SENATO DELLA REPUBBLICA
|
|
- Eloisa Giuliano
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei deputati PATRIA, BELLOCCHIO, COLUCCI Francesco, PIRO, ROSINI, SERRENTINO, UMIDI SALA, USELLINI, VISCO; RUSSO Raffaele, VITO, USELLINI; e ANDREOLI approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1989 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nno 1411, 2556 e 4163) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 novembre 1989 Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (GIOchI e lotterze -Ministero finanze)
2 2 DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE Art Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: «L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro». Art L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Art Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite. 2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata. 3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata allatto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni. 4. Alla realizzazione del sistema di automa zione di cui ai commi precedenti si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'am ministrazione autonoma dei monopoli di Sta to, mediante appalto concorso da indire entro
3 3 DI LEGGE E RELAZIONI novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13. Il capitolato d'oneri è sottoposto preliminarmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione. 5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri: a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore allo per cento; b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comun que inferiori allo per cento e ad ogni aliquota precedente». Art L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Art Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'ar ticalo 2, ad opera di una commissione compo sta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disim pegnate da un funzionario dell'amministrazio ne finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma. 2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonchè i relativi criteri e modalità
4 4 DI LEGGE E RELAZIONI possono essere stabiliti con decreto del Mini stro delle finanze». Art Le vincite il cui importo non supera lire sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino. 2. L'importo di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. Art. S. 1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Art I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizza to ed all'incremento del relativo gettito eraria le, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque, sette e nove anni dalla data di entrata in vigore del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettiva mente nel numero di dieci mila, dodicimilacin quecento, quindicimila e ad ogni rivendita richiedente, purchè venga, in questa ultima fase, assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto ministeriale previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. 3. Trascorso il primo triennia, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco e comunque tenendo conto dei punti di raccolta
5 5 DI LEGGE E RELAZIONI esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentati ve su base nazionale, e garantendo la redditivi tà, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei punti di raccolta già affidati in concessione, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. 5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'amministrazione au tonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministe riale previsto dal terzo comma dell'articolo Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corri spandere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue». Art A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifica zioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e succes sive modificazioni. 2. All'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma: «In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge», 3. Sono fatte salve le condizioni più favore voli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore. Art Il regolamento di applicazione ed esecu zione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come
6 6 DI LEGGE E RELAZIONI modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati: a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e pro duttività; b) la disciplina del rapporto di C{)ncessio ne con i raccoglitori del gioco; c) le modalità per l'organizzazione del giocó, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conserva zione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite; d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposi zio ne dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite. 3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde. 4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più conces sionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. 5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale.
7 7 DI LEGGE E RELAZIONI Art Il versamento dei proventi estrazionali relativi alla raccolta del gioco del lotto effet tuato oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale. 2. Tale reato, qualora trattisi di mancato versamento parziale, si configura ed è perse guibile solo in caso non venga effettuato versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente. Art Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente: «Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzio ne ed il funzionamento del sistema automatiz zata, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'ammini strazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determi narsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonchè il pagamento delle vincite ed ogni altro paga mento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, della eventua le differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio». Art Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
LEGGE 19 APRILE 1990, n. 85 (GU n. 097 del 27/04/1990) MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1982, N. 528, SULL'ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO.
