REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)
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1 COMUNE DI SANT ANGELO DI PIOVE DI SACCO Provincia di Padova REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1 - Oggetto...3 Art. 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta...3 Art. 3- Presupposto impositivo...3 Art. 4- Soggetto attivo e quota riservata allo Stato...4 Art. 5 Soggetti passivi...4 Art. 6 Base Imponibile...4 Art. 7 Aree edificabili - determinazione dei valori venali...5 TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI...5 Art. 8 Esenzioni...5 Art. 9 Abitazione principale e pertinenze...6 Art. 10 Assimilazioni...6 Art. 11 Riduzione per terreni agricoli...7 Art. 12 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli...7 Art. 13 Immobili inagibili...8 TITOLO III...8 VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI...8 Art. 14 Versamenti...8 Art. 15 Differimento dei versamenti...8 Art. 16 Dichiarazione...9 Art. 17 Attività di controllo...9 Art. 18 Riscossione coattiva...9 Art. 19 Misura degli Interessi...9 Art. 20 Rateizzazione dell imposta...9 Art. 21 Rimborsi e compensazione...10 Art. 22 Aree fabbricabili divenute inedificabili...10 Art. 23 Funzionario Responsabile...10 TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI...11 Art. 24 Normativa di rinvio...11 Art. 25 Entrata in vigore del regolamento
3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione dell imposta municipale propria, di cui all art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 241, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. Art. 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta 1. Le aliquote e le detrazioni d imposta sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione per l anno di riferimento con effetto dal primo gennaio del anno di imposizione; 2. Ai sensi dell art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, a partire dal 2012 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e i suoi effetti retroagiscono al 1 gennaio dell anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno Art. 3- Presupposto impositivo 1. Presupposto dell imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l abitazione principale e le pertinenze della stessa, gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa,nonché i terreni incolti; 2. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento. 4. Nel caso di fabbricati non iscritti a catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classa mento o di una rendita non conforme all effettiva consistenza dell immobile, ove sussistano i presupposti per l imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell immobile, in attesa dell iscrizione dello stesso a catasto, e a versare la relativa imposta. 5. Il comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all immobile in relazione all effettiva consistenza e destinazione d uso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente. 3
4 Art. 4- Soggetto attivo e quota riservata allo Stato 1. Soggetto attivo dell imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale. 2. Ai sensi dell art. 13, comma 11, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando l aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall abitazione principale e dalle pertinenze di quest ultima, come definite dal presente Regolamento, e ove imponibili- dai fabbricati strumentali allo svolgimento dell attività agricola. 3. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, alle unità immobiliari assimilate all abitazione principale, agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, alla casa coniugale assegnata all ex coniuge 4. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall art. 13 del D.L. 201/2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento. 5. La normativa statale può stabilire ulteriori ipotesi in cui la quota di competenza erariale non deve ritenersi dovuta da parte dei contribuenti. 6. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale. 7. Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e interessi. 1. Soggetti passivi dell imposta sono: Art. 5 Soggetti passivi a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa; b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi; c) il concessionario, nel caso di aree demaniali; d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; e) l ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione. Art. 6 Base Imponibile 1. Ai sensi dell art. 13, comma 4, D.L 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: per fabbricati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/52, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5 4
5 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 2. Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all art. 5, comma 3, D.Lgs 504/1992, ai sensi del quale fino all anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del ministero dell Economia e delle Finanze. 3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135; 4. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110; 5. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992. Art. 7 Aree edificabili - determinazione dei valori venali 1. Si definisce area edificabile l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. 2. Allo scopo di ridurre l insorgenza del contenzioso, fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina, periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, in ottemperanza dell art. 59, comma 1 lettera g) del D.Lgs 446/97, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l attività di controllo dell Ufficio. Sono fatti salvi i casi nei quali da atti pubblici, provvedimenti amministrativi, perizie giurate emergano valori superiori. 3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all imposta versata in dipendenza di tale valore TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Art. 8 Esenzioni 1. Sono esenti dall imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, Provincie, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 5
