REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DA ADOTTARE DALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10 NOVEMBRE 2018

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1 REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DA ADOTTARE DALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10 NOVEMBRE 2018

2 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e l elezione delle cariche sociali della Banca. CAPO II CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA Articolo 2 (Contenuto dell avviso di convocazione) CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria e l elezione delle cariche sociali della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei, società cooperativa con sede in Mazzarino (CL) All interno del presente Regolamento, l espressione: Capogruppo indica Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; Cariche Sociali indicano le cariche a componente dell organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell organo con funzione di controllo della Società; Lista del Consiglio indica la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell art del presente Regolamento; Lista dei Soci indica la lista di candidati presentata da un numero minimo del 10 % dei soci della Società ai sensi dell art del presente Regolamento; Regolamento indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall assemblea della Società il 10 novembre 2018; Società indica la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei, società cooperativa con sede in Mazzarino (CL); Testo Unico Bancario (TUB) indica il D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 s.m.i. CAPITOLO II COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA Articolo Il consiglio di amministrazione convoca l assemblea con le modalità previste dall art. 26 dello statuto sociale.

3 1. L avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. 2. All avviso di convocazione può essere allegata una informativa, se ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione, per la illustrazione dei punti all ordine del giorno. 3. Il modulo di delega, allegato o inserito nell avviso di convocazione, deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. 4. Presso le Filiali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la Sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve fare menzione nell avviso di convocazione L avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società, è inviato o recapitato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento ovvero pubblicato sul sito internet della Società L avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l illustrazione degli argomenti posti all ordine del giorno. Il modulo di delega allegato all avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato L adunanza dell assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all interno della zona di competenza della Società come individuata all art. 4.2 dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all adunanza Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l assemblea ai sensi dell art dello statuto sociale ne dà comunicazione nell avviso di convocazione dell assemblea. In ogni caso, il presidente dell assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell avviso di convocazione ove si considera svolta l adunanza In considerazione delle materie da trattare, l ora dell adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un adeguata discussione assembleare.

4 Articolo 3 (Luogo e tempo dell adunanza) 1. L Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell avviso di convocazione, scelto preferibilmente all interno delle Province ove può operare la Banca. 2. In considerazione delle materie da trattare l ora dell adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un adeguata discussione Assembleare. Articolo 4 (Pubblicità dell avviso di convocazione) 1. L avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi - via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna - a ciascun Socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all indirizzo risultante dal libro Soci o dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell Assemblea dei Soci. 2. L avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella Sede sociale e, ove presenti, nelle Filiali e nelle sedi distaccate della Banca. CAPO III RAPPRESENTANZA NELL ASSEMBLEA Articolo All ora fissata nell avviso di convocazione assume la presidenza dell assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell art dello statuto sociale Il presidente dell assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell art d) che segue Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione del presidente dell assemblea. Articolo All assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell art dello statuto sociale Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i seguenti soggetti: a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all art dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 ter del TUB: art. 4.2.a e art. 13); b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) eventuali ulteriori soggetti di cui all art dello statuto sociale; d) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all adunanza nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all adunanza assembleare.

5 Articolo 5 (Deleghe di voto) 1. In conformità al disposto del terzo comma dell art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto, i membri dello stesso, il Direttore della Banca e, ove presenti, i Preposti delle Filiali e delle Sedi distaccate della Banca. 2. La delega deve essere depositata nelle ore d ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l adunanza in prima convocazione ed, occorrendo, entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l adunanza in seconda convocazione, presso la Segreteria generale, ovvero presso le Filiali e le Sedi distaccate della Banca. CAPO IV COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA Articolo 6 (Legittimazione all intervento in Assemblea) 1. Possono intervenire e hanno diritto di voto e di sostenere candidature e liste elettorali coloro che, il giorno dell adunanza Assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. 2. Possono intervenire altresì i Sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce. 3. Possono infine intervenire altri soggetti, solo se la presenza dei quali è ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare. Articolo Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all art che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione Le deleghe devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società o presso l ufficio soci entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l adunanza Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Articolo In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all assemblea i genitori esercenti la potestà ovvero i tutori dei minori stessi I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali Fermo quanto previsto all art che precede, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.

