BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

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1 Spedizione in a.p. - Art. 2 comma 20c legge 662/96 - Filiale di Catanzaro Supplemento straordinario n. 2 al n. 17 del 16 settembre 2002 PartiIeII-Anno XXXIII REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, giovedì 19 settembre 2002 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 (0961) Il 1 o e il 16 di ogni mese: Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate: PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE I SEZIONE II Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ATTI DI TERZI Annunzi legali Avvisi di concorso

2 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2002 SOMMARIO PARTE PRIMA SEZIONE II ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2002, n. 239 POR Calabria Misura 1.6 Approvazione Linee Guida... Pag DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 758 Legge 9/12/1998, n. 431 Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione. Precisazione riguardo la determinazione del requisito del reddito... Pag REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI ED ACQUE CATANZARO CIRCOLARE 3 settembre 2002, n Programmi sperimentali di edilizia residenziale da realizzare con finanziamenti statali, ai sensi degli artt. 3e4L.n.21/01... Pag

3 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre PARTE PRIMA SEZIONE II ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2002, n. 239 POR Calabria Misura 1.6 Approvazione Linee Guida. LA GIUNTA REGIONALE Premesso che con decisione n. C (2000) 2345 dell 8 agosto 2000 l Unione Europea ha approvato il P.O.R della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R.C. n. 98 del 27 ottobre 2000, volume IeII. Che, con l approvazione delle schede di misura dei Complementi di Programmazione avvenuta nelle riunioni del Comitato di Sorveglianza del 18/19 dicembre 2000 e del 11/12 luglio 2001, si sono determinate le condizioni necessarie per procedere all attuazione del P.O.R. Calabria Asse I parte FERS. Vista in particolare la propria deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001 pubblicata sul B.U.R.C. n. 96 del 14 settembre 2001, volume IeII. Viste le Linee Guida e le relative procedure applicative redatte dal Settore n. 4 Protezione civile, che vengono allegate alla presente delibera, di cui formano parte integrante. Tenuto conto che in merito a ciò, negli incontri del 5/12/2001 e del 18/12/2001, sono state sentite le Amministrazioni provinciali. Considerato che è necessario procedere all approvazione e conseguente pubblicazione sul B.U.R.C. delle linee guida, nonché delle procedure applicative, relative agli interventi, per l attuazione dei quali è prevista la manifestazione di interesse, fase propedeutica alla stessa. Che per l attuazione della misura 1.6 il Complemento di Programmazione prevede per il periodo 2000/2006 uno stanziamento complessivo di C Che il bilancio di previsione annuale 2001 della Regione Calabria prevede al capitolo (Misura 1.6) la disponibilità delle somme necessarie per l attuazione della misura nel periodo 2000/2001. Che il bilancio di previsione annuale 2002 della Regione Calabria, in corso di approvazione, ha una previsione di competenza e di cassa di C ,74 per la Misura 1.6, iscritto all Area di intervento 3 Uso, salvaguardia del territorio Programma 3.1 Programma Operativo regionale (POR) Funzione obiettivo Risorse naturali UPB Acque e suolo Misura 1.6. Considerato, altresì, che al fine di attivare alcuni interventi della Misura 1.6 appare opportuno mettere a bando le risorse disponibili per le Amministrazioni provinciali e gli Enti locali relative all annualità 2001/2002 del bilancio di previsione pluriennale. Visto l art. 37 bis primo comma, lettera m), della Legge regionale 2/5/2001, n. 7. Dato atto che la presente delibera, ai sensi della L. 127/97, non è soggetta a controllo. Su proposta dell Assessore alla Protezione civile, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità dell atto resa dal Dirigente del Dipartimento 1, a voti unanimi. DELIBERA Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, di approvare le Linee Guida e le procedure applicative per l attuazione della misura 1.6 Protezione civile del P.O.R. Calabria (Asse I) parte FERS, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante; di costituire, come previsto dal Complemento di Programma, la Commissione con il compito di esaminare gli interventi e l attuazione della misura stessa; di demandare al Dirigente del Settore n. 4 Protezione civile, in virtù della delega allo stesso conferita dal Dirigente Generale della Presidenza con Decreto n. 773 del 28/12/2000, la pubblicazione del bando per la presentazione della manifestazione d interesse relativa agli interventi della Misura 1.6 del POR Calabria i cui beneficiari sono le Amministrazioni provinciali e gli enti locali; di destinare C alla copertura delle spese di pianificazione e gestione della Misura 1.5; di dare atto che l importo complessivo di C ,74 trova copertura per una parte sul capitolo (Misura 1.6) del Bilancio di previsione 2001 della Regione Calabria e per la rimanente somma nell analogo capitolo del bilancio pluriennale 2001/2003, annualità 2002, Misura 1.6; di disporre la pubblicazione della presente delibera, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in edizione straordinaria. Il Segretario Fusco Il Presidente Chiaravalloti

