COMUNE DI FIESCO Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

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1 COMUNE DI FIESCO Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

2 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. Art. DESCRIZIONE Art. DESCRIZIONE Norme Generali Oggetto e scopo del regolamento. Presupposto dell imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo. Soggetto passivo. Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli. Terreni considerati non fabbricabili. Esenzioni - Riduzioni. Abitazione principale e sue pertinenze soggette all imposta. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. Aree divenute inedificabili. Valore aree fabbricabili. Obblighi del contribuente ed attività di controllo Differimento dei versamenti. Rimborsi e compensazione Attività di recupero Versamenti minimi Differimento dei versamenti Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Riscossione coattiva Norme finali Norme abrogate. Pubblicità del regolamento e degli atti. Casi non previsti dal presente regolamento. Rinvio dinamico. Tutela dei dati personali. Rinvio ad altre disposizioni. Variazioni del regolamento. Entrata in vigore del regolamento. 2

3 NORME GENERALI Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento. 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l imposta municipale propria di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall art. 4 del D.L. n. 16/ In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2 Presupposto dell imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo. 1. Il Presupposto dell imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresa l abitazione principale e le pertinenze delle stesse. 2. Per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 3. Per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. 4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all esercizio delle attività indicate nell art del codice civile. Art. 3 Soggetto passivo. 1. Soggetti passivi dell imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività d impresa. 2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto, per tutta la durata. Art. 4 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli. 1. Per fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall art. 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella: 3

4 GRUPPO CATASTALE FABBRICATI RIVALUTAZIONE Legge 662/96 art. 3 Commi 48 e 51 MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A ABITAZIONI 5% 160 A10 (uffici studi privati) 5% 80 B (colonie, asili, ospedali) 5% 140 C1 (negozi, bar, botteghe) 5% 55 C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie) 5% 160 C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari) 5% 140 D (opifici,alberghi, fabbricati produttivi) 5% 60 per il dal 1 gennaio 2013 D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) 5% Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma2 dell articolo 5 del D.Lgs. 504/92 3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Art. 5 Terreni considerati non fabbricabili. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a) 1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dal successivo comma. 2. Ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Art. 6 Esenzioni - Riduzioni. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c) 1. In aggiunta alle esenzioni dall imposta previste dall art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 2. L esenzione di cui all articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall ente non commerciale utilizzatore. 3. RIDUZIONI per IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI: a) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. b) L inagibilità od inabilità di un immobile deve consistere in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia; si ritengono inagibili od inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: I strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; II strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; III edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. c) Ai fini della riduzione della base imponibile, l inagibilità od inabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 4

5 Art. 7 Abitazione principale e sue pertinenze soggette all imposta. 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 2. All imposta dovuta per l abitazione principale si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l abitazione principale; dall imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell importo della detrazione che non ha trovato capienza nell importo dovuto per l abitazione principale. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche: Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l imposta dovuta applicando l aliquota deliberata dal comune per l abitazione principale e le detrazioni di cui all articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (combinato disposto dell art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 e 6, c. 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992). 4. La detrazione per abitazione principale (e non l aliquota ridotta) si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (combinato disposto degli artt. 13, comma 10, ultimo periodo del D.L. n. 201/2011 e 8, c. 4, D.Lgs. n. 504/1992); Art. 8 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari Ai fini dell imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta e della relativa detrazione, l unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiace l eventuale pertinenza. Art. 9 Aree divenute inedificabili. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f) 1. Su richiesta dell interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell imposta. 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all abuso. 3. Il rimborso è pari alla differenza tra l imposta versata sul valore venale dell area edificabile e l imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno. 4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l ultimo acquisto a titolo oneroso dell area stessa. 5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 5

6 Art. 10 Valore aree fabbricabili. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g) 1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/ In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l attività controllo dell ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In assenza di modifiche si intendono confermati per l anno successivo. 4. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Art. 11 Obblighi del contribuente ed attività di controllo 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1, commi 161 e 162 della L. n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i.. 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 12 Differimento dei versamenti 1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1 semestre dell anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo dell imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2 semestre dell anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l acconto d imposta relativo all anno successivo. 2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica richiesta. Art. 13 Rimborsi e compensazione 1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse nella misura stabilita dall art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione dalla data dell eseguito versamento. 2. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali od inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l accoglimento dell istanza di compensazione. Art. 14 Attività di recupero 1. Nell attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l importo complessivo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera 12,00. Art. 15 Versamenti minimi 1. L imposta non è versata qualora essa sia uguale od inferiore ad 12,00. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo od a quote di ripartizione tra i contribuenti. 6

7 Art. 16 Differimento dei versamenti 1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1 semestre dell anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo dell imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2 semestre dell anno, gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l acconto d imposta relativo all anno successivo. 2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica richiesta. Art. 17 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento alle condizioni di seguito indicate: - L importo da porre in rateizzazioni deve essere uguale o superiore ad 500,00; - La rata minima non deve essere inferiore ad 50,00; - Rate mensili per la durata massima di 12 mesi; - Per importi superiori ad ,00, l accoglimento dell istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa; - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; - Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate; - L importo delle singole rate sarà maggiorato dagli interessi al tasso legale. 2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi. 3. In caso di mancato pagamento di n. 2 rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un unica soluzione; c) l importo non può più essere rateizzato. Art. 18 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n. 602/1973 od ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. NORME FINALI Art. 19 Norme abrogate. 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Art. 20 Pubblicità del regolamento e degli atti. 1. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall art. 15, c. 1, della legge , n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 21 Casi non previsti dal presente regolamento. 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c) i regolamenti comunali; d) gli usi e consuetudini locali. 7

8 Art. 22 Rinvio dinamico. 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 23 Tutela dei dati personali. 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs , n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni. Art. 24 Rinvio ad altre disposizioni. 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (articoli 9 e 14), nell art. 13 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 21, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali qualora adottato. Art. 25 Variazioni del regolamento. 1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge. Art. 26 Entrata in vigore del regolamento. 1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,n =============== 8

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