SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDERA Pontedera - Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

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1 SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDERA Pontedera - Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COPIA Delibera Numero 22 del 20 APRILE 2009 OGGETTO : ATTO DI CONVENZIONE TRA LA ASL 5 E LA RSA - APPROVAZIONE L anno duemilanove il giorno 20 del mese di aprile alle ore 15:30 presso la sede del Comune di Pontedera, a seguito di apposita convocazione diramata dal Presidente, ai sensi dell art. 20 dello Statuto, si è riunita la Giunta della Società della Salute della Valdera. All appello risultano presenti: Lemmi Renato Biasci Francesco Falaschi Fabrizia Turini David Flora Coscetti Panicucci Sergio Guidi Corrado Tremolanti Monica Crecchi Silvano Assessore per la Salute del comune di Pontedera e Presidente della SdS Valdera Sindaco del comune di Casciana Terme Assessore alle Politiche Sociali del comune di Ponsacco Assessore alle Politiche Sociali del comune di Santa Maria a Monte Assessore alle Politiche Sociali del comune di Lari Assessore alle Politiche Sociali del comune di Terricciola Sindaco del comune di Bientina Assessore alle Politiche Sociali del comune di Buti Sindaco del comune di Peccioli Maria Teresa De Lauretis Salvadori Patrizia Direttrice generale Azienda Asl 5 di Pisa Responsabile di Zona Valdera Risultano invece assenti i rappresentanti dei seguenti enti: Comune di Calcinaia Comune di Chianni Comune di Lajatico Comune di Capannoli Comune di Crespina Comune di Palaia Risultano altresì presenti il Direttore della SdS Valdera Giovanni Forte, la Responsabile del Servizio Sociale di Zona Valdera dell Azienda USL 5 Ombretta Bacci. Presiede la seduta Renato Lemmi, Presidente del Consorzio SdS Valdera. Assume le funzioni di segretario verbalizzante della seduta della Giunta il Dott. Giovanni Forte Direttore della Società della Salute della Valdera. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 LA GIUNTA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE Premesso che l Azienda USL 5 per le prestazioni assistenziali relative al ricovero di anziani non autosufficienti si avvale anche di strutture private convenzionate; Considerato che con delibera di Giunta SdS n. 34 del 22/12/2008 era stato approvato lo schema di convenzione per la definizione dei rapporti tra la ASL 5 e le Residenze Sanitarie Assistite private al fine di uniformare i rapporti tra l Azienda e le singole strutture convenzionate provvedendo a definire gli impegni reciproci nonché le prestazioni che le strutture sono tenute a garantire agli utenti e i rapporti economici derivanti dal pagamento della retta; Considerato che è stato necessario apportare al suddetto schema alcune modifiche; Visto il nuovo schema di convenzione così modificato e ritenutolo meritevole di approvazione Atto di convenzione tra la ASL 5 e la RSA (allegato A); Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell art. 21 dello Statuto; Vista la L.R. n. 41 in data «Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»; Visto l art. 31 del D.Lgs , n.267; Rilevato che sul presente provvedimento non è richiesto il parere di regolarità contabile, non essendo previsto dal medesimo alcun impegno di spesa o alcuna riduzione di entrata a carico del bilancio della Società della Salute; Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, in data 17 aprile 2009, dal Direttore del Consorzio, cui è demandata la competenza del servizio proponente: Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; DELIBERA 1. di approvare l Atto di convenzione tra la ASL 5 e la RSA (allegato A); 2. di trasmettere il presente atto alla Azienda ASL 5 per gli adempimenti di competenza; 3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dall art. 49 comma del Decreto Legislativo n. 267; 4. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all albo pretorio del comune di Pontedera, comune in cui ha sede il consorzio, per 15 giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall art. 124, comma 2, del D.Lgs , n.267;

3 Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 22, comma 8, dello Statuto e secondo le previsioni dell art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, al fine di rendere più incisiva l economicità e l efficacia dell azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. Letto e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Renato Lemmi F.to Giovanni Forte

4 Allegato A AZIENDA U.S.L. N. 5 DI PISA ZONA DELLA VALDERA PONTEDERA ATTO DI CONVENZIONE CON LA RSA.. L anno 2009 e questo dì del mese di nella sede dell Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa TRA L Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa rappresentata da. E La RSA,...rappresentata dal Legale Rappresentante con sede in Premesso: SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE - che l Istituto è stato autorizzato al funzionamento quale struttura residenziale per anziani dal Comune di..ai sensi degli Artt. 20 e 21 L. R. 41/ 05 e Del. C. R. 311/ 98, con autorizzazione n.; - che per svolgere i propri compiti l Istituto dispone di locali ed attrezzature tecniche idonee, del personale adeguato e di un proprio regolamento interno; - che l Istituto ha la capacità ricettiva prevista nell atto di autorizzazione e cioè n posti per non autosufficienti, n.. posti per autosufficienti. Nulla ostando al funzionamento dell Istituto le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

