Avv. Fabio Civale. Docente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Roma, 3 aprile 2009

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3 I SERVIZI E LE ATTIVITA DI INVESTIMENTO NELLA DISCIPLINA MiFID

4 Linee dell intervento A. Classificazione della clientela B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza C. Consulenza in materia di investimenti D. Gestione di portafogli E. Esecuzione di ordini per conto dei clienti - negoziazione per conto proprio F. Best execution

5 A. Classificazione della clientela

6 A. Classificazione della clientela Il principio di graduazione della tutela Il Considerando n. 31 della Direttiva 2004/39/CE stabilisce che: Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti retail, professionali e controparti).

7 A. Classificazione della clientela La MiFID distingue 3 categorie di investitori: Controparti qualificate (Eligible counterparties); Clienti professionali (Professional client); Clienti al dettaglio (Retail client).

8 A. Classificazione della clientela La categoria delle controparti qualificate è composta dai soggetti indicati dall art. 6, comma 2-quater, lettera d) del T.U.F e dall art. 58, comma 2 del Regolamento Intermediari n del 29 ottobre Il cliente professionale è il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Cliente al dettaglio è il cliente che non è un cliente professionale o controparte qualificata.

9 A. Classificazione della clientela Nell ambito della categoria dei clienti professionali è opportuno distinguere tra: clienti professionali privati individuati nell Allegato 3 del Regolamento Intermediari; clienti professionali pubblici che saranno individuati in un emanando regolamento del Ministero dell Economia.

10 A. Classificazione della clientela Clienti professionali privati L Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari distingue i clienti professionali privati in due categorie: i clienti professionali di diritto; i clienti che possono essere trattati come professionali su richiesta.

11 A. Classificazione della clientela Clienti professionali privati di diritto I clienti professionali di diritto sono: 1. I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali, banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, locals, agenti di cambio.

12 A. Classificazione della clientela Clienti professionali privati di diritto 2. Le imprese di grandi dimensioni che rispettano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: 20 milioni di Euro; - fatturato netto: 40 milioni di Euro; - fondi propri: 2 milioni di Euro.

13 A. Classificazione della clientela La variazione della classificazione ll processo di classificazione non si conclude necessariamente al momento del primo contatto con il cliente. La classificazione iniziale, infatti, può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell intermediario che su richiesta del cliente.

14 A. Classificazione della clientela La variazione della classificazione Le variazioni della classificazione consentite dalla normativa di riferimento sono le seguenti: - cliente al dettaglio cliente professionale su richiesta; - cliente professionale di diritto cliente al dettaglio; - controparte qualificata cliente professionale; - controparte qualificata cliente al dettaglio.

15 A. Classificazione della clientela La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta La richiesta di variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta comporta una rinuncia da parte del cliente al dettaglio all applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

16 A. Classificazione della clientela La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta L intermediario deve in ogni caso verificare che il cliente soddisfi almeno due dei seguenti requisiti: (i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti; (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i Euro; (iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

17 A. Classificazione della clientela La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

18 A. Classificazione della clientela La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta Per essere considerati clienti professionali su richiesta, occorre esperire la seguente procedura: - i clienti devono comunicare per iscritto all intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali rispetto a tutti o a specifici rapporti o operazioni; - l intermediario deve avvertire i clienti per iscritto di quali sono le norme di tutela cui i clienti rinunciano; - i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato al contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla non applicazione di tali norme di tutela.

19 A. Classificazione della clientela La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta Se l intermediario valuta che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, dovrà rifiutarsi di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

20 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza

21 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza La MiFID distingue tra: valutazione di adeguatezza (artt. 39 e 40 Regolamento Intermediari); valutazione di appropriatezza (artt. 41 e 42 Regolamento Intermediari).

22 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Il Considerando n. 56 della Direttiva 2006/73/CE stabilisce che: è necessario prevedere regole distinte per le modalità pratiche della valutazione dell adeguatezza ( ) e della valutazione di appropriatezza ( ). Tali valutazioni hanno un ambito di applicazione diverso per quanto riguarda i servizi di investimento ai quali si riferiscono e hanno diverse funzioni e caratteristiche.

