mantenimento di una riserva di merci per deposito oppure per forniture, e non a scopo di esposizione, in uno dei territori, da parte di un azienda dell altro, non costituisce, per sé stesso, una sede stabile, anche se queste merci sono fornite secondo le istruzioni date dall azienda in quest altro territorio, dopo che ha accettato un ordinazione ottenuta da un agente dell azienda che non sia quello che gestisce questa riserva; (iii) si considera che un azienda di uno dei territori ha una sede stabile nell altro, quando ha, in quest ultimo territorio, un rappresentante o un impiegato che: a. ha e esercita abitualmente i pieni poteri che gli permettono di negoziare e stipulare contratti per l azienda; o b. dispone, in quest altro territorio, d una riserva di merci con la quale eseguisce regolarmente le ordinazioni ottenute per l azienda; (iv) non si considera che un azienda di uno dei territori ha una sede stabile nell altro quando vi allestisce impianti tecnici o vi eseguisce il montaggio di macchine, a condizione che la durata di detta attività non superi, in totale, dodici mesi e ciò anche se l azienda possiede in quest altro territorio un impianto stabile; (v) il possesso, da parte di un azienda di un territorio, di una società filiale residente dell altro territorio o che vi ha relazioni d affari (mediante una sede stabile o in altro modo) non conferisce da solo alla società filiale il carattere di sede stabile dell azienda madre; m. l espressione «autorità competente» designa: se concerne il Pakistan il «Central Board of Revenue» o il suo rappresentante debitamente autorizzato; se concerne la Svizzera, il direttore dell Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato; se si tratta di un territorio al quale la presente convenzione è estesa conformemente all articolo XVII, l autorità che in questo territorio è competente ad amministrare le imposte cui si applica la convenzione. 2 Nell applicazione delle disposizioni della presente convenzione da una delle Parti contraenti, ogni espressione che non è definita in altro modo avrà, eccetto che non 3

4 Imposte risulti altrimenti dal contesto, il significato che le attribuiscono le leggi che, nel territorio di tale Parte, disciplinano le imposte alle quali si applica la convenzione. Art. III 1 I profitti industriali e commerciali conseguiti da un azienda del Pakistan non sono soggetti all imposta svizzera, eccetto che l azienda non effettui operazioni commerciali in Svizzera mediante una sede stabile situata in questo territorio. Se l azienda effettua operazioni commerciali di siffatta natura, la Svizzera può assoggettare a imposta tali profitti, ma solamente nella misura in cui essi debbano essere attribuiti alla sede stabile. 2 I profitti industriali e commerciali conseguiti da un azienda svizzera non sono soggetti all imposta pakistana, eccetto che l azienda effettui operazioni commerciali nel Pakistan mediante una sede stabile situata in questo territorio. Se l azienda effettua operazioni commerciali di siffatta natura, il Pakistan può assoggettare a imposta tali profitti, ma solamente nella misura in cui essi debbano essere attribuiti alla sede stabile. 3 La parte di profitti industriali o commerciali che spetta a un socio che sia residente di uno dei territori non è soggetta all imposta nell altro territorio, eccetto che l azienda non effettui, in quest altro territorio, operazioni commerciali per il tramite di una sede stabile ivi situata. Se l azienda effettua operazioni commerciali di siffatta natura, la parte di profitti spettante a questo socio può essere assoggettata all imposta nell altro territorio, ma soltanto nella misura in cui rappresenti la sua parte di profitti attribuibili alla sede stabile. 4 Quando un azienda di un territorio effettua operazioni commerciali nell altro territorio mediante una sede stabile situata in quest ultimo territorio, si attribuiranno a questa sede stabile i profitti industriali o commerciali che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un azienda indipendente, che, in condizioni identiche o analoghe, eserciti una attività identica o analoga e tratti da pari a pari con l azienda di cui è una sede stabile. 