REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

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1 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ART. 1. DEFINIZIONE Per trasporto comunale sociale si intende il servizio di trasporto a favore di persone in condizione di fragilità presso centri sanitari, riabilitativi, educativi e o, comunque, il servizio effettuato nell ambito di progetti individuali elaborati dai Servizi Sociali Comunali. ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE Di norma il trasporto viene effettuato all interno del territorio dell ULSS 6 Vicenza. In casi di assoluta e comprovata necessità o per esigenze sanitarie, valutati dal competente Ufficio Comunale di Assistenza, potranno essere autorizzati trasporti anche al di fuori del territorio dell Ulss 6. Art. 3. FINALITA Il servizio di trasporto comunale è finalizzato a sostenere il mantenimento a domicilio dei soggetti fragili e a promuoverne la qualità di vita, ai sensi della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 18 Ottobre Come recita il Piano locale della Domiciliarità - Allegato alla D.G. Regione Veneto n. 39 del 17/01/ La qualità della vita delle persone si fonda sulla promozione della salute fisica, relazionale, affettiva, del ruolo sociale, della propria identità. Considerato che il territorio comunale è molto vasto con una rete stradale che sviluppa in lunghezza circa 160 chilometri e che non tutte le zone del nostro territorio comunale sono servite da trasporti pubblici, il servizio di trasporto sociale si rivela di vitale importanza sia per favorire la permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane sia per prolungare la loro autosufficienza nei diversi aspetti. Infatti anche a causa della configurazione geografica del territorio comunale gli anziani delle nostre frazioni tendono alla non autosufficienza (intesa non solo in

2 senso sanitario ma anche sociale) prima di quelli residenti in zone più centrali e provviste di servizi (ambulatori, negozi, sportelli, pubblico trasporto, ecc...). ART. 4. SCOPO Il servizio ha lo scopo di favorire l accesso agli ospedali, ai luoghi di cura, agli ambulatori medici e riabilitativi, alle sedi educative e sociali dei cittadini anziani, dei disabili e dei portatori di handicap, delle persone con difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l ausilio di personale medico e/o infermieristico). Possono richiedere il Servizio tutti coloro che, avendo difficoltà di deambulazione o problemi di salute, siano impossibilitati a raggiungere autonomamente il luogo di cura o le sedi sociali ed educative e non abbiano parenti o affini in grado di assicurarne l accompagnamento. ART. 5. DESTINATARI Il servizio è rivolto a soggetti in condizione di fragilità, in grado di stare seduti in posizione che ne garantisca la sicurezza durante il trasporto all interno del veicolo, nel rispetto del Codice della Strada vigente. L effettiva erogazione del servizio nella stessa fascia oraria è subordinata alla disponibilità di risorse umane e strumentali. A parità di condizioni la precedenza è determinata dai seguenti criteri di priorità: a) minori diversamente abili, non in grado di fuire dei mezzi pubblici, in obbligo di frequenza nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado per il raggiungimento delle relative strutture educative. b) anziani oltre i 75 anni senza disponibilità di auto propria, i cui figli o congiunti siano impossibilitati per motivi di salute o di lavoro; c) persone con handicap motorio o di orientamento (nel rispetto dell art. 6/b); d) adulti con temporanea incapacità di spostarsi autonomamente con mezzi pubblici o propri a causa di temporanea immobilizzazione degli arti; e) utenti in carico al servizio di assistenza domiciliare.

3 ART.. 6. ACCESSO AL SERVIZIO a) DOMANDA Per accedere al servizio il cittadino interessato o i familiari o persone informate sulle necessità assistenziali in cui versa la persona devono presentare domanda al Comune su apposito modulo predisposto dall Ufficio Servizi Sociali. Nella domanda di accesso al servizio di trasporto sociale, dovranno in ogni caso essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/ , da parte del richiedente: - i dati anagrafici - i motivi per i quali il trasporto viene richiesto, la sua durata e gli orari - la mancanza di una rete parentale che possa fornire assistenza - l impossibilità di fruire del trasporto pubblico locale - la autonomia o la non autonomia, fisica e/o mentale rispetto all accesso al servizio di trasporto e all accesso al luogo di destinazione e l impegno, nel caso della non autonomia, a farsi accompagnare da un famigliare o da persona di fiducia - di conoscere ed accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento Inoltre alla domanda dovranno essere allegate, se richieste: - la relazione dell assistente sociale del Comune, se richiesta per casi particolari; - l attestazione ISEE (in corso di validità) solo per coloro che dichiarano l impossibilità di contribuire alle spese di trasporto.

