COMUNE DI VALENZA (AL) INFORMATIVA DI CARATTERE GENERALE SULL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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1 COMUNE DI VALENZA (AL) Ufficio Tributi VIA CARDUCCI VALENZA T el Fax E - m ail: tributi@comune.valenza.al.it INFORMATIVA DI CARATTERE GENERALE SULL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 1

2 COSA CAMBIA A PARTIRE DAL 01/01/2012 Dal 1 gennaio 2012 l Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l IRPEF con le relative addizionali regionali e comunali sui redditi fondiari per immobili non locati, sono sostituite dall Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale. Dal 01/01/2012, quindi, non esiste più l ICI e le norme che la riguardano contenute nel D.Lgs. n 504/1992 e s.m.i., se non espressamente richiamate dall art. 13 del D.L. n 201/2011 convertiti dalla Legge n 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia ), non possono ritenersi applicabili alla nuova imposta. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Decreto Legge n 201/2011 convertito dalla Legge n 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia ), art. 13 Istituzione dell imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale; - Decreto Legislativo n 504/1992 Istituzione dell ICI per i soli articoli richiamati; - Decreto Legislativo n 23/2011, art. 8 e 9 in quanto compatibili Istituzione dell Imposta Municipale Propria e abolizione dell ICI; - Decreto Legislativo n 446/1997, art. 52 e 59 Potere regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali. IL REGIME SPERIMENTALE La nuova imposta avrà un periodo di applicazione sperimentale dal 01/01/2012 al 31/12/2014, successivamente a partire dal 0/01/2015 l imposta entrerà a regime con possibili modificazioni. LE PRINCIPALI NOVITA La nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ricalca, in buona sostanza, l Imposta Comunale sugli Immobili sia per quanto riguarda l individuazione dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda le fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), sia il metodo di determinazione della loro base imponibile. Emergono, tuttavia, sostanziali novità che possono essere di seguito riassunte senza la pretesa di assoluta esaustività: - Reintroduzione dell obbligo di versamento dell imposta dovuta per l abitazione principale, la quale viene limitata ad una sola unità catastale (eliminando il concetto degli alloggi contigui elaborato da una parte della giurisprudenza in materia di ICI), ove il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) ed il suo nucleo familiare 2

3 dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (che divengono elementi tassativi per l attribuzione della natura di abitazione principale dell alloggio). Dall imposta dovuta per l abitazione principale si detrae una somma complessiva (detrazione) di Euro 200,00. La detrazione può essere maggiorata di Euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26 anno di età) a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base di Euro 200,00, non può superare l importo massimo di Euro 400,00. - Individuazione del concetto di pertinenza (asservimento dal punto di vista civilistico) dell abitazione principale nelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie, anche se iscritte unitamente all unità ad uso abitativo. - Ridefinizione e diversificazione dei coefficienti di capitalizzazione (moltiplicatori catastali) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (le quali vanno rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni agricoli (che vanno rivalutati del 25%) per la determinazione della base imponibile. - Assoggettamento all imposta dei fabbricati ancorché rispettosi dei requisiti di ruralità come definiti dall art. 9, commi 3, 3bis e 3ter del D.L. n 557/1993 convertiti con modificazioni dalla legge n 133/ Obbligo di versamento dell imposta mediante modello F24. A decorrere dal 1 dicembre 2012 si potrà versare anche con apposito bollettino di conto corrente postale. - Quota d imposta a favore dello Stato gravante sugli immobili diversi da: o abitazione principale e relative pertinenze; o immobili strumentali all agricoltura; o unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; o alloggi regolarmente assegnati dalle ATC (Agenzie Territoriali per la Casa); - Riduzione del 50% delle basi imponibili relative ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché dei fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del codice di cui al D.Lgs , n 42; 3