5 ART. 1 (Individuazione dei soggetti) Nell ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari e nei limiti indicati dalla L R n. 41/2005 e dalla normativa di riferimento, nello specifico dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 26/03/08, n. 15/R Regolamento di attuazione dell art.62 della L.R. n. 41/2005 per le strutture di cui agli art. 21 e 22 della L.R. 41/2005 di nuova istituzione e per le strutture già operanti nel caso di : a) variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d uso di locali o spazi; b) trasferimento della struttura in altra sede; c) modifica della tipologia di servizio erogato; e dalla DCRT 402/2004 per le strutture che non rientrano nella normativa sopra specificata, l Azienda USL 5 si avvale del predetto Istituto per le prestazioni socioassistenziali e socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti non altrimenti assistibili a domicilio, nei limiti fissati dal successivo art. 4 e secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni di cui al succ. art. 5. ART. 2 (Destinatari delle prestazioni assistenziali) 1 - L Azienda U.S.L. ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione persone individuate dal Servizio di Assistenza Sociale secondo le procedure previste dai Regolamenti vigenti della Zona Valdera e approvati con atti della Società della Salute Zona Valdera. 2 Le ammissioni e le dimissioni sono di competenza della ASL, mentre le prestazioni richieste e l organizzazione degli spazi sono a cura del soggetto gestore e devono rispettare i requisiti nei limiti fissati dalla normativa prevista dall art. 1 del presente documento. ART. 3 (Norme di riferimento) 1 - La Direzione della Struttura si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia e all attuazione della normativa di riferimento specificata all art. 1,

6 tenuto, altresì, conto della disciplina contenuta nel D. P. C. M. 22/12/1989 e nel D.M. n. 308/2001 in materia di requisiti delle residenze sanitarie assistenziali che si convenzionano con il Servizio sanitario Nazionale. 2 Il regolamento di funzionamento deve essere concordato con l Azienda USL sulla base delle disposizioni regionali. ART. 4 (Posti riservati all Azienda U.S.L. 5, Zona Valdera) L Istituto per l esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione riserva a favore dell Azienda U.S.L. 5, Zona Valdera, contraente i seguenti posti: N. per anziani non autosufficienti (non autosufficienza stabilizzata, tipologia base) N...per anziani non autosufficienti (disabilità prevalentemente di natura motoria) N...per anziani non autosufficienti (disabilità prevalentemente di natura cognitivo-comportamentale) N.. per anziani non autosufficienti (stati vegetativi persistenti e pazienti terminali) N...per il servizio di Cure Intermedie N.per anziani non autosufficienti (centro diurno) N..per persone disabili. L istituto può riservare altri posti, se disponibili, alle altre due zone dell Azienda USL 5, a pari condizioni, su richiesta delle rispettive Società della Salute. ART. 5 (Ammissione degli ospiti) 1 Le ammissioni sono comunicate dall U.F. Assistenza Sociale Territoriale della Zona Valdera, con la specificazione della tipologia dell intervento richiesto, il periodo di ricovero autorizzato e la composizione della retta, specificando l importo a carico del SSR, la quota a carico dell utente e l eventuale quota a carico del sistema socio-assistenziale di Zona. 2 La Direzione della struttura, accertata la regolarità dell impegnativa, accoglie l ospite dal giorno successivo alla comunicazione, fatte salve diverse disposizioni da parte

7 dell Azienda e ne comunica l avvenuto ricovero all U.F. Assistenza Sociale Territoriale della Zona Valdera entro 24 ore, a mezzo di comunicazione scritta. ART. 6 (Dimissioni) 1 La dimissione degli ospiti di cui all art. 4, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata dalla Azienda U.S.L. N. 5 Zona Valdera. 2 La Direzione della struttura è tenuta a notificare all Azienda U.S.L. interessata l avvenuta dimissione dell assistito, secondo i programmi concordati, nel termine di 24 ore dalla cessazione delle prestazioni per mezzo di apposita comunicazione scritta. ART. 7 (Prestazioni) La Direzione dell Istituto garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni: a) prestazioni assistenziali : - assistenza di base alla persona - assistenza infermieristica - assistenza di riabilitazione e recupero funzionale - animazione socio-educativa - servizio di parrucchiere, barbiere e podologia b) prestazioni alberghiere : - attività alberghiera e pulizia globale dell ambiente - lavanderia e guardaroba indumenti degli ospiti - ristorazione - trasporti attività esterne - fornitura beni di consumo c) altre prestazioni : - assistenza religiosa - attività funzionali all ospite - arredi e attrezzature

