Alberto Lolini. Grosseto, 23 aprile 2015
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1 Alberto Lolini Grosseto, 23 aprile 2015 Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti 1
2 OGM : cosa sono? Definizione Il regolamento (CE) n. 1829/ «relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati» definisce «organismo geneticamente modificato» o «OGM» un organismo geneticamente modificato quale definito all art. 2, punto 2 della direttiva 2001/18/CE che definisce organismo geneticamente modificato, un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. Alberto Lolini 2
3 OGM : come si ottiene? Una delle tecnologie per ottenere un OGM è quella del DNA ricombinante che consiste in una operazione ditaglio, cucito e copiatura. Il gene di interesse viene «tagliato» dal DNA dell organismo dal quale proviene e «cucito» dentro una nuova molecola di DNA (plasmide vettore) che lo trasporta nell organismo ospite. Qui viene «copiato» numerose volte e le sue cellule contenenti il nuovo gene esprimono il carattere desiderato. Alberto Lolini 3
4 OGM : come si ottiene? Quando la tecnica del DNA ricombinante non è applicabile viene utilizzato il «metodo balistico» che consiste nello sparare nella cellula microproiettili d oro rivestiti didna. La tecnologia del DNA ricombinante è però più specifica perché permette di inserire solo i geni di interesse e di individuare la posizione del transgene dopo che è stato inserito nel DNA della cellula. Alberto Lolini 4
5 OGM : come si ottiene? Alberto Lolini 5
6 OGM : come si ottiene? Alberto Lolini 6
7 OGM : come si identifica? Identificazione Lo studio di tecniche di rilevazione sempre più sensibili è in rapido sviluppo per soddisfare le domande poste dalla normativa in vigore. Ilivelli incuisi opera sono tre: Stabilire se l alimento contiene OGM Verificare se l eventuale OGM è tra quelli approvati Rilevare la percentuale diogm presente Alberto Lolini 7
8 OGM : come si identifica? Pertanto le modalità di analisi possono avvenire adue livelli: Identificare la presenza didna estraneo Identificare la presenza di un nuovo prodotto proteico La tecnica che permette l identificazione in modo rapido della presenza di OGM in un alimento, individuando i frammenti di DNA inseriti, é la reazione a catena della polimerasi(pcr) Alberto Lolini 8
9 OGM : come si identifica? Attualmente si effettua un analisi basata sulla individuazione di due sequenze di DNA, i cosiddetti promotori 35S e il terminatore NOS, che sono largamente utilizzati per produrre OGM. In questo modo con un solo test generale si identificano OGMdi diverso tipo. A livello europeo sono stati validati due protocolli perlo screening del maisedella soia. Alberto Lolini 9
10 OGM : Normativa Regolamento (CE) n. 1829/ del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Regolamento (CE) n. 641/2004 del 6 aprile 2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/ Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. Alberto Lolini 10
11 OGM : Normativa Regolamento (CE) n. 1946/2003 del 15 luglio 2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM. Regolamento (CE) n. 65/2004 del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l assegnazione di identificatori unici per gli OGM. Regolamento (UE) n. 120/ del 7 febbraio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l attuazione dell articolo 32 del regolamento(ce) (CE)n.1829/2003. Regolamento (UE) n. 503/2013 del 3 aprile 2013 relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati Alberto Lolini 11
12 OGM : Normativa Regolamento (CE) n. 1829/2003 Il regolamento stabilisce le procedure ed i requisiti con i quali gli alimenti geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato al fine di ottenere l autorizzazione da parte della Commissione Europea. Gli alimenti così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nella autorizzazione. Alberto Lolini 12
13 OGM : Normativa Regolamento (CE) n. 1830/2003 Il regolamento stabilisce che tutti gli alimenti geneticamente modificati, che sono destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per le collettività, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di organismi geneticamente modificati, contiene (nome dell organismo o nome dell ingrediente) geneticamentemodificato. Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari. Alberto Lolini 13
