Ordinanza sul computo globale dell imposta 1. I. Disposizioni generali 1. Campo d applicazione. 2. Sgravio in Svizzera

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1 Ordinanza sul computo globale dell imposta 1 del 22 agosto 1967 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettere e ed f del decreto federale del 22 giugno concernente l esecuzione delle convenzioni internazionali con chiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni, che per i beneficiari di redditi esteri residenti in Svizzera prevedono uno sgravio delle imposte svizzere in compensazione delle imposte riscosse all estero, ordina: I. Disposizioni generali 1. Campo d applicazione Art. 1 1 La presente ordinanza si applica ai redditi (cpv. 2) provenienti da Stati (Stati contraenti), con i quali la Svizzera ha conchiuso delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni (convenzioni), allorché tali convenzioni prevedono per i detti redditi uno sgravio delle imposte svizzere. 2 Si considerano redditi, nel senso della presente ordinanza, i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza, che sono effettivamente assoggettati ad un imposta limitata nello Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla convenzione con esso conchiusa. Se una convenzione prevede espressamente per determinati redditi che, ai fini dello sgravio, devesi tener conto di un imposta calcolata con un aliquota fissa, si considera che detti redditi sono stati assoggettati ad imposta con tale aliquota, qualunque sia l imposizione effettiva nello Stato contraente. 2. Sgravio in Svizzera Art. 2 1 Le persone fisiche o giuridiche residenti in Svizzera, i cui redditi provenienti da uno Stato contraente sono stati assoggettati ad un imposta limitata in questo Stato RU Nuovo tit. giusta il n. I dell O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1 gen (RU ). 2 RS

2 Doppia imposizione contraente conformemente alla convenzione, possono chiedere il computo globale d imposta. 2 Allorché il beneficiario dei redditi è una società in nome collettivo o in accomandita, il diritto al computo globale d imposta compete alla società. 3 Chiunque non chiede il computo globale d imposta, o non ne ha il diritto secondo gli articoli 3 a 7, può chiedere che le imposte riscosse nello Stato contraente conformemente alla convenzione siano dedotte dall ammontare lordo dei redditi, in sede di tassazione ai fini delle imposte svizzere sul reddito. 3. Condizioni generali del computo globale d imposta Art. 3 1 Il computo globale d imposta può essere chiesto soltanto per i redditi che sono assoggettati alle imposte sul reddito della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 2 Allorché i redditi sono assoggettati unicamente all imposta federale sul reddito o unicamente alle imposte cantonali e comunali sul reddito, il computo globale d imposta può essere chiesto soltanto per una parte dell imposta riscossa su questi redditi nello Stato contraente. L articolo 12 si applica per analogia. 3 I redditi, per i quali è chiesto il computo globale d imposta, devono essere dichiarati al lordo della deduzione d imposta operata nello Stato contraente; tuttavia, se i detti redditi fanno parte del reddito di un impresa cui è fatto obbligo di tenere i libri di commercio, come redditi si allibreranno i redditi netti, l ammontare d imposta rimborsato dallo Stato contraente e l ammontare d imposta computato globalmente. 4. Casi speciali a. 3 Persone fisiche che fruiscono dell imposizione secondo il dispendio Art. 4 1 Le persone fisiche che pagano un imposta secondo il dispendio in luogo e vece delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito (p. es. art. 14 della LF del 14 dic sull imposta federale diretta, LIFD, e disposizioni simili del diritto fiscale cantonale) non possono chiedere il computo globale d imposta. 2 Le persone fisiche che pagano un imposta secondo il dispendio in luogo e vece unicamente dell imposta ordinaria federale sul reddito o unicamente delle imposte ordinarie cantonali e comunali sul reddito possono chiedere il computo globale 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen RS

3 Computo globale dell imposta. O d imposta soltanto per una parte dell imposta riscossa in uno Stato contraente. L articolo 12 si applica per analogia. 3 Le persone fisiche che fruiscono di un imposta secondo il dispendio, ma che pagano le imposte intere su tutti i redditi provenienti da determinati Stati contraenti in base all aliquota del reddito totale, possono pretendere il computo globale d imposta per i redditi provenienti da questi Stati contraenti (art. 1 cpv. 2). Per contro, le deduzioni delle parti a carico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, conformemente agli articoli 20 e 21, non devono far sì che le imposte svizzere dovute sul reddito siano portate a un ammontare inferiore a quello dell imposta da calcolarsi secondo il dispendio o secondo altre componenti del reddito più elevate, ad eccezione comunque degli elementi del reddito ai quali viene accordato il computo globale d imposta. b. Dividendi provenienti da partecipazioni e altre riduzioni dell imposta sull utile e sul reddito 5 Art Ai fini dell applicazione della presente ordinanza non si considerano redditi tassati i dividendi per i quali è concessa una riduzione speciale ai fini delle imposte federali, cantonali e comunali sull utile (art. 69 LIFD 7 e disposizioni simili del diritto fiscale cantonale). 2 Tuttavia, allorché questi dividendi sono integralmente assoggettati o all imposta federale sull utile o alle imposte cantonali e comunali sull utile, il computo globale d imposta può essere chiesto soltanto per una parte dell imposta riscossa su questi dividendi in uno Stato contraente. L articolo 12 si applica per analogia. 3 Per i redditi di società di capitali, cooperative e fondazioni che, ai sensi dell articolo 28 capoverso 3 lettera c e capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e di disposizioni simili del diritto fiscale cantonale, sono tassati, per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, secondo l importanza dell attività amministrativa o secondo l entità dell attività commerciale in Svizzera, l importo massimo per le imposte della Confederazione da una parte e per le imposte dei Cantoni e dei Comuni dall altra deve essere calcolato separatamente. Gli articoli 12 e 20 si applicano per analogia. È fatto salvo l articolo 6. 4 I dividendi e i redditi equiparati, assoggettati solo a un imposizione parziale (art. 18b e 20 cpv. 1 bis LIFD e disposizioni cantonali in virtù dell art. 7 cpv. 21 secondo periodo LAID), non sono considerati redditi tassati per la parte esclusa dal calcolo dell imposta sul reddito. Se, per questi redditi, la Confederazione, i Cantoni 5 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1 gen (RU ). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen RS RS

4 Doppia imposizione e i Comuni non effettuano l imposizione parziale secondo gli stessi metodi o nella stessa misura, l ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall altra, deve essere calcolato separatamente. Le presenti disposizioni si applicano per analogia allo sgravio mediante riduzione dell'aliquota d'imposta. Gli articoli 12 e 20 si applicano per analogia. 9 c. Esclusione dai vantaggi delle convenzioni Art. 6 1 Le persone che, in virtù di una convenzione o del decreto del Consiglio federale del 14 dicembre concernente i provvedimenti contro l uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni, non hanno diritto alla limitazione dell imposta riscossa in uno Stato contraente su redditi provenienti da questo Stato, non possono neanche chiedere il computo globale d imposta per questi redditi Il Dipartimento federale delle finanze 12 può prevedere eccezioni per determinati casi. 13 d. Importi insignificanti Art Il computo globale d imposta è concesso soltanto se le imposte degli Stati contraenti riscosse su redditi provenienti da questi Stati (art. 1 cpv. 2) superano complessivamente l equivalente di 50 franchi. 9 Introdotto dal n. I 3 dell O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1 gen (RU ). 10 RS Vedi nondimeno l art. 1 dell O 2 del 12 feb concernente il computo globale d imposta (RS.3). 12 Nuova denominazione giusta l art. 1 del DCF del 23 apr concernente l adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. 13 Introdotto dall art. 12 dell O del 7 feb concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione [RU ]. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen

5 Computo globale dell imposta. O II. Ammontare del computo globale d imposta 1. Principio Art. 8 1 Il computo globale d imposta ha luogo con un operazione unica sia per le imposte della Confederazione, sia per quelle dei Cantoni e dei Comuni, ed è versato in un solo ammontare. 2 L ammontare del computo globale d imposta corrisponde, riservato l articolo 12, alla somma delle imposte riscosse negli Stati contraenti, conformemente alle convenzioni applicabili, sui redditi maturati nel corso di un anno (anno di scadenza); tuttavia, esso non può eccedere la somma delle imposte svizzere attinenti a questi redditi (ammontare massimo). 3 L ammontare del computo globale d imposta non frutta interessi. 2. Ammontare massimo a. 15 Calcolo per le persone fisiche Art. 9 1 L ammontare massimo è calcolato in base alle aliquote d imposta applicate per il calcolo delle imposte sul reddito dovute per l anno della scadenza. In merito occorre addizionare le aliquote d imposta della Confederazione, del Cantone di domicilio e del Comune di domicilio. Non devono essere presi in considerazione i supplementi per le imposte ecclesiastiche. 2 I Cantoni possono prevedere proprie tariffe per il calcolo dell ammontare massimo, prendendo in considerazione l onere fiscale medio cantonale e comunale, escluse le imposte ecclesiastiche e inclusa l imposta federale. Devono tener conto della disposizione dell articolo 11 capoverso 1 LAID 16. Le tariffe devono essere sottoposte per approvazione al Dipartimento federale delle finanze. 3 Se l ammontare massimo è stato calcolato in base a una tariffa cantonale e il richiedente comprova che il calcolo secondo il capoverso 1 avrebbe condotto a un importo computabile più elevato, deve essergli rimborsata la differenza. La differenza deve essere comprovata e fatta valere per scritto presso l autorità competente entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica definitiva della relativa decisione sul computo globale d imposta. 4 L ammontare massimo non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, calcolate sul reddito dell anno della scadenza. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen RS

6 Doppia imposizione b. 17 Calcolo per le persone giuridiche nonché per le società in nome collettivo e per le società in accomandita Art Per il calcolo dell ammontare massimo sono determinanti le singole imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, calcolate sull utile dell anno della scadenza, escluse le imposte ecclesiastiche. 2 L ammontare massimo corrisponde alla somma degli importi parziali delle singole imposte sull utile menzionate nel capoverso 1. 3 L importo parziale dell imposta sull utile cui sono assoggettati i redditi provenienti dagli Stati contraenti è determinato ripartendo l imposta conformemente al rapporto tra i redditi provenienti dagli Stati contraenti (eventualmente dedotti gli interessi su debiti, le spese e altre deduzioni secondo l art. 11) e l utile netto complessivo che sottostà a questa imposta, relativo all anno della scadenza. L importo parziale non può essere maggiore dell imposta effettivamente dovuta. c. Considerazione degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni 18 Art Per calcolare l ammontare massimo, si possono dedurre dai redditi i relativi interessi passivi e le spese connesse alla produzione dei redditi. 2 Per quanto riguarda i dividendi e i diritti di licenza, il Dipartimento federale delle finanze può prevedere deduzioni globali Qualora l utile netto imponibile complessivo di un impresa sia stato sensibilmente diminuito defalcando ammortamenti, accantonamenti, spese o perdite e, con la concessione del computo globale d imposta, l imposizione di altri redditi netti dell impresa sia ridotta in modo ingiustificato, ai fini del calcolo dell ammontare massimo è possibile prendere adeguatamente in considerazione tali deduzioni. 20 Il Dipartimento federale delle finanze regola le modalità Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1 gen (RU ). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1 gen (RU ). 20 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen Introdotto dal n. I dell O del 7 dic. 1981, in vigore dal 1 gen (RU ). 6

7 Computo globale dell imposta. O 3. Riduzione in caso d imposizione parziale Art Se i redditi provenienti dagli Stati contraenti sono assoggettati unicamente alle imposte ordinarie sul reddito o sull utile dei Cantoni e dei Comuni, l ammontare del computo globale d imposta è limitato ai due terzi della somma delle imposte riscosse negli Stati contraenti. Per il calcolo dell ammontare massimo occorre tener conto unicamente delle imposte sul reddito o sull utile dei Cantoni e dei Comuni. 2 Se i redditi provenienti dagli Stati contraenti sono assoggettati unicamente all imposta ordinaria federale sul reddito o sull utile, l ammontare del computo globale d imposta è limitato a un terzo della somma delle imposte riscosse negli Stati contraenti. Per il calcolo dell ammontare massimo occorre prendere in considerazione soltanto l imposta federale sul reddito o sull utile. III. Esercizio del diritto al computo globale d imposta 1. Istanza Art Il computo globale d imposta è concesso soltanto a istanza. 2 L istanza deve essere presentata su modulo speciale (Computo globale d imposta Foglio complementare all Elenco Titoli) all ufficio competente del Cantone in cui l istante risiedeva alla fine del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati Per redditi del patrimonio aziendale occorre riunire in un istanza i redditi maturati nello stesso anno commerciale Termini Art L istanza di computo globale d imposta può essere presentata al più presto dopo la scadenza del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati. 2 Il diritto al computo globale d imposta si estingue se l istanza non è presentata nei tre anni successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen Introdotto dal n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen

8 Doppia imposizione IV. Autorità e procedura 1. Autorità Art. 15 L esecuzione del computo globale d imposta spetta ai Cantoni. Essi designano gli uffici competenti per ricevere le istanze di computo globale d imposta e per decidere in merito. 2. Procedura a. Obblighi dell istante Art. 16 Chiunque chiede il computo globale d imposta deve indicare coscienziosamente all ufficio competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell accertamento del diritto al computo globale d imposta. L articolo 48 della legge federale del 13 ottobre su l imposta preventiva (detta qui di seguito «legge su l imposta preventiva») si applica per analogia. b. Decisione Art L ufficio competente esamina le istanze che gli sono presentate. Esso dispone a tale scopo dei medesimi poteri che sono attribuiti per esame delle istanze di rimborso dell imposta federale preventiva (art. 50 cpv. 1 e 3 della legge su l imposta preventiva 27 ). 2 Se l istanza è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata. 3 L importo del computo globale d imposta stabilito dall ufficio competente è sottoposto alla riserva di un riesame della pretesa da parte dell Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 20 cpv. 4) RS RS Introdotto giusta il n. I dell O del 7 dic (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen

9 Computo globale dell imposta. O c. Reclamo e ricorso Art. 18 Le decisioni sul computo globale d imposta possono essere impugnate con i medesimi rimedi giuridici dati contro le decisioni cantonali di rimborso dell imposta federale preventiva (art. 53 a 56 della legge su l imposta preventiva 29 ). d. Pagamento o compensazione dell ammontare del computo globale d imposta Art L ammontare del computo globale d imposta accertato dall ufficio competente è versato in contanti o compensato con imposte della Confederazione, del Cantone o del Comune. 2 I Cantoni tengono registri speciali quanto al computo globale d imposta. 3. Regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni a. A carico della Confederazione Art Riservati i capoversi 2 e 3, un terzo degli importi del computo globale d imposta è a carico della Confederazione. 2 La Confederazione è sgravata da tale onere, se, in virtù dell articolo 12 capoverso 1, l ammontare del computo globale d imposta è limitato ai due terzi delle imposte riscosse negli Stati contraenti. 3 L ammontare del computo globale d imposta è integralmente a carico della Confederazione, se, in virtù dell articolo 12 capoverso 2, esso è limitato ad un terzo delle imposte riscosse negli Stati contraenti. 4 Gli articoli 57 e 58 della legge su l imposta preventiva 30 si applicano per analogia al regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni, come anche all obbligo di restituire i versamenti o le compensazioni concessi a torto (art. 19); l articolo 58 capoversi 1, 2 e 5 della legge su l imposta preventiva si applica tanto agli importi di computo concessi a carico della Confederazione quanto a quelli a carico di un Cantone. 29 RS RS

10 Doppia imposizione b. A carico dei Cantoni e dei Comuni Art. 21 Spetta ai Cantoni ripartire fra il Cantone e i Comuni la parte degli importi di computo globale d imposta, che, in virtù dell articolo 20, non è a carico della Confederazione. 4. Revisione e rettificazione delle decisioni Art. 22 La revisione e la rettificazione di decisioni sul computo globale d imposta sono disciplinate negli articoli 59 e 60 della legge su l imposta preventiva 31. V. Disposizioni penali Art Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene a torto un computo globale d imposta, è punito conformemente all articolo 61 della legge su l imposta preventiva Chiunque, senza che sia data la fattispecie del capoverso 1, a. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un istanza di computo globale o presenta documenti suppositizi per giustificare fatti rilevanti; b. fornisce, come istante, informazioni inesatte; c. fa valere diritti che non gli competono o che gli sono già stati soddisfatti; d. intralcia, impedisce o rende impossibile l esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali, è punito conformemente all articolo 62 della legge su l imposta preventiva. 3 Per il rimanente, alle infrazioni si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 64 e 67 della legge su l imposta preventiva. 31 RS Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 25 nov. 1974, in vigore dal 1 gen (RU ). 33 RS

11 Computo globale dell imposta. O VI. Disposizioni finali 1. Esecuzione Art Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni d esecuzione quanto al computo globale d imposta. 2 Esso approva segnatamente le tariffe cantonali applicabili alle persone fisiche (art. 9 cpv. 2) e pubblica un elenco delle aliquote delle imposte per le quali può essere chiesto il computo globale d imposta, riscosse negli Stati contraenti in virtù di convenzioni Entrata in vigore Art La presente ordinanza entra in vigore il 1 settembre Essa si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 1966, in quanto una convenzione non preveda espressamente lo sgravio (art. 1) per i redditi maturati successivamente a tale data Disposizione finale della modifica del 7 dicembre Disposizioni finali della modifica del 9 marzo II I Cantoni che anche dopo il 1 gennaio 2001 riscuotono le imposte delle persone fisiche secondo il sistema della tassazione biennale praenumerando possono, fino al passaggio al sistema della tassazione annua postnumerando per le persone fisiche domiciliate sul loro territorio e per le società in nome collettivo e in accomandita che vi hanno sede, stabilire l ammontare massimo secondo il calcolo semplificato pre- 34 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1 gen Abrogato dall art. 12 dell O del 7 feb concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione [RU ]. 36 RU Abrogata dal n. IV 16 dell O del 22 ago concernente l aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1 gen (RU ). 37 RU

12 Doppia imposizione visto nell articolo 9 nel tenore vigente prima della modifica del 9 marzo 2001 e conformemente alla tariffa di computo basata su questa disposizione. III 1 La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre Essa entra retroattivamente in vigore il 1 gennaio Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre RU

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