4 ALCUNI APPROFONDIMENTI Soggetti passivi Sono assoggettati alla nuova imposta coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti: Proprietà; Usufrutto; Uso; Abitazione (che comprende l assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio); Enfiteusi; Superficie; Il concessionario di aree demaniali; Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) sin dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso; Base imponibile Il valore imponibile si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia di immobile che deve essere tassato. Per la definizione degli immobili si rimanda alle norme specifiche. Fabbricati Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti in data 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10. Esempio: fabbricato A/2, rendita Euro 520,00, valore imponibile = (Euro 520,00 + 5%) x 160 = Euro , per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. Esempio: fabbricato C/3, rendita Euro 870,00, valore imponibile = (Euro 870,00 + 5%) x 140 = Euro ,00-80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 Esempio: fabbricato D/5, rendita Euro 9.400,00, valore imponibile = (Euro 9.400,00 + 5%) x 80 = Euro ,00 4

5 - 60 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio Esempio: fabbricato D/8, rendita Euro ,00, valore imponibile anno 2012= (Euro ,00 + 5%) x 60 = Euro ,00. valore imponibile anno 2013= (Euro ,00 + 5%) x 65 = Euro ,00-55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Esempio: fabbricato C/1, rendita Euro 960,00, valore imponibile = (Euro 960,00 + 5%) x 55 = Euro ,00 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, mai denunciati in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili. Aree fabbricabili Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1 gennaio dell anno di imposizione. Il valore venale dell area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia. L ufficio tributi, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree nonché al fine di deflazionare il contenzioso limitando i propri poteri di accertamento, ha determinato, con deliberazione del Consiglio comunale n 40 del , i valori minimi delle aree fabbricabili suddivise per zone territoriali omogenee. Per la consultazione dei suddetti valori minimi, valori che rilevavano anche ai fini ICI nelle precedenti annualità, è possibile rivolgersi all ufficio tributi oppure consultare il sito internet del Comune. Terreni agricoli Per i terreni agricoli, che non rientrano nelle fattispecie di aree edificabili, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente in data 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all art. 1 del D.Lgs , n 99, iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a

6 Esempio: terreno agricolo con Reddito Dominicale (RD) pari ad Euro 103,27, valore imponibile = (Euro 103, %) x 135 = Euro ,81. Aliquote e detrazioni Si ricorda che, come avveniva ai fini ICI, l imposta è dovuta in proporzione alle quote di possesso sugli immobili ed in funzione dei mesi dell anno per i quali si è protratto il possesso considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni. Si precisa che il personale dell ufficio tributi non effettua conteggi d imposta per conto dei contribuenti. Novità assoluta, rispetto all ICI, è la comparsa di una quota d imposta riservata allo Stato che si calcola applicando l aliquota pari al 3,8 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell abitazione principale e relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dalle ATC (Agenzie Territoriali per la Casa). La quota d imposta statale non si somma alle aliquote determinate dal Comune ma è parte di esse. Attenzione: in merito alle modalità di assoggettamento alla quota d imposta statale per alcune fattispecie abitative, potrebbero essere emanate nuove norme. Si consiglia, pertanto, di verificare la coerenza delle somme calcolate con le nuove norme prima del versamento dell acconto d imposta. Le aliquote e le detrazioni d imposta sono ad oggi in fase di determinazione da parte del Comune. Attenzione: limitatamente all anno 2012, il pagamento delle prime due rate relative all imposta dovuta sull abitazione principale, ovvero il pagamento della prima rata relativa all imposta dovuta sulle rimanenti fattispecie, dovrà avvenire utilizzando le aliquote e le detrazioni di base previste dalla normativa in vigore, ed in particolare: - abitazione principale e relativa/e pertinenza/e: 4 per mille. Sull abitazione principale si applica una detrazione pari ad Euro 200,00; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente in detta abitazione. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superrare l importo massimo di Euro 400,00. - fabbricati rurali ad uso strumentale (es.: stalle, fienili, depositi, ecc.) escluse le abitazioni: 2 per mille; 6