14 OGM : Normativa Regolamento (CE) n. 1830/2003 Il regolamento inoltre prevede che gli alimenti geneticamente modificati devono rispettare le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Il regolamento definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare organismi geneticamente modificati e prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati in tutte le fasi della immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione. A tal fine gli operatori devono predisporre sistemi e procedure standardizzate che consentano di conservare tali informazioni e di identificare fornitori e destinatari. Alberto Lolini 14
15 OGM : Il Piano Nazionale e Regionale Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e relativo Piano Regionale della Toscana Alberto Lolini 15
16 OGM : Il Piano nazionale Il Ministero della Salute ha elaborato per il periodo il nuovo Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti sia sul territorio che all importazione. Ciò in applicazione dei due regolamenti (CE) nn. 1829/ e 1830/2003 e del regolamento (CE) n. 882/ in quanto parte integrale del Piano Nazionale Integrato (PNI) previsto dall art. 41 dello stesso regolamento relativo ai controlli ufficiali. Alberto Lolini 16
17 OGM : Il Piano nazionale Nel Piano sono state individuate le principali matrici, gli alimenti da sottoporre al controllo e i criteri da adottare da parte degli USMAF, nonché quelli cui ogni Regione e Provincia autonoma deve conformarsi per l adozione di un proprio Piano Regionale. Nel Piano sono indicate, inoltre, le modalità di trasmissione dei dati per garantire il corretto flusso delle informazioni sui controlli effettuati dalle Autorità sanitarie in ogni Regione/Provincia Alberto Lolini 17
18 OGM : Obiettivi del Piano nazionale Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti, a seguito di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 882/2004, ha quello di garantire il controllo sull attuazione della legislazione comunitaria nel settore degli alimenti GM, e precisamente: Programmare e coordinare in maniera uniforme le attività mirate alla verifica della conformità degli alimenti ai requisiti di autorizzazione ed etichettatura previsti Garantire il flusso di informazioni dalle Regioni alle Autorità centrali e conseguentemente alla CE Fornire a tutti i soggetti una visione complessiva dei risultati regionali e nazionali per le successive programmazioni Alberto Lolini 18
19 OGM : Il Piano regionale La Regione Toscana, preso atto della Nota del Ministero della Salute, prot. DGSAN n del 16 dicembre 2014, con la quale veniva trasmesso il Piano nazionale di controllo ufficiale di organismi geneticamente modificati negli alimenti, forniva le indicazioni riguardanti le attività di controllo ufficiale da attuare in Toscana attraverso il Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti peril periodo , da trasmettere poi a tutte le Aziende USL per la sua esecuzione Alberto Lolini 19
20 OGM : Il Piano regionale Coordinamento Le attività generali e di supporto ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione del controllo ufficiale degli alimenti sulla presenza di OGM, vengono coordinate dal Settore «Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria» della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana. Referente: Dr.ssa Emanuela Balocchini responsabile del Settore Via T. Alderotti n. 26/N Firenze Alberto Lolini 20
21 OGM : Il Piano regionale Laboratorio di riferimento Le attività analitiche finalizzate alla ricerca di OGM fanno riferimento allo IZS del Lazio e Toscana. I campioni sono conferiti alle Sezioni territoriali dello IZS LT per essere inviati alla sede di Firenze che esegue le operazioni di preparazione del campione (macinazione e/o omogeneizzazione e aliquotazione) e trasferisce i campioni alla sede di Roma dello IZS perle analisi Referente: Dr.ssa Esterina Indino sezione di Firenze dell IZS LT Via Castelpulci n Scandicci Firenze tel esterina.indino@izslt.itit Alberto Lolini 21
22 OGM : Il Piano regionale Indicazioni per il controllo ufficiale Le tecniche per l esecuzione delle attività di controllo ufficiale previste nel presente Piano sono quelle indicate e definite all art. 10 del Reg. (CE) n. 882/2004. I controlli ufficiali sono eseguiti dalle Autorità Competenti per la sicurezza alimentare nel rispetto di quanto contenuto nell art. 10 del Reg. (CE) n. 882/ e secondo procedure documentate di conformità a quanto previsto dall art. 8 del medesimo regolamento. Le relazioni sui controlli ufficiali vengono eseguite utilizzando la modulistica prevista dal decreto dirigenziale n del18 novembre Alberto Lolini 22
