DETERMINAZIONE N. 160/D.S.I DEL 17 MAGGIO 2019 OGGETTO: Indennità di anzianità ex-dipendente Ragusi Cinzia determinazione e liquidazione

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1 DETERMINAZIONE N. 160/D.S.I DEL 17 MAGGIO 2019 OGGETTO: Indennità di anzianità ex-dipendente Ragusi Cinzia determinazione e liquidazione IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI Premesso che in esecuzione del D.M. del 16/02/2018 avente ad oggetto "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale e del Decreto Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 avente ad oggetto Legge 29/12/1993, n. 580 D.M. 04/08/2011 n Nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, si è costituita in data 31/10/2018 la Camera di Commercio delle Marche, con sede legale ad Ancona, Largo XXIV Maggio 1 e sedi secondarie a : Ascoli Piceno, Via Luigi Mercantini 25 Fermo, Corso Cefalonia 69 Macerata, Via T. Lauri 7 Pesaro, Corso XI Settembre 116; Considerato che la nuova Camera subentra in tutti i rapporti delle singole Camere, compresi i rapporti di lavoro; CONSIDERATO che per la dipendente a tempo indeterminato...omissis... l ex Camera di Macerata ha attivato la procedura prevista dall art. 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e successivamente modificato ed integrato con decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013: nota prot. n del con la quale l Amministrazione camerale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 132 del e della Determinazione n. 52 del , ha inoltrato alla dipendente comunicazione di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale nonché del conseguente collocamento in quiescenza ai sensi dell art. 2, comma 3, del DL. 101/2013, convertito in L. 125/2013 con rispetto del termine di preavviso di mesi sei, previsto dall art. 72, comma 11, del DL. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nota del , acquisita al prot. n del , con la quale la dipendente...omissis... ha chiesto il consenso ad avvalersi della facoltà di cui all art. 12, comma 5, del C.C.N.L. del di richiedere la risoluzione anticipata con effetto dal (ultimo giorno lavorativo ); determinazione del Segretario Generale n. 68 del di assenso alla risoluzione anticipata di cui alla richiesta prot del ; RICHIAMATO, in materia di indennità di anzianità, l art. 77, comma 2, del Regolamento-tipo per il personale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura approvato con Decreto Interministeriale del ;

2 VISTA la documentazione acquisita nel fascicolo personale dell interessata da cui risulta che con Delibera di Giunta in veste di Consiglio di Amministrazione n. 468 del la...omissis... è stata assunta in servizio ed inquadrata nel ruolo camerale della Camera di Commercio di Macerata con effetto giuridico ed economico ; ACCERTATO che la...omissis..., dipendente a tempo pieno e indeterminato appartenente alla categoria giuridica C1, economica C5, ha maturato presso l Ente Camerale periodo di servizio utile ai fini dell indennità di anzianità: servizio utile ai fini IFR: anni 38 (con arrotondamento ai sensi di legge), tenuto conto di: - servizio full time dal al ; RITENUTO di dover procedere alla determinazione dell indennità di anzianità spettante all ex dipendente Sig.ra...omissis... all atto della cessazione dal servizio, come risultante dai tabulati retributivi elaborati dalla società di outsourcing Infocamere scpa e di seguito specificata: Stip. tabellare cat D ,28 Progressione economica cat D6 204,83 Retribuzione individuale di anzianità 162,88 IIS ass. ad personam - Assegno personale - Ind. PO Dirigenti - IVC 13,69 Rateo mensile 13^ 167,47 Ind. Ex 3-4 livello - Ind. Ex 8 livello - TOT 2.177,15 Tot. QUOTA IFR fino al 31/08/16 (2.177,15*38 anni) ,70 TENUTO CONTO dei seguenti prestiti sull indennità di anzianità già concessi al dipendente, mai estinti, che andranno, conseguentemente, recuperati dalla somma spettante dell indennità di anzianità al momento del relativo pagamento: provvedimento n. 342 del , per 339,48; provvedimento n. 128 del , per ,00; VISTE le nuove discipline in materia di rateizzazione e di termini di pagamento dell indennità di anzianità introdotte dall art. 1, commi 484 e 485 della Legge n. 147, di modifica

3 dell art. 12, c. 7 del D.L n. 78 e dell art. 3, c. 2, del D.L n. 79, che hanno.effetto dal 1 gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data.., restando ferma l applicazione della disciplina vigente prima dell entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre VISTA la nota dell Inps-gestione ex Inpdap, acquisita al protocollo camerale n del , che, in esito alla richiesta della Camera di Commercio prot. n. 306 del , dichiara che la...omissis... ha maturato alla data del i requisiti previsti dalla normativa previgente alla L. 204/2011 per l accesso alla pensione di anzianità con decorrenza alla pensione ; VISTA, conseguentemente, l applicabilità alla situazione in questione dell art. 12, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 78 del , convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 122 del , e successive modificazioni e integrazioni, tra cui la recente dell art. 1 commi della L. 147 del , così come vigente alla data del , in base al quale, con effetto dal e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, la liquidazione dell indennità di anzianità deve essere effettuata in uno, due o tre importi annuali a seconda se l ammontare complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, è, rispettivamente, pari o inferiore a , superiore a e inferiore a , pari o superiore a ,00, confermando la normativa vigente per la determinazione della prima scadenza utile e sancendo il riconoscimento dell eventuale secondo e terzo importo dopo dodici e ventiquattro mesi dal primo; RICHIAMATO l art. 2, comma 11, lettera a) punto 2) del Dl n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 e modificato ed integrato con DL. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013 il quale, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, prevede per il personale soprannumerario cui si applica la procedura di cui all articolo stesso con pensionamento in deroga alle norme di cui all art. 24 del Dl 201/2011 (cd. Fornero) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; RICHIAMATE in merito le circolari INPS n. 73 del e n. 79 del le quali prevedono:...per personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall art. 24 del decreto legge 201/2011 il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011 ; (73/2014 p. 4.2);