8 d) assistenza integrativa e protesica minore : con la Delibera CRT n. 311 del 13/10/1998, la Delibera GRT n del 30/11/1998 e Delibera GRT n. 402 del 26/04/2004, le forniture di : - ausili per incontinenza con sistema di assorbenza (pannoloni e traverse salvaletto), - materiale di medicazione di cui all allegato 1 Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996, ai soggetti non autosufficienti ospiti nelle RRSSAA devono essere garantite dalle RRSSAA medesime essendo la relativa spesa coperta dalla quota sanitaria individuale versata dall Azienda USL maggiorata secondo le vigenti disposizioni. e) Dotazione di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità di mobilizzazione e di sicurezza degli utenti non autosufficienti, fermo restando l esigenza di prevenire condizioni di allettamento di cui al punto 4 della delibera GR n del 30/11/98 (letti con snodi, sponde, materassi antidecubito, sollevamalati, deambulatori, carrozzelle ecc ). La Direzione dell Istituto si impegna a far si che tutto il personale comunque impiegato nelle attività assistenziali, sulla base delle indicazioni del medico di famiglia e della U.V.M (Unità Valutativa Multidisciplinare)/ GOM (Gruppo Operativo Multidisciplinare), collabori alla predisposizione ed attuazione del progetto assistenziale individualizzato, finalizzato al recupero psico-fisico e/o al mantenimento delle condizioni generali dell anziano/disabile, mediante interventi sia individuali che collettivi, iniziative culturali, ricreative e socializzanti, favorendo l interazione con l esterno ed il mantenimento delle relazioni amicali e parentali, attraverso il raccordo con la rete dei servizi esistente sul territorio, la collaborazione con le famiglie, la partecipazione del volontariato. ART. 8 (Tutela della salute) 1 Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari. Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionata scelti dagli ospiti. 2 La Direzione dell Istituto si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi sociosanitari dell Azienda USL per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative, riabilitative. 3 La Direzione dell Istituto è tenuto a:

9 - predisporre e rendere attivi per ciascun ospite, programmi individuali con caratteri preventivi e riabilitativi da verificare periodicamente; - chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell ospite; - prestare all ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico; - fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge; - curare l approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico; - garantire l assistenza specialistica del Servizio Sanitario; - organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza; - avvisare i parenti in caso di pericolo di vita o di grave infermità. 4 La direzione della struttura è tenuta al rispetto di quanto contenuto nella PG Aziendale n. A.53.AA Prevenzione e lotta contro la legionella, che verrà inviata dall Ufficio Strutture Residenziali e Semiresidenziali della Zona Valdera. 5 - Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui all'art. 10. ART. 9 (Regolamento interno e partecipazione) L'Istituto si impegna ad aggiornare il proprio regolamento interno secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana ed a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti. ART. 10 (Documentazione) 1 - L'Istituto si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e

10 all'organizzazione della vita comunitaria. 2 - La documentazione comprende: a) registro delle presenze degli ospiti; b) cartelle personali degli ospiti; c) registro delle terapie individuali; d) diario con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite per la consegna fra gli operatori; e) tabella dietetica esposta in cucina e nelle sale da pranzo, approvata dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. f) registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turno di lavoro; g) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria; h) eventuale altra indicazione richiesta dall'azienda U.S.L. 3 - La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale. ART. 11 (Retta) 1 - Per tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione l'istituto riceverà una retta giornaliera omnicomprensiva che sarà formata: a) dalla quota sanitaria a carico delle Aziende UU.SS.LL. interessate per gli ospiti non autosufficienti; b) dalla quota alberghiera/sociale a carico dell'ospite e/o dei familiari del medesimo tenutivi per legge; c) dalla quota alberghiera/sociale sussidiaria se dovuta, a carico delle Aziende UU.SS.LL. interessate per gli ospiti non autosufficienti in conformità alle deliberazioni adottate dalla SdS Valdera e dall Azienda USL;