5 Le indennità o i compensi che un azienda di uno dei territori riceve per la sua attività di direzione, di controllo o di vigilanza degli affari o di ogni attività di un azienda dell altro territorio possono essere assoggettati a imposte in quest altro territorio, eccetto che tali somme non siano pagate per servizi resi interamente fuori di questo territorio o da una società succursale a una società madre che non abbia in quest altro territorio una sede stabile per esercitare quest attività di direzione, di controllo o di vigilanza. 6 All atto dell accertamento degli utili industriali o commerciali di una sede stabile, si ammetterà la deduzione di tutte le spese che possono essere equamente attribuite a questa sede, comprese le spese di direzione e di amministrazione generale, senza considerare se le spese sono state fatte nel territorio dove si trova la sede stabile o altrove. 7 L espressione «profitti industriali o commerciali» nel testo del presente articolo, non include gli interessi (d obbligazioni, carte valori, riconoscimenti di debiti, buoni di cassa o altri crediti), i dividendi e i diritti di licenze, eccetto che questi profitti, 4

5 Imposte sul reddito Conv. con il Pakistan giusta le leggi di uno dei territori e secondo il presente articolo, non siano da attribuire a una sede stabile situata in questo territorio. Art. IV a. Quando un azienda di uno dei territori partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un azienda dell altro territorio; o b. quando le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un azienda di uno dei territori e di un azienda dell altro territorio, e se, nell uno o nell altro caso, le due aziende sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni stipulate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state stipulate tra due aziende indipendenti, i profitti che una delle aziende avrebbe potuto ottenere e non ha ottenuto a cagione di queste condizioni possono essere aggiunti ai profitti di questa impresa e assoggettati, di conseguenza, all imposta. Art. V 1 Nonostante le disposizioni dell articolo III, i profitti che un residente di uno dei territori consegue con l esercizio di aeromobili, compresi i profitti che il residente ricava dalla vendita di biglietti di passaggio su questi aeromobili, sono esenti dall imposta nell altro territorio, salvo che gli aeromobili servano, esclusivamente o principalmente, un traffico tra due aerodromi di quest altro territorio. 2 Le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche quando un residente di uno dei territori partecipa a un «pool», a un esercizio in comune o a un organizzazione internazionale d esercizio. 3 Nonostante le disposizioni dell articolo III, i profitti che un residente di uno dei territori consegue con l esercizio di navi nell altro territorio, compresi i profitti che il residente ricava dalla vendita di biglietti di passaggio su queste navi, sono esenti dall imposta nel primo territorio, ove vi siano assoggettati nell altro. Art. VI 1 a. quando una società svizzera possiede azioni che danno diritto almeno a un terzo dei voti in una società pakistana, l aliquota dell imposta del Pakistan riscossa sui dividendi dichiarati al 1 gennaio 1961 o dopo e pagati dalla società pakistana a quella svizzera non può superare il: (i) 10 per cento, se provengono dal reddito d una impresa industriale nel Pakistan; (ii) 20 per cento, se provengono da altri redditi. 5

6 Imposte b. le disposizioni dell articolo 59 del decreto concernente la riscossione d una imposta per la difesa nazionale 4, in vigore il 1 gennaio 1959, sono applicabili alle società svizzere indicate nella lettera a. 5 2 Le disposizioni della sezione 23A de l «Income-tax Act» del Pakistan, concernenti la distribuzione dei profitti delle società non si applicano ai profitti di una società pakistana della quale una società svizzera possiede azioni che diano diritto a un terzo almeno dei voti, se la società pakistana esercita un attività industriale e se i profitti sono riservati al suo sviluppo industriale e alla sua espansione nel Pakistan. 3 L aliquota dell imposta svizzera sui dividendi pagati da una società svizzera a una società pakistana, che possiede azioni che danno diritto a un terzo almeno dei voti nella società svizzera, non deve superare il 15 per cento. 