Polizza Convenzione n
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- Oliviero Spinelli
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1 Polizza Convenzione n Assicurazione Collettiva per i danni da Avversità Grandine e Vento a carico delle Produzioni Vegetali Rischi Non Agevolati - Campagna 2015 Data di Effetto: Data di Scadenza: Tra la Società: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) di seguito denominata SOCIETÀ" e l Ente: Consorzio di Difesa di Verona CO.DI.PA. Stradone Porta Palio, Verona (VR) di seguito denominato CONTRAENTE"
2 PREMESSA Premesso che per la difesa passiva delle produzioni dei propri Soci contro i danni da avversità atmosferiche il Contraente ha deliberato di ricorrere alla copertura assicurativa NON AGEVOLATA da contributi pubblici, si stipula la presente POLIZZA CONVENZIONE in base alla quale la Società presta le singole coperture assicurative mediante l emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall Assicurato e convalidato per accettazione dal Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione stessa. POLIZZA CONVENZIONE 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La copertura assicurativa non agevolata viene prestata limitatamente ai Soci del Contraente che hanno sottoscritto un Certificato di assicurazione agevolato che preveda l applicazione di una soglia di accesso al risarcimento. L assicurazione non agevolata integra la garanzia prestata per la copertura della mancata o diminuita resa quantitativa, o quanti-qualitativa conseguente alle avversità assicurate indicate sul certificato di assicurazione agevolato, ed esplica il suo effetto sulle stesse partite e per gli stessi valori indicati sul predetto certificato di assicurazione agevolato, a condizione che detto certificato di assicurazione sia stato regolarmente convalidato dal Contraente. L integrazione della garanzia è prestata, a seconda delle combinazioni di avversità assicurate con il certificato di assicurazione agevolato, secondo quanto disposto dall art Delimitazione delle garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza Non Agevolata (Fascicolo informativo Ed. Febbraio 2015). 2 RICHIAMO DELLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA CONVENZIONE PER I RISCHI AGEVOLATI Si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti della presente Polizza Convenzione, le Condizioni di Assicurazione (Generali, Speciali e Particolari) già allegate Polizza Convenzione per i rischi agevolati, nonché i seguenti punti della Polizza Convenzione stessa: Punto 2. Decorrenza della garanzia e termine di accettazione dei certificati Punto 4. Polizze riepilogative Punto 7. Insolvenza dei Soci Punto 8. Periti estimatori Punto 9. Perizia d appello Punto 10. Consegna delle Condizioni di Assicurazione agli Assicurati 3 MODALITA DI ASSUNZIONE DEI RISCHI REDAZIONE DEI CERTIFICATI Prima della sottoscrizione del Certificato di assicurazione l intermediario consegnerà all Assicurato le Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali e farà sottoscrivere dall Assicurato apposita dichiarazione di ricevuta sul Certificato. I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni o alla documentazione fornite dall Assicurato, con indicazione, per ciascuna partita, dei seguenti elementi: - Intestazione e codice identificativo della Compagnia di assicurazione - Campagna assicurativa di riferimento - L Organismo di Difesa competente - Dati anagrafici dell Assicurato, compresi CF, P.IVA e C.U.U.A.