11 2 - L'Istituto non potrà richiedere integrazioni di retta ad alcun titolo all'azienda U.S.L. interessata e agli ospiti per i posti in regime di convenzione anche nel caso di ricovero in camera singola. ART. 12 (Importo retta) 1 - Le rette saranno determinate secondo modalità e per importi definiti per tutte le strutture operanti nella Zona Valdera, come segue : a. per la parte sanitaria, secondo le decisioni adottate dalla Regione Toscana; b. per la parte alberghiera/sociale, determinata secondo le decisioni adottate dalla Società della Salute, con atto deliberativo, che verrà comunicato per scritto alle strutture interessate. ART. 13 (Variazioni delle rette) 1 La quota di parte alberghiera/sociale delle rette sarà soggetta a variazioni relative all indice annuale elaborato dall ISTAT e relativo alle variazioni dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, calcolato sul 100% della retta stessa; 2 La quota di parte sanitaria, i cui incrementi sono di esclusiva competenza regionale, subirà le variazioni che saranno disposte dalla Regione, con le modalità da questa indicate; 3 In linea di massima e fatto salvo quanto previsto nei precedenti capoversi, le variazioni della quota di parte alberghiera/sociale delle rette seguirà le variazioni dell indice annuale elaborato dall ISTAT e relativo alle variazioni dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati; in caso di rinnovo dei contratti di lavoro, l incremento contrattuale sarà applicato,

12 in alternativa all ISTAT ed anche in più tranche, sulla quota di corrispettivo finalizzata alla copertura del costo del lavoro, restando inteso che prevarranno sulla presente pattuizione eventuali accordi regionali valevoli per la generalità degli enti e delle strutture convenzionate. 4 La Giunta della Società della Salute della Zona Valdera valuta le richieste superiori all adeguamento della retta secondo l indice ISTAT, semprechè adeguatamente motivate e in base alle richieste del servizio opportunamente documentate con i necessari elementi dimostrativi. 5 Nel caso venga accolta la richiesta di cui al punto precedente, in linea generale ciò comporta la non applicazione della variazione ordinaria in aumento per l anno successivo, semprechè la somma delle variazioni dell indice in due anni non risulti superiore all aumento applicato, nel qual caso è possibile applicare la differenza residua. ART. 14 (Pagamenti) 1 - Il pagamento delle quote di retta a carico della Azienda U.S.L. elencate nel precedente art. 11 sarà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili contabilizzati sulle effettive giornate di presenza da redigersi su appositi modelli firmati dal legale rappresentante dell'istituto, che devono essere inviati mensilmente, all Ufficio Strutture Residenziali e Semiresidenziali della Zona Valdera, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, specificando il motivo dell assenza (assenza per motivi familiari, per ricoveri ospedalieri ecc..). 3 - Ai fini della contabilizzazione da parte dell'istituto ciascun avviso di pagamento effettuato dovrà contenere l'indicazione delle quote corrisposte e degli interessi relativi, quando dovuti.

13 4 - Le quote sanitarie e sociali dovute per gli ospiti di Aziende UU.SS.LL. diverse dalla 5 di Pisa, o di ospiti provenienti dalle altre due Zone della stessa Azienda USL 5, saranno addebitate alle Aziende UU.SS.LL./Zone competenti alle quali incombe l'obbligo di rilasciare la relativa impegnativa in conformità a quanto previsto dal presente atto, ivi compresa la corresponsione degli interessi moratori sopraspecificati. 5 - L'Istituto si impegna a non richiedere anticipazione alcuna all'utente, né ai parenti del medesimo delle quote addebitate, anche in caso di ritardato pagamento da parte della Azienda U.S.L. che ha assunto l'impegno a corrisponderle. ART. 15 (Modalità di fatturazione) Si specifica che ciascuna fattura deve indicare il nome della struttura, la Zona di riferimento e il periodo di fatturazione. Inoltre gli Istituti sono tenuti a redigere fatture separate con riferimento alle seguenti specifiche: - competenze di parte sanitaria (quota sanitaria), per singola tipologia di utenza (anziani non autosufficienti/psichici/disabili) - competenze di parte sociale (quota alberghiera/sociale), per singola tipologia di utenza (anziani non autosufficienti/psichici/disabili) Nel caso in cui alcuni posti rientrino in particolari Progetti, l Azienda comunicherà di volta in volta l acronimo del progetto che la struttura dovrà inserire nella descrizione della fattura. Inoltre le fatture devono essere trasmesse mensilmente tenendo conto delle effettive presenze dell ospite.