4 Quando una società che è residente di uno dei territori riceve profitti o redditi la cui fonte si trova nell altro territorio, in quest altro territorio non sarà riscossa imposta alcuna sui dividendi pagati dalla società a una persona che non vi risiede (eccetto che tali dividendi non siano da attribuire a una sede stabile gestita in quest altro territorio da una persona che non vi risiede) né alcuna imposta (a titolo d assoggettamento all imposta di profitti non distribuiti) sui profitti non distribuiti della società. 5 I capoversi 1 e 3 non sono applicabili quando la società svizzera o la società pakistana che riceve i dividendi ha una sede stabile nell altro territorio e quando questi dividendi sono attribuiti, dalle leggi di questo altro territorio e dall articolo III della presente convenzione, a detta sede stabile. 6 L espressione «azienda industriale», nel testo del presente articolo, designa un azienda d una delle seguenti categorie: a. fabbricazione o trasformazione sostanziale di beni o materiali; b. costruzione di navi; e. azienda elettrica o idraulica, di fornitura di gas e d acqua; d. miniere, compreso lo sfruttamento di sorgenti petrolifere o altre ricchezze minerali; e e. ogni altra azienda che sarà dichiarata «azienda industriale» ai fini del presente articolo dalla competente autorità pakistana. 4 [CS 6 358; RU art. 1, , art. 1, , , , , , , , , , ]. Vedi ora la LF del 14 dic sull imposta federale diretta (RS ). 5 Nuovo testo giusta l art. 1 cpv. 2 del Prot. del 15 giu. 1962, approvato dall Ass. fed. il 19 dic e in vigore dal 30 lug (RU ; FF 1962 II 294 ediz. ted. 303 ediz. franc.). 6

7 Imposte sul reddito Conv. con il Pakistan Art. VI A 6 1 L aliquota dell imposta pakistana riscossa sugli interessi pagati da una persona residente nel Pakistan a una società svizzera o a una società svizzera di persone per un credito nato il 1 gennaio 1961 o dopo, non deve superare il 30 per cento. 2 Nonostante le disposizioni del capoverso 1, gli interessi che una persona residente nel Pakistan paga a una società svizzera o una società svizzera di persone per un credito approvato (compreso quello concesso sotto forma di un pagamento differito) sono esentati dall imposta pakistana; l ammontare dell imposta svizzera su questi interessi (calcolato secondo il rapporto tra l ammontare lordo di questi interessi e il reddito totale lordo del beneficiario) non possono superare il 10 per cento dell ammontare lordo di questi interessi. 3 L aliquota dell imposta svizzera riscossa sugli interessi pagati da una persona residente in Svizzera a una società pakistana per un credito nato il 1 gennaio 1961 o dopo, non può superare il 15 per cento. 4 I tre precedenti capoversi non sono applicabili quando una società svizzera, una società svizzera di persone o una società pakistana che riceve gli interessi, mantiene uno stabilimento nell altro territorio e gli interessi siano attribuibili, conformemente alle leggi di questo territorio e all articolo III della presente convenzione, a questo stabilimento. 5 Nel presente articolo: a. il termine «interessi» comprende i proventi da obbligazioni, cartevalori, riconoscimenti di debiti, buoni di cassa e altri crediti garantiti, o no, da pegno immobiliare; b. l espressione «crediti approvati» significa un credito concesso a una impresa industriale pakistana e approvato dal Governo del Pakistan; l espressione «impresa industriale» designa un impresa delle categorie indicate nell articolo VI, capoverso 6, della convenzione. Art. VII 1 I diritti di licenze, la cui fonte si trova in uno dei territori e che sono riscossi da un residente dell altro territorio, che quivi è assoggettato alla pertinente imposta, ne sono esenti nel primo territorio. 2 Se, in ragione di rapporti speciali esistenti tra il cedente e il cessionario della licenza, la somma pagata a titolo di diritti di licenza supera un importo equo e proporzionato alle prestazioni per le quali è pagata, l esonero previsto nel presente articolo è applicabile soltanto nella misura in cui i diritti di licenza rappresentano un compenso equo e proporzionato. 3 Nel presente articolo, l espressione «diritti di licenze» designa i diritti d autore, di opere artistiche o scientifiche, brevetti, modelli, disegni, procedimenti e formule segrete, marchi di fabbrica e altri beni o diritti analoghi, compresi gli affitti e indennità 6 Introdotto dall art. 2 del Prot. del 15 giu. 1962, approvato dall Ass. fed. il 19 dic e in vigore dal 30 lug (RU ; FF 1962 II 294 ediz. ted. 303 ediz. franc.). 7