3 - Attestazione della qualità di socio e della titolarità dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente - Dichiarazione dell Assicurato che attesta l assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella zona di svolgimento di attività del Contraente - Comune di ubicazione dei rischi - Tipologia di polizza - Dati catastali (fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato all'interno di uno stesso Comune) e superficie espressa in ettari; tali dati dovranno essere desunti dal Fascicolo Aziendale aggiornato ovvero da Piano Assicurativo Individuale (PAI) - Avversità atmosferiche per le quali viene prestata la garanzia - Franchigia contrattuale - Presenza di impianti di difesa attiva con relativa specifica della tipologia - Specie, prodotto e varietà colturale con i relativi codici - Quantitativi espressi in quintali per le colture erbacee e per i frutti - Numero di piante per le colture arboree - Data di semina o di trapianto per le colture erbacee - Prezzo al quintale - Valore assicurato - Riferimento al Piano Assicurativo Individuale (PAI) allegato al Certificato agevolato collegato - Numero della Polizza o del Certificato - Tariffa applicata - Importo del premio - Data di entrata in copertura - Data di fine copertura - Numero della Polizza o del Certificato agevolato collegato I Certificati, firmati dall Assicurato e dalla Società, saranno redatti in quattro esemplari destinati a: Contraente, Assicurato, Società, Intermediario. L'Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i Certificati di assicurazione entro 8 giorni dalla data di spedizione dell elenco di copertura nel quale sono inseriti. L Intermediario collaborerà inoltre a far sottoscrivere all Assicurato la eventuale dichiarazione predisposta dal Contraente per i propri Soci e la consegnerà al Contraente stesso unitamente ai Certificati. L Intermediario garantisce, con la consegna dei Certificati al Contraente, che i dati anagrafici ivi riportati sono esatti, che la firma dell Assicurato è autografa e che l Assicurato è stato messo a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l assicurazione agevolata. I Certificati di assicurazione saranno convalidati dal Contraente entro 12 giorni dal loro ricevimento e ritirati dall'intermediario a sue spese. L esemplare del Certificato di assicurazione di competenza dell Assicurato verrà restituito allo stesso, a cura dell'intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso. Il Contraente dovrà comunicare alla Società Ramo Grandine - e per conoscenza all Intermediario, entro e non oltre 10 giorni dalla consegna degli stessi agli uffici consortili i certificati di assicurazione non convalidati motivando le ragioni della mancata vidimazione. 4 COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate con aggiunta delle imposte governative nella misura del 2,50%. La Società prende atto dell impegno del Contraente a versare sul conto corrente presso Unicredit Filiale di Torino, Via Alassio, IBAN IT 61 D , l importo dei premi relativi ai certificati non agevolati con valuta fissa entro il 4 Dicembre La Società rilascerà quietanza dei premi entro 5 gg. dalla effettiva riscossione.
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5 Polizza di Assicurazione Integrativa Avversità Atmosferiche Rischi Non Agevolati Campagna 2015 Nobis Compagnia di Assicurazioni Contratto di Assicurazione Rischi Agricoli Avversità atmosferiche Fascicolo Informativo EDIZIONE: Febbraio 2015 Il presente Fascicolo Informativo, contenente a. la Nota Informativa (comprensiva del Glossario) b. le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa 1
6 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Operativa: Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Fax Sito Internet info@nobisassicurazioni.it Capitale sociale Euro i.v. Registro Imprese C.C.I.A. di Torino CF PI AUTORIZZATA CON PREVVEDIMENTO ISVAP n del 06 Agosto 2008 Iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di assicurazione al n Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. 2
7 PREMESSA Dal 1 Gennaio 2013 l IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Attenzione: L Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 INFORMAZIONI GENERALI Sede Legale ed Operativa Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Fax Sito Internet info@nobisassicurazioni.it Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di assicurazione al n ; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA Sulla base del Bilancio 2013 il Patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,28 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per Capitale Sociale e 2,28 milioni per totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013 ammonta a 4,07 milioni di Euro. B INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo all intermediario tutti i chiarimenti necessari. 3 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Il contratto è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 4 - RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Nobis Assicurazioni S.p.A. - Direzione Generale - Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) - Telefono Fax info@nobisassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono
8 I reclami indirizzati all IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e Nobis Assicurazioni S.p.A. concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 5 INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l ora dell evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. 6 - PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. GLOSSARIO Nel testo che segue, si intendono per: Anterischio: Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio. Appezzamento: porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri indicati nella polizza, coltivato con la medesima varietà di prodotto all interno dello stesso comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva. Assicurato: il socio del Contraente, impresa agricola, le cui produzioni siano oggetto di assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia. Certificato di assicurazione: documento contenente le seguenti informazioni: - Intestazione e codice identificativo della Compagnia di assicurazione - Campagna assicurativa di riferimento - L Organismo di Difesa competente - Dati anagrafici dell Assicurato, compresi CF, P.IVA e C.U.U.A. - Attestazione della qualità di socio e della titolarità dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente - Dichiarazione dell Assicurato che attesta l assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella zona di svolgimento di attività del Contraente - Comune di ubicazione dei rischi - Tipologia di polizza - Dati catastali (fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato all'interno di uno stesso Comune) e superficie espressa in ettari; tali dati dovranno essere desunti dal Fascicolo Aziendale aggiornato ovvero da Piano Assicurativo Individuale (PAI) - Avversità atmosferiche per le quali viene prestata la garanzia 4
9 - Franchigia contrattuale - Presenza di impianti di difesa attiva con relativa specifica della tipologia - Specie, prodotto e varietà colturale con i relativi codici - Quantitativi espressi in quintali per le colture erbacee e per i frutti - Numero di piante per le colture arboree - Data di semina o di trapianto per le colture erbacee - Prezzo al quintale - Valore assicurato - Riferimento al Piano Assicurativo Individuale (PAI) allegato al Certificato agevolato collegato - Numero della Polizza o del Certificato - Tariffa applicata - Importo del premio - Data di entrata in copertura - Data di fine copertura - Numero della Polizza o del Certificato agevolato collegato Coltura irrigua: Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. Contraente: il Consorzio di difesa o l organismo associativo, riconosciuto a termini di legge, stipulante l assicurazione. Dati agrometeorologici: dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all area agricola di estensione non superiore a 10 Kmq, su cui insiste l appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione, utilizzati per la verifica del raggiungimento dei parametri previsti dalle definizioni convenzionali degli eventi. Emergenza: lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. Fascicolo aziendale: il documento definito all art. 3 del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall indennizzo. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Impresa agricola: unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell art del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ed in particolare al disposto dell art. 1, comma e), del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N Irrigazione: pratica colturale attraverso la quale l acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata. Ivass: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Limite di indennizzo: la percentuale della somma assicurata oltre la quale non viene corrisposto indennizzo. Notifica: la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Partita: la produzione relativa ad ogni singola varietà del prodotto assicurato, coltivata in ciascun appezzamento situato in un medesimo comune. 5
10 Piano Assicurativo Individuale (PAI): il documento definito all allegato B), punto b) del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N Polizza-Convenzione: il documento che prova l assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. Polizza di regolazione premio: documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in conformità alla Polizza - Convenzione ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio. Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell assicurazione. Prezzo: il prezzo unitario (per quintale di prodotto o per singola pianta) utilizzato per la derivazione del valore assicurato, stabilito con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell art. 2, comma 5-ter, del Decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal Decreto legislativo n. 82/2008. Prodotto: le singole specie o sottospecie botaniche, come definite dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale in vigore. Produzione: il risultato (resa) dell intera impresa agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune. Resa assicurata: il prodotto matematico della quantità di produzione media annua per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, moltiplicata per la superficie dichiarata risultante da Piano Assicurativo Individuale. La produzione media annua deve essere calcolata ai sensi del regolamento (UE) 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, art. 2, comma 16, e del Decreto del Mipaaf del 12/01/2015, Prot. N. 162, corrispondente alla produzione media ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Qualora l assicurato non sia in grado di dimostrare la propria produzione media annua dovrà rispettare i quantitativi per ettaro stabiliti da Ismea e/o dalle Regioni e/o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Semina: operazione di spargimento del seme su terreno preparato per riceverlo. Scoperto: la parte di indennizzo che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: l impresa assicuratrice, e le eventuali imprese coassicuratrici, che presta/prestano la garanzia. Soglia: limite minimo di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale del valore assicurato della produzione di ciascuna specie, coltivata dalla medesima impresa agricola nel singolo comune, al superamento del quale è previsto l accesso al risarcimento. Tale limite è fissato come indicato nel Piano Assicurativo Annuale vigente. Tipologia colturale: la coltura assicurabile così come definita dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale in vigore. Trapianto: messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. Varietà: insieme di piante coltivate nettamente distinguibile per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. 6