23 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di adeguatezza Ai sensi dell art. 39 del Regolamento Intermediari, al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza e esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento.

24 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di adeguatezza Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari (cfr. art. 39, comma 3, del Regolamento Intermediari).

25 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di adeguatezza Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell investimento, ove pertinenti (cfr. art. 39, comma 4, del Regolamento Intermediari).

26 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Disposizioni comuni adeguatezza / appropriatezza Le informazioni relative alle conoscenza ed esperienza del cliente in materia di investimenti - presupposto sia della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza - devono essere basate su: (i) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; (ii) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; (iii) il livello di istruzione e la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente (cfr. art. 39, comma 2, del Regolamento Intermediari).

27 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di adeguatezza Un operazione di investimento potrà essere ritenuta adeguata se soddisfa i seguenti criteri: (i) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; (ii) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all operazione o alla gestione del suo portafoglio. (cfr. art. 40 del Regolamento Intermediari).

28 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di adeguatezza Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienza e conoscenza.

29 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di adeguatezza In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari ovvero del Regolamento emanato dal Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico, gli intermediari possono presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

30 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di adeguatezza Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio non ottengono le informazioni di cui all art. 39 del Regolamento Intermediari, si astengono dal prestare i menzionati servizi (cfr. art. 39, comma 6, del Regolamento Intermediari).

31 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di appropriatezza Quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti o dalla gestione di portafoglio, gli intermediari richiedono al cliente o al potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto (cfr. art. 41 del Regolamento Intermediari).

32 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di appropriatezza Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale (cfr. art. 42, comma 2, del Regolamento Intermediari).

33 B. Valutazione di adeguatezza / appropriatezza Valutazione di appropriatezza Qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni richieste dall intermediario circa le sue conoscenze ed esperienze, ovvero qualora tali informazioni siano insufficienti, l intermediario avverte il cliente che la sua decisione impedirà di determinare se il servizio o prodotto sia per lui appropriato. Qualora l intermediario ritenga che il prodotto o servizio non sia appropriato al cliente, avverte il cliente di tale circostanza. (cfr. art. 42, commi 3 e 4, del Regolamento Intermediari).

34 C. Consulenza in materia di investimenti

35 C. Consulenza in materia di investimenti L attività di consulenza in materia di investimenti non risultava soggetta al principio della riserva di attività, ossia poteva essere liberamente prestata da chiunque, sia in forma individuale, che in forma societaria. A seguito dell applicazione della nuova disciplina MiFID, la consulenza in materia di investimenti è tornata ad essere qualificata quale servizio di investimento soggetto a riserva di attività a favore degli intermediari abilitati.

36 C. Consulenza in materia di investimenti La consulenza e la MiFID Il considerando n. 3 della Direttiva 2004/39/CE, prevede che per via della sempre maggior dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un autorizzazione. La ratio alla base della scelta del legislatore comunitario di definire la consulenza finanziaria come servizio di investimento deriva dalla considerazione che tale servizio costituisce un attività delicata (o, se si vuole, pericolosa ) dal momento che coinvolge, alla stregua degli altri servizi di investimento, direttamente il pubblico risparmio.

37 C. Consulenza in materia di investimenti La nozione di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari Ai sensi dell art. 1, comma 5-septies, del T.U.F., per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

38 C. Consulenza in materia di investimenti La consulenza al pubblico indistinto Il considerando n. 79 della Direttiva 2006/73/CE prevede che la consulenza in merito a strumenti finanziari fornita in un quotidiano, giornale, rivista o in qualsiasi altra pubblicazione destinata al pubblico in generale (incluso tramite Internet) o trasmissione televisiva o radiofonica non deve essere considerata come una raccomandazione personalizzata ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui alla direttiva 2004/39/CE.

39 C. Consulenza in materia di investimenti La consulenza generica Il considerando n. 81 della Direttiva 2006/73/CE prevede che una consulenza generica in merito ad un tipo di strumento finanziario non è una consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2004/39/CE, in quanto la presente direttiva specifica che, ai fini della direttiva 2004/39/CE, la consulenza in materia di investimenti è limitata alla consulenza in merito a determinati strumenti finanziari. Tuttavia se l impresa di investimento fornisce una consulenza generica ad un cliente in merito ad un tipo di strumento finanziario che essa presente come adatto per tale cliente ( ) e tale consulenza non è in realtà adeguata per tale cliente ( ) è probabile che tale impresa violi l art. 19, paragrafo 1 o 2, della Direttiva 2004/39/CE.