6 Articolo 7 (Verifica degli intervenuti) 1. La verifica della legittimazione all intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell adunanza, prima dell orario fissato per l inizio dell Assemblea. 2. L incaricato, verificata la legittimazione all intervento, consegna, in via definitiva, al Socio un cartellino di colore diverso a seconda che lo stesso intervenga con diritto di voto in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di colore diverso da quelli rilasciati ai Soci. 3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, la presenza di ciascun Socio e il numero di cartellini consegnati. 4. In caso di contestazione sulla legittimazione all intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell Assemblea. Articolo 8 (Presidente dell Assemblea) 1. Nell ora indicata nell avviso di convocazione assume la presidenza dell Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall Assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come Socio. 2. Il Presidente, nel dirigere i lavori Assembleari, deve garantire il diritto di informazione del Socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni. 3. Nel corso dell adunanza il Presidente può sospendere i lavori Assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione. 4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell adunanza, anche per una sola fase dei lavori Assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento. Articolo La verifica della legittimazione all intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell adunanza, almeno un ora prima dell orario fissato per l inizio dell assemblea, salvo diverse indicazioni fornite nell avviso di convocazione Gli incaricati della Società registrano l intervento del socio in assemblea su di un apposito registro, con annotazione dell orario di ingresso, del numero di schede consegnategli nonché delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell art. 5 che precede In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all intervento in assemblea ovvero sull esercizio del diritto di voto decide il presidente dell assemblea. Articolo Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall art dello statuto sociale, il presidente dichiara l assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un ora dall orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione Per l assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto dall art dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell assemblea medesima.

7 5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo) 1. Il Presidente dell Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l Assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l Assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, per quella straordinaria, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli amministratori, affinché venga convocata nuovamente l Assemblea entro trenta giorni. 2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai Soci presenti. 3. Il Socio che esce dal luogo dell adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il Socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori Assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso. Per consentire una ordinata gestione dell Assemblea, l allontanamento e la riammissione potranno essere registrati una sola volta nel corso della seduta Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso. Articolo Il presidente, accertato che l assemblea è validamente costituita e data lettura dell ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell assemblea I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi Il presidente propone all assemblea la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

8 Articolo 10 (Apertura dei lavori) 1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei Soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell intervento in Assemblea di soggetti diversi dai Soci. 2. L Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei Soci presenti. 3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale Assembleare. 4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell apertura della discussione sulle materie elencate nell ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell avviso di convocazione. CAPO V DISCUSSIONE ASSEMBLEARE Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare) 1. Il Presidente dell Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell ordine del giorno e le proposte sottoposte all approvazione dell Assemblea. Articolo I lavori dell assemblea si svolgono di regola in un unica adunanza Il presidente può aggiornare i lavori dell assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l opportunità e l assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l ottavo giorno successivo. CAPITOLO III DISCUSSIONE Articolo Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all ordine del giorno Prima dell apertura della discussione sulle materie elencate nell ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione

9 2. L illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 60 minuti, mentre l illustrazione delle relazioni del Collegio Sindacale e dell incaricato del controllo contabile non possono durare più di 30 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai Soci eventuali irregolarità riscontrate. Articolo 12 (Discussione) 1. Il Presidente dell Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla. 2. Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiari chiusa la relativa discussione. 3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di dieci minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola. 4. Il Presidente e/o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione rispondono normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento. Per le risposte su quesiti tecnici il Presidente può farsi coadiuvare dal Direttore Generale. 5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione. avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei. Articolo Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell assemblea, che regola la discussione. CAPO VI VOTAZIONI ASSEMBLEARI sezione prima disposizioni comuni Articolo 13 Articolo 13

10 (Operazioni preparatorie) 1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i Soci esclusi ai sensi del quarto comma dell art. 8. Articolo 14 (Organizzazione della votazione) 1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un idonea organizzazione. 2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più Soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna. 3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova. 4. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione. 5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all ordine del giorno oggetto di discussione. Articolo Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni argomento all ordine del giorno, salvo un ulteriore replica di breve durata Il presidente, tenuto conto dell oggetto e dell importanza dei singoli argomenti posti all ordine del giorno, può proporre all assemblea il tempo di intervento a disposizione di ciascun socio che, di regola, non è superiore a 5 (cinque) minuti In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi dell art a) che segue. sezione seconda elezioni delle cariche sociali Articolo 15 Articolo 15

