CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: )

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)"

Transcript

1 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: ) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE E DANNI MATERIALI E DIRETTI MOVINSURE - Ciclomotori e Motocicli Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Edizione Ciclomotori Trasporto Persone, Motocicli, Motoslitte, Motoveicoli Trasporto Promiscuo, Quadricicli Leggeri, Quadricicli Trasporto Persone SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Definizioni Per le definizioni si rimanda al Glossario contenuto nella Nota informativa. ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI BHItalia assicura, in conformità alle norme di legge, i Rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di Danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza (Ciclomotore Trasporto Persone, Motociclo, Motoslitta, Motoveicolo Trasporto Promiscuo, Quadriciclo Leggero, Quadriciclo Trasporto Persone). L Assicurazione copre anche: (1) la responsabilità civile per i Danni causati dalla Circolazione del Veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla Circolazione; (2) la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, per i Danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo indicato in Polizza; sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Veicolo, nonché i danni al Veicolo stesso; (3) la responsabilità civile per i Danni causati dal traino di Carrelli appendice a non più di due ruote, così come definiti dal Codice della Strada, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; (4) PER VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i Danni involontariamente cagionati dalla Circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i Danni derivanti da Incendio, Furto o smarrimento; (5) PER I MOTOVEICOLI ADIBITI, IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, ANCHE AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità civile del Contraente e del committente per i Danni involontariamente cagionati a Terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i Danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi. BHItalia inoltre assicura, sulla base di quanto indicato nelle Condizioni Aggiuntive, i Rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria ivi riportati, solamente laddove le stesse siano state espressamente richiamate in Polizza e se per l estensione è stato corrisposto il relativo Premio. Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina 1 di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

2 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti (1), (2), (4) e (5), i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e delle sopra richiamate estensioni. ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA Salvo che non sia diversamente convenuto, l Assicurazione non è operante: (a) per i Danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del Sinistro; (b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; (c) per i Danni causati all interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili; (d) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal Proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché esista un rapporto di collaborazione conforme alle normative vigenti; (e) nel caso di Assicurazione della responsabilità per i Danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione; (f) in caso di dolo del conducente; (g) per i Danni causati a Terzi in conseguenza di un Sinistro funzionalmente provocato da vizio di conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada riscontrato sul Veicolo circolante; (h) durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; (i) per Danni causati a Terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell Art. 9-bis del Codice della Strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall Art. 141 del Codice della Strada; (j) se il conducente al momento del Sinistro guidava con patente scaduta; (k) se il conducente al momento del Sinistro si trovava in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada; (l) per i Danni provocati dall inquinamento graduale dell acqua e del suolo, determinati da qualunque causa. Nei predetti casi e in tutti i casi in cui sia applicabile l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, BHItalia eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma. BHItalia rinuncia comunque ad esercitare il diritto di Rivalsa, se al momento del Sinistro il conducente guidava con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo indicato in Polizza a causa del Sinistro stesso; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo. ARTICOLO 3 - QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI L Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: (a) il Proprietario del Veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; (b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto (a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; (c) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto (b). ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Ai sensi delle disposizioni di cui agli Artt e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente - al momento della stipulazione del Contratto - relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, il pagamento dell Indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; altrimenti, in assenza di dolo o colpa grave, l Indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a BHItalia ogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come, ad esempio, la variazione di residenza Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina 2 di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

3 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di del proprietario del Veicolo o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo); in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell Indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall Art del Codice Civile. Sono comunque fatti salvi i diritti dei Terzi, quindi, nei casi in cui sia applicabile l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, BHItalia eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma. ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, indicate in Polizza, contro rilascio di quietanze emesse da BHItalia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Intermediario al quale è assegnato il Contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione, il Contrassegno e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni vigenti. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 15 (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il Premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. ARTICOLO 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde: a questo scopo BHItalia rilascia il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde). L Assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. L Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, BHItalia risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15 (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza del Premio o della rata di Premio. Qualora la Polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest ultima a BHItalia, la quale eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dall Art. 2 delle presenti Condizioni Generali. ARTICOLO 7 - DURATA DEL CONTRATTO Ai sensi dell Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, Il Contratto ha durata annuale o, su richiesta dell Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all Art. 1899, primo e secondo comma, del Codice Civile. BHItalia è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ed a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO La sospensione in corso di Contratto può essere chiesta solo per i Motocicli o Ciclomotori ad uso privato e solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal Contratto stesso. Inoltre, la sospensione non conseguente ad uno degli eventi di cui ai successivi Artt. 9, 10 e 11, può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità assicurativa. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto è tenuto a darne comunicazione a BHItalia restituendo il certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina 3 di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