40 C. Consulenza in materia di investimenti La consulenza generica La consulenza quale servizio di investimento deve avere ad oggetto i singoli strumenti finanziari. La consulenza generica che non rientra nella definizione di consulenza quale servizio di investimento, ha ad oggetto i tipi di strumenti finanziari.

41 C. Consulenza in materia di investimenti Il rapporto tra consulenza ed altri servizi di investimento Ad avviso della Consob non è escluso, in via astratta, che i servizi di collocamento o di ricezione e trasmissione di ordini (o di esecuzione di ordini o di negoziazione per conto proprio) siano posti in essere senza essere accompagnati da consulenza. Tuttavia, nel caso, l intermediario deve approntare meccanismi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) per rendere effettiva la conformazione dei propri collaboratori e dipendenti a contatto con la clientela a predefiniti modelli relazionali, nel presupposto che, di fatto, vista l ampia nozione di consulenza resa dal legislatore in attuazione delle fonti comunitarie, può risultare elevato (specie quando si utilizzano forme di contatto non automatiche) il rischio che l attività concretamente svolta sfoci nel presentare un dato strumento finanziario come adatto per quel cliente, integrando così la consulenza in materia di investimenti. (Regolamento Intermediari - Esito delle consultazioni - 30 ottobre 2007)

42 C. Consulenza in materia di investimenti Il rapporto tra consulenza ed altri servizi di investimento Con specifico riferimento ai derivati negoziati OTC, l assistenza fornita alla clientela nella fase di strutturazione di queste operazioni, create (o quantomeno presentate come) su misura per il cliente ( ) rende, quindi, imprescindibile l applicazione del regime di adeguatezza previsto in caso di svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti. (Livello 3 - Il dovere dell intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi - Consob, 2 marzo 2009)

43 C. Consulenza in materia di investimenti La consulenza ed il contratto con il cliente L art. 37 del Regolamento Intermediari esclude l obbligo di forma scritta per il contratto tra l intermediario ed il cliente al dettaglio avente ad oggetto l attività di consulenza in materia di investimenti. Sarebbe, comunque, opportuno per l intermediario prevedere un contratto scritto.

44 C. Consulenza in materia di investimenti Proroga termine riserva d attività In data 28 febbraio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, (c.d. decreto milleproroghe), la quale prevede, all art. 41, comma 16-bis, l ulteriore proroga al 30 giugno 2009 del termine entro cui i soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare nell esercizio della predetta attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. La predetta legge è entrata in vigore il 1 marzo 2009.

45 D. Gestione di portafogli

46 D. Gestione di portafogli La nozione di gestione di portafogli Ai sensi dell art. 1, comma 5-quinquies, del T.U.F., per gestione di portafogli si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell ambito di un mandato conferito dai clienti.

47 D. Gestione di portafogli Elementi essenziali del contratto: obbligo di forma scritta Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 del TUF e 37 del Regolamento Intermediari, nei rapporti con i clienti al dettaglio gli intermediari sono obbligati a concludere un contratto scritto in relazione al servizio di gestione di portafogli.

48 D. Gestione di portafogli Elementi essenziali del contratto di gestione di portafogli Con specifico riferimento al servizio di gestione, nel contratto devono essere precisati: i tipi di strumenti finanziari e gli altri beni (ad esempio valute) che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente, inclusi eventuali limiti caratterizzanti la gestione (ad esempio settori di attività o aree geografiche); i tipi di operazioni che possono essere realizzate (vendite a pronti e a termine, vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento titoli, ecc.);

49 D. Gestione di portafogli Elementi essenziali del contratto di gestione di portafogli (segue) gli obiettivi (conservazione, rivalutazione, incremento del capitale) ed il livello di rischio della gestione (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto-alto); la possibilità di utilizzare una leva finanziaria superiore all unità - soglia delle perdite rilevanti; la descrizione del parametro oggettivo di riferimento ove significativo; la possibilità di delega dell attività di gestione; il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari;

