AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE Sede Legale: Strada delle Scotte, Siena C.F. e P.I

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1 IL DIRETTORE GENERALE Dr. Pierluigi Tosi coadiuvato dal: - Direttore Amministrativo Dr. Giacomo Centini - Direttore Sanitario Dr.ssa Silvia Briani Richiamato l art. 3 del D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.; Letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) con la quale il proponente/responsabile del procedimento Dr.ssa Roberta Croci - Direttore U.O.C. Affari Generali, propone l adozione di atto recante ad oggetto Convenzione tra l'azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'azienda USL TOSCANA SUD EST- sede operativa di Siena- per attività di collaborazione e consulenza nella branca specialistica di pediatria/neonatologia Proroga ; Preso atto che il suddetto Proponente ed il Responsabile del procedimento Sig. Sonia Funghini - per quanto di competenza, attestano la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della citata proposta; Ritenuto opportuno, preso atto di quanto sopra specificato, approvare lo schema di convenzione per la proroga dell attività in oggetto, con l'azienda USL Toscana Sud Est sede operativa di Siena -; Considerato pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni sopra esposte; Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; Sulla base dei poteri conferitigli con Decreto Presidente G.R.T. n. 149 del ; D E L I B E R A 1. di far propria la proposta allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di approvare e sottoscrivere la Convenzione tra l'azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'azienda USL TO- SCANA SUD EST sede operativa di Siena -, per attività di collaborazione e consulenza nella branca specialistica di pediatria/neonatologia Proroga, secondo lo schema allegato 1a) alla suddetta proposta; 2. di dare atto che la tariffa per le prestazioni in oggetto sarà corrisposta dall'azienda USL Toscana Sud Est sede operativa di Siena -., come descritto in premessa e riportato nello schema convenzionale allegato; 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R.T. 40/2005, art. 42, c. 2, per l urgenza richiesta dalla AUSL; 4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della L.R.T. 40/2005 e ss.mm. e ii., art. 42, c. 2.

2 PROPOSTA n. 388 del Allegato 1 Oggetto: Convenzione tra l'azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'azienda USL TOSCANA SUD EST- sede operativa di Siena- per attività di collaborazione e consulenza nella branca specialistica di pediatria/neonatologia Proroga. Struttura proponente: UOC Affari Generali VISTO: - la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, c. 1, - il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; - la Legge Regionale n. 40/2005, - la Legge Regionale n. 84/2015; VISTA quindi la nota dell AUSL sede operativa di Siena -, con la quale si richiede alla Aous la proroga della convenzione in oggetto, per il periodo di tre mesi, a decorrere dal 1 marzo 2016; RICHIAMATA la precedente deliberazione Aous, n 540/ tra l'azienda Ospedaliera Universitaria Senese e l'azienda USL 7 di Siena ora Azienda USL Toscana Sud Est, per attività di collaborazione e consulenza nella branca specialistica di pediatria/neonatologia, di cui si riassumono di seguito i tratti organizzativi ed economici essenziali: - la Aous assicura la propria collaborazione e consulenza nella branca specialistica di pediatria/neonatologia, presso i Presidi Ospedalieri della Zona Val di Chiana Senese e della Zona Alta Val d Elsa, per un massimo di 12 ore settimanali, per un periodo di tre mesi; - la AUSL provvede a conferire un compenso orario di euro 35,23, corrispondente al valore lordo delle indennità orarie corrisposte dalla Aous al proprio dipendente, da attribuire in proporzione alle ore effettivamente prestate; CONSIDERATO: - che nell ambito di una logica di area vasta è opportuno continuare a sviluppare programmi e progetti interaziendali per prestazioni specialistiche di eccellenza tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, finalizzate ad integrare, razionalizzare e qualificare l offerta con l obiettivo di privilegiare l appropriatezza degli interventi e l ottimizzazione dei servizi nei percorsi assistenziali; - che la predetta Azienda USL valuta necessario, allo stato attuale, in relazione al suo fabbisogno, continuare ad avvalersi dell'attività di consulenza di uno Specialista dell Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (Aous) per la specialità di pediatria/neonatologia; - che la Aous si rende disponibile a proseguire nella collaborazione avviata ed il Sanitario interessato, accetta di erogare le prestazioni specialistiche in favore della AUSL; ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Responsabile della UOC Terapia Intensiva Neonatale dell Aous; RICHIAMATA ancora la già citata Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in