4 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di all Intermediario al quale è assegnato il Contratto; in caso di Furto occorre inoltre consegnare copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. All atto della sospensione BHItalia rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. In caso di Furto, la sospensione decorre dal giorno successivo alla denuncia di Furto, in tutti gli altri casi decorre dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del Contrassegno e della Carta Verde. Non è consentita la sospensione: per i Contratti di durata inferiore all anno; per i Contratti amministrati a Libro Matricola; per i Contratti ceduti all acquirente del Veicolo venduto; in tutti i casi in cui il periodo mancante fino alla scadenza del Contratto sia inferiore a 3 (tre) mesi. Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue ed il Premio non fruito resta acquisito da BHItalia. La riattivazione del Contratto, fermo il Proprietario Assicurato (o il Locatario in caso di leasing), viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione. Tuttavia tale proroga avrà luogo solamente nel caso la sospensione abbia avuto una durata di almeno 6 (sei) mesi. Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza, come sopra prorogata, si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non fruito. La riattivazione del Contratto è sempre possibile sulla stesso Veicolo. Il Contraente può inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su un altro Veicolo dello stesso tipo; BHItalia si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio. Per la riattivazione su un altro Veicolo è necessario che: il precedente sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di Furto o Rapina; il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. Per i Contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di Osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa. ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo indicato in Polizza, ovvero di consegna dello stesso in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a BHItalia, fornendo idonea documentazione all Intermediario al quale è assegnato il Contratto. In questi casi sarà adottata, a scelta del Contraente, una delle seguenti soluzioni: (a) SOSPENSIONE DELLA GARANZIA: secondo i termini di cui all Art. 8 delle presenti Condizioni Generali, solo se trattasi di Motociclo o Ciclomotore ad uso privato; (b) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO: l alienante, previa restituzione all Intermediario al quale è assegnato il Contratto dei documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del Veicolo, ovvero la consegna dello stesso in conto vendita, nonché del certificato di assicurazione, del Contrassegno e della Carta Verde, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di proprietà sua o di un suo Famigliare Convivente. BHItalia rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all eventuale aumento o diminuzione del Premio in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie vigenti al momento della sostituzione, e compatibili con la categoria del nuovo Veicolo. In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. (c) CESSIONE DEL CONTRATTO: se il Contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all acquirente, il Cedente ed il Cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione a BHItalia, fornendo all Intermediario al quale è assegnato il Contratto tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi, previa restituzione dei documenti precedenti (certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde). Il Cedente è tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina 4 di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

