D. LGS. 626/94. LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO: BREVE INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 19/09/1994 N.626 e s.m.i.

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1 LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO: BREVE INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 19/09/1994 N.626 e s.m.i.

2 UN PO DI STORIA Fino a qualche decennio fa le norme di prevenzione nei luoghi di lavoro privilegiavano soprattutto la PREVENZIONE OGGETTIVA cioè il Datore di Lavoro doveva garantire il diritto alla sicurezza di tutti i dipendenti senza che quest ultimi partecipassero in modo attivo nel fare sicurezza. Esempi di tale normativa tuttora in vigore sono: D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. D.P.R. 303/56 Norme generali per l igiene del lavoro. altri D.P.R. riguardanti temi specifici come il D.P.R. 164/56 per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni.

3 UN PO DI STORIA Nella normativa di più recente emanazione, in particolare a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, è stato messo in evidenza che il rischio può essere diminuito facendo affidamento sull apporto del fattore umano. Tale sistema di prevenzione viene denominato PREVENZIONE SOGGETTIVA in quanto tutte le figure (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RSPP, Medico competente,.) vengono coinvolte nel fare sicurezza anche attraverso un opera di INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO. Esempi di tale normativa sono: D.Lgs. 626/94 per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. D.Lgs. 277/91 per le prescrizioni con agenti chimico-fisici, rumore, piombo, amianto. Tutta la normativa di recente emanazione che ha recepito anche Direttive Comunitarie.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE Il D.Lgs. 626/94 vale nella totalità dei luoghi di lavoro, non solo industriali o agricoli, ma anche nella Pubblica Amministrazione, nel terziario, negli Ospedali, negli Enti Locali, nelle scuole, nelle Università, negli Enti di Ricerca (CNR),.. Il D.Lgs. 626/94 è valido anche per i luoghi di lavoro con meno di 15 lavoratori. Con particolari esigenze viene applicato anche alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, ai servizi di Protezione Civile, alle strutture giudiziarie e penitenziarie. Sono escluse in parte le attività di lavoro domestico tranne che per la parte delle informazioni.

5 DEFINIZIONI Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilit dell'impresa stessa ovvero dell'unit produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Dirigente: soggetto al vertice delle strutture dotate di potere di spesa e di gestione. Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Preposto: persona che, all occorrenza, è incaricata di sovrintendere, ovvero di esercitare una funzione di coordinamento del personale, o che comunque di fatto esercita tali funzioni, e che risponde del suo operato ai soggetti che hanno funzioni di direzione.

6 DEFINIZIONI Medico Competente: un medico che deve essere in possesso di titoli specifici (ad esempio la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori,.). Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona designata dal Datore di Lavoro in possesso di determinate capacità e requisiti professionali previsti dall art.8 bis. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell azienda. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

7 LA FIGURA DEL DATORE DI LAVORO Il 626/94 differenzia in modo abbastanza esplicito le diverse figure (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto) assegnando al Datore di Lavoro obblighi delegabili e non delegabili. Gli obblighi non delegabili sono: - valutazione dei rischi; - elaborazione del documento di valutazione del rischio; - nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

8 LA FIGURA DEL DATORE DI LAVORO Tra gli obblighi che possono essere delegati vengono segnalati i seguenti: - prevenzione incendi; - evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza; - pronto (primo) soccorso; - informazione e formazione dei lavoratori; - la riunione periodica dei rischi; - l uso dei videoterminali; La delegabilità deve comunque avvenire nel rispetto di precise regole tra cui, le principali sono: la specifica idoneità tecnico professionale del delegato, l effettivo potere di questi adempiere agli obblighi, prova rigorosa della delega.

9 LE MISURE GENERALI DI TUTELA D. LGS. 626/94 Nell art. 3 comma 1 sono riportate le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. In modo schematico possono essere riassunte nel seguente modo: valutazione dei rischi > (eliminazione) ove possibile dei rischi > riduzione dei rischi alla fonte programmazione tecnica e organizzativa degli interventi > sostituzione pericoloso con non pericoloso > limitato uso di prodotti chimici > controllo sanitario informazione, formazione dei lavoratori > adeguate istruzioni priorità di misure di protezione collettiva su quelle individuali > limitazione dei lavoratori esposti misure di emergenza > segnalazioni > regolare manutenzione misure ergonomiche

10 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE L art. 4 prevede che la valutazione dei rischi deve essere effettuata in ogni luogo di lavoro e deve essere aggiornata: sempre in caso di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza; ove previsto da altre norme. L obbligo della valutazione del rischio è indelegabile da parte del Datore di Lavoro che deve valutare TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L obbligo posto a carico del Datore di Lavoro deve essere attuato secondo una procedura definita nei vari articoli del D.Lgs.626/94 e che può essere schematizzata nel seguente modo: informare il Medico Competente e il Servizio Prevenzione e Protezione; acquisire le loro valutazioni, informazioni e proposte; consultare il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza.