8 Imposte analoghe per la concessione di pellicole cinematografiche e pellicole destinate alla televisione; essa non comprende invece i diritti e altri oneri per lo sfruttamento di miniere, cave o altre risorse naturali. 4 I capitali la cui fonte si trova in un territorio e che pervengono a un residente dell altro territorio in seguito all alienazione di beni o di diritti enumerati al capoverso 3 del presente articolo, saranno esentati dall imposta nel primo territorio. 5 L esenzione fiscale prevista nel presente articolo non si estende ai diritti di licenza o ai capitali che, secondo le leggi di uno dei territori e l articolo III della presente convenzione, sono da attribuire a una sede stabile situata in questo territorio. 6 Ogni diritto di licenza esentato, in virtù del presente articolo, dall imposta di uno dei territori è dedotto, per il calcolo dell imposta, dal reddito o dai profitti del cessionario della licenza, nonostante l esistenza eventuale di rapporti speciali tra questa persona e il cedente. Art. VIII 1 I redditi da beni immobili situati in un territorio, riscossi da un residente dell altro territorio, sono soggetti ad imposta nel primo territorio. 2 Nel presente articolo, l espressione «redditi da beni immobili» designa i redditi di qualunque natura provenienti da beni immobili, compresi gli utili ricavati dalla vendita o dalla permuta di essi, come anche le indennità per sfruttamento di miniere, cave o altre risorse naturali, e gli interessi di crediti garantiti da pegno immobiliare non menzionati nell articolo VI A. 7 Art. IX 1 I redditi che derivano a una persona fisica, residente di uno dei territori dall esercizio di una professione liberale (compresi i servizi resi in qualità di amministratore) o di un attività dipendente, sono assoggettati all imposta nell altro territorio, se l attività è esercitata in quest altro territorio. 2 Una persona fisica che è residente del Pakistan è esentata dall imposta svizzera sui redditi menzionati al capoverso 1: a. se ha soggiornato temporaneamente in Svizzera per uno o più periodi, non eccedenti complessivamente 183 giorni durante un anno fiscale; b. se i servizi sono resi nel nome o per conto di un residente del Pakistan; e c. se le retribuzioni sono pagate da un residente del Pakistan e sono assoggettate all imposta pakistana. 7 Nuovo testo giusta l art. 1 cpv. 3 del Prot. del 15 giu. 1962, approvato dall Ass. fed. il 19 dic e in vigore dal 30 lug (RU ; FF 1962 II 294 ediz. ted. 303 ediz. franc.). 8

9 Imposte sul reddito Conv. con il Pakistan Una persona fisica che è residente della Svizzera è esentata dall imposta pakistana sui redditi menzionati al capoverso 1: a. se ha soggiornato temporaneamente nel Pakistan per uno o più periodi non eccedenti complessivamente 183 giorni durante un anno fiscale; b. se i servizi sono resi in nome o per conto di un residente della Svizzera; e c. se le retribuzioni sono pagate da un residente della Svizzera e sono assoggettate all imposta svizzera. 4 I servizi resi da una persona fisica, durevolmente o principalmente, a bordo di navi o aeronavi gestiti da un azienda di uno dei territori, sono considerati resi in questo territorio. 5 Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 non sono applicabili ai redditi di persone che si producono in pubblico, quali artisti del teatro, del cinema, della radio e della televisione, musicisti e atleti. Art. X 1 Le retribuzioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una delle suddivisioni politiche, o da una cassa pubblica da essi istituita, a una persona fisica per servizi resi a questo Stato o a questa suddivisione politica sono esenti dall imposta, nel territorio dell altro Stato, se la persona fisica è cittadino del primo. 2 Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme pagate per servizi relativi a un attività lucrativa, commerciale o industriale, esercitata da uno degli Stati contraenti o da una di queste suddivisioni politiche. 