Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto
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1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto 08 Marzo 2008 Filodiritto editore OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Articolo 73 del D.P.R. n. 917 del QUESITO Il Signor ALFA ha costituito un trust, denominato TRUST ALFA., (di seguito, Trust ) allo scopo di assistere economicamente il disponente stesso e, dopo la sua morte, i suoi discendenti in linea retta legittimi o legittimati fino al compimento del trentesimo anno di età (di seguito, beneficiari ). Il compito di realizzare tale finalità è affidato a determinati soggetti (di seguito, trustees), il cui operato è sottoposto alla vigilanza di un diverso soggetto (protector). Allo scopo di dotare il Trust dei mezzi economici necessari al perseguimento dei propri fini, il disponente ha trasferito al Trust la propria quota di partecipazione in diverse società, intestandole a tal fine ai trustees che provvederanno ad amministrare tali beni. L istante ha fatto, altresì, presente che in merito alla problematica esposta nel presente quesito ha precedentemente richiesto ed ha ricevuto dalla scrivente, in data 16/03/2007, un chiarimento in merito al regime fiscale ad essa applicabile. Tuttavia, il Sig. ALFA ritiene che, alla luce della circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso abbia espresso sulla medesima problematica un nuovo indirizzo interpretativo e chiede pertanto di conoscere il corretto regime fiscale applicabile al Trust alla luce di tale nuovo indirizzo. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il sig. ALFA ritiene che il Trust in esame configuri un ipotesi di trust senza beneficiari individuati, autonomo soggetto di imposta sul reddito ai sensi del novellato articolo 73 del D.P.R. n. 917 del 1986, testo unico per le imposte sui redditi (TUIR). PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), all articolo 1, commi 74, 75 e 76, è stato riconosciuto all interno dell ordinamento tributario italiano l istituto del trust. Prima di tale intervento normativo il legislatore italiano non era mai intervenuto con riferimento all imposizione del reddito riconducibile ai proventi ed ai frutti derivanti dai beni in trust, né tantomeno in ordine al trattamento fiscale delle erogazioni degli stessi a favore dei beneficiari. Come sopra anticipato, i commi da 74 a 76 dell articolo 1 della legge finanziaria per l anno 2007, hanno dettato la disciplina fiscale dell istituto del trust stabilendo in particolare: 1. l attribuzione della soggettività passiva al trust ai fini Ires, quale soggetto assimilato agli enti commerciali ex articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR, o agli enti non commerciali ex articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR, o, infine, agli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato ex articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, a seconda dei casi;
2 2. le regole per individuare la residenza ai fini fiscali del trust; 3. l inclusione di tale soggetto tra quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili; 4. l imputazione dei redditi derivanti dai beni conferiti in trust direttamente in capo ai beneficiari, qualora questi siano stati individuati nell atto istitutivo o in altri documenti successivi, in ragione delle percentuali di ripartizione individuate nei medesimi documenti, ovvero, in difetto, in parti uguali; 5. la qualificazione dei redditi derivanti dai beni in trust quali redditi di capitale in capo ai beneficiari qualora individuati. L intervento normativo sopra richiamato ha pertanto distinto i trust in due categorie per quanto riguarda le imposte sui redditi: trust senza beneficiari individuati (cosiddetto trust opaco ) e quelli con beneficiari individuati (cosiddetto trust trasparente ). Nel primo caso il trust configura un autonomo soggetto passivo di imposta, mentre nel secondo caso il trust è redditualmente trasparente e il reddito è direttamente imputato ai beneficiari. Sulla base, poi, di quanto previsto dal novellato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR i redditi imputati (per trasparenza) ai beneficiari sono considerati per quest ultimi redditi di capitale. Si fa presente che è comunque possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente ai fini dell Ires (cosiddetto trust misto ). Ciò avviene, ad esempio, quando l atto istitutivo prevede che parte del reddito del trust sia accantonata a capitale (rectius sia destinata ad incremento del relativo fondo di dotazione) e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari. In quest ultima ipotesi, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell imponibile di questi ultimi. L imputazione (per trasparenza) ai beneficiari (individuati) avrà, tuttavia, luogo soltanto in presenza di un particolare presupposto, vale a dire quando i predetti soggetti risultino titolari del diritto alla percezione dei redditi prodotti dalla gestione del trust. Ciò posto, si ricorda che in merito alla disciplina fiscale dell istituto del trust l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e, successivamente, con le risoluzioni n. 278 del 2007 e n. 4 del Da quanto è possibile evincere dalla bozza dell atto istitutivo del Trust in esame - prodotto dall istante contestualmente alla presentazione della precedente istanza di interpello - il trust ALFA. ha lo scopo di assistere economicamente il disponente e dopo la sua morte, i suoi discendenti in linea retta legittimi o legittimati fino al compimento del trentesimo anno di età conosciuti dai trustee (articolo 2 bozza atto istitutivo). Inoltre, all articolo 10 del medesimo documento si legge che il trust costituirà un autonomo centro unitario di produzione del reddito ( ) Il reddito del Trust, assolto ogni costo relativo, sarà dai trustee mantenuto nel Trust e utilizzato secondo gli specifici scopi da questo previsti; tuttavia, non potrà essere erogato più del 75 % del reddito prodotto. Al riguardo, in considerazione di quanto riportato nella bozza dell atto istitutivo del Trust, la scrivente ritiene che nella fattispecie si realizzi un trust misto in quanto si è in presenza delle caratteristiche come sopra individuate. Pertanto, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito spettante al beneficiario-disponente secondo le finalità del Trust (assistenza economica allo stesso) sarà tassato direttamente in capo a quest ultimo per trasparenza e, dopo la sua morte, in capo agli eredi.