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28 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2002 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 758 Legge 9/12/1998, n. 431 Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione. Precisazione riguardo la determinazione del requisito del reddito. 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, mediante edizione straordinaria. Il Segretario Fusco Il Presidente Chiaravalloti LA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 11 della Legge 9/12/1998 n. 431 che ha istituito, presso il Ministero dei LL.PP., un fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione. Visto il D.M. in data 7/6/91 che disciplina i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi sul canone di locazione previsti dalla sopra citata Legge n. 431/98. Considerato che l art. 1 di tale decreto dispone che i richiedenti ai fini della concessione del contributo debbono possedere: 1. un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS rispetto al quale l incidenza del canone di fitto non sia superiore al 14%; 2. un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalla regione per l assegnazione degli alloggi ERP, rispetto al quale l incidenza del canone di fitto non sia inferiore al 24%. Che nel bando approvato con deliberazione di G.R. 22/11/99 n e modificato con deliberazione di G.R. 31/5/01 n. 466 sono dettate ulteriori prescrizioni in ordine alla determinazione «del reddito annuo complessivo imponibile» precisando tra l altro che tale reddito «è inteso al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Ritenuto che tale ultima precisazione contrasti con la caratteristica di imponibile che deve avere il reddito per essere considerato ai fini dell ammissione al beneficio di cui si tratta. Considerato che anche il Consiglio di Stato, in un analoga fattispecie, con parere del 15/6/88 n. 1078, ha chiarito che le somme erogate a carattere assistenziale, che fruiscono di esenzione dell IRPEF, non debbono essere valutate per il calcolo dei limiti di reddito stabiliti ai fini del riconoscimento di provvidenze economiche stabilite dalla legge. Su proposta dell Assessore ai LL.PP. e Acque, Prof. Aurelio Misiti, formulata alla stregua dell istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità dell atto resa dal dirigente preposto al competente settore, a voti unanimi: DELIBERA 1) di modificare la prescrizione in esame del bando nel senso che l espressione «anche esentasse» si intende trasformata in «purché non esentasse»; 2) di dare mandato all Assessorato ai Lavori Pubblici e Acque per l esecuzione del presente provvedimento; REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI ED ACQUE CATANZARO CIRCOLARE 3 settembre 2002, n Programmi sperimentali di edilizia residenziale da realizzare con finanziamenti statali, ai sensi degli artt. 3 e 4 L. n. 21/01. Catanzaro, lì 3 settembre 2002 N. di prot Serv. 87 Uff. 300 Risposta a nota n.... del... All. n.... Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Regione LORO SEDI Ai Sigg. Commissari delle Aterp della Regione LORO SEDI All Associazione Nazionale Costruttori Edili CATANZARO Alle Associazioni Regionali Cooperative Edilizie LORO SEDI Oggetto: Programmi sperimentali di edilizia residenziale da realizzare con finanziamenti statali, ai sensi degli artt. 3e4L.n.21/01. Con tre decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datati 27/12/2001, pubblicati sul supplemento ordinario n. 142 alla G.U. n. 162 del 12/7/2002, sono stati avviati quattro programmi statali di E.R.P., di cui due relativi ad interventi di edilizia agevolata per la costruzione ed il recupero di alloggi destinati a locazione, e due di edilizia sovvenzionata relativi a programmi innovativi di ambito urbano (contratti di quartiere 2 e riqualificazione aree portuali e stazioni ferroviarie). Le risorse disponibili per la Calabria, in base ai criteri di ripartizione approvati, sono, per il momento, le seguenti: a) alloggi da locare a canone convenzionato, circa C ,01 (pari a L. 18,7 miliardi); b) alloggi da locare ad anziani a canone agevolato, circa C ,99 (pari a L. 22,9 miliardi);