LEGGE 19 APRILE 1990, n. 85 (GU n. 097 del 27/04/1990) MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1982, N. 528, SULL'ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO. URN: urn:nir:stato:legge:1990-04-19;85 Preambolo LA CAMERA DEI
Gazzetta Ufficiale N. 256 del 31 Ottobre 2002
Gazzetta Ufficiale N. 256 del 31 Ottobre 2002 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2002, n.240 Regolamento recante modifica degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica
SENATO DELLA REPUBBLICA
Nella SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori IANNIELLO e PATRIARCA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1989 Modifiche della disciplina del gioco del lotto
Legge 2 agosto 1982, n. 528 Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. (G. U. 13 agosto 1982, n. 222)
Legge 2 agosto 1982, n. 528 Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. (G. U. 13 agosto 1982, n. 222) TITOLO I Ordinamento del gioco del lotto Art. 1-1. L'esercizio del gioco
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 2012/ 36133 /giochiltt IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990,
Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. (G.U. 13 agosto 1982, n. 222). TITOLO I. Ordinamento del gioco del lotto
L. 2 agosto 1982, n. 528. Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. (G.U. 13 agosto 1982, n. 222). TITOLO I Ordinamento del gioco del lotto Art. 1. L'esercizio del gioco del
Ordinamento del gioco del lotto
L. 02/08/1982, n. 528 Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1982, n. 222. Epigrafe TITOLO I Ordinamento del gioco del lotto 1. 2. 3.
LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE
KJ JU A TO DELLA REPUBBLIC IX LEGISLATURA (N. 894) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei deputati SANGALLI, GARAVAGLIA, GANGI, MASSARI, ORSENIGO, PELLICANO, PILLITTERI, RIZZI, STERPA, COLUCCI, BOCCHI, SERRENTINO,
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1362) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro delle Finanze (VISENTINI) di concerto col Ministro del Tesoro (GORIA) col Ministro del Lavoro e della Previdenza
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE approvalo dalla Camera dei deputati, nella seduta dell'8 novembre 1973 (V. Stampato n. 764) (H. 1358) presentato dal Ministro delle Poste e delle
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (Nn. 481-920-bis/B) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 8 a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 aprile
(Gazz. Uff., 25 ottobre, n. 250)
(Gazz. Uff., 25 ottobre, n. 250) Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto; Vista la
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 giugno 2006 Modalita' di attuazione della formula del gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo». (GU n. 151 del
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA V LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N. 1006) approvato dalla 13 a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta
` Ç áàxüé wxääëxvéçéå t x wxääx Y ÇtÇéx
Prot. n. 2009/21731/giochi/Ena ` Ç áàxüé wxääëxvéçéå t x wxääx Y ÇtÇéx Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato IL DIRETTORE GENERALE Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1215) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA)
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA (H. 357-B) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 6 a Commissione permanente {Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 marzo 1977 modificato dalla
SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA (N. I099-A) RELAZIONE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) (RELATORE COLELLA) SUL DISEGNO DI LEGGE presentato
Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Prot. n. 2007/28019/giochi/GST Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva IL
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 218 Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di
Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Testo: in vigore dal 22/08/2000 1. L'articolo 9 della
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori IANNIELLO, PATRIARCA, DI LEMBO, SARTORI, COVIELLO, NIEDDU, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ e DELL'OSSO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
SENATO DELLA REPUBBLI
SENATO DELLA REPUBBLI VII LEGISLATURA (N. 1096) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (COLOMBO) di concerto col Ministro del Tesoro (STAMMATI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/ Pagina 1 di 6 Leggi d'italia D.Lgs. 28-9-1998 n. 360 Istituzione di una addizionale comunale all'irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997,
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 aprile 2013 Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2002) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle Finanze (VISENTINI) di concerto col Ministro del Tesoro
DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)
DISEGNO DI LEGGE Art.1 (Contratto nazionale di servizio) 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1. dopo la parola: "Ministero
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4340-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO) (V. Stampato n. 4340) approvato dalla 5ã Commissione
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (H. 1052) approvato dalla 9" Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1977 (V. Stampato n.
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA - (H. 13SI1 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 2 a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva(art. 35 del d.lgs n. 29
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 874 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2001 (*) Disciplina della raccolta delle scommesse a giochi e concorsi
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1851 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) di concerto col Ministro delle finanze
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Decreto 19 novembre 2001 n.113 REPULICA DI SAN MARINO Individuazione e regolamentazione dei giochi ammessi ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) (V.