23 OGM : Il Piano regionale Indicazioni per il controllo ufficiale Le attività di controllo ufficiale consistono: Controlli documentali per la verifica della conformità alla normativa vigente della documentazione relativa alle materie prime, ai prodotti e alle procedure per evitare la presenza diogm Verifica della concordanza tra i certificati e altri documenti di accompagnamento della partita e la partita stessa Controlli materiali per la verifica delle procedure adottate per evitare la presenza diogm I controlli devono essere effettuati in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti Alberto Lolini 23
24 OGM : Il Piano regionale Obiettivi del controllo ufficiale Verifica del rispetto dei requisiti di tracciabilità e di etichettatura(art.4 del Reg.(CE) (CE)n.1830/2003) In caso di OGM non dichiarati, verifica delle misure adottate per evitare la presenza di materiale geneticamente modificato (articolo 12, comma3,del Reg.(CE) (CE)n.1829/2003) La verifica puntuale della documentazione consente anche di evitare talvolta campionamenti inutili dei prodotti Alberto Lolini 24
25 OGM : il Piano regionale Il Piano dispone che siano effettuati controlli presso strutture di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari contenenti mais, soia e riso, con particolare attenzione alla produzione e distribuzione di prodotti dietetici destinati alla prima infanzia edai celiaci. Ogni Autorità Competente territoriale deve effettuare controlli aventi gli obiettivi citati in almeno due strutture tra quelle sopra indicate. Alberto Lolini 25
26 OGM : Il Piano regionale Attività di campionamento Per quanto riguarda il campionamento di prodotti finiti, è preferibile eseguirlo presso aziende di produzione, poiché in tali stabilimenti dovrebbe esserci maggiore disponibilità di prodotto e quindi eseguire un campionamento più rappresentativo. Inoltre sarà più facile risalire alle materie prime che costituiscono il prodotto oggetto del campionamento Alberto Lolini 26
27 OGM : Il Piano regionale Attività di campionamento Il campionamento effettuato al dettaglio può rappresentare un punto critico, poiché spesso si ottiene un risultato ottenuto dall analisi condotta su una singola confezione o su un numero limitato di confezioni, e quindi poco rappresentativo del lotto di appartenenza. Si raccomanda quindi di eseguire campionamenti di materie prime o prodotti confezionati a livello di produzione o grande distribuzione escludendo la piccola produzione artigianale con vendita diretta al consumatore finale. Alberto Lolini 27
28 OGM : Il Piano regionale Campionamento Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti geneticamente modificati (GM) sono riportati nella Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevamento degli OGM nel quadro del Regolamento (CE) n. 1830/2003 relativo al controllo dei requisiti di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati autorizzati. Alberto Lolini 28
29 OGM : Il Piano regionale Campionamento Considerando la complessità di attuare le metodologie riportate nella citata raccomandazione, si ritiene di poter applicare le strategie di campionamento riportate nel Regolamento (CE) n. 401/2006 e s.m., relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari. Nell attività di campionamento non è necessario operare in condizioni di sterilità, tuttavia le operazioni di campionamento devono essere effettuate in modo da garantire l assenza di contaminazioni da fonti OGM. Alberto Lolini 29
30 OGM : Il Piano regionale Campionamento Per l effettuazione del campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti deve essere usato il modello di verbale previsto dall Allegato 6 del Piano. Qualora si renda necessario compiere operazioni di macinazione/omogeneizzazione presso il laboratorio di riferimento è necessario fare uso anche del modello di verbale previsto dall Allegato 6 bis del medesimo Piano. Alberto Lolini 30
31 OGM : il Piano regionale Alberto Lolini 31
32 OGM : Il Piano regionale Campionamento L Allegato 5 del Piano nazionale riporta dettagliate indicazioni fornite dall Istituto Superiore di Sanità di campionamento da seguire nel corso dei controlli, con particolare riferimento al campionamento a : Partite/lotti di peso inferiori a 50 tonnellate Partite/lotti di peso superiori a 50 tonnellate Vendita al dettaglio Alberto Lolini 32