11 (Diritto di candidarsi) 1. Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco, avendo i relativi requisiti, all interno di apposite liste. 2. Entro la fine di gennaio dell anno in cui l Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella Sede sociale e, ove presenti, nelle sue Filiali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi. 3. Il Consiglio di Amministrazione uscente dispone che, quindici giorni prima della data fissata per l Assemblea generale, presso la Sede sociale e le Filiali rimangano a disposizione di ciascun Socio le liste degli Amministratori, dei Sindaci e dei Probiviri uscenti che intendono riproporsi, nonché le liste dei candidati, selezionate dalla Commissione Elettorale tra quelle pervenute, aventi i requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Articolo 16 (Requisiti di eleggibilità) 1. Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro Soci da almeno un anno ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto e che non risultino con posizioni debitorie, nei confronti della Banca, in stato di temporanea difficoltà deteriorate (rapporti scaduti, sconfinati, inadempienze probabili). 2. Ai fini del corretto assolvimento delle funzioni e del ruolo degli Organi Aziendali, non può candidarsi l Amministratore e/o il Sindaco uscente che non ha partecipato, durante il mandato triennale, rispettivamente al 10 % (diecipercento) delle riunioni consiliari e/o delle verifiche del Collegio Sindacale, nonché a 1 (una) riunione Assembleare delle 3 (tre) ordinarie previste, senza giustificato motivo. 3. I Sindaci possono essere scelti anche tra i non Soci. Tutti i membri del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, devono risultare Al presidente spetta il compito di mantenere l ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all art che precede nei casi seguenti: a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli; b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell intervento alla materia posta in discussione; c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive; d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione. Articolo Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all art che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all osservanza del presente Regolamento Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all assemblea che delibera a maggioranza.

12 iscritti nel registro dei revisori contabili e, ai fini della rieleggibilità, rispettare i limiti stabiliti dall art. 42, commi 4 e 5 dello Statuto. 4. I Probiviri non possono essere Soci. Il Presidente dei Probiviri viene designato dalla Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo. 5. Le norme in materia di ineleggibilità e decadenza sono contenute, rispettivamente, negli articoli 32 e 42 dello Statuto Sociale, nonché nel presente Regolamento. Al fine di evitare conflitti di interesse reali o potenziali, non possono essere eletti alla carica di Amministratore o Sindaco i Soci o non Soci che abbiano contenziosi pendenti con la Banca o che versino in uno stato di temporanea difficoltà deteriorate (rapporti scaduti, sconfinati, inadempienze probabili). 6. Ciascuna lista di candidati, compresa quella degli Amministratori, Sindaci e Probiviri uscenti, dovrà essere presentata da un numero non inferiore al 10 % (diecipercento) di Soci legittimati a votare, contenenti: - per gli Amministratori un numero di tredici candidati, con ordine di preferenza dal 1 (primo) al 13 (tredicesimo) in relazione al numero di Amministratori che determinerà l Assemblea dei Soci (da un minimo di 8 a un massimo di 13) a norma dell art. 32 dello Statuto Sociale e dell art. 22 del presente Regolamento; - per i Sindaci un numero pari a tre effettivi e due supplenti; - per i Probiviri un numero pari a due; entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell Assemblea fissata in prima convocazione. Ciascun Socio può concorrere, in qualità di sostenitore, a presentare una lista per singola funzione (n. 1 per Amministratori, n. 1 per Sindaci, n. 1 per Probiviri). La firma del Socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell art. 5, appositamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

13 7. Al fine di favorire una composizione dell Organo Amministrativo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, professionalità e ricambio del governo della Società ed assicurare un adeguata rappresentanza: - dei territori di maggiore operatività storica; - delle diverse componenti della base Sociale (categorie economiche) e dell appartenenza di genere; il Consiglio di Amministrazione e i Soci presenteranno liste di candidati che: - non abbiano già ricoperto la carica di Amministratore presso la Società per 5 (cinque) mandati, anche se non consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere candidati quando si sono raggiunti, complessivamente, 7 (sette) mandati come Amministratore e come Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche se non consecutivi; - per almeno la metà del loro numero, siano in possesso dei requisiti di cui all art. 2, comma 1, del D.M. del 18 Marzo 1998, n. 161; - rappresentino le diverse categorie economiche della base sociale e territori di competenza della Banca; - almeno il 25 % (venticinquepercento) rappresentino il genere femminile. 8. Ai fini dei limiti di cui ai punti 3 e 7 del presente art. 16, non si applicano le disposizioni transitorie contenute nell art. 52 dello Statuto. 9. Il mancato rispetto, anche di uno dei requisiti di cui al presente articolo 16, comporta l esclusione della lista. Articolo 17 (Commissione Elettorale) Articolo 17