5 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di Il Contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. Per l Assicurazione dello stesso Veicolo, il Cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto, in tal caso BHItalia non rilascerà l Attestazione sullo Stato del Rischio. (d) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: se non si verifica uno dei casi indicati alle precedenti lettere (a), (b) e (c), il Contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati a BHItalia i documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del Veicolo, ovvero la consegna dello stesso in conto vendita, unitamente al certificato di assicurazione, al Contrassegno e alla Carta Verde; in tale caso BHItalia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione. Per i Contratti di durata inferiore ad un anno, BHItalia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto. Per i Contratti con frazionamento del Premio, BHItalia rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla risoluzione del Contratto, in deroga a quanto stabilito dall Art. 5 delle presenti Condizioni Generali. Se il trasferimento di proprietà del Veicolo, ovvero la consegna dello stesso in conto vendita, sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso della parte di Premio pagata e non fruita decorre dalla data di effetto della sospensione. ARTICOLO 10 - FURTO O RAPINA DEL VEICOLO Nel caso di Furto o Rapina del Veicolo il Contraente deve darne notizia a BHItalia, secondo le modalità indicate all Art. 15, fornendo copia della denuncia di Furto presentata all Autorità competente e restituendo, qualora ne sia ancora in possesso, il certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde. In tal caso, il Contratto di Assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di Furto presentata all Autorità competente e BHItalia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia di Furto del Veicolo e fino alla data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione. Per i Contratti di durata inferiore ad un anno, BHItalia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto. Per i Contratti con frazionamento del Premio, BHItalia rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla risoluzione del Contratto, in deroga a quanto stabilito dall Art. 5 delle presenti Condizioni Generali. Se il Furto o la Rapina del Veicolo sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso della parte di Premio pagata e non fruita decorre dalla data di effetto della sospensione. A richiesta del Contraente sono tuttavia consentite: (a) la SOSPENSIONE DELLA GARANZIA, secondo i termini di cui all Art. 8 delle presenti Condizioni Generali, solo se trattasi di Motociclo o Ciclomotore ad uso privato; (b) la SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO, secondo i medesimi criteri previsti all Art. 9 lettera (b) delle presenti Condizioni Generali. ARTICOLO 11 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO Nel caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo indicato in Polizza, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a BHItalia, restituendo il certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde all Intermediario al quale è assegnato il Contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare a detto Intermediario: in caso di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, l attestazione comprovante la restituzione della carta di Circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei Ciclomotori / Quadricicli Leggeri, del certificato di circolazione); in caso di demolizione, copia del certificato attestante l avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme vigenti. In questi casi viene adottata, a scelta del Contraente, una delle seguenti soluzioni: (a) SOSPENSIONE DELLA GARANZIA: secondo i termini di cui all Art. 8 delle presenti Condizioni Generali, solo se trattasi di Motociclo o Ciclomotore ad uso privato; (b) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO: il Proprietario del Veicolo distrutto, demolito od esportato può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di proprietà sua o di un suo Famigliare Convivente; Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina 5 di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

6 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di BHItalia rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all eventuale aumento o diminuzione del Premio in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie vigenti al momento della sostituzione, e compatibili con la categoria del nuovo Veicolo. (c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: il Contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati all Intermediario al quale è assegnato il Contratto i predetti documenti comprovanti la distruzione o la demolizione o l esportazione definitiva del Veicolo indicato in Polizza, nonché il certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde; BHItalia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non fruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Qualora il certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dal giorno successivo alla data di restituzione della carta di Circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei Ciclomotori / Quadricicli Leggeri, del certificato di circolazione). Per i Contratti di durata inferiore ad un anno, BHItalia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto. Per i Contratti con frazionamento del Premio, BHItalia rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla risoluzione del Contratto, in deroga a quanto stabilito dall Art. 5 delle presenti Condizioni Generali. Se la distruzione, la demolizione o l esportazione definitiva del Veicolo indicato in Polizza sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso della parte di Premio pagata e non fruita decorre dalla data di effetto della sospensione. ARTICOLO 12 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO Nel caso in cui il certificato di assicurazione o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, BHItalia rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita del certificato di assicurazione o del Contrassegno è dovuta a sottrazione od a smarrimento, il Contraente deve fornire copia della relativa denuncia presentata all Autorità competente. ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI A MUTUI E ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO Ai sensi dell Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento BHItalia restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. BHItalia può trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%. L importo da restituire al debitore / Assicurato verrà calcolato in misura di 1/365 del premio annuale al netto di contributo SSN, imposte e trattenuta per spese amministrative di cui al paragrafo precedente, per ogni giorno di periodo residuo rispetto alla scadenza originale. In alternativa BHItalia, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. ARTICOLO 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO Per consentire la prosecuzione del Contratto, BHItalia metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio e di Polizza, presso l Intermediario al quale è assegnato il Contratto, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del Contratto stesso. Qualora il Contraente provveda, entro e non oltre il termine di scadenza del Contratto, al pagamento del nuovo Premio, tale pagamento comporterà l accettazione, a tutti gli effetti di legge, delle nuove condizioni ed il rinnovo del Contratto. Se il Contraente NON accetta le nuove condizioni, oppure se il Contraente NON provvede, entro e non oltre il termine di scadenza del Contratto stesso, al pagamento del nuovo Premio, il Contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza. BHItalia è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto. ARTICOLO 15 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI L Assicurato ha l obbligo di dare avviso del Sinistro a BHItalia, la quale dichiara di avvalersi, per la gestione e la liquidazione dei sinistri, di servizi professionali esternalizzati. Gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo: Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina 6 di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