14 ART. 16 (Conservazione del posto) La quota alberghiera di compartecipazione alle spese per i ricoveri in strutture residenziali è dovuta nella sola misura del 40% nei giorni di assenza per ricoveri ospedalieri, rientro temporaneo in famiglia, vacanza o altra ragione per la quale sia richiesta la conservazione del posto. Nei casi in cui però la cifra da corrispondere sia superiore alla compartecipazione determinata sulla base dell ISEE, tenuto conto della quota personale, sarà l Azienda Usl ad integrare l importo. Nel caso di assenza, senza, per ricovero ospedaliero, non verrà corrisposta la quota sanitaria a carico dell Azienda Usl 5. ART. 17 (Assicurazione) La Direzione dell Istituto è tenuto a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante la permanenza all'interno della struttura e un assicurazione per gli infortuni degli ospiti. ART. 18 (Libero accesso operatori Azienda U.S.L. per vigilanza e controllo) L'Istituto è tenuto a consentire il libero accesso a tutti gli ambienti agli operatori sociosanitari dell'azienda U.S.L. per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti. L'Istituto si impegna altresì a facilitare rapporti diretti tra operatori e personale ed operatori e ospiti. ART. 19 (Formazione - Aggiornamento - Sistema Informativo) 1 - L'Azienda U.S.L. n. 5 - Zona Valdera supervisiona e collabora con la Direzione dell'istituto eventuali iniziative di formazione e aggiornamento in materia di assistenza agli

15 anziani. 2 - L'Istituto si impegna a collaborare con l'azienda U.S.L. e le altre Aziende UU.SS.LL. interessate per la raccolta di dati sulle ammissioni e andamento dei ricoveri, ai fini della realizzazione di un sottosistema informativo sui ricoveri di anziani adattando la modulistica prevista ed ottemperando alle disposizioni regionali in materia. ART. 20 (Inadempienze e penali) 1 Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile al soggetto gestore, le attività e i servizi non vengano realizzate secondo quanto previsto dalla presente convenzione, in particolare per quanto attiene la conformità delle attività e la continuità del servizio, la ASL ne chiederà spiegazione scritta alla Direzione della struttura la quale, entro 10 giorni, dovrà presentare giustificazione scritta dimostrando la conformità del proprio operato. 2 Qualora il soggetto gestore non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, la ASL potrà procedere all applicazione di penali pecuniarie da un minimo di 300,00 ad un massimo di 1000,00. L importo delle penali applicate sarà detratto dai corrispettivi previsti dalla presente convenzione. 3 In presenza di reiterazioni dei casi sopradescritti, o comunque di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione la ASL potrà risolvere la convenzione. ART. 21 (Controversie e domicilio legale) 1 - Le eventuali controversie in merito alla applicazione della presente convenzione saranno giudicate da un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dalla Azienda U.S.L., uno nominato dall'istituto ed il terzo designato di comune accordo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente dovrà essere effettuata dal

16 Tribunale del luogo ove è stata stipulata la convenzione. 2 Per quanto di competenza della presente convenzione il soggetto gestore elegge il proprio domicilio presso la sede della ASL- Zona della Valdera- via Fantozzi 14- Pontedera. ART. 22 (Durata convenzione) 1 - La presente convenzione ha la durata di tre anni, aggiornata annualmente riguardo alla retta come previsto dall art. 13 del presente istituto ed entra in vigore il 2 - Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente art Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di assistenza agli anziani. ART. 23 (Registrazione) 1 - La presente convenzione è esente da bollo in quanto sottoscritta con una ONLUS e viene registrata, in caso d uso, a cura della Azienda U.S.L. secondo le procedure previste dalla legge. 2 - Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'istituto. 3 Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di assistenza agli anziani. FIRME

17 Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5 CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI ZONA VALDERA Provincia di Pisa OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: ATTO DI CONVENZIONE TRA LA ASL 5 E LA RSA - APPROVAZIONE Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi del comma 1 dell art. 49 del D.Lgs. 267/00. Si attesta altresì che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Consorzio. Pontedera, 17 aprile 2009 IL DIRETTORE F.to Giovanni Forte

18 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs , n. 267) Il sottoscritto CERTIFICA che, giusta relazione del Messo Comunale, la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all Albo Pretorio del Comune il 28 aprile IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Giovanni Forte La presente copia è conforme all originale depositato presso la Società della Salute della Valdera Pontedera, Via Fantozzi 14 -, in carta libera per uso amministrativo. Pontedera, lì 28 aprile 2009 IL DIRETTORE DELLA SDS VALDERA Giovanni Forte

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