11 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) Il SPP viene organizzato dal Datore di Lavoro all interno dell azienda o unità produttiva o con incarico a persone e servizi esterni se le capacità interne sono insufficienti e previa consultazione del RLS. Il SPP è comunque obbligatorio all interno in caso di: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari; aziende che rientrano nel Decreto Seveso 2 (industrie chimiche); aziende in cui si fabbricano di esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con oltre 200 dipendenti; industrie estrattive con oltre 50 dipendenti; strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private. In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni: se le capacità dei dipendenti all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva sono insufficienti ; previa consultazione del RLS.

12 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono definiti nell art. 9, comma 1 nel seguente modo: individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 (riunione periodica); fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.

13 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) Per svolgere questi compiti il SPP deve essere informato dal Datore di Lavoro in merito a: la natura dei rischi l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; le prescrizioni degli organi di vigilanza. In alcuni casi particolari il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

14 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) L introduzione della figura del RLS è una delle novità più grandi del D.Lgs.626/94. Prima esistevano delle esperienze legate soprattutto alla Legge n. 300/99 (Statuto dei Lavoratori) e alla Legge n. 833/78 (Riforma del Servizio Sanitario Nazionale). La figura del RLS delineata dal D.Lgs. 626/94 risulta essere dotata di maggior valenza rispetto alle normative sopracitate; infatti il RLS: è presente in tutti i luoghi di lavoro e non solo nelle aziende più grandi è dotato di compiti più ampi e garantiti; ha diritti individuali di consultazione preventiva (ad es. documento di valutazione del rischio); ha diritti individuali di accesso ai luoghi lavoro, alla documentazione,.; ha diritto ad apposita informazione e formazione.

15 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Le attribuzioni del RLS previste dall art.19 sono: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

16 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Il RLS rappresenta e risponde a tutti i singoli lavoratori e non solo a quelli iscritti alle organizzazioni sindacali. Il RLS non può subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali. Il RLS ha diritto ad un apposita informazione e formazione che come prevede il D.M. 16/01/97 deve essere effettuata con un corso di almeno 32 ore. Le modalità di elezione o designazione del RLS sono contenute in accordi interconfederali (nel settore pubblico ARAN e Organizzazioni Sindacali).

17 OBBLIGHI DEI LAVORATORI D. LGS. 626/94 L art.5 prevede che anche i singoli lavoratori si prendano cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla sua formazione e istruzione. In particolare i lavoratori devono: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza; si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti; all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente

18 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Con il D.Lgs. 626/94 (artt. 21 e 22) l informazione e la formazione dei lavoratori diventano elementi essenziali per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori. I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione del rischio e devono riguardare almeno: i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni svolte nonché ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione; nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

19 IL MEDICO COMPETENTE D. LGS. 626/94 Il Medico Competente può essere: dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con il Datore di Lavoro; libero professionista; dipendente del Datore di Lavoro. I compiti del Medico Competente sono riportati nell art. 17 ed in particolare sono: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16 istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici; congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15 collabora all'attività di formazione e informazione.

20 LA SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. 626/94 La sorveglianza sanitaria prevista dall art. 16 viene effettuata dal Medico Competente e comprende: accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Gli accertamenti periodici comprendono esami clinici e biologici e indagini mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. Le cartelle sanitarie e di rischio sono fornite agli organi di vigilanza (a loro richiesta) e sono obbligatoriamente trasmesse all ISPESL in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

21 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Come già ricordato precedentemente il D.Lgs. 626/94 ha introdotto dei diritti molto più ampi per quanto riguarda la partecipazione e la consultazione dei lavoratori. I commi 1 e 2 dell art. 11 rendono obbligatoria almeno una volta all anno e in tutti i luoghi di lavoro con oltre 15 dipendenti una riunione i cui temi principali sono: il documento di valutazione dei rischi e le misure misure di prevenzione e protezione; l idoneità dei dispositivi di prevenzione e protezione; i programmi di informazione e formazione ai fini della sicurezza. A tale riunione devono partecipare obbligatoriamente le seguenti figure: il Datore di Lavoro o suo rappresentante; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Medico Competente ove previsto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La riunione periodica ha luogo in occasione di variazioni significative o introduzioni di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza.

