Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo"

Transcript

1 Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo del 24 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2017) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 26 capoverso 3 e 112b capoverso 2 della legge del 26 giugno sull asilo (LAsi), 2 visti gli articoli 12 capoverso 2 e 18 dell ordinanza 1 dell 11 agosto sull asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 4 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione e di procedura 5, ai centri speciali di cui all articolo 26 capoverso 1 bis LAsi, ai centri della Confederazione gestiti nelle fasi di test, ai centri esterni nonché agli alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confederazione). Art. 2 Accesso Gli alloggi della Confederazione sono esclusivamente destinati ad accogliere i richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione. Per principio non sono accessibili al pubblico. Art. 3 Ritiro di oggetti 1 Il personale addetto alla sicurezza è autorizzato a perquisire i richiedenti l asilo, le persone bisognose di protezione e i loro bagagli alla ricerca di documenti di viaggio e di legittimazione, oggetti pericolosi, valori patrimoniali ai sensi dell articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell articolo 16 capoverso 4 dell ordinanza 2 RU RS Nuovo testo del comma giusta il n. I dell O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1 ott al 28 set (RU ) e prorogato sino al 28 set (vedi art. 18 cpv. 2). 3 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1 ott al 5 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 20 cpv. 2 dell O del 7 ott sulle pubblicazioni ufficiali (RU ), con effetto dal 1 feb Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 1

2 Migrazione dell 11 agosto sull asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), apparecchi elettronici che potrebbero turbare la quiete altrui, bevande alcoliche, stupefacenti o generi alimentari e a metterli al sicuro. Le armi vietate e gli stupefacenti sono immediatamente consegnati alla polizia. 2 La perquisizione di richiedenti l asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso. 3 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 7 versa i documenti di viaggio e di legittimazione agli atti. 4 Gli oggetti ritirati sono restituiti al momento di lasciare l alloggio della Confederazione. 5 I valori patrimoniali ai sensi dell articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell articolo 16 capoverso 4 OAsi 2, il cui valore è superiore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta. Art. 4 Alloggio 1 I richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Si tiene conto per quanto possibile delle esigenze particolari dei fanciulli, delle famiglie e delle persone che necessitano di assistenza. 2 Negli alloggi della Confederazione è vietato consumare alcool e stupefacenti. Art. 5 Assistenza medica L accesso alle necessarie cure mediche e dentistiche di base o urgenti è garantito. Art. 6 8 Art. 6a 9 Programmi d occupazione 1 A partire dai 16 anni di età, i richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione possono partecipare a programmi d occupazione che strutturano la giornata e facilitano così la convivenza. 2 Non può essere fatto valere alcun diritto a partecipare ai programmi d occupazione. In caso di scarsità di posti, questi sono distribuiti secondo il principio di rotazione. Nelle zone di transito degli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e di Zurigo-Kloten non sono offerti programmi d occupazione. 6 RS La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RU ), con effetto dal 1 gen Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 8 Abrogato dal n. I dell O del DFGP del 1 nov. 2017, con effetto dal 1 dic Introdotto dal n. I dell O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1 ott al 2