7 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di BHItalia presso Multi Serass S.r.l., Via Roncaglia 13, Milano, telefono , fax , sito web oppure all Intermediario al quale è assegnato il Contratto. La denuncia del Sinistro deve essere inviata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Ai sensi dell Art. 143 del Codice delle Assicurazioni, per la denuncia del Sinistro l Assicurato deve utilizzare l apposito Modulo Blu (CA.I. - Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro); tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali il Sinistro si è verificato e delle relative conseguenze. Qualora al momento del sinistro il presente contratto preveda agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del Nucleo Familiare, BHItalia si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l esibizione del certificato di Stato di Famiglia. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, BHItalia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria. NON-APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO Non trovando applicazione la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, il danneggiato o gli aventi diritto devono richiedere il Risarcimento dei Danni subiti alla compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, con le modalità previste dall Art. 148 del Codice delle Assicurazioni. In caso di sinistro BHItalia è impegnata esclusivamente al pagamento dei danni riportati dalla controparte, nei casi di accertamento della responsabilità del Veicolo indicato in Polizza con la propria Polizza. RICHIESTA DI RISARCIMENTO Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve essere presentata alla compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo CAI descritto in precedenza e deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso, la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto alla compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, dalla dichiarazione del danneggiato attestante se lo stesso abbia o meno diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o, in caso di decesso, dallo Stato di Famiglia della vittima. In caso di danni subiti dai terzi trasportati, la richiesta di risarcimento deve essere presentata, con le stesse modalità e documentazione allegata sopra descritte, alla compagnia di assicurazione del Veicolo sul quale questi erano a bordo al momento del sinistro e si applica quanto disposto dall Art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Come disposto dall Art. 145 del Codice delle Assicurazioni, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla Circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 (sessanta) giorni, ovvero 90 (novanta) in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento del danneggiato in un Sinistro stradale è di 2 (due) anni. SINISTRI CON CONTROPARTI ESTERE In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un Veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: U.C.I. - Corso Sempione, MILANO. In caso di incidente avvenuto all estero provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro. Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina 7 di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

8 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di In caso di sinistro avvenuto con Veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP, Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono , sito internet ARTICOLO 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE BHItalia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del Danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati. BHItalia non rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora BHItalia lo richieda espressamente. ARTICOLO 17 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ Come previsto dal Regolamento ISVAP N 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l applicazione delle Regole Evolutive sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: in caso di Veicolo indicato in Polizza per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa; per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell annualità assicurativa. ARTICOLO 18 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO Almeno 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto, BHItalia rilascia al Contraente l Attestazione sullo Stato del Rischio contenente le seguenti informazioni: la denominazione della compagnia di assicurazione; il nome del Contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta, ovvero la ragione sociale, se trattasi di Contraente persona giuridica; il numero del Contratto di Assicurazione; i dati della targa del Veicolo per la cui Circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del Veicolo indicato in Polizza; la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il Contratto; la data di scadenza del Contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva e la classe di conversione universale (CU), come definita nell Allegato 2 al Regolamento ISVAP N 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; l indicazione del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 (cinque) esercizi, intendendosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell Assicurato, con indicazione della relativa percentuale; gli eventuali importi delle franchigie richieste non corrisposte dall Assicurato; la firma della compagnia di assicurazione. È legittimato al ritiro dell Attestazione, oltre al Contraente, anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei Contratti di leasing o l acquirente con patto di riservato dominio o l usufruttuario) del Veicolo, se persona diversa dal Contraente. BHItalia rilascia al Contraente l attestazione relativa all ultimo Periodo di Osservazione effettivamente concluso, anche nei casi di risoluzione anticipata del Contratto per Furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, Distruzione, Demolizione, trasferimento di proprietà o cessata Circolazione del Veicolo. Nel caso di Veicoli assicurati con Polizze amministrate con Libro Matricola, BHItalia non rilascia l attestazione per i Veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali Veicoli l attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza. Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina 8 di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