22 EMERGENZA - LOTTA ANTINCENDIO L art. 4 comma 5 lettera q) e l art.12 comma 1 lettera a) prevedono che il Datore di Lavoro adotti gli opportuni provvedimenti per gestire le emergenze sui luoghi lavoro. Il Datore di Lavoro pertanto deve: organizzare la prevenzione incendi, l evacuazione dei lavoratori e il pronto soccorso; designare i lavoratori secondo le caratteristiche dell azienda formare i lavoratori e dotarli delle necessarie attrezzature (ad esempio estintori, cassette di primo soccorso, ); astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l attività se il pericolo rimane grave e immediato. Si ricorda che i lavoratori individuati per la gestione delle emergenze non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art.12 comma 3).

23 EMERGENZA - LOTTA ANTINCENDIO Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 626/94 è stato emanato il D.M. 10/03/1998 al fine di definire i criteri generali per la sicurezza antincendio e la gestione dell emergenza. L art. 5 del D.M. 10/03/1998 dispone che il Datore di Lavoro adotti le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza. Lo scopo del piano di emergenza è garantire un prefissato livello di sicurezza attraverso la codificazione di comportamenti umani legati all'esercizio dell attività. Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio (emergenza); le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco (118, ) e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; specifiche misure per assistere le persone disabili.

24 PRONTO (PRIMO) SOCCORSO D. LGS. 626/94 In base all art. 15 il Datore di Lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza: tenendo conto dell attività e delle dimensioni dell azienda; Sentito il Medico Competente ove previsto; tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sul luogo di lavoro (ad esempio uffici aperti al pubblico); stabilendo gli opportuni rapporti con i servizi esterni (118, USL, ). Per effettuare gli incarichi sopra citati il Datore di Lavoro, qualora non vi provveda personalmente, designa uno o più lavoratori. In attuazione del comma 3 art. 15 è stato emanato il D.M. 388/2003 il quale indica le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la formazione a cui tale personale deve essere sottoposto.

25 GLI ALTRI TITOLI DEL D.LGS. 626/94 Gli argomenti visti fino ad ora rientrano principalmente nel Titolo 1 del D.Lgs. 626/94 il quale però è formato da altri 11 Titoli (più gli allegati) così riassunti: Titolo I (disposizioni generali); Titolo II Luoghi di Lavoro (vie e uscite di emergenza, pavimenti, porte); Titolo III Attrezzature di lavoro (aggiornato di recente per i lavori in quota e sulle prescrizioni minime di sicurezza delle attrezzature di lavoro.); Titolo IV Uso dei Dispositivi di Protezione Individuali; Titolo V Movimentazione manuale dei carichi; Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali; Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni mutageni; Titolo VII bis - Protezione da agenti chimici (introdotto dal D.Lgs.25/2002); Titolo VIII Protezione da agenti biologici Titolo VIII bis Protezione da atmosfere esplosive (introdotto dal D.Lgs. 233/2003); Titolo IX Sanzioni; Titolo X Disposizioni transitorie e finali.

26 Scale doppie D. LGS. 626/94 TITOLO III - ATTREZZATURE DI LAVORO Controllare che le scale doppie non superino i 5 metri di altezza e siano provviste di catena o di altro dispositivo di sicurezza che impedisca l apertura della scala oltre il limite prestabilito per sicurezza. Prima di iniziare la salita i tiranti limitatori di apertura devono risultare sempre tesi. Non si deve mai lavorare a cavalcioni della scala. Si può salire sulla eventuale piattaforma e sul gradino sottostante alla stessa solo quando i montanti siano prolungati di almeno 60 cm sopra la piattaforma. Bisogna togliere tutti gli oggetti che eventualmente si trovano sulle prima di ogni spostamento.

27 TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Il Datore di Lavoro adotta le misure necessarie o ricorre ai mezzi appropriati (mezzi meccanici) per evitare la necessità di una movimentazione manuale. Organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale dei carichi sia sicura. Il Datore di Lavoro informa i lavoratori: sul peso del carico; centro di gravità o lato più pesante; movimentazione corretta; rischi per la salute. I rischi presenti per la movimentazione manuale di un carico sono : Il carico è troppo pesante (30 Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne); Ingombro del carico; instabilità; deve esser maneggiato a distanza dal tronco; può comportare lesioni in caso di urto.

28 Posizioni corrette per sollevare un peso Figura 1-2 piedi ben appoggiati a terra gambe divaricate ginocchia piegate schiena dritta braccia tese buona presa delle mani

29 Posizioni scorrette per sollevare un peso Figura 3-4

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