11 DEFINIZIONI DELLE AVVERSITA Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l azione di forti calori con temperature di almeno 40 centigradi che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Eccesso di neve: precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 40 mm riferite nell arco delle 3 ore. Gelo e brina: abbassamento termico inferiore a 0 C dovuto a presenza di masse d aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Grandine: acqua congelata nell atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, nei tre giorni che precedono l evento denunciato, una variazione di temperature di almeno 12 C rispetto all andamento delle media delle temperature massime e 8 C rispetto all andamento delle media delle temperature minime. Sono esclusi gli abbassamenti di temperatura uguali o inferiori ai 0 C gradi centigradi e le variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità. Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo, valutabile in un arco temporale di almeno trenta giorni, che comporti l abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l attuazione di interventi irrigui di soccorso.tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Vento caldo: (Scirocco e/o Libeccio) - movimento più o meno regolare o violento di masse d aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40 C che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Vento forte: Forte movimento d aria che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall abbattimento dell impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort. 7
12 SPECIFICHE RELATIVE ALLE AVVERSITA Relativamente alle avversità assicurabili, come sopra definite, si specifica che: A) per l avversità eccesso di pioggia, l arco temporale considerato per la verifica dei dati metereologici è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell evento riportata sulla denuncia di danno; B) per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni; C) gli effetti delle avversità in garanzia, ad eccezione della grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe; D) gli effetti delle avversità in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o la compromissione del prodotto. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all atto della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione stessa. Art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre: dalle ore del giorno successivo a quello della notifica per le avversità grandine e vento forte; dalle ore del decimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità eccesso di pioggia, sbalzo termico, eccesso di neve, alluvione, gelo e brina; dalle ore del ventesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità vento caldo e colpo di sole; dalle ore del trentesimo giorno successivo a quello della notifica per l avversità siccità; sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Per notifica si intende la comunicazione a cura dell intermediario assicurativo alla Società con lettera raccomandata, apposito stampato, telegramma, telefax o posta elettronica. La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l attestazione della qualifica di Socio dell Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l assicurazione è inefficace fin dall inizio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto, od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12 del 20 Novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Art. 3 Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell indennizzo, deve essere effettuato all Assicurato nei termini ed alla condizioni convenute con il Contraente. 8
13 Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto e comunicate alla Società che si riserva di accettarle. Art. 5 Rettifiche Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti. Art. 6 Decadenza dai diritti contrattuali Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall assicurazione, produce la decadenza dell Assicurato dal diritto all indennizzo. Art. 7 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 8 Comunicazioni tra le Parti Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto. Art. 9 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INTEGRATIVA Art. 11 Oggetto della garanzia La presente copertura assicurativa integra la garanzia prestata a favore degli Assicurati, Soci del Contraente, che hanno aderito alla Polizza Collettiva Agevolata per la copertura della mancata o diminuita resa quantitativa, o quanti-qualitativa conseguente alle avversità assicurate indicate sul certificato di assicurazione non agevolato (semprechè le medesime avversità siano indicate anche sul certificato di assicurazione agevolato), ed esplica il suo effetto sulle stesse partite e per gli stessi valori indicati sul certificato di assicurazione agevolato, a condizione che detto certificato di assicurazione sia stato regolarmente convalidato dal Contraente. L integrazione della garanzia è prestata, a seconda delle combinazioni di avversità assicurate con il certificato di assicurazione agevolato, secondo quanto disposto dal successivo art Delimitazione delle garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti. Art. 12 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate. Sono altresì esclusi gli aggravamenti dei danni coperti da garanzia eventualmente determinati dalle suddette altre cause. 9