7 - tutte le restanti fattispecie imponibili (es.: seconde case, terreni, uffici, negozi, fabbricati industriali e commerciali, ecc.): 7,60 per mille. Si precisa che, in sede di pagamento della rata di dicembre, i Sig.ri Contribuenti saranno tenuti ad effettuare i dovuti conguagli sulla scorta delle aliquote e detrazioni che, entro il , saranno deliberate dal Comune. Versamento L imposta annua si versa con le seguenti modalità: - abitazione principale e relative pertinenze: l imposta è versata in 3 rate di cui la prima e la seconda, in misura ciascuna pari ad un terzo dell imposta calcolata applicando l aliquota e le detrazioni di base, da corrispondere, rispettivamente, entro il 16 giugno ed il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno sulla scorta delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune, con conguaglio sulle precedenti rate; - fabbricati rurali ad uso strumentale: la prima rata, da corrispondere entro il 16 giugno, è versata nella misura del 30 per cento dell imposta dovuta applicando l aliquota di base e la seconda rata, da corrispondere entro il 16 dicembre, è versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno sulla scorta dell aliquota deliberata dal Comune, con conguaglio sulla prima rata; - fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni e da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012: il versamento dell imposta è effettuato, sulla scorta delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune, in unica soluzione entro il 16 dicembre; - tutte le restanti fattispecie (altre tipologie di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili): l imposta è versata in 2 rate di cui la prima, in misura pari al 50% dell imposta calcolata applicando l aliquota di base, da corrispondere entro il 16 giugno; la seconda rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno sulla scorta delle aliquote deliberate dal Comune, con conguaglio sulla prima rata. Nel caso in cui la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì). Resta in ogni caso nelle facoltà del Contribuente provvedere al versamento dell imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, fermo restando l eventuale conguaglio di cui sopra da operarsi a dicembre. 7

8 Il versamento d imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24 oppure, ma solamente a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale. Il versamento dell imposta con il modello F24 può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell imposta a mezzo del suddetto modello non prevede l applicazione di commissioni. Codici tributo da utilizzare nel modello F24: 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) 3914 terreni agricoli (destinatario il Comune) 3915 terreni agricoli (destinatario lo Stato) 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune) 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato) 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato) 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) 3924 interessi da accertamento (destinatario Stato) L importo totale da versare deve essere arrotondato all euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es.: totale da versare: Euro 115,49 diventa Euro 115,00; totale da versare Euro 115,50 diventa Euro 116,00). Il versamento minimo è pari ad Euro 5,00 annui (non relativi ad ogni singola rata). Agevolazioni Le principali agevolazioni, già in vigore per l ICI e applicabili anche ai fini IMU, sono le seguenti: - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunià montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all art. 5-bis del DPR , n 601 e s.m.i.; 8

9 - i fabbricati esclusivamente all esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali; - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n 984; - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR , n 917, e s.m.i. non destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, recettive, culturali, ricreative e sportive. L art. 4, comma 1, del D.L , n 16, dispone inoltre che ai fini IMU sono altresì esenti i fabbricati rurale ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, e s.m.i., ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dei Comuni italiani predisposto dall ISTAT. La quota d imposta a favore dello Stato Tra le novità introdotte dall IMU vi è l istituzione di una quota d imposta a favore dello Stato determinata sulla base dell aliquota del 3,8 per mille. L aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione dell abitazione principale e relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dalle ATC (Agenzie Territoriali per la Casa).. L aliquota statale non si aggiunge alle aliquote che verranno deliberate dal Comune ma è parte di esse. Così, ad esempio, se il Comune dovesse deliberare una determinata aliquota agevolata pari ad Euro 6,6 per mille, di tale aliquota, la quota d imposta calcolata applicando il 3,8 per mille andrà versata direttamente allo Stato, mentre al Comune resterà la differenza (6,6 3,8 = 2,8 per mille). Allo stesso modo se il Comune dovesse deliberare un aliquota ordinaria maggiorata del 9,6 per mille, allo Stato andrà sempre una quota d imposta calcolata sulla base dell aliquota del 3,8 per mille, mentre al Comune spetterà la differenza (9,6-3,8 = 5,8 per mille). La quota d imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente (nel medesimo momento e con il medesimo modello F24) alla quota d imposta dovuta al Comune. 9

10 ATTENZIONE: IN MERITO ALLE MODALITA DI ASSOGGETTAMENTO ALLA QUOTA DI IMPOSTA STATALE PER ALCUNE FATTISPECIE ABITATIVE, POTREBBERO ESSERE EMANATE NUOVE NORME. SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI VERIFICARE LA COERENZA DELLE SOMME CALCOLATE CON LE NUOVE NORME PRIMA DEL VERSAMENTO DELL ACCONTO D IMPOSTA. 10

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