Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

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1 Pubblica CCIAA Milano

2 La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio (art. 29) tutela della fede pubblica Area Tutela del Mercato Milano 11 maggio workshop "Giocattoli in sicurezza" Francesca Procopio CCIAA di Milano

3 LA VIGILANZA DEL MERCATO i giocattoli posti in commercio devono essere conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non devono pregiudicare la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse Scopo: Verificare la conformità dei giocattoli immessi sul mercato Intervenire nel caso di giocattoli non conformi

4 Protocollo d intesa Mise/UnionCamere Nazionale Programma d Ufficio Segnalazione consumatori Segnalazione associazioni Richiesta Ministero Sviluppo Economico

5 I controlli VISIVO DOCUMENTALE FISICO

6 Il controllo visivo Il controllo visivo è volto alla verifica della corretta presentazione dei giocattoli e alla verifica che gli stessi non presentino anomalie macroscopiche Nome/ denominazione commerciale, marchio registrato Indirizzo (può essere il luogo dove il fabbricante può essere contattato) se per le dimensioni non è possibile allora si appone sul documento commerciale o imballaggio Istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte almeno in lingua italiana Numero di tipo, lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (se ciò non è possibile su un documento commerciale o imballaggio) Marcatura

7 La marcatura La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un etichetta affissa o sull imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull espositore stesso. Qualora non sia visibile dall esterno dell imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull imballaggio

8 La marcatura può non essere apposta nel caso di esposizioni e fiere, purchè si precisi che il giocattolo non è conforme

9 Fabbricante Rappresentante autorizzato Importatore Distributore persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; Persona fisica o giuridica stabilita nella comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo; una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo

10

11 Esegue la valutazione di conformità e redige la dichiarazione CE di conformità Appone la marcatura CE Predispone la documentazione tecnica Garantisce che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni in lingua italiana Garantisce la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza FABBRICANTE Garantisce sul giocattolo sia apposto un numero di tipo,lotto serie,modello un IDENTIFICATIVO

12 Fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del giocattolo Coopera a qualsiasi azione per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel suo mandato Tiene a disposizione delle autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica Non e responsabile della progettazione, della fabbricazione del giocattolo e della stesura della documentazione tecnica RAPPRESENTANT E AUTORIZZATO

13 Si assicura che il fabbricante abbia assolto a tutti i suoi obblighi Garantisce che il trasposrto e l immagazzinamento non mettono a rischio la conformità ai requisiti di sicurezza Immette sul mercato UE solo giocattoli conformi Se ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme, non immette sul mercato il giocattolo e adotta immediatamente azioni correttive IMPORTATORE

14 Garantisce che il trasporto e l immagazzinamento non mettono a rischio la conformità ai requisiti di sicurezza Se ha motivo di credere che il giocattolo non sia conforme, non immette sul mercato il giocattolo e adotta immediatamente azioni correttive Deve verificare che il giocattolo sia marcato, sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza Informa le autorità nazionali indicando il pericolo e si mette a loro disposizione per fornire informazioni e relativa documentazione DISTRIBUTORE

15 Gli operatori economici Gli operatori economici forniscono su richiesta all autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e gli operatori economici cui lo abbiano fornito Gli operatori economici conservano le informazioni per un periodo di 10 anni dopo l immissione sul mercato del giocattolo nel caso di fabbricatore e per un periodo di 10 anni dopo la fornitura del giocattolo nel caso degli altri operatori

16 Il controllo formale/documentale Consente alle autorità di vigilanza di verificare se la documentazione elaborata dal fabbricante, prima dell immissione in commercio, dà evidenza della conformità del giocattolo sottoposto a controllo. FABBRICANTE o del suo rappresentante autorizzato La documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità (all. IV) IMPORTATORE La documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità (all. IV) DISTRIBUTORE I documenti commerciali di fornitura (per risalire al produttore/importatore

17 Il controllo fisico Prelievo di campioni Consiste nel prelievo di almeno 3 campioni da sottoporre alle prove da parte di un organismo notificato secondo le direttive e le norme armonizzate applicabili. E volto a verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza nella fabbricazione del prodotto. Comprende anche il controllo documentale: Le prove vengono effettuate previo coinvolgimento delle parti interessate nel procedimento di verifica

18 prodotti non conformi Esito analisi negativo Comunicazione alle parti dell esito analisi e notifica del verbale di contestazione Sequestro presso il punto vendita ai sensi dell art. 13 della L. 689/81

19 Formazione fascicolo documentale Comunicazione dell avvio del procedimento alla parte Invio fascicolo documentale al MiSE Adozioni dei provvedimenti di propria competenza (art. 30 D.Lgs. 54/11)

20 Formazione fascicolo con gli atti di accertamento Trasmissione Ufficio Sanzioni della CCIAA competente per territorio (ex art. 17 l. 689/81) Ordinanza di ingiunzione/ archiviazione Opposizione Giudice di Pace/ G.U.

21 Le sanzioni Ai sensi dell art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

22 Art. 31 Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54 Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa SANZIONI DA A Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all articolo 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all articolo 4, comma 3.

23 Art. 31 Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54 SANZIONI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l arresto fino a un anno e con l ammenda (violazione degli obblighi imposti all importatore che assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, la preparazione della documentazione tecnica e l apposizione della marcatura CE) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell articolo 30, comma 2, è punito con l arresto da sei mesi a un anno e conl ammenda (provvedimenti di divieto di immissione o circolazione sul territorio nazionale e ordino di ritiro o il richiamo dal mercato)

24 PRODOTTI IMMESSI ENTRO IL 20 LUGLIO 2011 D.LGS N. 313/91 PRODOTTI IMMESSI DOPO IL 20 LUGLIO 2011 D.LGS N. 54/11 ABROGAZIONI D.LGS 313/91 dal 20 luglio 2011 Ad eccezione dell art. 2 co.1 e All. II, parte II punto 3 con decorrenza 20 luglio 2013

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