3 L espressione «suddivisione politica», nel senso del presente articolo, comprende le autorità locali nel Pakistan e i Cantoni o i Comuni in Svizzera. Art. XI 1 Le pensioni (eccettuate quelle della categoria indicata nell art. X) e le rendite la cui fonte si trova in uno dei territori, riscosse da una persona fisica che è residente dell altro territorio nel quale è soggetta alla pertinente imposta, ne saranno esentate nel primo di detti territori; le pensioni o le rendite pagabili da una cassa pensione con sede nel Pakistan, vi sono assoggettate all imposta. 2 Nel presente articolo: a. il termine «pensioni» designa assegni periodici pagati per servizi precedenti o a compenso di danni corporali; b. il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente, a termini fissi durante tutta la vita o durante un periodo determinato o determinabile, a titolo di compenso per una prestazione adeguata e intiera in denaro o calcolabile in denaro. 9

10 Imposte Art. XII 1 Una persona fisica di uno dei territori che soggiorni temporaneamente nell altro soltanto a. come studente d università, di una scuola superiore o di una scuola riconosciuta in quest altro territorio, o b. 8 come beneficiario di una borsa, di un assegno o di un premio accordatogli principalmente per i suoi studi o le sue ricerche da una organizzazione religiosa, scientifica, filantropica o educativa, o c. come apprendista (compreso, in Svizzera, un volontario o un praticante), è esentata dall imposta in quest altro territorio: (i) per tutte le somme che riceve dall estero per il suo mantenimento, per gli studi o la formazione; e (ii) per tutte le somme che riceve a titolo di retribuzione di servizi personali resi in quest altro territorio, se essi sono in relazione con i suoi studi o la sua formazione o se sono necessari al suo mantenimento. 2 Una persona fisica di uno dei territori, la quale soggiorni nell altro temporaneamente, ma per un periodo che non superi complessivamente dodici mesi, come impiegato o in virtù di un contratto con un azienda del primo territorio o un organizzazione religiosa, filantropica, scientifica o educativa di tale territorio, esclusivamente allo scopo di acquistare conoscenze tecniche, professionali o commerciali, presso una persona che non sia quest azienda o quest organizzazione, è esentata, in quest altro territorio, dall imposta per le somme che riceve in questo periodo e non superino franchi svizzeri o l equivalente in moneta pakistana al cambio ufficiale (comprese le somme pagatele da una persona nel primo territorio). 9 3 Una persona fisica di uno dei territori che soggiorni temporaneamente nell altro territorio in virtù di un accordo col Governo del medesimo o con uno stabilimento o un istituto di quest altro territorio, esclusivamente per la sua formazione, i suoi studi o la sua informazione, è esentata dall imposta, in quest altro territorio, per le somme che riceve a titolo di retribuzione per servizi personali resi in relazione alla sua formazione, ai suoi studi o alla sua informazione, e che non superano, in un anno fiscale, franchi svizzeri o l equivalente in moneta pakistana al cambio ufficiale. Art. XIII 1 Con riserva delle disposizioni della legge pakistana per l imposta sul reddito (nel suo tenore in vigore al momento della firma della presente convenzione), l imposta svizzera, pagabile direttamente o mediante ritenuta da una persona residente nel Pakistan sui redditi di fonte svizzera (compresi i redditi acquisiti in Svizzera, ma che la 8 Nuovo testo giusta l art. 1 cpv. 4 del Prot. del 15 giu. 1962, approvata dall Ass. fed. il 19 dic e in vigore dal 30 lug (RU ; FF 1962 II 294 ediz. ted. 303 ediz. franc.). 9 Nuovo testo giusta l art. 1 cpv. 5 del Prot. del 15 giu. 1962, approvata dall Ass. fed. il 19 dic e in vigore dal 30 lug (RU ; FF 1962 II 294 ediz. ted. 303 ediz. franc.). 10