9 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di Nel caso di Contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più compagnie, l attestazione viene rilasciata dalla delegataria. BHItalia non rilascia l Attestazione sullo Stato del Rischio nel caso di: Contratti sospesi, qualora il Periodo di Osservazione non risulti concluso; Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno; Contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, Distruzione, Demolizione, trasferimento di proprietà o cessata Circolazione del Veicolo; cessione del Contratto per trasferimento di proprietà del Veicolo indicato in Polizza. VALIDITÀ DELL ATTESTAZIONE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO Il periodo di validità dell Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. Tale periodo di validità è esteso fino ad un massimo di cinque anni, dalla scadenza del contratto a cui si riferisce, nei seguenti casi: documentata cessazione del rischio assicurato per Furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, Distruzione, Demolizione, trasferimento di proprietà; sospensione o mancato rinnovo del Contratto di assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente. L Attestazione in corso di validità può essere utilizzata per la stipula di un nuovo Contratto, a copertura di un altro Veicolo della medesima tipologia ed intestato al medesimo Proprietario, con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche in caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Inoltre, ai sensi dell Art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni, BHItalia in tutti i casi di stipulazione di un nuovo Contratto, relativo a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo Nucleo Familiare, non può assegnare al Contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul Veicolo già assicurato. ARTICOLO 19 - PRESCRIZIONE Ai sensi dell Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, i diritti derivanti dal Contratto assicurativo Danni si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell Assicurazione della Responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il Risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. ARTICOLO 20 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R o fax all attenzione di BHItalia, Foro Buonaparte, Milano MI, fax N oppure all Intermediario al quale è assegnato il Contratto di Assicurazione. ARTICOLO 21 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da BHItalia. ARTICOLO 22 - LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO Come previsto dall Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dall ordinamento Italiano, prevalgono su quelle della legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. Il contratto assicurativo proposto da BHItalia prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione Italiana. Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

10 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di ARTICOLO 23 - COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie nascenti dal presente Contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall Art bis del Codice Civile, è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto. ARTICOLO 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi ed i regolamenti vigenti. CONDIZIONI AGGIUNTIVE Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza e se per l estensione è stato corrisposto il rispettivo Premio. A1. RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DELL ENTE PROPRIETARIO / LOCATARIO O DELLA SOCIETÀ PROPRIETARIA / LOCATARIA Preso atto che il Veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall Ente Proprietario o dalla società Proprietaria / Locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, BHItalia, a parziale deroga dell Art. 2 delle Condizioni Generali, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario o della sola società Proprietaria / Locataria: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; per i Danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di Circolazione; se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. BHItalia non rinuncia alla Rivalsa nel caso in cui l Ente Proprietario o la Società Proprietaria / Locataria fossero stati a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di Rivalsa. A2. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I SINISTRI CAUSATI DA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI BHItalia, a parziale deroga dell Art. 2 delle Condizioni Generali, rinuncia al diritto di Rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tal caso, tuttavia, il conducente è tenuto a rimborsare a BHItalia il Risarcimento pagato al Terzo fino al limite massimo di Euro 5.000,00. A3. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I DANNI SUBITI DAI TRASPORTATI BHItalia, a parziale deroga dell Art. 2 delle Condizioni Generali, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell Assicurato in conseguenza dell inoperatività della garanzia per i Danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di Circolazione (nel caso dei Ciclomotori / Quadricicli Leggeri, del certificato di circolazione). BHItalia si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di Danni a persone trasportate contro la propria volontà. A4. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I DANNI SUBITI DAI TRASPORTATI E PER I SINISTRI CAUSATI DA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI BHItalia, a parziale deroga dell Art. 2 delle Condizioni Generali, rinuncia al diritto di Rivalsa: nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tal caso, tuttavia, il conducente è tenuto a rimborsare a BHItalia il Risarcimento pagato al Terzo fino al limite massimo di Euro 5.000,00; nei confronti dell Assicurato in conseguenza dell inoperatività della garanzia per i Danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di Circolazione (nel caso dei Ciclomotori / Quadricicli Leggeri, del certificato di circolazione). BHItalia si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di Danni a persone trasportate contro la propria volontà. Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

