Detrazione Irpef per figli a carico
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- Claudia Graziani
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1 COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/ Fax 055/ Cod. Fiscale comtoscanogeometri@libero.it Informativa Fiscale del Comitato Regionale Toscano Geometri A cura di Maurizio Consonni Detrazione Irpef per figli a carico Nella presente informativa si riassume quelle che sono le regole base per la ripartizione delle detrazioni irpef per figli a carico, ponendo attenzione sull esistenza di sole due opzioni ai fini della fruizione delle detrazioni per figli, ovvero, la possibilità di ripartire la percentuale di detrazione per figli nella misura del 50% tra non legalmente ed effettivamente separati, oppure, previo accordo tra gli stessi, assegnare la detrazione e, pertanto, far diminuire l imposta lorda, ad uno solo dei. La detrazione spetta, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non possiedono redditi annui superiori a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e varia a secondo della tipologia di figlio ed al loro numero. Le novità con la Finanziaria 2008 Dal 1 gennaio 2007 i criteri di ripartizione della detrazione tra i sono diventati certamente più rigidi, dando la possibilità, come anticipato nel sommario, di poter scegliere tra sole due opzioni: 1. 50% tra i coniugi; 2. oppure, previo accordo tra gli stessi, assegnare la detrazione ad uno solo dei quindi 100% della detrazione a favore di un solo genitore (quello con maggiore reddito). COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Firenze 1
2 Altra novità, certamente non meno importante, riguarda i tempi e l assiduità nella presentazione della dichiarazione di spettanza delle detrazioni (per lavoratori dipendenti), ovvero, la novità ricade sul fatto che mentre prima della Finanziaria 2008 bastava presentare la dichiarazione di spettanza solo al momento dell assunzione mantenendo pertanto la sua efficacia anche per i periodi successivi di imposta, fino a quando non venisse presentata una domanda di variazione dello status familiare del lavoratore, oggi, la dichiarazione per usufruire delle detrazioni Irpef deve essere presentata ogni anno (solitamente entro la fine di gennaio) anche qualora lo situazione familiare del lavoratore non subisce cambiamenti e con la presentazione di eventuali altre comunicazioni qualora lo status familiare del lavoratore dovesse, nel corso dell anno, mutare. 31 gennaio Termine perentorio NO, il sostituto d imposta sulla base di sue esigenze tecnico gestionali può fissare un termine diverso Presentazione dichiarazione di spettanza Và presentata ogni anno anche in assenza di variazioni dello status familiare SI Mancata presentazione della dichiarazione Qualora il lavoratore dipendente dovesse non presentare la dichiarazione di spettanza, il datore di lavoro non può riconoscere le detrazioni di imposta. Il sostituto di imposta è pertanto tenuto a richiedere al lavoratore di comunicare entro un termine stabilito: si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia; le condizioni di spettanza, nonché; il codice fiscale delle persone per le quali e nel contempo, può continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali. COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Firenze 2
3 Qualora il lavoratore dovesse non adempiere tale dovere entro il termine indicato dal sostituto, quest ultimo potrà dal mese successivo, NON RICONOSCERE le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite al lavoratore. Regole base per la ripartizione delle detrazioni La regola base delle detrazioni per figli è che vengano ripartite al 50% tra i, salvo eccezioni previste e disciplinate dall art. 12 lett. c) del TUIR ovvero: in caso di coniuge a carico dell altro la detrazione viene riconosciuta al 100% al coniuge che ha l altro a suo carico; nel caso in cui i coniugi si siano accordati, la detrazioni è fruita al 100% dal genitore con reddito più elevato; nel caso, invece, di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, a meno che non sia stato stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di ripartire al 50% la detrazione tra i coniugi, oppure, di riconoscere la detrazione al genitore con maggiore reddito. in caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione viene riconosciuta al 50% tra i, a meno che non sia stato stipulato un diverso accordo, con il fine di attribuire la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato; se il genitore affidatario, oppure, nel caso di affidamento congiunto, uno dei affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per incapienza di imposta, questa, previa intesa tra le parti, può essere fruita dall altro genitore, quest ultimo, salvo diverso accordo, deve versare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione effettivamente spettante, oppure, nel caso di affidamento congiunto, deve versare un importo pari al 50% della detrazione stessa. COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Firenze 3
4 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 143/2010 Quest ultimo punto è stato chiarito dall Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 143 del 30 Dicembre 2010 in risposta ad un interpello, dove veniva chiesto all Agenzia, da parte di un genitore divorziato, se in sede della presentazione della dichiarazione dei redditi, fosse possibile fruire della detrazione massima della figlia (100%). Nel caso di specie, a seguito del divorzio, l unica figlia è stata affidata ad entrambi i e il genitore istante versa all altro coniuge euro mensili per il mantenimento. Inoltre, l altro coniuge, non presenta la dichiarazione dei redditi A riguardo l Agenzia chiarisce che è possibile che un solo genitore benefici della detrazione nella misura del 100 per cento. L'unica condizione da rispettare nel caso di separazione e affidamento congiunto, come chiarito anche dalla circolare n. 15/2007, è quella del raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi che stabilisca a chi dei due è attribuito il vantaggio fiscale e l'importo che quest'ultimo deve riversare all'altro. Si può prospettare il caso in cui i due non sappiano con certezza quale dei due percepirà un reddito maggiore nel 2011, e in tale ipotesi conviene scegliere, prudenzialmente, la possibilità di ripartire la detrazione fiscale al 50% tra i due coniugi, qualora tale scelta, dovesse risultare errata, vi è, a consuntivo, l obbligo di presentare il Modello 730 o Unico per porre riparo e quindi modificare la scelta sulla ripartizione delle detrazioni. Genitori non legalmente ed effettivamente separati nel caso di NON accordo tra i ripartizione della detrazione al 50% 100% al genitore con reddito maggiore COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Firenze 4
5 Genitori in separazione legale ed effettiva o con annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio AFFIDAMENTO DEL FIGLIO AD UN SOLO GENITORE nel caso di NON accordo tra i 100% al genitore affidatario ripartizione della detrazione al 50% 100% al genitore con reddito maggiore AFFIDAMENTO DEL FIGLIO CONGIUNTO nel caso di NON accordo tra i ripartizione della detrazione al 50% 100% al genitore con reddito maggiore Per quanto riguarda, invece, con reddito variabile, tipico il caso di chi percepisce redditi d impresa o di lavoro autonomo, o anche due dipendenti il cui reddito varia poiché molto variabile la frequenza di straordinari, si ritiene utile scegliere, in dette circostanze, la ripartizione al 50% della detrazione Irpef relativa ai figli a carico. Cordiali Saluti Il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette a variazioni. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita in merito alle azioni e ai comportamenti eventualmente intrapresi sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Elaborazione terminata il COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Firenze 5
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