14 In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per: a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno; c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia; d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; e) incendio; f) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali; g) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell impianto di irrigazione; h) danni conseguenti a fitopatie; i) danni verificatisi in occasione dell inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; j) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall acqua solo in tempo di piena; k) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.); l) danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto per eccesso di pioggia; m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura. Per quanto riguarda l avversità Eccesso di pioggia non sono altresì indennizzabili i danni diversi da: - cracking su drupacee e pomacee; - insorgenza di marcescenze su uva da vino; - effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatesi nei primi 40 giorni dalla data di semina o trapianto; - asfissia radicale per tutti i prodotti. Per quanto riguarda l avversità Colpo di Sole e Venti caldi non sono altresì indennizzabili i danni relativi a fenomeni diversi da: - avvizzimenti, scottature e/ o allessature a carico del prodotto assicurato. Art. 13 Soglia di danno La garanzia della presente polizza integrativa è prestata nella forma senza soglia di danno. Art. 14 Somma assicurata La somma assicurata deve corrispondere al valore assicurato con la polizza agevolata, ottenuto moltiplicando le quantità di prodotto assicurate, determinate conformemente a quanto previsto dal PAAN, per il prezzo unitario del prodotto (specie e varietà) assicurato. I prezzi unitari massimi applicabili sono indicati annualmente con Decreto emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Al rispetto di tali limiti massimi sono vincolati la Società, l Assicurato ed il Contraente se diverso dall assicurato. Art. 15 Quantitativi assicurabili e obblighi dell Assicurato L assicurato ha l obbligo di assicurare l intera produzione aziendale relativa al prodotto oggetto della garanzia dell impresa agricola, insistente sul medesimo comune, corrispondente a quanto riportato sul Piano Assicurativo Individuale, e si impegna: a dichiarare sul certificato di assicurazione le effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata; a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il fascicolo aziendale e in particolare il Piano Assicurativo Individuale che deve formare parte integrante del Certificato di Assicurazione; a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nel periodo previsto dal regolamento CE 1305/2013 art. 37 comma 4. 10
15 Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. Art. 16 Dati metereologici di area In caso di sinistro, per la verifica dell effettivo superamento, nell area geografica su cui insiste l appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici predisposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati, considerando i valori disponibili relativi all area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell evento Eccesso di Pioggia sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra. Art. 17 Delimitazione delle garanzie, franchigie, limiti di indennizzo, scoperti L assicurazione è prestata, a seconda delle combinazioni di garanzie previste dalla polizza agevolata, nelle seguenti forme: A) Integrativa alla copertura agevolata con combinazione a 9 avversità assicurate Se la polizza agevolata copre l insieme di tutte le avversità catastrofali, le avversità di frequenza e le avversità accessorie, quali alluvione, gelo e brina, siccità, grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzi termici, colpo di sole e venti caldi, la presente copertura integrativa non agevolata opera esclusivamente per i danni conseguenti alle avversità specificate sul certificato di assicurazione non agevolato, anche se, complessivamente, rientrassero entro la soglia del 30% per assicurato/ prodotto/comune. In tal caso, con la presente copertura integrativa, viene indennizzato il danno conseguente alle avversità assicurate relativo a ciascuna partita, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi delle medesime avversità in forma singola o associate fra loro. La garanzia integrativa opera esclusivamente per la parte di danno non indennizzata dalla polizza agevolata, con adozione delle medesime franchigie, limiti di indennizzo ed eventuali scoperti previsti dalla polizza agevolata per le medesime avversità. Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute ed indennizzate dalla presente copertura integrativa e viceversa. B) Integrativa alla copertura agevolata combinazione a minimo 4 avversità assicurate Se la polizza agevolata copre l insieme di tutte le avversità catastrofali quali alluvione, gelo e brina, siccità e almeno una delle avversità di frequenza quali grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve la presente copertura integrativa non agevolata opera esclusivamente per i danni conseguenti alle avversità specificate sul certificato di assicurazione non agevolato, anche se, complessivamente, rientrassero entro la soglia del 30% per assicurato/prodotto/comune. In tal caso, con la presente copertura integrativa, viene indennizzato il danno conseguente alle avversità assicurate relativo a ciascuna partita, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi delle medesime avversità in forma singola o associate fra loro. La garanzia integrativa opera esclusivamente per la parte di danno non indennizzata dalla polizza agevolata, con adozione delle medesime franchigie, limiti di indennizzo ed eventuali scoperti previsti dalla polizza agevolata per le medesime avversità. Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute ed indennizzate dalla presente copertura integrativa e viceversa. C) Integrativa alla copertura agevolata con combinazione a minimo 3 avversità assicurate Se la polizza agevolata copre l insieme di almeno tre avversità di frequenza fra le quattro previste, quali grandine, venti forti, eccesso di pioggia, eccesso di neve ed eventualmente una o più avversità accessorie fra le due previste, quali sbalzi termici, colpo di sole e venti caldi, la presente copertura integrativa non agevolata opera esclusivamente per i danni conseguenti alle avversità specificate sul certificato di assicurazione non agevolato, anche se, complessivamente, rientrassero entro la soglia del 30% per assicurato/prodotto/comune. 11