3 La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale.., viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Articolo 73 del D.P.R. n. 917 del QUESITO Il Signor ALFA ha costituito un trust, denominato TRUST ALFA., (di seguito, Trust ) allo scopo di assistere economicamente il disponente stesso e, dopo la sua morte, i suoi discendenti in linea retta legittimi o legittimati fino al compimento del trentesimo anno di età (di seguito, beneficiari ). Il compito di realizzare tale finalità è affidato a determinati soggetti (di seguito, trustees), il cui operato è sottoposto alla vigilanza di un diverso soggetto (protector). Allo scopo di dotare il Trust dei mezzi economici necessari al perseguimento dei propri fini, il disponente ha trasferito al Trust la propria quota di partecipazione in diverse società, intestandole a tal fine ai trustees che provvederanno ad amministrare tali beni. L istante ha fatto, altresì, presente che in merito alla problematica esposta nel presente quesito ha precedentemente richiesto ed ha ricevuto dalla scrivente, in data 16/03/2007, un chiarimento in merito al regime fiscale ad essa applicabile. Tuttavia, il Sig. ALFA ritiene che, alla luce della circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso abbia espresso sulla medesima problematica un nuovo indirizzo interpretativo e chiede pertanto di conoscere il corretto regime fiscale applicabile al Trust alla luce di tale nuovo indirizzo. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il sig. ALFA ritiene che il Trust in esame configuri un ipotesi di trust senza beneficiari individuati, autonomo soggetto di imposta sul reddito ai sensi del novellato articolo 73 del D.P.R. n. 917 del 1986, testo unico per le imposte sui redditi (TUIR). PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), all articolo 1, commi 74, 75 e 76, è stato riconosciuto all interno dell ordinamento tributario italiano l istituto del trust. Prima di tale intervento normativo il legislatore italiano non era mai intervenuto con riferimento all imposizione del reddito riconducibile ai proventi ed ai frutti derivanti dai beni in trust, né tantomeno in ordine al trattamento fiscale delle erogazioni degli stessi a favore dei beneficiari. Come sopra anticipato, i commi da 74 a 76 dell articolo 1 della legge finanziaria per l anno 2007, hanno dettato la disciplina fiscale dell istituto del trust stabilendo in particolare: 1. l attribuzione della soggettività passiva al trust ai fini Ires, quale soggetto assimilato agli enti commerciali ex articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR, o agli enti non commerciali ex articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR, o, infine, agli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato ex articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, a seconda dei casi; 2. le regole per individuare la residenza ai fini fiscali del trust; 3. l inclusione di tale soggetto tra quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili; 4. l imputazione dei redditi derivanti dai beni conferiti in trust direttamente in capo ai beneficiari, qualora questi siano stati individuati nell atto istitutivo o in altri documenti successivi, in ragione delle percentuali di ripartizione individuate nei medesimi documenti, ovvero, in difetto, in parti uguali; 5. la qualificazione dei redditi derivanti dai beni in trust quali redditi di capitale in capo ai beneficiari qualora individuati.
4 L intervento normativo sopra richiamato ha pertanto distinto i trust in due categorie per quanto riguarda le imposte sui redditi: trust senza beneficiari individuati (cosiddetto trust opaco ) e quelli con beneficiari individuati (cosiddetto trust trasparente ). Nel primo caso il trust configura un autonomo soggetto passivo di imposta, mentre nel secondo caso il trust è redditualmente trasparente e il reddito è direttamente imputato ai beneficiari. Sulla base, poi, di quanto previsto dal novellato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR i redditi imputati (per trasparenza) ai beneficiari sono considerati per quest ultimi redditi di capitale. Si fa presente che è comunque possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente ai fini dell Ires (cosiddetto trust misto ). Ciò avviene, ad esempio, quando l atto istitutivo prevede che parte del reddito del trust sia accantonata a capitale (rectius sia destinata ad incremento del relativo fondo di dotazione) e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari. In quest ultima ipotesi, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell imponibile di questi ultimi. L imputazione (per trasparenza) ai beneficiari (individuati) avrà, tuttavia, luogo soltanto in presenza di un particolare presupposto, vale a dire quando i predetti soggetti risultino titolari del diritto alla percezione dei redditi prodotti dalla gestione del trust. Ciò posto, si ricorda che in merito alla disciplina fiscale dell istituto del trust l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e, successivamente, con le risoluzioni n. 278 del 2007 e n. 4 del Da quanto è possibile evincere dalla bozza dell atto istitutivo del Trust in esame - prodotto dall istante contestualmente alla presentazione della precedente istanza di interpello - il trust ALFA. ha lo scopo di assistere economicamente il disponente e dopo la sua morte, i suoi discendenti in linea retta legittimi o legittimati fino al compimento del trentesimo anno di età conosciuti dai trustee (articolo 2 bozza atto istitutivo). Inoltre, all articolo 10 del medesimo documento si legge che il trust costituirà un autonomo centro unitario di produzione del reddito ( ) Il reddito del Trust, assolto ogni costo relativo, sarà dai trustee mantenuto nel Trust e utilizzato secondo gli specifici scopi da questo previsti; tuttavia, non potrà essere erogato più del 75 % del reddito prodotto. Al riguardo, in considerazione di quanto riportato nella bozza dell atto istitutivo del Trust, la scrivente ritiene che nella fattispecie si realizzi un trust misto in quanto si è in presenza delle caratteristiche come sopra individuate. Pertanto, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito spettante al beneficiario-disponente secondo le finalità del Trust (assistenza economica allo stesso) sarà tassato direttamente in capo a quest ultimo per trasparenza e, dopo la sua morte, in capo agli eredi. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale.., viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n TAG: Diritti della persona, famiglia e successioni, diritto immobiliare, del condominio, dei diritti reali, Diritto societario, diritto tributario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
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