11 Imposte sul reddito Conv. con il Pakistan legge pakistana considera acquisiti nel Pakistan), può essere dedotta dall imposta pakistana che grava su di essi. 2 Trattandosi di persone residenti in Svizzera, nello stabilire le imposte designate nell articolo I, la Svizzera esclude dai fondamenti di calcolo, gli elementi di reddito (eccetto i dividendi e gli interessi di cui all articolo VI A della presente convenzione) provenienti dal Pakistan, compresi nella presente convenzione e che, secondo essa, non sono esentati dall imposta pakistana. Per contro, nello stabilire l aliquota d imposta applicabile, la Svizzera conserva il diritto di considerare anche gli elementi di reddito esclusi dai fondamenti di calcolo in virtù del presente capoverso Se si tratta di persona (escluse le società) che è reputata residente del Pakistan per quanto concerne l applicazione dell imposta pakistana e contemporaneamente è reputata residente nella Svizzera per quanto concerne l applicazione dell imposta svizzera, le disposizioni del capoverso 1 del presente articolo sono applicabili ai redditi che essa riscuote da una fonte svizzera, mentre le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo sono applicabili ai redditi che essa riscuote da una fonte situata nel Pakistan. Nel caso in cui detta persona riscuota redditi la cui fonte si trova fuori di ambedue i Paesi, tali redditi potranno essere assoggettati all imposta nei due territori (con riserva delle leggi in essi vigenti e delle convenzioni conchiuse fra l una o l altra delle Parti contraenti e i territori dai quali provengono i redditi); tuttavia, l imposta svizzera che colpisce i redditi sottoposti all imposta nei due territori sarà ridotta di una metà e l imposta pakistana sui medesimi sarà ridotta, mediante deduzione d imposta, conformemente al capoverso 1 del presente articolo, d un importo corrispondente all imposta svizzera calcolata in tale modo. Art. XIV 1 Ove una persona provi all autorità competente della Parte contraente, sul cui territorio risiede, di non aver ricevuto nell altro territorio il trattamento al quale aveva diritto in virtù d una norma della convenzione, detta autorità si metterà in rapporto con l autorità competente dell altra Parte allo scopo di evitare una doppia imposizione. 2 Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono comunicare direttamente tra loro per eseguire la presente convenzione e per eliminare le difficoltà o i dubbi che potessero sorgere nell applicazione o nell interpretazione di essa. Art. XV 1 I nazionali di una della Parti contraenti che risiedono sul territorio dell altra parte non vi devono essere assoggettati ad alcuna imposizione né ad alcuna esigenza a essa connessa, le quali siano diverse, più elevate o più onerose di quelle cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di quest altra Parte che si trovano in condizione analoga. 10 Nuovo testo giusta l art. 1 cpv. 6 del Prot. del 15 giu. 1962, approvata dall Ass. fed. il 19 dic e in vigore dal 30 lug (RU ; FF 1962 II 294 ediz. ted. 303 ediz. franc.). 11

12 Imposte 2 Se un azienda di uno dei territori ha una sede stabile nell altro territorio, detta sede stabile non vi è assoggettata ad alcuna imposizione né ad alcuna esigenza ad essa connessa, le quali siano più elevate e più onerose di quelle cui sono o potranno essere assoggettate le aziende della stessa natura nel primo territorio. 3 Le aziende di uno dei territori, il cui capitale è detenuto o controllato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell altro, sfuggono, nel primo territorio, ad ogni imposizione ed esigenza, la quale sia più elevata o più onerosa di quelle cui sono o potranno essere assoggettate le analoghe aziende del primo territorio. 4 Il termine «nazionali» nel senso del presente articolo, comprende tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite secondo la legge in vigore nello Stato di cui si tratta. 5 Il termine «imposizione», nel senso del presente articolo, designa le imposte menzionate nell articolo I e tutte le altre imposte riscosse dal Governo del Pakistan o dalla Confederazione Svizzera. 6 Il presente articolo non può, in nessun caso, essere interpretato nel senso che: a. uno Stato contraente sia obbligato ad accordare alle persone non residenti in questo Stato le deduzioni personali, agevolazioni e riduzioni d imposta che accorda ai propri residenti in funzione della situazione o degli oneri familiari, o ad assoggettare le persone non residenti sul suo territorio alle aliquote applicabili alle persone residenti, o b. pregiudichi la legge del Pakistan che concede una riduzione d imposta alle compagnie che soddisfano determinate esigenze relative alla dichiarazione e al pagamento dei loro dividendi, quando queste esigenze non siano soddisfatte. Art. XVI 1 Le disposizioni della presente convenzione non limitano in nessun caso i diritti ad esenzioni, deduzioni, crediti fiscali o altre agevolazioni accordate, attualmente o in avvenire, al momento della determinazione dell imposta, dalle leggi fiscali in vigore in uno dei territori. 