IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona

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1 ih REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N /2013 cron.,,(3.4 O Rep. Dott. ANTONINO DI BLASI - Presidente - ud. 22/04/2015 Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere - Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE TIENGO giusta delega a margine; contro - ricorrente - COMUNE DI BRESSANVIDO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato

2 GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIS TOSI giusta delega a margine; - controricorrente - avverso la sentenza n. 86/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 16/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI; udito per il ricorrente l'avvocato TIENGO che ha chiesto l'accoglimento; udito per il controricorrente l'avvocato MARINI che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

3 Svolgimento del processo La società cooperativa Latterie Vicentine operante nel settore della lavorazione e vendita del latte conferito dai soci, imprenditori agricoli, presentò al Comune di Bressanvido istanza di rimborso in relazione all'imposta ICI, versata per l'anno 2006, in riferimento ad un immobile adibito ad uso strumentale all'attività agricola espletata. Il Comune di Bressanvido respinse l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente la quale impugnò il rifiuto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, deducendo l'esenzione dall'imposta in quanto l'immobile costituiva fabbricato strumentale all'attività agricola. La CTP accolse il ricorso con sentenza riformata in secondo grado, su appello del Comune di Bressanvido, dalla Commissione Tributaria regionale del Veneto, la quale escludeva l'esenzione dall'ici per gli immobili in oggetto in quanto il fabbricato oggetto di contenzioso era accatastato come 1 ti

4 opificio (cat.d1) e non come fabbricato rurale (D10). Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione la società cooperativa Latterie Vicentine con sette motivi ed il Comune di Bressanvido ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.7 coma 2bis D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011 in riferimento all'art. 360 coma 1 n.3 cpc perché il giudice di secondo grado ha ritenuto che la richiesta di nuovo classamento presentata dalla contribuente in data 30 settembre 2011, per i fabbricati oggetto di contenzioso, da D1 a D10, regolarmente accolta dal Comune e perfezionata, non avesse effetto retroattivo in riferimento all'anno Con il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 3 bis D.L. 557 del 1993 convertito in legge 133/1994 in riferimento 2 m

5 all'art. 360 nr.3 cpc perché la CTR ha escluso che i fabbricati accatastati in categorie diverse da D 10 potessero essere qualificati rurali e che l'iscrizione del fabbricato al catasto alla cat.d1 fosse presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'ici, senza considerare che non sono soggetti all'ici i fabbricati strumentali alle attività agricole per i quali ricorrono i requisiti di ruralità, ex art 23 coma l bis D.L. 30/12/2008 nr. 207 convertito in legge 27/2/2009 nr.14. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 nr.5 cpc perché la CTR ha ritenuto di indagare sull'attività svolta dalla Cooperativa nell'immobile oggetto di contenzioso, al fine di negare la ruralità del fabbricato, nonostante fosse precluso ogni accertamento sul punto a causa dell'esclusiva rilevanza del criterio del classamento catastale,come peraltro affermato dalla stessa CTR nella prima parte della motivazione i

6 Con il sesto e settimo motivo di ricorso la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.9 coma 3 bis D.L. 557 del 1993 convertito in legge 133/1994, art cc nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 nr.3 e 5 cpc perché la CTR ha ritenuto che nell'immobile si svolgesse attività commerciale in quanto il 6,5% dei prodotti non provenivano dai soci. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre premettere che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato, in ordine ai fabbricati rurali (Sez. U, Sentenza n del 21/08/2009): "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, coma l, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, coma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del 4

7 contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. La pronuncia di cui sopra è stata anche recentemente confermata da questa Corte Sez. 5, Sentenza n del 05/03/2014 secondo cui "In tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, coma 1 bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sicché qualora l'immobile sia 5

8 , iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi,altrimenti, quest'ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere' l'assoggettamento del fabbricato all'imposta." Nella fattispecie l'immobile risultava accatastato in D1 categoria relativa ad attività di opificio ma in data 30/9/2011 la società ha presentato istanza di variazione da D1 in D10 categoria che riguarda specificamente le costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricola. Il nuovo classamento ha effetto retroattivo ai cinque anni antecendenti a quello in cui è stata presentata la domanda di nuovo classamento, essendo tale ipotesi prevista oltre che per i casi di variazioni costituenti correzioni di errori materiali di fatto, anche negli altri casi come sancito dall'7 comma 2 bis D.L. 13 maggio 2011 nr. 70 convertito in legge 12 luglio 2011 nr. 106 il quale ha previsto la retroattività delle variazioni

9 e annotate negli atti catastali a seguito di domanda presentata in forza della suddetta normativa. Infatti secondo sez. 6-5, Ordinanza n. 422 del 10/01/2014 "In tema di ICI, l'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con attribuzione della relativa categoria per la riconosciuta ricorrenza dei requisiti di legge, non è soggetto all'imposta, sicché è onere del contribuente, al fine di ottenerne l'esenzione, impugnare l'atto di diverso classamento del cespite, mentre il Comune, onde poterla legittimamente pretendere, deve impugnare _ autonomamente l'attribuzione della categoria catastale "rurale", salva la rilevanza, in ogni stato e grado di giudizio, dello "jus superveniens", la cui applicazione compete al giudice del rinvio ove comporti la necessità di accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. (Nella specie successivamente al deposito della sentenza gravata era intervenuto l'art. 7, comma 2 bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che aveva sancito la retroattività delle variazioni annotate negli atti 41 catastali a seguito di domanda presentata in forza

10 della suddetta normativa, cui effetti, in forza dell'art. 2, coma 5 ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con la legge 28 ottobre 2013, n. 124, erano stati fatti decorrere dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda stessa). Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso in ordine ai motivi dal primo al quinto i quali ripropongono tutti, sotto differenti profili, la medesima questione sopra affrontata di immobili strumentali ad attività agricole accatastati in categoria diversa da quella D1, assorbiti il sesto e settimo motivo. Pertanto la sentenza deve essere cassata e disposto il rinvio ad altra sezione della CTR anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie i primi cinque motivi di ricorso, assorbito il sesto e settimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del DEP Veneto anche per le spese del giudizio di L. legittimità. a ium TATO IN gat99eller Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 22/4/2015 Il consigliere estensore Marina Meloni

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