29 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre c) contratti di quartiere C 9.554,45 (pari a L. 18,5 miliardi). I suddetti importi saranno aumentati con l aggiunta, della quota parte di spettanza dei residui nella disponibilità del Ministero, che ammontano a ben 1550 miliardi di vecchie lire e che le Regioni chiedono che, almeno in parte, siano destinati a finanziare loro programmi. Qui si richiama l attenzione sui punti di maggiore interesse dei provvedimenti in esame. 1) Alloggi da destinare a locazione a canone convenzionato. ( abitazioni in affitto). Il programma prevede la costruzione di alloggi a canone scontato in modo da andare incontro alle esigenze dei meno abbienti, che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili (art. 1 del decreto). È possibile la costruzione e il recupero di alloggi, ovvero l acquisto e l eventuale recupero di edifici residenziali, con esclusione di quelli accatastati alle cat. A/1, A/8, ed A/9 (art. 2 c. 2 del decreto). Gli alloggi dovranno essere destinati, alla locazione permanente, ovvero, per non più del 15%, alla locazione per un periodo non inferiore ad 8 anni (art. 2, comma 1). I canoni devono essere convenzionati, ai sensi dell art. 2, comma 3, Legge 431/98, sulla base di quelli concordati in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (art. 2, comma 1). Soggetti proponenti sono i Comuni; le ATERP; le imprese di costruzione e le Cooperative edilizie, nonché i consorzi e le persone giuridiche costituite dai precedenti soggetti. I requisiti soggettivi che i richiedenti dovranno possedere sono indicati dall art. 4 del decreto. Il contributo concedibile non può superare il 50% del costo dell alloggio, tenuto conto del tipo di locazione (art. 3). I Comuni potranno deliberare ulteriori incentivi per promuovere gli investimenti privati, operando sull ICI e sulle modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione (art. 2 comma 3). Il procedimento per l erogazione di contributi si articola nelle seguenti fasi (artt. 6, 7, 8e9deldecreto). Le Regioni dovranno predisporre un Piano Operativo Regionale, di concerto con gli enti locali, da presentare entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto (e cioè entro il 12/7/2003) alla Direzione Generale dell Aree Urbane e dell E.R. del Ministero delle Infrastrutture. Questi, con apposito decreto, entro 60 giorni dalla scadenza del precedente termine, ammette, al finanziamento i P.O.R. meritevoli e, successivamente, trasferisce le risorse alle Regioni. Le Regioni espletano le procedure amministrative da loro stesse previste nel P.O.R. tenendo presente che il termine per l inizio dei lavori non deve essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione del decreto di trasferimento delle risorse statali alle Regioni. Gl interventi che non pervengono all inizio dei lavori entro i termini di cui sopra sono revocati e riassegnati ad altri eventuali beneficiari. Il contenuto dei P.O.R. è indicato nell art. 6 del decreto. Tra gli elementi che dovranno risultare dai P.O.R., acquista particolare importanza l indicazione dell area edificabile o dell immobile da recuperare od acquistare. In proposito si rammenta che l indicazione delle aree va effettuata nel rispetto degli artt. 50 e 51, della Legge 865/81, e che gli edifici da recuperare od acquistare debbono avere carattere residenziale. Altra indicazione importante è l attestazione della conformità di ciascuno intervento alla normativa urbanistica ed, in particolare alla Legge regionale n. 19/02, per assicurare una rapida cantierabilità ed evitare possibili vertenze. Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, è necessario che, sin d ora, i soggetti che intendono concorrere ai finanziamenti, provvedano a determinare ed a documentare le proprie richieste, per consentire la predisposizione da parte della Regione, del P.O.R. In tale elaborato, che si fa riserva di approvare quanto prima possibile, saranno precisati: l elenco degli interventi finanziati; l entità del contributo assegnato; le modalità di erogazione, le procedure ed i termini per la predisposizione dei progetti; la loro approvazione, l inizio e l ultimazione dei lavori; i criteri e le modalità d assegnazione degli alloggi, con precedenza agli sfrattati ed alle categorie sociali deboli, nonché i criteri per valutare la qualità degli interventi proposti (durabilità, manutebilità, bio architettura). 2) Alloggi in affitto per anziani Con il secondo decreto, sempre datato 27/12/01, il Ministero, ha approvato il bando, (successivamente corredato da disciplinare tecnico) per la concessione di contributi intesi a consentire la realizzazione di alloggi da assegnare ad utenti ultrasessantacinquenni a canone agevolato. La misura del contributo è pari al 90% del costo dell alloggio, nel caso siano previsti canoni uguali a quelli dell edilizia residenziale pubblica, e, del 45% nel caso i canoni previsti non superino l 80% di quelli concordati ai sensi dell art. n. 2, comma 3, Legge 431/98 (art. 6 bando). La procedura prevista per la concessione dei contributi e la realizzazione degli interventi si articola nelle fasi appresso delineate. I soggetti proponenti (sempre comuni, Aterp, imprese di costruzioni, Cooperative edilizie e rispettivi consorzi o persone giuridiche costituite dai suddetti) presentano le istanze corredate dagli elaborati e dai documenti prescritti al Comune (art. 4, c1 bando). Questo verifica la proposta e ne attesta, a mezzo delibera, la congruità con gli obiettivi del programma, nonché la conformità alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando e dal disciplinare; la completezza della documentazione e la fattibilità urbanistico-amministrativa dell intervento.