3 materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nella quale all art. 15 si determina che...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ; CONSIDERATO che risulta pertanto opportuno procedere alla proroga della convenzione in oggetto secondo lo schema allegato 1a) alla presente proposta al fine di proseguire nell intento di assicurare una piena collaborazione tra le due Aziende Sanitarie, con lo scopo di ottimizzare le risorse disponibili; DATO atto che la parte istruttoria del presente provvedimento con i connessi elementi procedurali è stata condotta dall UOC Affari Generali, struttura competente e responsabile del relativo procedimento; ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta; PROPONE 1. di prorogare l attività di collaborazione e consulenza nella branca specialistica di pediatria/neonatologia da parte della Aous in favore della Azienda USL Toscana Sud Est - sede operativa di Siena -, per il periodo di tre mesi, a decorrere dal 1 marzo 2016, secondo lo schema di convenzione, allegato 1a) alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che la tariffa per le prestazioni in oggetto sarà corrisposta dall'azienda USL Toscana Sud Est - sede operativa di Siena -, come descritto in premessa e riportato nello schema convenzionale allegato. 3. di dichiarare l adottanda deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R.T. 40/2005, art. 42, c. 4, per l urgenza richiesta dalla AUSL. Il Responsabile UOC Affari Generali (Roberta Croci) Il Responsabile del procedimento (Sonia Funghini)

4 Allegato 1/a CONVENZIONE TRA L' E L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI PEDIATRIA/NEONATOLOGIA. PROROGA. *************** L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, con sede in Siena, Strada delle Scotte n. 14 (Cod. Fiscale e Partita IVA n ), di seguito denominata "Azienda Ospedaliera", nella persona del Direttore Generale Dr. Pier Luigi Tosi, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda, di seguito Azienda Ospedaliera. E L'Azienda USL Toscana Sud Est, con sede legale in Via Curtatone, 54, Arezzo, presso la sede operativa di Siena, Piazzale Rosselli, 26 - C.F , di seguito denominata AUSL, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Enrico Desideri, il quale agisce in nome e per conto della Azienda USL Toscana Sud Est, in esecuzione della deliberazione n.. del, di seguito AUSL. PREMESSO CHE - è stata stipulata tra i due Enti, una convenzione con validità / per attività di consulenza di pediatria/neonatologia da parte di uno Specialista dell Azienda Ospedaliera presso i Presidi Ospedalieri della AUSL Toscana Sud Est - Zona Val di Chiana Senese e Zona Alta Val d Elsa; - nell ambito di una logica di area vasta è opportuno sviluppare programmi e progetti interaziendali per prestazioni specialistiche di eccellenza tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, finalizzate ad integrare, razionalizzare e qualificare l offerta con l obiettivo di privilegiare l appropriatezza degli interventi e l integrazione dei servizi nei percorsi assistenziali nonché di eliminare le situazioni di disagio dei cittadini costretti ad una mobilità passiva; - per tale motivo l AUSL e l Azienda Ospedaliera intrattengono rapporti per prestazioni di consulenze specialistiche in varie branche; - la AUSL valuta necessario, allo stato attuale, in relazione al suo fabbisogno, la prosecuzione dell'attività di consulenza da parte dell Azienda Ospedaliera per la specialità di pediatria/neonatologia; - la collaborazione oggetto della presente convenzione non deve compromettere il buon andamento dell'attività dei servizi presso cui opera lo Specialista dell Azienda Ospedaliera; - il Sanitario dell Azienda Ospedaliera si dichiara consenziente a prestare l'attività di collaborazione e consulenza che forma oggetto del presente atto, in virtù degli obblighi convenzionali assunti dall Azienda Ospedaliera stessa, esplicando la suddetta attività per finalità di interesse del SSR; - gli obblighi convenzionali intercorrono esclusivamente tra l'azienda Ospedaliera e la AUSL;