11 BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI SPECIALI Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza. S1. BONUS / MALUS MOTO Articolo 1 - Classe di merito universale (Classe CU) A) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale 1. Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), o della classe di merito CIP, l individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati In caso di prima immatricolazione del Veicolo (per Ciclomotori / Quadricicli Leggeri, prima messa in circolazione del Veicolo) o di voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del contratto (per Ciclomotori / Quadricicli Leggeri passaggio di proprietà o cessione del contratto), si applica la classe di merito CU 14 o la classe derivante dall'applicazione dell Art.134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni (cosi come modificato dalla L. 40/2007, Legge Bersani ) Nel caso di Veicoli già assicurati con BHItalia : a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1): Tabella 1 Anni senza sinistri Classe di merito C.U N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell ultimo quinquennio (compresa l annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. A titolo di esempio: il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9; il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro); il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11; il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri); il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri). Mod Condizioni di Assicurazione RC CVT CM - Ed pagina di 24 è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica

Dettagli

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Responsabilità Civile Natanti a Motore Responsabilità Civile Natanti a Motore Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dettagli

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 RC Natanti MRA - Mod. 3004 Edizione 03/06 Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 INDICE DEFINIZIONI pag. 1 CONDIZIONI GENERALI pag. 2 CONDIZIONI SPECIALI

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di ATTESTATO DI RISCHIO Che cos è L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R C Natanti Definizioni Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell ambito del presente contratto, il significato qui precisato: Assicurato:

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dettagli

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO)

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO) Regolamento PROVVISORIO (*) recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui

Dettagli

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo.

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI A MOTORE (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005- Nuovo Codice delle Assicurazioni Private ) DEFINIZIONI

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Nel testo che segue si intendono: Sezione I DEFINIZIONI per "Codice": il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE

RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE Fonte Ania RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE COSA E IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO Reale Mutua tiene indenne l Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile

Dettagli

REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 L IVASS

REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 L IVASS REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO

CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO Milano 3 giugno 2015 CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO L IVASS ha emanato il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 che fissa le regole per la dematerializzazione dell attestato

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI Guida Liguria Pag. RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE per i rischi non compresi nell Assicurazione

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti 5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Sommario Definizioni 1.10 Oggetto dell assicurazione 1.20 Esclusione e rivalsa 1.30 Dichiarazioni e comunicazioni

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE 76 Comune di Recco Provincia di Genova LOTTO N 5 RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE KASKO VEICOLI IN MISSIONE Importo complessivo annuo posto a base di gara Euro 17.300,00 Allegato sub A5 RESPONSABILITA

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria DEFINIZIONI. CONTRAENTE: Università degli Studi del Molise CRAM Circolo Ricreativo Ateneo Molisano. SEDE LEGALE: Via DE Sanctis 86100 CAMPOBASSO

Dettagli

Mini Guida. Le classi di merito

Mini Guida. Le classi di merito Mini Guida Le classi di merito Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del LE CLASSI DI MERITO Non sempre chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo R.C. Auto conosce

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013. Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013. Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI Libretto di Polizza EDIZIONE 06.2013 Responsabilità civile VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

!"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!!

!! #$#% #&'()*(&)+),-*.. -+()*(&)++ #!/!0 0#1% 20 1) 1% #0% ! # #!! 3 2)  4 !! 04 3!!0!$# % ##!!0 4 #0 2!2##!!! !"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!! 04 ",! Pagina 2 di 2 NOTA INFORMATIVA " # " $% "## /. 5. 2.,., %&'(

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre 2010. Responsabilità civile AUTOVETTURE

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre 2010. Responsabilità civile AUTOVETTURE Libretto di Polizza EDIZIONE 1 Dicembre 2010 Responsabilità civile AUTOVETTURE INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Vincoli Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi non compresi nell

Dettagli

Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te.

Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te. Responsabilità civile Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia. La polizza auto cucita su misura per te. Edizione 1 Giugno 2008 Pagina 2 di 76 Indice PAG. 4 27 31 64 Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto) Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l acquisto

Dettagli

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Mod. 1222/19/A/M Pagina A 1 di 12 SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI Sommario Condizioni generali Pag. A 2

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

POLIZZA AUTO. Nota informativa

POLIZZA AUTO. Nota informativa POLIZZA AUTO Nota informativa La presente nota informativa è stata predisposta dall impresa Credemassicurazioni S.p.A. in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nelle

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

Art. 21 - FORME DI TARIFFA -

Art. 21 - FORME DI TARIFFA - Art. - FORME DI TARIFFA - Le forme di tariffa sottoindicate sono valide se espressamente richiate in polizza. A ) - FISSA - La presente for di tariffa, che non prevede aumenti e/o diminuzioni di premio

