Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
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- Giorgia Agostini
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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N INPS-INARCASSA: iscrizione e obbligo contributivo Individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps - Gestione separata L INPS, con la Circolare n. 72 del 10 aprile 2015, ha individuato in maniera più chiara l ente competente verso il quale i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere o architetto devono assolvere gli obblighi contributivi, anche alla luce dell evoluzione giurisprudenziale. Sul punto, è stato chiarito che nel caso in cui i predetti soggetti producano redditi da lavoro autonomo (art. 53, co. 1 del TUIR) e, contestualmente, abbiano un rapporto di lavoro subordinato, non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso l INARCASSA. Infatti, anche se l esercizio dell attività autonoma non è subordinata all iscrizione ad apposito albo professionale, ovvero il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento, il lavoratore dovrà assolvere i propri obblighi contributivi presso la Gestione separata INPS. Premessa Durante l attività di accertamento dell INPS (c.d. operazione Poseidone), nel corso della quale sono stati iscritti d ufficio anche professionisti appartenenti ad Albi professionali dotati di una propria Cassa previdenziale, sono emerse problematiche di applicazione tra quanto disciplinato dall INARCASSA e quanto previsto dalla Gestione separata INPS. 1
2 Gestione separata INPS L iscrizione presso la Gestione separata INPS è disciplinata dalla Riforma Dini (L. n. 335/1995), la quale all art. 2, c. 26 ha previsto l obbligo di iscrizione ai: soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi. Restano, invece, esclusi dalla contribuzione tutti i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (art. 6 del D.M. 281/1996). Pertanto, i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, esclusivamente per la quota dei redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l Ente previdenziale di categoria. Quindi, rientrano nel campo di applicazione della Gestione separata INPS coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all attività professionale. CHIARIMENTO INPS In parole più semplici ciò significa che, anche se l esercizio dell attività autonoma non è subordinata all iscrizione ad apposito albo professionale, ovvero il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento, il lavoratore dovrà assolvere i propri obblighi contributivi presso la Gestione separata INPS. Iscrizione INARCASSA L iscrizione presso la cassa degli architetti ed ingegneri, invece, è disciplinata dall art. 21, co. 5 della L. n. 6/1981 e dall art. 7 dello Statuto interno. In base alle suddette regole, sono obbligati all iscrizione presso INARCASSA gli architetti ed ingegneri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente: iscritti all Albo professionale; titolari della partita Iva; non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata. 2
3 Va da sé, quindi, che non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA tutti i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell art. 53 comma 1 del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato. CONTRIBUTI INARCASSA La contribuzione dovuta ad INARCASSA, disciplinata dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza 2012, è composta dal: contributo soggettivo, che è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, per l intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell anno; contributivo facoltativo, che è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto; contributo integrativo, che è obbligatorio per i professionisti iscritti all albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; contributo di maternità, che è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa. CONTRIBUTO SOGGETTIVO CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO Si applica il 14,5% sul reddito professionale, sino a: per il reddito 2014 da dichiarare nel 2015; per il reddito 2015 da dichiarare nel È comunque previsto un contributo minimo, pari a (anno 2015). Il contributo è interamente deducibile ai fini fiscali. L aliquota modulare, compresa tra l 1% e l'8,5%, si applica sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF. Il contributo può variare da un minimo di 185 fino ad un massimo di Il contributo è interamente deducibile ai fini fiscali. 3
4 CONTRIBUTO INTEGRATIVO È pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere. Inoltre, è ripetibile nei confronti del committente della prestazione. Dall una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali ( c.d. retrocessione ) con una aliquota inversamente proporzionale all anzianità retributiva maturata al : il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno un anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni; 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno un anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni; 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno un anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni; 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente. La soglia massima del volume d affari Iva, oltre cui non è prevista la retrocessione, è pari a per il CONTRIBUTO DI MATERNITÀ È previsto anche un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, fissato in 675 per l anno Il contributo integrativo non è assoggettabile all IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale. È pari a 62 euro, per l anno 2015, ed è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione. La giurisprudenza Un importante spunto di interpretazione per individuare l ente previdenziale nel quale i soggetti che esercitano attività libero professionale devono assolvere i propri obblighi contributivi, ci viene offerto dalla Suprema Corte di Cassazione. In particolare, le sentenze n del 29 agosto 2012, n dell 8 marzo 2013 e la n del 15 aprile 2013 della predetta Corte, hanno definito l ambito applicativo e il corretto inquadramento contributivo del concetto di esercizio della professione, il quale non deve essere interpretato in senso statico e rigoroso, ma nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche liberoprofessionali. 4
5 Secondo la Suprema Corte, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche l esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell esercizio dell attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione. ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE L oggettiva riconducibilità alla professione dell attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all Ente previdenziale di categoria. Le attività professionali Considerata l elevata complessità, per alcune figure professionali, nell individuare l ente previdenziale presso il quale assolvere l obbligo contributivo, l INPS ha ritenuto necessario illustrare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di attività riconducibili alla Gestione separata INPS o INARCASSA, come di seguito indicato: Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all Albo degli Ingegneri e/o Architetti) Ingegnere perito balistico Consulente commerciale per società che vende computers Procacciatore d'affari e consulente commerciale Gestione separata INPS INARCASSA Ingegnere consulente gestionale Amministratore di condominio Consulente e programmatore informatico Orientatore professionale Consulente bancario e finanziario Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici 5
6 Consulente ambientale Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell energia, dell edilizia, ecc.) Project manager nel settore ICT - mobile telefonia Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite) Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati N.B. Per entrambe le forme assicurative vige la regola dell esclusività, nel senso che per la stessa attività l iscrizione all INARCASSA esclude l iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa. Infine, l INPS tiene a precisare che se nel medesimo anno solare l ingegnere o l architetto esercita, in via esclusiva, la libera professione e sia quindi assoggettato per la corrispondente parte dell anno ad altra forma di previdenza obbligatoria, l imponibile contributivo dovrà essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione alle diverse gestioni. Pertanto, la contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS ed all INARCASSA dovrà essere commisurata ai mesi di effettiva iscrizione ai relativi Enti. - Riproduzione riservata - 6
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