SENATO DELLA REPUBBLIC
SENATO DELLA REPUBBLIC IX LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N. 228) d'iniziativa dei senatori SANTALCO, RIGGIO, FIMOGNARI e NEPI COMUNICATO ALLA PRESI DENZA IL 13 OTTOBRE 1983 Modifiche ed integrazioni alla
Source: (page consulted on the 19 th of Jan 2010)
Source: http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/10/72504.shtml (page consulted on the 19 th of Jan 2010) Legge 2 maggio 1974, n. 195 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 135). Contributo dello Stato
SENATO BELLA REPUBBLICA
SENATO BELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1158) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro delle Finanze (VISENTINI) (V. Stampato Camera n. 1907) approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.
LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57 Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 271) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) dal Ministro dei Lavori Pubblici (NICOLAZZI) e dal Ministro di Grazia e Giustizia
SENATO DELLA REPUBBLICA RELAZIONE DELLA 8 COMMISSIONE PERMANENTE
SENATO DELLA REPUBBLICA - Vili LEGISLATURA - (N. 1426-A) RELAZIONE DELLA 8 COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) (RELATORE GUSSO) Comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 1981 SUL DISEGNO
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1107) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici (NICOLAZZI) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI) col Ministro del
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. 1768) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1982 (V. Stampato n. 3074) presentato dal Presidente del Consiglio dei
prot R.U. del 19/6/2014 IL VICEDIRETTORE
prot. 52221 R.U. del 19/6/2014 IL VICEDIRETTORE Vista la Legge 2 agosto 1982, n. 528, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1982, n. 222, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto; Vista
IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA. Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot. n.r.u.99704/u IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni; Visto il decreto
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2003) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei Trasporti (SIGNORILE) di concerto col Ministro dell'interno
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 385) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro del Tesoro (GORIA) col Ministro del Bilancio e della Programmazione
Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente
Da: Sito del Poligrafico dello Stato Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente L unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale
Legge 9 agosto 1948, n. 1077
Legge 9 agosto 1948, n. 1077 DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO E DELLA DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. Pubblicata nella Gazz.
Art. 1 (3) b) un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo] (4).
Normativa comparata REGIONE PIEMONTE Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari. Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 giugno 1981, n. 24. Art. 1 (3) 1. [Ad ogni Gruppo consiliare costituito ai sensi di
DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, N. 223 (in Gazz. Uff. 4 luglio 2006, N. 153)
DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, N. 223 (in Gazz. Uff. 4 luglio 2006, N. 153) Convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006 n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
SENATO DELLA REPUBBLICA 7" COMMISSIONE
SENATO DELLA REPUBBLICA IV LEGISLATURA 7" COMMISSIONE (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1964 (25 a seduta, in sede deliberante) Presidenza del
TITOLO I. Norme di attuazione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali
L. 14 febbraio 1987, n. 60 (1). Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni,
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N. 1951) presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei Trasporti (SIGNORILE) di concerto col Ministro dell'interno
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA ----------------------------------- VI LEGISLATURA ----------------------------------- (N. 2207) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 2a Commissione permanente (Affari della Presidenza
*** NORMATTIVA - Stampa ***
DECRETO 12 luglio 2000, n. 231 Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle
MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 26 novembre 1999, n (GU n.294 del )
MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 26 novembre 1999, n. 473 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA ----------------------------------- VI LEGISLATURA ----- ------------------------------ DISEGNO DI LEGGE (N. 1667) approvato dalla 13a Commissione permanente (Lavoro, assistenza
SENATO DELLA REPUBBLIC
SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA (N. 484) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1977 (V. Stampato n. 989) presentato dal Ministro delle Finanze (ipandolfi)
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA --------------------------------- VI LEGISLATURA --------------------------------- (N. 2176) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1975
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA --------------------------------- VI LEGISLATURA --------------------------------- (N. 2544) DISEGNO DI LEGGE approvato, in un testo unificato, dalla 10 Commissione permanente (Trasporti
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1694) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (DE MICHELIS) di concerto
la seguente legge: Art. 1.