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO

SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Legge : la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto) Il testo pubblicato non ha valore ufficiale. È stato ricavato integrando il vecchio testo del regolamento con le modifiche introdotte dalla DGR n.2621 del 29 dicembre 2015 che deve ancora essere pubblicata

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

DUAL Ambiente e Sicurezza

DUAL Ambiente e Sicurezza DUAL Ambiente e Sicurezza Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Addetti alla Consulenza Ambientale e Sicurezza sul Lavoro La seguente Proposta di assicurazione è in relazione

Dettagli

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture linea auto/natanti Contratto di assicurazione di responsabilità civile per le autovetture Edizione 10/2011 1 di 28 AutoPlus SASA Condizioni di Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione

Dettagli

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI Ogni volta che viene messo in esercizio un ascensore o un montacarichi non destinati ad un servizio pubblico

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Dettagli

Condizioni contrattuali Edizione 01/2010. Per la tutela del patrimonio

Condizioni contrattuali Edizione 01/2010. Per la tutela del patrimonio Condizioni contrattuali Edizione 01/2010 Per la tutela del patrimonio IN 1ª CLASSE Condizioni contrattuali Edizione 01/2010 Mod. Auto 51231/2010 INDICE DEFINIZIONI 1) SEZIONE I: - Condizioni generali di

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10 RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10 NORME GENERALI Articolo 1 - Durata e rinnovo del contratto A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A.

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A. CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A. DEFINIZIONI Ente Convenzionato: CIRCOLO DIPENDENTI della BANCA DI TRENTO E BOLZANO Sede di Trento Via Manci 19-38100 Trento (TN) SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.A.

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

auto CATTOLICA&AUTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO AUTOVETTURE DANNI EDIZIONE 04/11

auto CATTOLICA&AUTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO AUTOVETTURE DANNI EDIZIONE 04/11 CATTOLICA&AUTO auto CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC AUTO AUTOVETTURE Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. CAUTO 1 EDIZIONE 04/ DANNI INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA AUTOVETTURE

Dettagli

NOIAUTO. Fatta con cura, in esclusiva per noi. Edizione 12/10 Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA-MOD.

NOIAUTO. Fatta con cura, in esclusiva per noi. Edizione 12/10 Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA-MOD. NOIAUTO Fatta con cura, in esclusiva per noi. Edizione / Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA-MOD. AUTO 1 / SOCI AUTOVETTURE INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MULTIRISCHI AUTOVEICOLI CONDIZIONI

Dettagli

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. Dott.ssa Raffaella Tassinari Treviso, 13/04/2012 D o Perché la polizza RC Prodotti? Mutate tecnologie di produzione; Molteplicità di partecipanti al processo

Dettagli

barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1

barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1 barche da diporto RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI Condizioni di Polizza - 9052/1 Responsabilità Civile Natanti Barche da diporto Condizioni di polizza Indice Definizioni pag. 1 Sezione Responsabilità Civile

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

UD3 Le carte di credito

UD3 Le carte di credito UD3 UD3 Le carte di credito La polizza protezione creditore (CPI) La struttura: una polizza collettiva con contraente il creditore e assicurato il titolare; analisi delle garanzie offerte (dal caso morte

Dettagli

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE. Art.1 Premesse e Allegati

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE. Art.1 Premesse e Allegati CONVENZIONE ASSICURATIVA TRA AUSER Associazione per l autogestione dei servizi e la solidarietà ONLUS - C.F. 97067460580 con sede in Via Nizza, 154-00198 ROMA rappresentata dal Presidente nazionale, Sig.

Dettagli

All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a:

All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO BONUS/MALUS CU ED AZIENDALE Le sotto riportate regole hanno validità dal 01 Ottobre 2010 al 30 Giugno 2011 All atto della stipulazione il contratto è assegnato

Dettagli

SIAT Assicurazioni MOD. SIAT 9001 Ediz. 04/2014. SIAT Assicurazioni

SIAT Assicurazioni MOD. SIAT 9001 Ediz. 04/2014. SIAT Assicurazioni SIAT Assicurazioni CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI -EDIZIONE 1 aprile 2014 Pagina 1 di 34 (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA Cosa assicura Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e forme

Dettagli