3 Gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo. O del DFGP 3 I programmi d occupazione devono rispondere a un interesse generale locale o regionale del Cantone o del Comune, oppure favorire una migliore convivenza con la popolazione residente. Essi non devono entrare in concorrenza con il settore privato. 4 Il richiedente l asilo o la persona bisognosa di protezione può beneficiare di un assegno di motivazione. Alle persone che soggiornano in un centro speciale, l assegno di motivazione è corrisposto esclusivamente sotto forma di prestazioni in natura. 5 La partecipazione del richiedente l asilo o della persona bisognosa di protezione a un programma d occupazione non deve ostacolare l espletamento delle necessarie fasi procedurali. 6 La SEM può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d occupazione entro i limiti dell importo annuo massimo previsto a tale scopo e fissato nel preventivo. Art. 6b 10 Convenzione per un programma d occupazione 1 La SEM stipula con il Cantone d ubicazione, il Comune d ubicazione o un terzo incaricato una convenzione di prestazioni dal contenuto seguente: a. scopo concreto del programma d occupazione e sua durata; b. contenuto delle prestazioni del Cantone d ubicazione, del Comune d ubicazione o del terzo incaricato e finanziamento integrale o parziale da parte della Confederazione; c. numero massimo di partecipanti; d. importo dell eventuale assegno di motivazione, per giorno o ora e partecipante. 2 L impresa chiamata ad assicurare l esercizio di un centro di registrazione e di procedura, di un centro speciale, di un centro della Confederazione gestito nelle fasi di test o di un centro esterno è responsabile dell attuazione dei programmi d occupazione convenuti con la SEM. Essa opera sotto la direzione della SEM. Art. 6c 11 Somma per piccole spese Durante il soggiorno negli alloggi della Confederazione, eccettuati i centri speciali, la SEM può versare ai richiedenti l asilo e alle persone bisognose di protezione una somma per piccole spese. Non sussiste alcun diritto a una somma per piccole spese. 10 Introdotto dal n. I dell O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1 ott al 11 Introdotto dal n. I dell O del DFGP del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 dic

4 Migrazione Art. 7 Contatti 1 Per i richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione sono a disposizione telefoni pubblici. Essi possono parimenti utilizzare gli apparecchi telefax se ciò è necessario per prendere contatto con un ufficio di consulenza giuridica o un patrocinatore. 2 Negli alloggi della Confederazione sono disponibili liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi. 3 Le comunicazioni degli uffici di consulenza giuridica e dei patrocinatori e gli invii postali per richiedenti l asilo e persone bisognose di protezione sono recapitati ai destinatari. Sezione 2: Centri di registrazione e di procedura, centri speciali e centri esterni 12 Art. 8 Orario d apertura 1 I centri di registrazione e di procedura e i centri esterni sono aperti da lunedì a venerdì con orario continuato dalle alle per l accoglienza di richiedenti l asilo e di persone bisognose di protezione. 2 In circostanze particolari i richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione possono essere accolti anche fuori dall orario di apertura, segnatamente se hanno presentato la loro domanda al confine e la loro entrata è stata autorizzata. 3 L orario del riposo notturno è dalle alle Art. 9 Accesso di terzi 1 Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso ai centri di registrazione e di procedura e ai centri esterni negli orari di apertura, previo accreditamento. 2 Durante gli orari di visita è reso possibile il contatto personale tra i patrocinatori o gli uffici di consulenza giuridica e il loro mandante. Art. 10 Visite 1 I richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l esistenza di un legame con determinati richiedenti l asilo o persone bisognose di protezione. 2 L orario delle visite è dalle alle di ogni giorno. La SEM può modificare per ragioni organizzative l orario delle visite. 3 I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell entrata e dell uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale addetto alla sicurezza può 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1 ott al 4

5 Gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo. O del DFGP perquisire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e metterli al sicuro fino alla loro partenza. Le armi vietate sono immediatamente consegnate alla polizia. 4 La visita si svolge solo nei locali designati a tale scopo. Art. 11 Permesso d uscita 1 Dopo l allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie il personale può rilasciare ai richiedenti l asilo e alle persone bisognose di protezione un permesso d uscita scritto. 2 Il permesso autorizza i richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione a lasciare i centri di registrazione e di procedura e i centri esterni di norma come segue: a. da lunedì a venerdì dalle alle 17.00; b. la fine settimana, di norma, da venerdì dalle a domenica alle bis Il richiedente l asilo o la persona bisognosa di protezione che alloggia presso un centro speciale può, previo permesso d uscita, lasciare il centro da lunedì a domenica dalle alle Le disposizioni concernenti la fine settimana valgono anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle della vigilia. Art. 12 e Sezione 3: Alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten Art. 14 Orario d apertura e assistenza 1 Gli alloggi presso gli aeroporti internazionali sono aperti ininterrottamente. 2 Il personale addetto all assistenza è presente tutti i giorni dalle alle Art. 15 Soggiorno nella zona di transito dell aeroporto e passeggiata all aperto 1 I richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi liberamente entro gli spazi dell aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito). 2 Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all aperto. 13 Introdotto dal n. I dell O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1 ott al 14 Abrogati dal n. I dell O del DFGP del 1 nov. 2017, con effetto dal 1 dic

6 Migrazione Art. 16 Accesso di terzi 1 Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso agli alloggi previo accreditamento. Esse si annunciano presso il personale addetto all assistenza all arrivo e alla partenza. 2 È reso possibile il contatto personale con il patrocinatore. Quest ultimo informa il personale addetto all assistenza dell appuntamento per un colloquio con il richiedente l asilo. Sezione 3a: 15 Obblighi dei richiedenti l asilo e delle persone bisognose di protezione Art. 16a Rispetto del regolamento interno I richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano negli alloggi della Confederazione costituiscono una comunione domestica e soggiacciono al regolamento interno. Art. 16b Lavori domestici Su ordine del personale addetto all assistenza, i richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici. Occorre considerare le circostanze individuali delle persone vulnerabili. Art. 16c Obbligo di presenza Nei giorni in cui devono tenersi a disposizione per il trattamento della loro domanda d asilo, per il disbrigo di lavori domestici, per il trasferimento in un altro alloggio o per l esecuzione dell allontanamento, i richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a lasciare l alloggio. Sezione 3b: 16 Misure disciplinari e procedure Art. 16d Condizioni 1 I richiedenti l asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano negli alloggi della Confederazione possono essere sanzionati con misure disciplinari se: a. violano gli obblighi di cui alla sezione 3a; oppure b. minacciano la sicurezza e l ordine pubblici. 15 Introdotta dal n. I dell O del DFGP del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 dic Introdotta dal n. I dell O del DFGP del 1 nov. 2017, in vigore dal 1 dic

7 Gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo. O del DFGP 2 La base per disporre una misura disciplinare è data da una comunicazione scritta di un collaboratore della SEM o del servizio di sicurezza o di assistenza all autorità disciplinare. La comunicazione deve contenere le generalità della persona in questione, illustrare i fatti contestati e indicarne la data. Art. 16e Misure disciplinari 1 L autorità disciplinare può ordinare le seguenti misure disciplinari nei riguardi di richiedenti l asilo e persone bisognose di protezione: a. divieto di accedere a determinati locali che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l asilo e alle persone bisognose di protezione; b. rifiuto del permesso d uscita; c. rifiuto di titoli di trasporto per mezzi di trasporto pubblici; d. negata concessione di una somma per piccole spese; e. esclusione dall alloggio per al massimo 24 ore; f. assegnazione a un centro speciale. 2 Le misure disciplinari sono disposte a tempo determinato. Art. 16f Disposizione di misure 1 Le misure disciplinari sono disposte oralmente. L esclusione dall alloggio per oltre otto ore e l assegnazione a un centro speciale sono ordinate con decisione scritta. 2 Se il rifiuto del permesso d uscita è disposto per una durata superiore a 24 ore oppure reiteratamente, su richiesta della persona interessata l autorità disciplinare emana una decisione. 3 Se l esclusione dall alloggio è disposta per una durata superiore a otto ore oppure se al termine di un esclusione di durata inferiore l alloggio è chiuso, occorre mettere a disposizione della persona interessata un locale separato. 4 Se il richiedente l asilo o la persona bisognosa di protezione beneficia di una rappresentanza legale o di una persona di fiducia, la SEM le informa in merito alla disposizione della misura disciplinare. Art. 16g Autorità disciplinare 1 L autorità disciplinare è la direzione dell alloggio. Le compete la disposizione di misure disciplinari. 2 Può demandare tale compito al servizio di sicurezza o di assistenza dell alloggio, salvo il potere di disporre un esclusione dall alloggio di una durata superiore a otto ore oppure un assegnazione a un centro speciale. 3 Il servizio di sicurezza o di assistenza informa regolarmente la direzione dell alloggio in merito alle misure disciplinari ordinate e ai fatti contestati. 7