30 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.17del16settembre 2002 La proposta quindi, entro e non oltre 240 gg. dalla pubblicazione del bando, dovrà essere presentata alla Regione dandone contestuale comunicazione alla Dir. Gen. delle Aree Urbane e dell E.R.P. del Ministero. Le Regioni, entro 60 gg. dal precedente termine, devono scegliere non più di 10 domande pervenute, utilizzando eventualmente i criteri stabiliti dall art. 7 del bando, e le trasmettono al Ministero (art. 4, comma 4). Qui, un apposita commissione esamina le domande trasmesse dalle Regioni e le classifica in base ai criteri stabiliti dal citato art. 7 del bando. Con decreto ministeriale sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili le proposte meglio classificate. Quindi, vengono stipulati protocolli d impresa e formalizzati eventuali accordi di programma con i proponenti. Infine sono stipulate con gli stessi apposite convenzioni per l assegnazione dei fondi (art. 8 del bando). Programmi innovativi in ambito urbano Con le risorse indicate nell art. 1 di apposito decreto ministeriale, anch esso datato 27/12/2001, sono stati avviati altri due programmi. Il primo, che si avvale dei fondi indicati nella lettera a) e b) del citato art. 1, è denominato «contratto di quartiere II» ed è finalizzato ad incrementare le infrastrutture in quartieri degradati delle città con maggiore disagio abitativo (art. n. 2). I fondi destinati a tale programma sono: a) limite di impegno quadriennale pari a L. 40 mld. per l anno 2002; b) residue disponibilità finanziarie presso il ministero, destinate a programmi innovativi statali in ambiti urbani dalla L. 21/01 art. 4 comma 4. Poiché le disponibilità di cui alla lett. b) come prima accennato, raggiungo la notevole cifra di mld. di vecchie lire, il Presidente della Conferenza delle Regioni, in data 18 luglio u.s., ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture di utilizzarle per tutti i programmi previsti dalla L. n. 21/01 e non soltanto per i contratti di quartiere. Il coordinamento delle Regioni propone invece, una modifica del terzo c. dell art. 4 L. 21/01 con distribuzione delle risorse residue almeno in parte, direttamente alle Regioni. Per il programma, denominato contratto di quartiere 2, è previsto il cofinanziamento regionale, per importi della stessa consistenza di quelli impegnati dallo stato. Atteso che la regione, al momento, non risulta avere disponibili le risorse necessarie, da far confluire predetto programma, il bando che sarà emesso dal ministero, per la Calabria, avrà contenuto analogo a quello approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., n. 238 del 22/10/1997, e sarà indirizzato ai Comuni, senza alcun coinvolgimento regionale. Il bando dovrebbe essere emesso entro il 9 novembre 2002 (120 gg. a decorrere dal 12/7/2002). Le proposte da ammettere a finanziamento saranno scelte da apposita commissione composta da funzionari statali e regionali (art. 4 del decreto). Il secondo programma di ambito urbano si avvale delle risorse indicate nella lett. c) dell art. 1 del decreto in esame (L. 90 mld.), che sono destinate alla riqualificazione delle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi città, e a quelle limitrofe alle maggiori aree portuali nelle quali sono presenti condizioni di degrado urbano e sociale. Il programma operativo verrà predisposto dalla Dir. Gen. E.R.P. del Ministero in coordinamento col Ministero dell Interno e sarà approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato e Regione, sentiti i Comuni interessati (art. 5 del decreto). Tanto premesso si richiama l attenzione sulla necessità che i soggetti interessati si adoperino subito per superare gli ostacoli che frappongono all utilizzo delle somme spettanti alla Calabria, rappresentati, principalmente, dalla ristrettezza di termini procedurali; dalla complessità tecnica dei progetti da elaborare e dalla necessità di disporre di aree urbanisticamente idonee a recepire gli interventi proposti. Il Dirigente del Settore Dr. Pietro Moscato Il Dirigente Generale Dr. Francesco Mirante

31 Vendita: un fascicolo ordinario di Parti I e II: L (euro 0,77); arretrato: L (euro 1,55); un fascicolo di supplemento straordinario: prezzo di copertina in ragione di L (euro 0,77) ogni 32 pagine. Un fascicolo di Parte III: L (euro 0,52); arretrato: L (euro 1,03). Prezzi e condizioni di abbonamento: Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L (euro 36,15). Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L (euro 18,08). Condizioni di pagamento: l abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell abbonamento cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell importo dovuto per l abbonamento deve essere inviata all Amministrazione del BUR Viale De Filippis, Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli. Editore: REGIONE CALABRIA AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994 Direttore responsabile: OLDANI MESORACA Redattore: FRANCESCO LE PERA Stampa: GRAFICHE ABRAMO S.p.A. CATANZARO

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