16 In tal caso, con la presente copertura integrativa, viene indennizzato il danno conseguente alle avversità assicurate relativo a ciascuna partita, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi delle medesime avversità in forma singola o associate fra loro. La garanzia integrativa opera esclusivamente per la parte di danno non indennizzata dalla polizza agevolata, con adozione delle medesime franchigie, limiti di indennizzo ed eventuali scoperti previsti dalla polizza agevolata per le medesime avversità. Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute ed indennizzate dalla presente copertura integrativa e viceversa. Art. 18 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Salvo patto contrario non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia. Qualora l evento si verifichi tra la data di notifica dell assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l assicurazione avrà corso ugualmente, ma l Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell art Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall indennizzo nell eventualità di un successivo sinistro. Art. 19 Riduzione del prodotto assicurato e del premio Quando si verifichi sopra una partita la distruzione di almeno un quinto del prodotto, per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto di assicurazione, l Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società, fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione è accordata nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito da qualsiasi evento atmosferico in garanzia; tuttavia può essere accordata anche in caso di sinistro, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all Assicurato con lettera raccomandata. Art. 20 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: a) darne avviso alla Società entro tre giorni esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato l evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; b) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all indennizzo; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comunicazione alla Società qualora si renda necessaria l effettuazione di operazioni colturali straordinarie; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento. L inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a) e c) del presente articolo, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all indennizzo o alla riduzione del premio previsto dall art. 18 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio). L Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data dell evento in garanzia. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a 20 giorni prima dell epoca di maturazione del prodotto. Nel caso di denuncia di danno con richiesta di perizia per vento forte, l assicurato dovrà dichiarare obbligatoriamente se l evento ha causato una caduta del prodotto. Art. 21 Quantificazione del danno L ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società. 12
17 Art. 22 Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno regolarmente denunciato, l Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma. Deve altresì lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all indennizzo - pari almeno al 5% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito, secondo le norme di cui all art. 23 Competenze dei periti e dell art. 24 Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. Detto perito deve inviare copia della perizia, entro tre giorni dalla data della sua effettuazione, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Art. 23 Competenze dei periti I periti di cui all'art. 21 Quantificazione del danno, devono: a) accertare la data in cui l'evento si è verificato; b) controllare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all art Quantitativi assicurabili e obblighi dell assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione; accertare al momento dei\del sinistro\i, la produzione in garanzia; c) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; d) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari; e) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall assicurato in relazione al disposto dell art. 25 Rilevazione dei danni in prossimità di raccolta; f) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia; g) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. Art Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le Norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione. La società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più varietà o nel caso di produzioni a raccolta a scaglioni), e gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione. Su richiesta dell assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per appezzamento, il danno ad esso relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva. I risultati di ogni perizia preventiva o definitiva, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell assicurato. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato o spedito al contraente entro la giornata successiva, non festiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art Perizia d appello viene spedito al domicilio dell assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l assicurato non si avvalesse del disposto dell art. 26 Perizia d appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo. 13