8 Migrazione Art. 16h Ricorso 1 Le misure disciplinari disposte oralmente possono essere contestate mediante ricorso disciplinare alla direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM. La SEM mette a disposizione un pertinente modulo. 2 Le decisioni conformemente all articolo 16f capoversi 1, secondo periodo, e 2 possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Art. 16i Procedura e termini per il ricorso disciplinare 1 Il ricorso disciplinare va depositato entro tre giorni dalla data in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della misura. Se l ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 2 Il ricorso interdisciplinare non ha effetto sospensivo. La misura disciplinare contestata produce effetto fino alla decisione della direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM. Se il ricorso disciplinare è manifestamente fondato, quest ultima può sospendere l effetto della misura disciplinare contestata. 3 La direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM decide senza indugio. La decisione, munita di una breve motivazione, è comunicata per scritto alla persona interessata. Non è impugnabile. È fatto salvo l articolo 25a della legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del DFGP del 14 marzo sulla gestione la gestione dei centri di registrazione è abrogata. Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità 19 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 1, 6a, 6b e 11 capoverso 2 bis RS [RU , , ] 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFGP del 20 mag. 2015, in vigore dal 29 set (RU ). 20 RU Introdotto dal n. I dell O del DFGP del 20 mag. 2015, in vigore dal 29 set (RU ). 8

Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo

Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo del 24 novembre 2007 (Stato 1 ottobre 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli

Dettagli

Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo

Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo del 24 novembre 2007 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 26 capoverso 3 della legge

Dettagli

Ordinanza del DFGP sull esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

Ordinanza del DFGP sull esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti Ordinanza del DFGP sull esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti del 4 dicembre 2018 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 24b capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Regolamento interno dei centri di registrazione e di procedura per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione

Regolamento interno dei centri di registrazione e di procedura per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM Direzione 3003 Berna-Wabern, marzo 2007 Regolamento interno dei centri di registrazione e di procedura per richiedenti

Dettagli

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza EGPAP) del 23 settembre 2016 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del... .8 [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell agosto 999

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali [Signature] [QR Code] Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) dell 11 agosto 1999 (Stand am 1. März 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione del 19 ottobre 2005 (Stato 8 novembre 2005) Il Consiglio federale svizzero visto il decreto federale 22 giugno 1951 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del 7 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale

Dettagli

del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005)

del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005) Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 e 25a della legge federale del 26 marzo

Dettagli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio

Dettagli

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018) Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 1 (LUC) 2 del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre

Dettagli

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia [Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) Modifica dell 8 giugno 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999

Dettagli

Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure del 24 settembre 2001 (Stato 1 gennaio 2008) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

Dettagli

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN (OMPAH) 1 del 4 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1

Dettagli

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

Dettagli

Decreto federale. Avamprogetto

Decreto federale. Avamprogetto Decreto federale Avamprogetto che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 16 luglio 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri [Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza dell'11 agosto 1999 1 concernente l'esecuzione

Dettagli

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sull integrazione degli stranieri Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 24 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 55 capoverso 3, 58 capoverso 5 e 87 capoverso 1 lettera a della legge federale

Dettagli

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Progetto Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del... Avamprogetto del 28.03.07 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sugli stranieri (LStr); visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale

Dettagli

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Dettagli

Ordinanza 1 sull asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull asilo relativa a questioni procedurali Ordinanza 1 sull asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull asilo, OAsi 1) Modifica dell 8 giugno 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 1 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) 142.281 dell 11 agosto 1999 (Stato 6 aprile 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14f, 22a