4 Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell art. 24 del citato decreto legge 201/2011 in ossequio al criterio indicato dai ministeri vigilanti nei citati pareri ed in base al quale la liquidazione dei Tfs/Tfr dei lavoratori interessati non possa in alcun caso essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato se i lavoratori avessero avuto accesso al pensionamento secondo gli ordinari requisiti vigenti ; (79/2014 p. 1.2); il dies a quo deve essere individuato in base al tipo di prestazione pensionistica di cui maturerebbe il diritto teorico (anticipata o di vecchiaia), tenendo conto che:.se l interessato raggiungerà prima il diritto (teorico) alla pensione anticipata secondo i requisiti del decreto legge 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi. Se, invece, l interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla pensione di vecchiaia prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del diritto (teorico) alla pensione di vecchiaia. Vanno poi evidenziate le seguenti due situazioni che potrebbero determinare una riduzione del termine di pagamento in presenza del diritto teorico alla pensione anticipata maturato anteriormente ovvero in coincidenza ovvero successivamente al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) previsto per il collocamento a riposo d ufficio. In particolare nella eventualità che l interessato raggiunga il limite ordinamentale prima del (ovvero in coincidenza con il) diritto teorico alla pensione anticipata, il termine di pagamento sarà di 6 o 12 mesi (a seconda che il diritto pensionistico in deroga risulti maturato entro o dopo il 31 dicembre 2013). Se, invece, l interessato raggiunge il diritto (teorico) alla pensione anticipata e durante i ventiquattro mesi di attesa del pagamento del Tfs o del Tfr raggiunge il limite di età ordinamentale per il collocamento a riposo d ufficio, verrà applicato, se più favorevole, il termine dei 6 o 12 mesi, decorrente dalla data di compimento dell età necessaria ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall art. 24 del decreto legge 201/2011 ovvero dalla data di raggiungimento dell età prevista quale limite dell ordinamento di appartenenza. VISTO l art. 1 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare: il comma 707, modificativo del suindicato art. 24, c. 2, del dl 201/2011, il quale stabilisce che per coloro che hanno maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva al la pensione debba essere liquidato con il metodo di calcolo (retributivo oppure misto) che determina l importo di minor favore; il comma 708, il quale precisa che Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore

5 della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. ; VISTA la circolare INPS n. 154 del che al punto 4 tratta i commi 707 e 708 della L. n. 190/2014 sottolineando che il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012 e che in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici qualora la cessazione dal servizio sia anteriore al raggiungimento del limite di età ordinamentale e non dipenda da inabilità o decesso. ; VISTO l art. 3, commi 2 e 5, del DL. n. 79 del , convertito con L. n. 140 del , e successive modificazioni e integrazioni, tra cui l art. 1 commi della L. 147 del , secondo cui alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio l ente provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione ed entro i successivi tre, salvo le deroghe previste dal comma 2 per cui nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d ufficio a causa del raggiungimento dell anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell amministrazione e dal comma 5 per cui nei casi di cessazione per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente l indennità di fine servizio deve essere corrisposta, rispettivamente, decorsi 12 mesi (e entro i successivi tre) e entro tre mesi dalla cessazione stessa; VISTA la nota dell Inps-gestione ex Inpdap, acquisita al protocollo camerale n del , che, in esito alla richiesta della Camera di Commercio prot. n del effettuata ai fini dell applicazione di quanto previsto dal succitato art. 2, comma 11, lettera 2) del Dl n. 95/2012, dichiara che: - la...omissis..., sulla base delle disposizioni dell art. 24 del citato dl n. 204/2011, avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata con decorrenza 09/05/2017; DETERMINA 1) di far proprio quanto indicato in premessa; 2) di determinare in ,70 l indennità di anzianità spettante alla...omissis..., ex dipendente camerale a tempo pieno e indeterminato appartenente alla categoria C1- C5, all atto della cessazione dal servizio avvenuta in data (ultimo giorno lavorativo ); 3) di liquidare e pagare all ex dipendente...omissis... l indennità di anzianità per

6 l ammontare complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, di ,70, in due importi annuali, come di seguito specificato: ,00 nel mese di maggio 2019; ,70 nel mese di maggio ) di prelevare l importo di ,70 dal conto ; 5) di procedere previamente, in occasione del pagamento di ciascuna rata dell indennità e nel limite della disponibilità della stessa al netto delle dovute ritenute fiscali, al recupero dell importo di ,48 quale debito complessivo residuo della Sig.ra Ragusi per i sopra specificati prestiti sull indennità di anzianità percepiti nel corso della carriera lavorativa e mai restituiti, da introitare al conto ; 6) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire una celere erogazione delle spettanze nel rispetto dei termini di legge, in concomitanza con il pagamento delle retribuzioni del corrente mese di maggio; 7) di pubblicare il presente atto all albo camerale. Il Dirigente dell Area Servizi Interni Dott. Loreno Zandri Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.) GEDOC: GDOC1_F_ Descrizione fascicolo:...omissis... fascicolo personale Area 3 Servizi Interni Dirigente: Dott. Loreno Zandri Responsabile del procedimento/po : Dott. Alberto Tombesi Risorse Umane

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