VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62

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1 O R I G I N A L E VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Lobascio Giuseppe IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa M. Rosaria Campanella OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI VIGODARZERE. ========================== Reg. Pubbl. N. REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale on line per 15 giorni consecutivi. dal al addì IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Maria Rosaria Campanella ========================== ========================== CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni e reclami, è divenuta ESECUTIVA il L'anno DUEMILADODICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n in data tempestivamente consegnati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano: Presenti Assenti Giust. Ing. VEZZARO FRANCESCO LOBASCIO GIUSEPPE ZATTARIN DEMETRIO BOSCHELLO MORENO SCOTTON VALERIO NAZARI MAURIZIO ZANOVELLO LISA PENELLO MASSIMO RIZZO STEFANO CALLEGARO FABRIZIO ROSSI VITTORIO GIUFFRIDA DANIELE ZORDAN ADOLFO PAVANETTO ENRICO MASCHIO RINALDO ZANOVELLO ROBERTO GIACOMETTI FABIO Addi IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Maria Rosaria Campanella Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario Comunale. Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Maschio Rinaldo. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno.

2 Il Presidente dottor Lobascio, cede la parola al Consigliere Boschello Moreno, Assessore all Ambiente, che illustra l argomento posto all ordine del giorno. Modifica al Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti riservata agli imprenditori agricoli, mercato che si svolge ogni sabato mattina in Piazza Bachelet. Il mercato dei produttori agricoli, la cui fase sperimentale è iniziata nel 2009 ed è giunto alla sua istituzione definitiva con la DCC n..21 nel 2010, ha quindi maturato un esperienza pluriennale, durante la quale ha ottenuto buoni risultati in termini di frequentazione ed apprezzamento da parte dei cittadini, che hanno considerato il mercato agricolo come occasione per meglio apprezzare i prodotti locali, mangiare cibi più genuini, comprando ad un giusto prezzo rapportato alla qualità del prodotto. Il mercato dei produttori è stato istituito secondo le disposizioni del D.Lgs 228/2001, che ammette il principio delle prevalenza (art.4 ), cioè le aziende agricole vendono prodotti che prevalentemente provengono dalla propria azienda agricola; è concesso pertanto che una parte minoritaria di quanto posto in vendita non sia di produzione propria, seppur il vigente Regolamento di Vigodarzere ha da subito inserito l ulteriore specifica, ossia che tale produzione minoritaria debba provenire da altre aziende del territorio regionale. E intenzione dell Amministrazione rafforzare il principio di prodotto a Km 0, introducendo il principio che le aziende agricole possano vendere solamente ciò che è di propria produzione, nella convinzione che ciò consenta ai produttori agricoli di fidelizzare il rapporto con la clientela, oltre a consentire maggiori controlli su quanto posto in vendita. L intento è quindi di dare maggiore trasparenza/credibilità al mercato, a maggior tutela del consumatore, meglio specificando i prodotti che sono ammessi alla vendita, prevedendo un adeguato monitoraggio del corretto funzionamento del mercato mediante una apposita commissione che vede parte attiva in primis le associazioni di categoria nonché con la previsione di un sistema sanzionatorio. Sulla base di quanto esposto si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica del Regolamento comunale del mercato per la vendita diretta di prodotti riservata agli imprenditori agricoli approvato con DCC n.21 del 04/05/2010, con la modifica di alcuni articoli. UDITI gli interventi dei Consiglieri: - Zanovello R., fa presente che risulta essere il 2 mercato di Vigodarzere. - Boschello risponde e chiarisce. - Zordan, chiede il rinvio in quanto non è stata convocata la Commissione Consiliare. - Boschello, chiede l approvazione dello stesso in quanto il Regolamento è rafforzativo. Alle 22.42, il Presidente propone la sospensione dei lavori consiliare. Alle 22.48, si riprendono i lavori, Consiglieri presenti n. 14. Il Presidente, dà la parola all Assessore Boschello che chiede di mettere ai voti il Regolamento, con l impegno di apportare modifiche, qualora si verificassero problemi. Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE 1 DGC n. 62/2012

3 PREMESSO che: - l Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 04/05/2010 ha istituito il mercato dei produttori agricoli ed approvato il regolamento che ne disciplina il funzionamento; CONSIDERATO che: - Il mercato dei produttori è stato istituito secondo le disposizioni del D.Lgs 228/2001 che ammette il principio delle prevalenza (art.4 ), cioè le aziende agricole pongono in vendita prodotti che prevalentemente provengono dalla propria azienda agricola; è concesso pertanto dal vigente Regolamento che una parte minoritaria di quanto venduto non sia di produzione propria, purché tali prodotti siano provenienti da altre aziende del territorio regionale. - Il mercato dei produttori agricoli, ha maturato un esperienza pluriennale, durante la quale ha ottenuto buoni risultati in termini di frequentazione ed apprezzamento da parte dei cittadini, che hanno considerato il mercato agricolo come occasione per meglio apprezzare i prodotti locali, mangiare cibi più genuini, comprando ad un giusto prezzo rapportato alla qualità del prodotto. VALUTATO che: - nuovo impulso possa essere dato al mercato rafforzando il principio di prodotto a Km 0, predisponendo che le aziende agricole possano vendere solamente ciò che è di propria produzione, nella convinzione che ciò consenta ai produttori agricoli di fidelizzare il rapporto con la clientela; - la filiera corta consenta maggiore trasparenza nonché credibilità del mercato, con conseguente maggior tutela del consumatore, consenta l effettuazione di controlli più rigorosi; RITENUTO: - di procedere alla modifica del vigente Regolamento con l obiettivo di: - specificare in modo puntuale i prodotti che sono ammessi alla vendita - prevedere un adeguato monitoraggio del corretto funzionamento del mercato, mediante una apposita commissione che vede parte attiva in primis le associazioni di categoria - prevedere un sistema sanzionatorio, - di procedere pertanto alla modifica dell art. 5 (Prodotti in vendita), con l ampliamento dei prodotti che possono essere posti in vendita: cereali, farine, pane e prodotti da forno, uova, vino, olio e aceto, pesci e molluschi e l eliminazione del principio di prevalenza a favore dell esclusività della produzione agricola aziendale, l articolo 5 viene così riproposto (in grassetto le modifiche): Art. 5 Prodotti in vendita Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, provenienti da fondi o allevamenti situati nel territorio regionale, e precisamente : - prodotti ortofrutticoli - cereali, farine, pane e prodotti da forno - uova - fiori e piante - vino, olio e aceto - latte e derivati - formaggi - marmellate, miele - insaccati - carni e salumi - pesci e molluschi - prodotti trasformati 2 DGC n. 62/2012

4 Ogni azienda può porre in vendita esclusivamente prodotti di propria produzione. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. L attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda. Inserimento nuovo Art. 8 Monitoraggio e valutazione Al fine di verificare il corretto funzionamento dei mercati viene costituita un apposita commissione composta da : 1. Responsabile del settore Commercio ed Attività Produttive 2. n. 3 rappresentanti delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative 3. n.1 rappresentante della associazioni di categoria dei commercianti 4. n.1 rappresentante delle associazioni dei consumatori La commissione può verificare la documentazione comprovante la provenienza delle merci ed effettuare verifiche nell azienda. Qualora l operatore ponga in vendita prodotti non provenienti dal proprio fondo sarà escluso dal mercato dei produttori agricoli e da altre aree del territorio comunale. art. 9 (ex art. 8) Disciplina amministrativa e controlli L esercizio dell attività di vendita nell ambito del mercato, secondo quanto previsto dall art.3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del , non è soggetto alla disciplina del commercio. Lo svolgimento del mercato è soggetto all attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento. Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune: in caso di accertamento di una violazione degli obblighi specificatamente imposti dal presente Regolamento, il Comune può procedere dandone comunicazione al soggetto interessato ed alle Associazioni di Categoria, affinché vigilino perché tale violazione non abbia più a verificarsi; l accertamento di un ulteriore violazione dopo tale comunicazione determina l estromissione dal mercato. I partecipanti sono tenuti a consentire, ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie. art.10 (ex art. 9) Divieti e Sanzioni E vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di produttori agricoli, nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal centro di Piazza Bachelet di Vigodarzere. Per le violazioni del presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa di 250 ai sensi dell art.16 comma 2 della legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche. In caso di vendita diretta effettuata contemporaneamente da più produttori, non autorizzata ai sensi del presente regolamento la sanzione a carico di ciascun operatore è pari a DGC n. 62/2012

5 RITENUTO di approvare, con il presente atto, le citate modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina del mercato; VISTA la Legge n.296/2006 ( Legge Finanzia 2007), e in particolare il comma 1065, prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta; VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20/11/2007, in attuazione della predetta legge, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione; VISTA la Legge Regionale n.7/2008, così come modificata dalla Legge Regionale n.3/2010, che esplicita all art.1 La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a chilometri zero, favorendone il consumo, la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un adeguata informazione ai consumatori sull origine e le specificità di tali prodotti e all art.3, secondo comma stabilisce: al fine di favorire l acquisto dei prodotti agricoli a chilometri zero e di assicurare un adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla Legge Regionale 6 aprile 2001, n.10 ; CONSIDERATO il parere favorevole, acquisito agli atti, da parte delle Associazioni degli Agricoltori della Provincia di Padova (CIA, Confagricoltura e Coldiretti); RILEVATO che il presente atto si colloca nel quadro delle azioni e delle strategie di valorizzazione territoriale e commerciale assunte dall Amministrazione Comunale; VISTO il D.Lgs n.267; VISTI gli allegati pareri previsti dall art.49 del D.Lgs. 267/2000; VISTO l esito delle votazioni sopra riportate; ACQUISITO il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Zattarin, Zordan e Maschio), su n. 14 consiglieri presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente, d e l i b e r a 1) di modificare, per le motivazioni sopra citate, il Regolamento del mercato degli imprenditori agricoli approvato con DCC n. 21 del 04/05/2010 nei seguenti articoli: Art. 5 Prodotti in vendita Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, provenienti da fondi o allevamenti situati nel territorio regionale, e precisamente : 4 DGC n. 62/2012

6 - prodotti ortofrutticoli - cereali, farine, pane e prodotti da forno - uova - fiori e piante - vino, olio e aceto - latte e derivati - formaggi - marmellate, miele - insaccati - carni e salumi - pesci e molluschi - prodotti trasformati Ogni azienda può porre in vendita esclusivamente prodotti di propria produzione. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. L attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda. Inserimento nuovo Art. 8 Monitoraggio e valutazione Al fine di verificare il corretto funzionamento dei mercati viene costituita un apposita commissione composta da : 5. Responsabile del settore Commercio ed Attività Produttive 6. n. 3 rappresentanti delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative 7. n.1 rappresentante della associazioni di categoria dei commercianti 8. n.1 rappresentante delle associazioni dei consumatori La commissione può verificare la documentazione comprovante la provenienza delle merci ed effettuare verifiche nell azienda. Qualora l operatore ponga in vendita prodotti non provenienti dal proprio fondo sarà escluso dal mercato dei produttori agricoli e da altre aree del territorio comunale. art. 9 (ex art. 8) Disciplina amministrativa e controlli L esercizio dell attività di vendita nell ambito del mercato, secondo quanto previsto dall art.3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del , non è soggetto alla disciplina del commercio. Lo svolgimento del mercato è soggetto all attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento. Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune: in caso di accertamento di una violazione degli obblighi specificatamente imposti dal presente Regolamento, il Comune può procedere dandone comunicazione al soggetto interessato ed alle Associazioni di Categoria, affinché vigilino perché tale violazione non abbia più a verificarsi; l accertamento di un ulteriore violazione dopo tale comunicazione determina l estromissione dal mercato. I partecipanti sono tenuti a consentire, ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie. 5 DGC n. 62/2012

7 art.10 (ex art. 9) Divieti e Sanzioni E vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di produttori agricoli, nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal centro di Piazza Bachelet di Vigodarzere. Per le violazioni del presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa di 250 ai sensi dell art.16 comma 2 della legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche. In caso di vendita diretta effettuata contemporaneamente da più produttori, non autorizzata ai sensi del presente regolamento la sanzione a carico di ciascun operatore è pari a ) di approvare il Regolamento per lo svolgimento del mercato agricolo di Vigodarzere che si allega nella nuova formulazione, con evidenziate in grassetto le parti modificate; 3) di incaricare il Funzionario Responsabile ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di dare attuazione al presente provvedimento. 6 DGC n. 62/2012

8 L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta. PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE AFFARI GENERALI Servizi Culturali e Sociali) OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI VIGODARZERE. Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole: - in ordine alla sola regolarità tecnica. Lì Il Responsabile del Servizio dott. Lucio Piva Approvato il (verbale n. )

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