50 D. Gestione di portafogli Elementi essenziali del contratto di gestione di portafogli (segue) il periodo di contrattuale; efficacia e modalità di rinnovo e modifica le modalità attraverso cui il cliente può impartire istruzioni vincolanti o richieste di modifica della linea di gestione; frequenza, tipi e contenuto delle rendicontazioni periodiche (semestrali, trimestrali, mensili o per singole operazioni eseguite); le remunerazioni spettanti al gestore e gli incentivi; le procedure di conciliazione e arbitrato.

51 E. Esecuzione di ordini per conto dei clienti - negoziazione per conto proprio

52 E. Esecuzione di ordini per conto dei clienti - negoziazione per conto proprio Le definizioni previste dal TUF Ai sensi dell art. 1, comma 5-bis, del TUF, per negoziazione per conto proprio si intende l attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l attività di market maker.

53 E. Esecuzione di ordini per conto dei clienti - negoziazione per conto proprio Le definizioni previste dal TUF Ai sensi dell art. 1, comma 5-quater, del TUF, per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

54 F. Best execution

55 F. Best execution La nozione di best execution nella normativa previgente Il sistema italiano era imperniato sull obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, già previsto dalla legge 1/1991 e confermato anche dalla Direttiva n. 93/22/CEE. La MiFID abolisce il suddetto obbligo.

56 F. Best execution Le possibili sedi di esecuzione Per sede di esecuzione si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario. (cfr. art. 2, comma 1, lett. e), del Regolamento Intermediari).

57 F. Best execution La nozione di best execution: fattori determinanti Ai sensi dell art. 45 del Regolamento Intermediari, gli intermediari devono adottare tutte le misure ragionevoli e mettono in atto meccanismi efficaci per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l'intermediario esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni (cfr. art. 45, comma 6, del Regolamento Intermediari).

58 F. Best execution La nozione di best execution: criteri determinanti Ai sensi dell art. 45, comma 2, del Regolamento Intermediari, gli intermediari, per stabilire l importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, tengono conto dei seguenti criteri: a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; b) caratteristiche dell ordine; c) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell ordine; d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l ordine può essere diretto.

59 F. Best execution Best execution e clienti al dettaglio Ai sensi dell art. 45, comma 5, del Regolamento Intermediari, quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all esecuzione.

60 F. Best execution La strategia di esecuzione degli ordini Gli intermediari devono definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a: a) individuare per ciascuna categoria di strumenti almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l esecuzione di ordini; b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).

61 F. Best execution L informativa ai clienti ed il consenso Ai sensi dell art. 46 del Regolamento Intermediari, gli intermediari: a) informano i propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata; b) specificano ai clienti se la stessa prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

62 F. Best execution L informativa ai clienti ed il consenso (segue) c) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini; d) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

63 F. Best execution Le verifiche periodiche Gli intermediari devono controllare, con cadenza almeno annuale, l efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e delle strategie di esecuzione, in modo da individuare e correggere eventuali carenze. Qualsiasi modifica va comunicata al cliente. (cfr. art. 47 del Regolamento Intermediari)

64 F. Best execution L onere della prova di best execution Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione. (cfr. art. 46, comma 5, del Regolamento Intermediari)

65 F. Best execution Gestione di portafogli e ricezione e trasmissione di ordini L obbligo di agire per servire al meglio l interesse del cliente deve essere osservato anche dagli intermediari che prestano i servizi di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione ordini, quando trasmettono gli ordini per la loro esecuzione ad altri intermediari. Gli intermediari sono tenuti a stabilire ed applicare una policy, da comunicare ai clienti, che identifichi per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest ultimi (cfr. art. 48 del Regolamento intermediari).

66 F. Best execution Rapporti con le controparti qualificate L obbligo di best execution non si applica nei rapporti con le controparti qualificate avente ad oggetto i servizi di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini.

67 Socio Studio Legale Zitiello e Associati fabio.civale@zitielloassociati.it Corso di Porta Vittoria, Milano Tel Fax Via Oslavia, Roma Tel Fax

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