4 La domanda, se accettata, dà diritto di accesso al servizio in parola per la durata dell anno solare in cui viene presentata, sempre che persistano le condizioni di mancata autonomia del richiedente La domanda va, quindi, rinnovata annualmente. Il termine per la valutazione delle richieste di accesso al servizio è stabilito in 20 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune, al fine di consentire lo svolgimento dell iter istruttorio e delle verifiche da effettuare. Gli eventuali accertamenti sono effettuati dall assistente sociale. L Ufficio Comunale preposto potrà richiedere ai singoli utenti dichiarazioni o documenti volti a convalidare quanto indicato nella domanda. L ufficio Comunale competente autorizzerà l utente ad avvalersi del servizio dandone comunicazione scritta allo stesso. Le autorizzazioni hanno durata annuale. b) CONDIZIONI PARTICOLARI Problemi di orientamento: le persone con problemi di orientamento e comunque non in grado di accedere in maniera autonoma nei luoghi di cura dovranno essere accompagnate da un familiare o altra persona di fiducia della famiglia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall automezzo. In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza. Problemi economici:il richiedente il servizio può presentare richiesta di esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione per difficoltà economiche. La capacità economica sarà stabilita dal valore ISEE della famiglia anagrafica, cui appartiene il richiedente, al quale andranno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo richiedente il servizio così come dettato dall art. 14 del Regolamento per l Assistenza Domiciliare (ISEE-SAD). L esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione sarà concessa a coloro il cui ISEE-SAD risulterà pari o inferiore alla fascia di gratuità stabilita per

5 l anno in corso derivata dalla tabella di cui art. 14 punto 7) del Regolamento per il Servizio di assistenza Domiciliare. c) RICHIESTA DI TRASPORTO Di norma la richiesta (anche telefonica, per chi ha già avuto l attivazione del servizio) di trasporto va fatta almeno una settimana in anticipo sulla data in cui è previsto il trasporto (salvo casi urgenti che saranno valutati volta per volta) per consentire la verifica da parte dell Ufficio della fattibilità del trasporto e la programmazione del Servizio. Il numero di trasporti concesso dipende dalla disponibilità di servizio. ART: 7. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il Servizio viene gestito dal Comune che si avvarrà delle Associazioni di Volontariato, con le quali stipulerà apposite convenzioni. L automezzo usato per il servizio che sia di proprietà del Comune oppure delle Associazioni di volontariato o dei privati, sarà dotato di un diario di servizio, tenuto e sottoscritto di volta in volta dagli addetti alla guida, dove verrà indicato per ogni singolo viaggio: - cognome e nome dell utente; - luogo di destinazione (ospedale, luogo di cura, ecc...); - motivo del trasporto; - chilometri percorsi. Il Servizio viene erogato nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì, secondo un piano concordato tra l interessato o i familiari e l addetto ai Servizi Sociali del Comune. I trasporti saranno di norma effettuati con automezzi comunali e/o con automezzi dell Associazione di Volontariato. ART. 8. CONCORSO ALLE SPESE DEL SERVIZIO I cittadini che usufruiscono del servizio devono compartecipare ai costi corrispondendo al Comune la quota di compartecipazione stabilita annualmente dalla

6 Giunta Comunale che sarà fissata in modo differenziato in base alla destinazione del trasporto; La quota verrà versata a mezzo bollettino postale, a favore della Tesoreria Comunale e verrà inviato dall Ufficio Servizi Sociali una volta effettuato il servizio, se il trasporto è unico, o alla conclusione di una serie di trasporti. Le spese di pedaggio autostradale o di sosta o altri ticket sono totalmente a carico dell utente. Il trasporto dei bambini per la scuola materna, per scuola primaria e secondaria di 1 grado è organizzato dal Comune ed è regolato, anche per la parte economica, da apposita Delibera di Giunta. Per i minori diversamente abili che frequentano le scuole primarie o secondarie di 1 grado in strutture educative al di fuori del Comune o per persone diversamente abili che hanno bisogno di trasporto a sostegno di progetti personalizzati sarà richiesto il pagamento della quota di compartecipazione normale ma per un tetto massimo di. 100,00 mensili.. Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell Amministrazione Comunale ai sensi dell art. 10 ter del D.P.R. 633/72. ART. 9. DIRITTI E DOVERI DELL UTENZA I rapporti tra il personale/volontari e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. L utente nulla deve al servizio e al personale/volontari a lui preposto. Eventuali reclami inerenti il servizio devono essere presentati all assistente sociale o all amministrativa preposta al sociale.

7 ART.10. VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE L Amministrazione Comunale, ai sensi di legge, procederà alla verifica dei requisiti di ammissione al servizio dichiarati dagli interessati e, qualora appuri che siano venute a mancare le condizioni per le quali il beneficio è stato attribuito, lo stesso verrà immediatamente revocato con motivato provvedimento del Responsabile Area Amministrativa. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi di legge.

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