5 VISTO: - la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, c. 1, - il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; - la Legge Regionale n. 40/2005, - la Legge Regionale n. 84/2015; TUTTO CIO PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 PREMESSA Le premesse si intendono parte integrante del presente atto. Art. 2 OGGETTO La presente convenzione, proroga a quella già vigente nel periodo 30 agosto , disciplina il rapporto di collaborazione e consulenza tra le due Aziende mediante l utilizzo di una professionalità nella branca di pediatria/neonatologia. In attuazione di tale rapporto l'azienda Ospedaliera s'impegna ad assicurare consulenze mediche ambulatoriali in favore della AUSL Toscana Sud Est sede operativa di Siena -, nelle forme e con le modalità indicate al successivo art. 3. Art. 3 PRESTAZIONI L attività di consulenza viene assicurata da uno Specialista dell Azienda Ospedaliera, in collaborazione con gli Specialisti della AUSL. In particolare la predetta attività garantisce quanto segue: a) Attività di collaborazione e consulenza nella branca specialistica di pediatria/neonatologia; La consulenza è espletata mediante accessi per un numero massimo di 12 (dodici) ore settimanali, diurne, esclusi i giorni festivi e prefestivi, in date da concordare. Art. 4 - SEDE E LOCALI L attività oggetto della presente convenzione è svolta presso i Presidi Ospedalieri della AUSL - Zona Val di Chiana Senese e Zona Alta Val d Elsa, con sede di prevalente destinazione presso il Presidio della Zona Val di Chiana Senese. La AUSL è tenuta a mettere a disposizione i locali, le attrezzature, il personale, i farmaci, i presidi sanitari e quant'altro necessario per l'effettuazione delle prestazioni di consulenza. Art. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.

6 La presenza dello Specialista incaricato per conto dell Azienda Ospedaliera presso la AUSL, sarà opportunamente registrata presso la Direzione della UOC di competenza, in modo che venga attestato l orario d inizio e termine del servizio dello stesso. In alternativa la presenza potrà essere rilevata attraverso strumenti di registrazione informatici. Il sanitario incaricato del servizio dovrà redigere un prospetto mensile nel quale vengono evidenziati: il numero ed il giorno degli accessi, il numero delle ore effettuate. E cura dello Specialista trasmettere il prospetto al Responsabile dell Area Funzionale Medica dell AUSL di competenza, ai fini dell'attestazione dell'avvenuta erogazione del servizio e della conformità degli stessi alle condizioni della presente convenzione. La medesima documentazione sarà trasmessa dall'ausl all'azienda Ospedaliera per l emissione della fattura trimestrale che verrà liquidata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. Art. 6 - COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA Per l espletamento dell attività in oggetto la AUSL corrisponderà all Azienda Ospedaliera i seguenti compensi: a) compenso orario, pari a 35,23, corrispondente al valore lordo delle indennità orarie corrisposte dall Azienda Ospedaliera al proprio dipendente; b) al professionista dell Azienda Ospedaliera è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio in base alla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Art. 7 - PROGRAMMAZIONE E MODIFICA ACCESSI I programmi relativi agli accessi settimanali vengono concordati fra lo Specialista dell Azienda Ospedaliera ed i Responsabili dei Presidi Ospedalieri delle competenti strutture organizzative della AUSL, responsabili del monitoraggio e del buon andamento dell attività oggetto della presente Convenzione, con particolare riferimento all'attivazione delle modalità organizzative necessarie all'espletamento dell attività stessa. Il numero di accessi settimanali, potrà essere soggetto a modifica da concordare fra le due parti, purché la variazione non determini una maggiore quantità di orario. ART. 8 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI. Il Professionista convenzionato deve predisporre, a cadenza trimestrale, un report in cui siano riportate le seguenti informazioni: - nome e cognome del paziente sottoposto a prestazione, o codice fiscale; - tipo di prestazione eseguita; - codice della prestazione. Il report, debitamente firmato e timbrato dal professionista, deve essere consegnato al Direttore dell'unità Operativa competente, unitamente ai cartellini cartacei di presenza del professionista medesimo. Il Direttore della struttura deve controfirmare l'intera documentazione, previo controllo della veridicità, e trasmetterla all Ufficio "Convenzioni con Strutture Sanitarie", corredata da una dichiarazione attestante il rispetto, da parte dello Specialista dell Azienda Ospedaliera, degli obblighi convenzionali previsti nel presente atto. Il predetto Ufficio provvede alla verifica del monte orario annuale concordato ed al relativo pagamento. ART. 9 RESPONSABILITA

