COMUNE DI CIVATE Provincia di Lecco
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- Ilaria Galli
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1 COPIA COMUNE DI CIVATE Provincia di Lecco DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 462 Reg. Pubblicazioni N. 13 Registro Deliberazioni del Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L'ANNO L'anno DUEMILADICIOTTO addì DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 21:00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Alla trattazione del presente argomento risultano: MAURI BALDASSARE CRISTOFORO P FUMAGALLI EMILIO P ISELLA ANGELO P VILLARUSSO MARGHERITA IN VERGANI P POZZI MAURIZIO A DELL'ORO ANTONIA P SCOLA SIMONE P CASTAGNA SERAFINO A SAVANELLI VALENTINA A CASTELNOVO MICHELE A ORNAGHI FRANCESCO P CASTAGNA ALBERTO P COLOMBO VITTORIO GIOVANNI P L Assessore non consigliere, che partecipa senza diritto di voto, risulta: TANTARDINI SILVIA P presenti n. 9 e assenti n. 4. Partecipa all adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott MASTRONARDI PIETRO Il Signor MAURI BALDASSARE CRISTOFORO - Sindaco - Presidente - constatata la legalità dell adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all ordine del giorno:
2 OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE MISURA DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L'ANNO IL SINDACO sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Osservate le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) che hanno previsto tra l altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l esplicita esclusione dall applicazione del tributo per l abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all occupante, anche nel caso in cui l abitazione non sia di proprietà di quest ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l obbligo tributario; Rilevato altresì che in base al comma 675 dell articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Richiamato l art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Considerato che i commi 676 e 677 dell art. 1 Legge n. 147/2013 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che: - la misura di base dell aliquota sia pari all 1 per mille; - il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l aliquota all azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile; - la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote; Vista la disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili; Considerato che il comma 28 dell articolo 1 della Legge 208/2015 ha previsto che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa legge, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui sopra nella stessa misura applicata per l'anno 2015; Richiamata la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell economia e delle Finanze, avente ad oggetto Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille ;
3 Visto il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%; Considerata la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il legislatore ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all azzeramento; Considerato il disposto dell art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; Considerate le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni; Visto l art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio per l anno 2018), con la quale il legislatore ha prorogato, anche per tutto il 2018, dopo la conferma già intervenuta per il 2017, il blocco imposto dall art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l anno 2016) circa il divieto del potere di aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali; Vista la deliberazione consiliare n. 23 del di approvazione del Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall articolo 1 comma 639 della Legge 147/201, come modificato da delibera di Consiglio Comunale n. 6 del ; Visto l art. 50 del sopra citato regolamento che al comma 3 recita l occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore ; Visto l art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Visto l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del , con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2017; Ritenuto di dover confermare anche per l anno 2018 le medesime aliquota TASI deliberate per l anno 2017, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali; Richiamato il Decreto del Ministro dell Interno del 29 novembre 2017, che ha prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio ; Visto altresì il Decreto del Ministro dell Interno del con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente differito al ;
4 Ritenuto inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi; Ricordato che per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; Ribadito che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad assicurare l'erogazione dei servizi indivisibili comunali; Visto il D. Lgs , n. 267; Visto lo Statuto Comunale vigente; Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell art. 49, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dell Ambito Organizzativo Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine regolarità tecnica e contabile; Ad.. di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge: DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione del tributo sui servizi indivisibili per l anno 2018: TIPOLOGIA ALIQUOTA 2018 Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al comma 8 dell articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011) Fabbricati classificati nelle categorie D1 D5 D6- D7 D8 Per tutti gli immobili diversi dai precedenti 1,50 (unovirgolacinque per mille) 1,00 (uno per mille) 1,00 (uno per mille) ALIQUOTA AZZERATA 3) di dare atto che l art. 50 del regolamento IUC al comma 3 prevede che l occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore ; 4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018; 5) di prevedere che il gettito della TASI stimato in circa ,00 è destinato al finanziamento parziale dei servizi indivisibili sotto indicati: Polizia Locale (al netto delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni del Codice della strada) - Missione 03 Programma 01 Viabilità e Infrastrutture stradali (al netto delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni del Codice della strada e spese attribuite ad altri servizi) - Missione 10 Programma , ,00 Protezione Civile - Missione 11 Programma ,00
5 Servizi per la tutela ambientale del verde pubblico - Missione 09 Programma ,00 TOTALE ,00 e che quindi a fronte di costi totali stimati per ,00 la TASI ne sosterrà il finanziamento per il 37,46%; 6) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall art.1, commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013; 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze con le modalità previste per l inserimento nell apposita sezione del sito ai fini e per gli effetti di cui all art. 13 comma 13-bis del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/211; 8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti; 9) di dichiarare la presente, ad.. di voti espressi nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs , n Il Sindaco, Sig. Mauri Baldassare Cristoforo illustra la proposta di deliberazione spiegando che in sostanza anche per le aliquote della Tasi non ci sono variazioni rispetto all anno scorso. Ai sensi dell'art. 33 bis del Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione C.C. n.22 del 31/05/2016 il dibattito consiliare è registrato su supporto informatico depositato presso l ufficio segreteria; Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione; VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e dell art. 147 bis del D.Lgs , n. 267, dal Responsabile dell Ambito Organizzativo Economico- Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; Con voti n.7 favorevoli, n. zero contrari e n. 2 astenuti ( Dell Oro Antonia e Villarusso Margherita) espressi per alzata di mano essendo n.9 i Consiglieri presenti di cui n.7 i votanti; DELIBERA di fare propria la sopra riportata proposta di deliberazione; ed inoltre, per consentire l adozione dei provvedimenti conseguenti, con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.9 Consiglieri presenti e votanti. DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D.Lgs , n. 267.
6 Fatto, letto, e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to MAURI BALDASSARE CRISTOFORO F.to dott. MASTRONARDI PIETRO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 462 del registro delle pubblicazioni Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Lì, F.to dott. MASTRONARDI PIETRO Copia conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo. Lì, dott. MASTRONARDI PIETRO La presente deliberazione: CERTIFICATO DI ESECUTIVITA è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data F.to dott. MASTRONARDI PIETRO
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