2 Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano in nessun modo il diritto dei funzionari diplomatici e consolari di beneficiare delle esenzioni loro concesse. Art. XVII 1 La presente convenzione potrà essere estesa, integralmente o con modificazioni, a tutti i territori di cui il Pakistan assume la rappresentanza internazionale e che riscuotono imposte essenzialmente analoghe a quelle cui la convenzione è applicabile; tale estensione avrà effetto a contare dalla data e con le modificazioni e condizioni (comprese le condizioni relative alla disdetta) che le Parti contraenti potranno determinare e convenire mediante uno scambio di note. 12

13 Imposte sul reddito Conv. con il Pakistan Ove le parti contraenti non convengano espressamente il contrario, la cessazione della presente convenzione per quanto concerne il Pakistan o la Svizzera, conformemente all articolo XXI, avrà parimente effetto per ogni territorio cui essa sia stata estesa, giusta il capoverso precedente. Art. XVIII Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono emanare le disposizioni esecutive necessarie all applicazione della presente convenzione sul loro territorio. Art. XIX 1 La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Karaci il più presto possibile. 2 Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Art. XX 1 A contare dall entrata in vigore della presente convenzione, conformemente all articolo XIX, le sue disposizioni saranno applicabili: a. Nel Pakistan: all imposta sul reddito e alla soprattassa per gli anni fiscali che hanno inizio il 1 gennaio 1959 o dopo questa data; all imposta sui benefici industriali o commerciali per quanto concerne i benefici seguenti: (i) i benefici che sono assoggettati all imposta sul reddito o che lo sarebbero, senza le disposizioni della presente convenzione, per gli anni fiscali che hanno inizio il 1 gennaio 1959 o dopo questa data; (ii) gli altri benefici che non sono assoggettati all imposta sul reddito, ma che sono stati realizzati nel corso di un esercizio formante un periodo fiscale che ha inizio il 1 gennaio 1959 o dopo questa data, o che sono attribuiti alla parte che segue il 1 gennaio 1959 di ogni esercizio che forma un periodo fiscale in corso a questa data. b. In Svizzera: per gli anni fiscali che hanno inizio il 1 gennaio 1959 o dopo questa data. 2 L esenzione d imposta prevista nei capoversi 1 e 2 dell articolo V è applicabile a contare dal 1 gennaio

14 Imposte Art. XXI La presente convenzione resta in vigore per un tempo indeterminato ma può essere disdetta da ciascuna delle Parti contraenti, mediante notificazione scritta indirizzata all altra parte, per il tramite il diplomatico, entro il 30 giugno di ogni anno civile. La convenzione in tal modo disdetta cessa di essere applicabile: a. Nel Pakistan: all imposta sul reddito e alla soprattassa per gli anni fiscali che hanno inizio il 1 gennaio successivo a questa notificazione scritta o dopo questa data; all imposta sui benefici industriali o commerciali per quanto concerne i benefici seguenti: (i) i benefici che sono assoggettati all imposta sul reddito, per gli anni fiscali che hanno inizio il 1 gennaio successivo alla notificazione scritta o dopo questa data; (ii) gli altri benefici che non sono assoggettati all imposta sul reddito, ma che sono stati realizzati nel corso di un esercizio formante un periodo fiscale che ha inizio il 1 gennaio successivo a questa notificazione scritta, o dopo questa data o che sono attribuibili alla parte che segue il 1 gennaio di ogni periodo fiscale in corso a questa data. b. In Svizzera: per gli anni fiscali che hanno inizio il 1 gennaio successivo alla notificazione scritta o dopo questa data. In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposti i loro sigilli. Fatto a Berna, in due esemplari, il trenta dicembre mille novecento cinquanta nove, nelle lingue tedesco e inglese, i cui testi fanno parimente fede. Max Petitpierre M. S. A. Baig 14

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