33 OGM : Il Piano regionale Campionamento di partite superiori a 50 t. Per partite/lotti superiori a 50 tonnellate si procede come indicato nel Regolamento (CE) n. 401/2006, Allegato 1, punto B (metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati) Dimensione Partita/lotto Peso o numero N campioni elementari o Peso del Campione in ton. sottopartite confezioni Globale (Kg) > t Riferimento Reg. CE 401/2006 > 300 e < sottopartite Reg. UE 519/2014 >50 e < t Reg. UE 519/2015 Con peso del campione elementare di circa 100 grammi Alberto Lolini 33
34 OGM : Il Piano regionale Campionamento di partite inferiori a 50 t. Per partite/lotti inferiori a 50 tonnellate è possibile applicare il Regolamento (CE) n. 401/2006, Allegato 1, punto B (metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati partite inferiori a 50t) Peso della Partita/lotto N campionielementari o confezioni Peso del Campione Globale (Kg) <50 kg 3 1 > 50 e < 500 kg 5 1 > 500 e < 1000 kg 10 1 > 1 e < 3 ton > 3 e < 10 ton > 10 e < 20 ton Alberto Lolini 34
35 OGM : Il Piano regionale Campionamento di partite inferiori a 100 t. Per i prodotti sfusi e solo per lotti inferiori a 100 tonnellate è possibile applicare le procedure di campionamento previste dalla Raccomandazione CE/787/2004, con esclusione dell obbligo di prelevare i campioni elementari d archivio. Dimensione della N campionielementari o Peso del Campione Partita/lotto (t) confezioni Globale (Kg) < Alberto Lolini 35
36 OGM : Il Piano regionale Campionamento di partite inferiori a 100 t. Per i prodotti confezionati è possibile utilizzare le procedure descritte nella nota UNI CEN/TS 15568, con il peso dei campioni elementari di circa 100 gr. ed il loro numero individuato caso per caso Numero di unità che costituiscono la Partita/lotto Fino a 10 N di unità da campionare Ciascuna unità Da 10 a unità prelevate ad intervalli regolari > 100 Radice quadrata del numero totale delle unità, campionate ad intervalli regolari Alberto Lolini 36
37 OGM : Il Piano regionale Campionamento al dettaglio Per partite molto piccole ( 0,5 t) si può prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma il campione globale deve pesare almeno1kg. Se un prodotto viene commercializzato al dettaglio in confezioni per es. da 500 gr, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore purché il suo peso sia pari al peso richiesto peril campione globale. Alberto Lolini 37
38 OGM : Il Piano regionale Matrici da sottoporre a campionamento Alberto Lolini 38
39 OGM : il Piano regionale Alberto Lolini 39
40 OGM : il Piano regionale Alberto Lolini 40
41 OGM : il Piano regionale Alberto Lolini 41
42 OGM : Sanzioni Sanzioni Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1829/ e n. 1830/2003, ed in particolare alle prescrizioni relative all autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura, sono sanzionate dal: Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/ e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati. Alberto Lolini 42
43 OGM : Reati del Codice Penale Reati del Codice Penale Dal punto di vista penale il reato che maggiormente potrebbe essere contestato a fronte del rinvenimento di OGM negli alimenti e nei mangimi per una filiera dichiarata NON OGM è: Art. 515 C.P. (frode in commercio) Tale disposizione punisce con la reclusione o con la multa la vendita di un prodotto per un altro, ovvero un prodotto diverso per origine, qualità, quantità o provenienza da quello dichiarato o pattuito. Alberto Lolini 43
44 OGM : Reati del Codice Penale Reati del Codice Penale Un altra tipologia di reato potrebbe essere riferibile a : Art. 516 C.P. (frode ) La norma punisce con la reclusione e la multa chiunque pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine. Alberto Lolini 44
45 OGM : Reati del Codice Penale Reati del Codice Penale Nel caso di commercializzazione di prodotti geneticamente modificati al di fuori dei limiti autorizzativi potrebbe ravvisarsi quanto previsto da: Art. 5, lettera a) Legge 283/1962 Che punisce con l arresto o l ammenda chiunque impieghi nella preparazione di alimenti o bevande, vende, detenga per vendere o somministri, o comunque distribuisce per il consumo sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale. Alberto Lolini 45
46 OGM Grazie per l attenzione e buon lavoro Alberto Lolini 46
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