14 È costituita una Commissione Elettorale allo scopo di individuare e proporre all Assemblea - in aggiunta alle liste degli Amministratori, Sindaci e Probiviri uscenti che intendono candidarsi - altre liste presentate. A questo proposito la Commissione: opera per favorire l opportuna rappresentatività della compagine Sociale in ordine alla territorialità, alle categorie economiche esistenti e all appartenenza di genere; valuta le competenze e le esperienze professionali/imprenditoriali dei candidati; accerta la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento; accerta l assenza di cause ostative e di incompatibilità previste dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento; tiene in particolare considerazione le esperienze professionali ed imprenditoriali dei candidati, escludendo le liste che contengono candidati che rivestono cariche pubbliche in qualsivoglia modo collegate ad attività politiche. Entro trenta giorni dalla data fissata per l Assemblea in prima convocazione, dell anno in cui è indetto il rinnovo delle cariche sociali, la Commissione Elettorale dovrà terminare le operazioni di scelta delle liste, da proporre all Assemblea in aggiunta a quelle presentate dagli Amministratori, Sindaci e Probiviri uscenti, che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 16. Il risultato dei lavori verrà comunicato al Consiglio di Amministrazione uscente, che provvederà, immediatamente e per il tramite della Direzione della Banca, ad informare i candidati delle liste selezionate. Articolo 18 (Composizione, durata e deliberazioni della Commissione Elettorale) Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell argomento discusso. Articolo 18 CAPITOLO IV VOTAZIONI

15 La Commissione Elettorale è composta da 9 (nove) membri, scelti tra i Soci, dal Consiglio di Amministrazione uscente, con modalità tali da garantire criteri di rappresentanza territoriale, categorie economiche, appartenenza di genere. Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche, 3 (tre) Soci come membri supplenti. La scelta dei componenti della Commissione va effettuata entro il 31 Gennaio dell anno in cui è indetto il rinnovo delle cariche sociali. Non possono far parte della Commissione Elettorale gli Amministratori, i Sindaci, i Probiviri, i Dipendenti della Banca, nonché i candidati. Il Direttore generale della Banca funge da segretario della Commissione con funzioni di supporto tecnico. Le riunioni della Commissione Elettorale, che dovranno effettuarsi a far data dal mese di Febbraio, dell anno in cui è indetto il rinnovo delle cariche sociali, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I componenti effettivi cessati per qualsiasi causa vengono sostituiti dai supplenti secondo l anzianità degli stessi. Le deliberazioni della Commissione sono, di norma, assunte a votazione palese e sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti la proposta si intende respinta. Delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione viene redatto verbale, che deve essere sottoscritto dai membri della stessa. In caso di mancato funzionamento della Commissione, a qualsiasi causa ascrivibile, le attività e prerogative ad essa assegnate col presente Regolamento verranno automaticamente devolute al Consiglio di Amministrazione. Articolo 19 (Presentazione delle candidature) 1. Le liste dei candidati, presentate mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmesse personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, debbono pervenire presso la Sede sociale almeno sessanta giorni prima della data fissata per Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell art che precede I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione. Articolo Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

16 l Assemblea in prima convocazione, in occasione del rinnovo delle cariche sociali e debbono contenere l elenco dei Soci sostenitori delle stesse. 2. Il modulo di presentazione della candidatura, all interno della lista, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell art. 5 e deve contenere tra l altro le seguenti dichiarazioni del candidato: a) il curriculum professionale, con l indicazione degli incarichi di Amministrazione, controllo e direzione ricoperti in altre Società; b) l attestazione: di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida; di non trovarsi con esposizioni debitorie, nei confronti della Banca, in stato di temporanea difficoltà deteriorate (rapporti scaduti, sconfinati, inadempienze probabili); c) l accettazione preventiva dell incarico, in caso di elezione; d) l impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; e) l indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati. 3. La Commissione Elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate. 4. I cognomi ed i nomi dei candidati e/o il corrispondente numero d ordine del libro dei Soci sono stampati in una o più schede elettorali, con l indicazione della lista di appartenenza. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. 5. Il presente articolo si applica solo se l Assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo.