6 b) i fabbricati classificati nelle categorie E/1 e E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all art. 5bis DPR 29 settembre 1973, n. 601 e succ. modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt 8 e 19 della costituzione e loro pertinenze; e) i fabbricati della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l esenzione d imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia: g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all art. 73, comma 1 lett. C) DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all art. 16, lett. a) L. 20/05/1985, n. 222 Art. 9 Abitazione principale e pertinenze 1. Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 2. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. 3. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell ammontare dell imposta dovuta sull abitazione principale e le relative pertinenze; 4. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al comma 3 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei genitori, a prescindere dal fatto che il figlio sia o meno fiscalmente a carico di questi ultimi. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400,00 euro e, dunque, l importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600, Il Comune, con la deliberazione di cui al comma 2 del presente regolamento, può disporre l elevazione dell importo della detrazione, fino a concorrenza dell imposta dovuta. Art. 10 Assimilazioni 6. Ai fini dell imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta e della relativa detrazione, l unità posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 6
7 spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiace l eventuale pertinenza. 7. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita a abitazione principale l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Art. 11 Riduzione per terreni agricoli 1. I terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all art. 1 del D.Lgs 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro Nell ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto alla previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, abbiamo costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della Art. 12 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 1. Ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito domenicale, se possedute e condotte direttamente delle persone fisiche di cui all art. 58, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa. 2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 7
8 Art. 13 Immobili inagibili 1. Gli immobili classificati in categoria catastale F2, privi di rendita, collabenti, non suscettibili di autonoma capacità di produrre reddito sono esclusi dall applicazione dell imposta. 2. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità viene autocertificata dal contribuente con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Agli effetti dell applicazione della riduzione della metà della base imponibile, vengono elencate le caratteristiche di fatiscenza, non superabili con interventi di manutenzione, che il fabbricato deve possedere. 4. Determina inagibilità del fabbricato almeno una delle seguenti fattispecie, e a condizione che l immobile non sia comunque a qualunque scopo utilizzato: - unità che necessitano di interventi di consolidamento di restauro e risanamento conservativo; - immobile che risulta anche in parte diroccato, pericolante e/o fatiscente; - struttura che presenta caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quale vetustà della costruzione accompagnata da mancanza delle parti ornamentali di finitura (infissi, allacciamenti, fognature). 5. Sarà facoltà dell Ufficio Tecnico Comunale verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti. TITOLO III VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI Art. 14 Versamenti 1. L Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale. 2. L imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e saldo. Art. 15 Differimento dei versamenti 1. Nel caso di decesso avvenuto entro il 1 semestre dell anno, gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2 semestre dell anno, gli eredi, o un erede, per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l acconto d imposta relativo all anno successivo. 8
9 Art. 16 Dichiarazione 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all art. 9, comma 6 del D.Lgs n. 23 del La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. 2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all IMU. Art. 17 Attività di controllo 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l istituto dell accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997, n Nell attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l importo dello stesso per imposta, sanzioni e interessi non supera euro 12,00. Art. 18 Riscossione coattiva 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie. Art. 19 Misura degli Interessi 1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 20 Rateizzazione dell imposta 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro ,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, a prima richiesta, redatta sui modelli predisposti dal Comune. 2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di 1.000,00, eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni, ove la pretesa 9
10 tributaria interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di 2.000, La sospensione e la rateizzazione comportano l applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l ultimo estratto conto disponibile e l estratto conto dell anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 5. In caso di mancato pagamento di una rata: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l intero importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un unica soluzione; c) l importo non può più essere rateizzato. Art. 21 Rimborsi e compensazione 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse nella misura stabilita dal precedente articolo 19. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso. 2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di 12, Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria per altre annualità. Art. 22 Aree fabbricabili divenute inedificabili 1. Su richiesta dell interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell imposta pagata per le aree divenute in edificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell imposta. 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativi edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all abuso. 3. Il rimborso è pari alla differenza tra l imposta versata sul valore venale dell area edificabile e l imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito domenicale del terreno. 4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l ultimo acquisto a titolo oneroso dell area stessa. Art. 23 Funzionario Responsabile 1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta di cui al 10
11 presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi. TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 Normativa di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell art. 13 D.L 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 2. L enorme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. 3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 25 Entrata in vigore del regolamento 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio
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