18 Art Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o telefax. Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Per il prodotto uva, il campione dovrà essere costituito da le due intere file di piante che insistono al centro dell appezzamento; Per il prodotto Frutta, una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all indennizzo - pari almeno al tre percento della produzione assicurata. Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito comunque in possesso dei requisiti come disposto dall art. 21 Quantificazione del danno, secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali. L assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. Art. 26 Perizia d appello L Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall Assicurato e da due periti, scelti dall Assicurato stesso, tra quelli indicati nella Polizza-Convenzione. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza-Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate. Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile. Art. 27 Norme particolari della perizia d appello L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali. Qualora l'assicurato abbia richiesto l appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 23 Competenze dei Periti. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. Art. 28 Modalità della perizia d appello La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. 14
19 La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall art. 5 - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art. 29 Ispezione dei prodotti assicurati La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Art Esagerazione dolosa del danno Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all indennizzo. Art. 31 Anticipata risoluzione del contratto Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno o più eventi in garanzia, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura, oppure da rendere necessaria l esecuzione di interventi colturali straordinari e l Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma o telefax, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell offerta, da parte dell Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell offerta, da parte dell Assicurato, il contratto si intende risolto. Art. 32 Condizioni speciali e condizioni particolari Si intendono richiamate integralmente le Condizioni Speciali e le Condizioni Particolari della Polizza di Assicurazione Avversità Atmosferiche Rischi Agevolati 2015 Ed. Febbraio Le Condizioni speciali e le eventuali Condizioni particolari sopraindicate integrano le presenti condizioni generali e regolano le specifiche norme di assicurazione e di liquidazione. 15
20 PRIVACY - INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. 196/03) La presente per informarla che, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, presso la ns. Organizzazione viene effettuato il trattamento dei Suoi Dati Personali nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03. Il trattamento e l eventuale inserimento in banche dati dei Dati Personali viene effettuato in seguito all acquisizione del Suo consenso salvi i casi di cui all art. 24 D. Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell art.13 D. Lgs. 196/03 La informiamo che: a. Il trattamento dei Dati Personali da parte della nostra Organizzazione viene effettuato per le seguenti finalità: Adempimenti fiscali, contabili, finanziari, bancari, assicurativi, legali, previdenziali, per la gestione del rapporto di lavoro, per la gestione e manutenzione degli Strumenti Elettronici/Informatici, per la vendita di prodotti assicurativi, per la gestione della polizza assicurativa, per la gestione dei sinistri. b. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato con e senza l ausilio di Strumenti Elettronici. c. Il conferimento dei Dati Personali ha natura facoltativa. d. In caso di un eventuale Suo rifiuto al conferimento dei Dati Personali non sarà possibile svolgere le attività relative alle finalità sopra indicate, e comporterà, di conseguenza, l impossibilità di esecuzione dei contratti in essere. e. I Suoi Dati Personali sono stati acquisiti con le seguenti modalità: Dati, Atti o Documenti forniti dall Interessato. Inoltre, all interno dell azienda potranno essere acceduti dal personale degli uffici competenti in quanto trattasi di Soggetti Responsabili e Incaricati del Trattamento. f. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a ns. consulenti e/o fornitori di servizi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: amministrativi, fiscali, finanziari, legali, etc.), banche, amministrazione pubblica, organi dello stato, per le finalità sopra indicate. Inoltre, all interno dell azienda potranno essere acceduti dal personale degli uffici competenti in quanto trattasi di Incaricati del Trattamento. g. Il Titolare del Trattamento, anche ai sensi dell art. 7 D. Lgs. 196/03, è l Organizzazione scrivente Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Lanzo, Borgaro T.se (TO) - Codice Fiscale / Partita IVA h. L'Organizzazione non ha nominato Responsabili del Trattamento. i. Al Titolare del Trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03, cioè per richiedere la conferma dell esistenza o meno dei Dati Personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge; l aggiornamento, la rettificazione ovvero l integrazione dei Dati Personali; l attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi i Dati Personali. 16
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