17 Articolo 20 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati) L elenco dei candidati, all interno delle liste selezionate, è affisso in modo visibile nella Sede sociale e, ove presenti, nelle Filiali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sul sito web istituzionale della Banca. Articolo 21 (Limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali) Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d Italia in materia di organizzazione e governo Societario delle banche, il numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in Società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre Società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente Regolamento, che può essere assunto da un Amministratore della Banca. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso Società operanti nel settore della cooperazione di credito, in Società finanziarie di partecipazione, in Società finanziarie di sviluppo regionale, in Enti della categoria, in Società partecipate, in Consorzi o in Cooperative di garanzia. Articolo Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all art dello statuto sociale, l eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l identificazione dei soci astenuti La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al quorum costitutivo. Articolo Il presidente può disporre che le votazioni per le Cariche Sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all assemblea prima dell inizio delle votazioni L esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

18 1. Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 4 (quattro) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre Società, di cui non più di due incarichi di Amministratore esecutivo. 2. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di sei incarichi di Amministratore o Sindaco in altre Società, di cui non più di tre incarichi di Amministratore esecutivo. 3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali. 4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle Società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate Società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a ,00 di euro, in base all ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio. 5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell interesse della Banca e invita l Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento. 6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o Sindaco in altra Società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l Amministratore informa il Consiglio di Amministrazione. 7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona

19 tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all Assemblea determinazioni al riguardo. 8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre Società. 9. L approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell Assemblea ordinaria dei Soci. 10. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell Assemblea. Articolo 22 (Determinazione del numero degli Amministratori e modalità di votazione) In caso di elezione dell intero Consiglio di Amministrazione, l Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di Amministratori, nel rispetto dell art. 32 dello Statuto sociale, da eleggere mediante votazione per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. Tuttavia l Assemblea può deliberare con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese. In questo caso il Presidente pone in votazione le liste presentate iniziando da quella proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente. Il voto si esprime validamente segnando la casella in corrispondenza delle liste prescelte. In caso di votazione palese (per alzata di mano) si computano solo i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. Articolo Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, contrari e astenuti. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all appello ovvero dichiarando di astenersi e la risposta - affermativa, negativa ovvero di astensione - viene contemporaneamente annotata dal segretario.

20 CAPO VII SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI Articolo 23 (Scrutinio) 1. Il Presidente dell Assemblea soprintende allo scrutinio, predisponendo un idonea organizzazione. 2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall Assemblea ed è visibile dai Soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell Assemblea. 3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. 4. In caso di votazione con scheda Elettorale, si computano le schede depositate nell urna e poi si scrutinano le singole schede. Articolo Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l alzata di mano, l appello nominale e le schede per l elezione delle Cariche Sociali In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l immediata conoscibilità e verificabilità dell esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l elezione delle Cariche Sociali I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o, se consentito, astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli. artt. 22 e 27 del presente Regolamento, mentre l art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

21 CAPITOLO V MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO Articolo 24 (Proclamazione) 1. Il Presidente dell Assemblea proclama il risultato della votazione. 2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati della lista che ha ottenuto più voti. Articolo Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare: a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali; b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali; c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell art dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall art. 32 del presente Regolamento Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante: a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile; b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini; c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo; d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato

22 CAPO VIII CHIUSURA DELL ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI Articolo 25 (Chiusura dei lavori) 1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l adunanza. 2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione, disposta ai sensi del terzo comma dell art. 8, riscontra l impossibilità di funzionamento dell Assemblea. 3. In caso di proroga dell Assemblea ai sensi dell art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli Soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell Assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti. Articolo 26 (Pubblicità dei lavori) ai sensi dell art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione Con riferimento alle votazioni per l elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt e del presente Regolamento; ai fini dell assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati. Articolo Al fine di garantire l ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l elezione delle Cariche Sociali I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell art. 26 che segue. Articolo 26

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