7 1. La AUSL, beneficiaria delle prestazioni, provvede per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalla Regione Toscana con deliberazione GRT n. 1203/2009 e sulla base del proprio regolamento adottato con deliberazione DG n. 129/2010 recante "Costituzione Comitato Gestione Sinistri ed adozione regolamento", alla gestione diretta delle eventuali richiese di risarcimento per danni cagionati a terzi dal Professionista dell Azienda Ospedaliera durante l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, senza trasferire tale rischio a compagnie di assicurazione. Nel caso di colpa grave, come da normativa vigente e conformemente alla Legge Finanziaria 2008, la relativa copertura assicurativa rimane sempre a carico del professionista dell Azienda Ospedaliera. 2. La AUSL risponde altresì dell uso delle strutture e delle attrezzature oggetto della presente Convenzione. 3. La copertura per infortuni, per malattie professionali e rischi in itinere del professionista dell Azienda Ospedaliera è a carico della medesima. ART SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1. Il professionista coinvolto nell attività oggetto della presente Convenzione, ai fini delle disposizioni di legge in materia d igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008), ha nei confronti dell Azienda Sanitaria ospitante gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e specifico riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti. ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 1. L Azienda Ospedaliera ed il professionista che presta attività presso la AUSL in virtù della presente convenzione, sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., nonché del Regolamento aziendale in tema di trattamento dei dati personali, adottato con Deliberazione DG 23 aprile 2013, n In particolare qualora in ragione della propria attività, il professionista venga a conoscenza di dati personali trattati dalla AUSL, è tenuto in particolare a: - mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni di cui venga a conoscenza; - astenersi dall effettuare operazioni di trattamenti dei dati, salvo che non sia individuato quale incaricato. 3. Il professionista si impegna alla tenuta, conservazione ed archiviazione dei dati nel pieno rispetto del diritto di accesso. ART. 12 CONTROVERSIE 1. Ogni controversia derivante dall esecuzione della presente Convenzione che non sia definita bonariamente è devoluta all organo competente previsto dalla vigente normativa. ART. 13 APPROVAZIONE, EFFETTI, DECADENZA, DURATA 1. La presente Convenzione è sottoscritta per approvazione dai legali rappresentanti delle due Aziende Sanitarie interessate. 2. La presente convenzione ha validità dal 01 marzo 2016 al 31 maggio 2016 e non è prorogabile. 3. Le due Aziende Sanitarie, per sopravvenuti giustificati motivi, estranei alla volontà delle parti, si riservano la facoltà di disdire il presente atto prima della scadenza con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi tramite PEC ai seguenti indirizzi:

8 AOU Senese: ASL 7: 4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Direzioni Aziendali della Azienda Ospedaliera e della AUSL. ART. 14 FIRMA DIGITALE REPERTORIO 1. In base all articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Codice dell amministrazione digitale. ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI 1. Le parti si impegnano a concordare, contestualmente alla stipula del presente atto, il nominativo dell operatore che, per conto della AOUS, espleta le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione, nonché il giorno o i giorni della settimana in cui verranno effettuati i relativi accessi. 2. Le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere, al fine anche di migliorare l espletamento dell attività oggetto della convenzione, in conformità alla normativa vigente. ART. 16 SPESE 1. Il presente atto è soggetto all imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell Allegato A Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Le spese sono poste a carico della parte beneficiaria della prestazione. 2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi dell Art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 3. Il presente atto consta di n. 16 articoli, n. 5 pagine ed è conservato agli atti del competente Ufficio della AUSL 7, che provvede ad iscriverlo a repertorio. Letto, confermato e sottoscritto p. AZIENDA OSPEDALIERA SENESE p. AZIENDA USL UNIVERSITARIA SENESE TOSCANA SUD EST Il Direttore Generale Il Direttore Generale Dr. Pierluigi Tosi Dr. Enrico Desideri

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