LEGGE 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. Vigente al: 9-11-2012 TITOLO I La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BEVILACQUA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2011 Modifica all articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N. 184-B) approvato dalla 4 a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, nella seduta dal 30 gennaio 1974 modificato dalla 7"
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2345 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 settembre 1996 (v. stampato
Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168
Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare" pubblicato
D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168
D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168 Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare 1 Decreto Legislativo
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL' ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL' ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, n 50 Approvato dal Consiglio di Amministrazione con
Legge 5 agosto 1981 n Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215.
Legge 5 agosto 1981 n. 416 Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215. ---------------------------------- [ ] Art. 26 Contributi per
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2165) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei Lavori Pubblici (NICOLAZZI) di concerto col Ministro del
D.P.R. dell 8 gennaio 2001, n. 37
D.P.R. dell 8 gennaio 2001, n. 37 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4911 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (AMATO) e dal Ministro delle finanze (DEL TURCO) (V. Stampato Camera n. 7403) approvato
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1768) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) di concerto col Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 1 marzo 2004, n. 89 (1). Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica (2).
SENATO DELLA REPUBBLIC
SENATO DELLA REPUBBLIC Vili LEGISLATURA approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 1980 (V. Stampato n. 672) (N. 672-B) modificato dalla 9 a Commissione permanente (Lavori pubblici)
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA (N. 213-B) approvato dalla 10 a Commissione permanente {Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 maggio 1973 modificato dalla
NATO DELLA REPUBBLICA
NATO DELLA REPUBBLICA. Vili LEGISLATURA (N. 516-B) approvato dalla 7 a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica,, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella
Prot. 2012/ /Giochi/LTT IL DIRETTORE GENERALE
Prot. 2012/ 26982 /Giochi/LTT IL DIRETTORE GENERALE Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni; Visto l art. 6 della
VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE
SENATO DELLA REPUBBLICA ------------------------------------- VI LEGISLATURA ---------------------------------- (N. 2342) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla 6 Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
RELAZIONE DE LLA 5 a C O MM I S S I O N E P E R M A N E N T E
SENATO DELLA REPUBBLICA ---- ------ IV LEGISLATURA ---------------- ------------- (N. 861-À-bis) RELAZIONE DE LLA 5 a C O MM I S S I O N E P E R M A N E N T E (FINANZE E TESORO) ( R e l a t o r e TRABUCCHI)
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;
Protocollo: 76337 /RU All.: 2 IL DIRETTORE DELL AGENZIA VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. 2185) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei deputati ICHINO, MAROLI, FERRARI Marte, MINER VINO OLCESE, GIANNI, BOZZI, REGGIANI, DE CINQUE, FELI- SETTI, MARTORELLI,
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. D.M. 11/05/2001, n. 359
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 11/05/2001, n. 359 di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2001, n. 229. Epigrafe Premessa
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (Nn. 1631, IS70 e I57I-A) RELAZIONE DELLA 6 COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) (RELATORE NEPI) Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1986 SUI DISEGNI DI
SENATO DELLA REPUBBLIC
SENATO DELLA REPUBBLIC Vili LEGISLATURA (N. 1103) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro del Tesoro (PANDOLFI) di concerto col Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (BISAGLIA) e col
Opere Pubbliche in project financing
Opere Pubbliche in project financing - agevolazioni fiscali - La normativa di riferimento Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 (Estratto) Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Estratto) Delibera CIPE 18 febbraio
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. 1146) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1980 (V. Stampato n. 2038) presentato dal Presidente del Consiglio dei
DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 16
DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 16 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1333
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1333 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il Ministro dell interno (MARONI) con il Ministro della difesa (LA
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 806-B D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, ZECCHINO, PAGANO, BISCARDI, BRUNO GANERI, CALVI, LOMBARDI
LEGGE 3 maggio 1985, n Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio. Vigente al:
LEGGE 3 maggio 1985, n. 204 Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio. Vigente al: 27-5-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE