Dott. Antonio Fiorilli - Aliquote IVA - Rivalutazioni terreni

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1 - Aliquote IVA - Rivalutazioni terreni

2 Aliquota Iva 21% 17 SETTEMBRE 2011: ALIQUOTA DEL 21% Momento di effettuazione (Art. 6): Fatturazione ed esigibilità/detrazione dell imposta Cessione di beni Prestazioni di servizi Operazioni con esigibilità differita (Stato) Acquisto intra (art. 39 D.L. 331/93) Importazioni (art. 201 CDC) 2

3 Aliquota IVA 21% (segue) Beni immobili: Data del rogito notarile dell atto di compravendita Preliminare Caparra confirmatoria o penitenziale: irrilevante, salvo il momento in cui si trasforma in pagamento del prezzo Beni mobili: Consegna o spedizione dei beni, salvo differimento del passaggio di proprietà (vendita in prova/riserva di gradimento; non oltre l anno) Eccezioni (vendita con riserva di proprietà; locazione con clausola trasferimento proprietà intero valore, esclusi i canoni successivi) Leasing: pagamento dei canoni periodici 3

4 Deroghe Contratto di somministrazione: vengono effettuate prestazioni periodiche pagamento del corrispettivo Emissione fattura o pagamento corrispettivo anteriore al momento di effettuazione Effettuata per l importo parziale (20% se ante 16 settembre) 4

5 Operazioni ad esigibilità differita Debito Iva documentato dalla fattura ma sospeso Iva compresa nella liquidazione periodica relativa al giorno in cui viene effettuato il pagamento Incremento di aliquota non si applica per le fatture emesse (anche non annotate) entro il 16 Settembre è sufficiente l emissione! Esteso alle operazioni con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell art. 7 D.L. 185/2008 (decorso un anno occorre comunque pagare) 5

6 Correzioni errori (C.M. 45/2011) Software di fatturazione non aggiornati entro il 16 settembre 2011 Nota di variazione (art. 26) con pagamento entro la scadenza relativa alla liquidazione periodica no sanzioni Termine I liquidazione utile troppo stringente 6

7 Correzioni errori (C.M. 45/2011) Liquidazione mensile: entro il 27 dicembre per le fatture emesse entro il mese di novembre; ed entro il 16 marzo per le fatture emesse nel mese di dicembre Liquidazione trimestrale: entro il 27 dicembre per le fatture emesse entro il mese di settembre; entro il 16 Marzo per le fatture emesse nel quarto trimestre. La regolarizzazione è senza pagamento di sanzioni, ma con la sola maggiorazione degli interessi Regolarizzazione a carico del committente/cessionario entro il 30 Aprile 2012 se non viene emessa fattura integrativa da parte del fornitore. 7

8 Rettifica di operazioni Per le note di variazione (art. 26) di operazioni già fatturate, si segue l aliquota della fattura originariamente emessa entro i limiti temporali stabiliti dallo stesso articolo 8

9 Scorporo corrispettivi Abolito scorporo il metodo della percentuale di Resta in vigore esclusivamente il metodo matematico (104; 110; ) 9

10 Aliquota Iva 10% L art. 2, comma 11, legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010) ha stabilizzato l aliquota ridotta del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (lettere a) e b) dell articolo 31 della legge 457/1978) effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, richiamando l agevolazione di cui all art. 7, comma 1, lett. b), L. n. 488/99. Non esiste più l onere di specificare in fattura il costo della manodopera impiegata. Autocertificazione per richiesta aliquota agevolata 10

11 Interventi agevolabili L. 488/1999 L art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488 del 23/12/1999, attribuisce l agevolazione alle prestazioni aventi per oggetto: interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della L. n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata per i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni agevolate, l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. 11

12 Oggetto dell intervento Secondo i chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria con la C.M. n. 71/E del 7/4/2000, i fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono: le singole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, con esclusione della categoria A10, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo; gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, ai sensi dell art. 1 della Legge n. 659 del 19/7/1961, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività, quali, ad esempio, orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi; le parti comuni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa; le pertinenze (autorimesse, soffitte, cantine, eccetera) di immobili abitativi, anche se situati in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi. 12

13 Tipologia Circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E Manutenzione ordinaria: opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (sostituzione pavimenti, intonaci e tinteggiatura, etc.) Manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d uso (ascensori, scale, risparmio energetico etc.) 13

14 Aliquota 10% 127 quaterdecies e terdecies Tab. A, parte III, D.p.r. 633/72 L'aliquota del 10% a regime é stabilita, INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA CATASTALE, solo per i contratti di appalto aventi ad oggetto [lett. c) e d)] : Restauro e risanamento (conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili Ristrutturazione edilizia (trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente) Ristrutturazione urbanistica (rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale). 14

15 Aliquota ordinaria No agevolazione Le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri,architetti, ecc.), anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, restano assoggettate alla aliquota ordinaria del 21 per cento. Nei rapporti di subappalto (RC), l aliquota resta quella ordinaria perché l agevolazione viene applicata al consumatore finale Materiali o beni acquistati direttamente dal committente materiali o beni forniti da un soggetto diverso da chi esegue i lavori (salvo 127-terdecies) 15

16 C.M. 71/2000 Cessioni con posa in opera I interpretazione superata! L'aliquota IVA ridotta compete anche nell'ipotesi in cui l'intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene L'oggetto della norma agevolativa e' infatti costituito dalla realizzazione dell'intervento di recupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato. L'applicazione dell'aliquota agevolata non e' preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Ciò si evince dal fatto che lo stesso legislatore, disciplinando l'applicazione dell'agevolazione in relazione ad alcuni beni cosiddetti di valore "significativo", ha contemplato l'ipotesi in cui il valore dei beni forniti nell'ambito dell'intervento sia prevalente rispetto a quello della prestazione. 16

17 Cessioni di beni II interpretazione (Circolare Agenzia Entrate n. 36/E del 31 maggio %) - CORREZIONE L agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni sono sottoposte all aliquota ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell ambito di un contratto d appalto. 17

18 Cessioni di beni significativi Eccezione nell ipotesi in cui, nella realizzazione dell intervento, siano impiegati beni di valore significativo D.M. Finanze del 29/12/1999 Si tratta in particolare dei seguenti beni: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento riciclo dell aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. 18

19 Acquisto beni con aliquota 10% L elenco deve ritenersi tassativo L agevolazione si estende anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. L aliquota IVA del 10 % si può applicare ai beni, precedentemente elencati, soltanto fino a concorrenza dell ammontare della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. Quindi, se il valore del bene significativo non supera il 50 % di quello complessivo dell intervento, quest ultimo risulta interamente agevolato. 19

20 Procedura C.M. 7/4/2000, n.71 C.M. 71/2000 Occorre considerare il valore complessivo della prestazione (10.000), individuare il valore del bene o dei beni significativi (euro 6.000) forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta (4.000) costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo e' applicabile l'aliquota del 10 per cento. Il valore residuo ( ) del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 21 per cento. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. 20

21 Con i numeri.. Costo dell intervento = Euro di cui euro per la prestazione lavorativa (10%) di cui euro per l acquisto dei beni significativi (caldaia) l Iva ridotta si applica sulla differenza tra l importo complessivo dell intervento e quello dei beni significativi ( = 4.000). Quindi l Iva al 10% si applica solo su euro Sui restanti euro si applica l Iva al 21%. 21

22 Parti di beni significativi I limiti dell'agevolazione per i beni significativi riguardano forniture di beni nella loro interezza e non sono riferibili alle singole parti o pezzi staccati che li compongono. Quindi le componenti staccate (ad esempio il bruciatore di una caldaia) quando vengono fornite nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale come beni significativi, confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione. Tale principio vale per le parti aventi notevole rilevanza rispetto alla struttura ed alla funzionalità del bene sia che trattasi di parti di scarso valore. 22

23 Fatturazione La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 21 per cento per la parte di valore residua. 23

24 Aliquota Iva 4% L'aliquota IVA agevolata al 4% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, tabella A -parte II, punto 41 ter) «poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie» (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, tabella A -parte II, punto 31). Sono escluse dall'agevolazione le spese di progettazione (in quanto i professionisti devono fatturare al 21%) e le spese per il materiale, le componenti ed i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere (Iva 10%). L'acquisto di mezzi predisposti per il superamento di barriere architettoniche (quali servo scala, piattaforme elevatrici, ascensori ecc ), che possono essere installati all'interno o all'esterno dell'abitazione, scontano l'aliquota IVA agevolata al 4%, a condizione che risultino conformi alle prescrizioni del DM 236/

25 II) Rivalutazione aree edificabili Lineamenti generali Terreni edificabili sono sempre suscettibili di produrre plusvalenza anche se provengono da successioni Contrapposizione tra valore rideterminato e corrispettivo della cessione a titolo oneroso Sì incremento dell onere di perizia; no oneri accessori quali imposte di successione e donazione 25

26 Rivalutazione aree edificabili Art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 48 Possesso alla data del 1 gennaio 2002 Terreni edificabili Terreni con destinazione agricola Rideterminazione del valore d acquisto ai fini della plusvalenza, tassata come reddito diverso ex art. 67, lett. a) e b) TUIR Reddito diverso Versamento di un imposta sostitutiva (4%) 26

27 Riapertura dei termini Art. 2, comma 2, D.L. 24 settembre 2002, n. 282, con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003 art. 11 quaterdecies co. 4 D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con riferimento ai terreni posseduti alla date del 1 gennaio

28 Riapertura dei termini Art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2008, la stima della perizi a entro il 30 giugno 2008 Art. 2, comma 229, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, in vigore dal 1 gennaio 2010, con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2010, la stima della perizia entro il 31 ottobre

29 Disciplina attuale L'art. 7 co. 2 lett. da dd) a gg) del DL n. 70 (conv. L n. 106), con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1 Luglio 2011, la stima della perizia entro il 30 giugno

30 Redazione e giuramento di una perizia di stima Soggetti abilitati: gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata per i terreni sono stati inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al R.D. 20 settembre 1934, n Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. 30

31 Rideterminazione valore minimo La rideterminazione del valore di acquisto costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini: delle imposte sui redditi; dell imposta di registro; dell imposta ipotecaria; dell imposta catastale. 31

32 ATTENZIONE Il giuramento della perizia ed il versamento dell imposta (prima rata) devono essere anteriori alla data di cessione del bene Per i terreni oggetto di rivalutazione che sono ceduti ad un valore inferiore a quello rideterminato! 32

33 Versamento dell imposta Importo 4% Sull intero valore dell area rivalutata e non sul mero incremento di valore In un unica soluzione entro il 30 giugno 2012 In soluzione rateizzata, fino ad un massimo di tre rate, con la maggiorazione degli interessi (3% annuo) entro il 1 Luglio 2013 e 30 giugno 2014 Si perfeziona al pagamento dell unica o della prima rata no rimborso e si paga fino all ultima rata 33

34 Circolare Agenzia Entrate 24 ottobre 2011, n. 47/E Terreni già rivalutati? Si alla nuova rivalutazione, anche se il nuovo valore è inferiore a quello precedente 34

35 Conviene la nuova rivalutazione? Istanza di rimborso blocca la facoltà di scomputo Scomputo dell imposta sostitutiva dovuta da quella già versata: Nuova perizia sospensione del pagamento al 31 ottobre 2011 e rideterminazione dell importo residuo dovuto Vecchia perizia Blocco dei pagamenti della rivalutazione effettuata alla data del 1 gennaio 2010, se l impos ta pagata in occasione delle precedenti rivalutazioni era capiente 35

36 Rimborso Regola generale: la richiesta deve essere presentata entro 48 mesi dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, rappresentata dalla data di versamento dell imposta sostitutiva Si applica a tutti i versamenti effettuati entro la data del 14 maggio 2011, anche nel caso in cui i 48 mesi sono scaduti, purché la richiesta sia presentata entro 12 mesi dal 14 Maggio

37 Limiti al rimborso Importo non superiore all importo dovuto in base all ultima rideterminazione del valore Rigetto dell istanza di rimborso, senza impugnazione: Tacito: sollecito l AdE per dare seguito al rimborso Espresso: istanza di autotutela 37

38 Rigetto di rimborso impugnato Istanza di rimborso tempestiva (48 mesi dalla prima o unica rata) cessata materia del contendere Istanza di rimborso intempestiva cessata materia del contendere purchè sia presentata (nuova) istanza di rimborso entro 12 mesi dal 14 Maggio 2011 Sono fatti salvi i casi di giudicato sostanziale e le altre questioni (irregolarità nella compilazione del modello F24) 38

39 Indicazione nel modello UNICO Occorre compilare l apposita sezione del quadro RM 39

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