Dettagli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) del 20 giugno 2003 (Stato 1 giugno 2019) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e adozione. (OAMin) Modifica del 0 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 ottobre 977 sull accoglimento di minori a scopo

Dettagli

Progetto per l indagine conoscitiva

Progetto per l indagine conoscitiva Progetto per l indagine conoscitiva Maggio 2007 Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure (OPPM-DFGP) del. Il Dipartimento federale di

Dettagli

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie del 25 ottobre 1955 (Stato 1 gennaio 1990) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 147 capoverso

Dettagli

Ordinanza sullo svolgimento di fasi di test relative alle misure di accelerazione nel settore dell asilo

Ordinanza sullo svolgimento di fasi di test relative alle misure di accelerazione nel settore dell asilo Ordinanza sullo svolgimento di fasi di test relative alle misure di accelerazione nel settore dell asilo (Ordinanza sulle fasi di test, OTest) del 4 settembre 2013 (Stato 1 ottobre 2013) Il Consiglio federale

Dettagli

Decreto federale. Art. 1

Decreto federale. Art. 1 [Signature] [QR Code] Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un

Dettagli

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti del 22 dicembre 1993 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle

Dettagli

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sull integrazione degli stranieri Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 13 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 lettera i e 25a della legge federale del 26 marzo 1931 1 concernente

Dettagli

del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2019)

del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2019) Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione

Dettagli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della

Dettagli

del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016)

del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016) Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban 1 del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio

Dettagli

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle

Dettagli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Modifica del 26 giugno 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre

Dettagli

Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 16 marzo 1998 (Stato 24 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, in applicazione dell articolo 23 della legge

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) 143.5 del 27 ottobre 2004 (Stato 12 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 lettera

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN (OMPAH) 1 del 4 dicembre 2009 (Stato 1 febbraio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) Modifica del 10 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sull accoglimento

Dettagli

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) 1 del 4 ottobre 2002 (Stato 1 luglio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) 142.281 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14f,

Dettagli

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) 512.30 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) 143.5 del 27 ottobre 2004 (Stato 5 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 59 capoverso 1 e 111 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sull integrazione degli stranieri Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto

Dettagli

del 22 maggio 2002 (Stato 1 gennaio 2019)

del 22 maggio 2002 (Stato 1 gennaio 2019) Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione

Dettagli

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Decreto federale. del 26 settembre 2014 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21

Dettagli

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (Lamc) 1 (del 17 aprile 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 gennaio 2019) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza. del 22 maggio 2002 (Stato 1 giugno 2017) Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione

Dettagli

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri

Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri Ordinanza sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS) Modifica dell 11 marzo 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L Appendice dell ordinanza del 23 novembre 1994 1 sul Registro centrale

Dettagli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) del 20 giugno 2003 (Stato 1 ottobre 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) 831.143.32 del 3 dicembre 2008 (Stato 15 ottobre 2010) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 giugno 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema UPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza UPER) Modifica del 4 dicembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 novembre 1992

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione

Dettagli

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008 Ordinanza sull adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d informazione visti

Dettagli

Ordinanza 1 sull asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull asilo relativa a questioni procedurali Ordinanza 1 sull asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull asilo, OAsi 1) dell 11 agosto 1999 (Stato 12 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119 della legge del

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea del 3 febbraio 2010 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53

Dettagli

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) 1 172.021.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Accordo tra il Governo della Repubblica di Lituania e il Consiglio federale svizzero concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata

Accordo tra il Governo della Repubblica di Lituania e il Consiglio federale svizzero concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata Traduzione 1 Accordo tra il Governo della Repubblica di Lituania e il Consiglio federale svizzero concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata (Accordo di riaccettazione) Concluso

Dettagli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) del 19 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice

Dettagli