CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. Definizioni NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

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1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Definizioni Nel testo che segue si intende: per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; per POLIZZA: Il documento che prova l assicurazione; per CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l assicurazione; per ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; per CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; per SOCIETA : L impresa assicuratrice; per PREMIO: La somma dovuta alla Società; per SINISTRO: Il verificarsi dell evento per il quale è prestata l assicurazione; per INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Art. 3 Efficacia temporale della garanzia La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere trascorsi 90 giorni dalla data di effetto dell assicurazione. I sinistri, verificatisi nel periodo sopra indicato, devono comunque essere denunciati entro dodici mesi dalla scadenza del periodo di efficacia della garanzia. Art. 4 - Pagamento del premio Ogni trimestre, entro il 10 del mese successivo, la Contraente provvederà a trasmettere alla Società un riepilogo delle adesioni pervenute nel periodo considerato. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120 giorno dopo quello della scadenza di ogni trimestre e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art del codice civile. Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del codice civile. Art. 7 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 - Proroga dell'assicurazione In mancanza di disdetta, spedita da una delle parti, mediante lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così successivamente. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. COSA AVVIENE IN CASO DI SINISTRO

2 Art Insorgenza del sinistro Il sinistro insorge al verificarsi dell evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: - le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse; - le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto; - i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità. - Art Modalità per la denuncia del sinistro e successivi obblighi dell Assicurato In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del codice civile. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e, qualora l Assicurato ne sia già in possesso, copia della documentazione relativa alla vertenza. Successivamente alla denuncia, l Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte della Società. In caso di inadempimento dell Assicurato, la Società applicherà uno scoperto del 10% sulle spese sostenute. Quando il Contraente o l Assicurato non sia un consumatore, il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa. L Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica. Art Gestione del sinistro A) TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimento dell Assicurato, la Società applicherà uno scoperto del 10% sulle spese sostenute. B) SCELTA DEL LEGALE, DELL ARBITRO E DEL PERITO Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società ed in ogni caso quando vi sia necessità di una difesa in sede penale o vi sia conflitto di interessi tra la Società e l Assicurato, quest ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora il legale scelto dall Assicurato ed incaricato dl patrocinio dello stesso non eserciti nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici giudiziari competenti, la garanzia viene estesa alle spese legali dell Avvocato domiciliatario, nel limite però del minimo previsto dalla tariffa forense. Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale l Assicurato avrà il diritto di rivolgersi alla Società per ottenere l indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. La Società confermerà l incarico professionale in tal modo conferito. L Assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. In tali casi, fermo restando il principio della libera scelta, l Assicurato potrà nominare un arbitro tra quelli accreditati presso la C.A.I. (Camera Arbitrale Italiana), con la quale la Società ha siglato apposita convenzione. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società avvertirà l Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell arbitro. La Società, alla definizione della controversia, rimborserà all Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. L Assicurato non può raggiungere accordi con i legali, i periti e gli arbitri in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Società. La Società non è responsabile della linea difensiva e dell operato dei legali e dei periti. C) DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETA In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società in merito alla interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L arbitro provvede secondo equità. La Società avvertirà l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Le spese arbitrali saranno così ripartite: - in caso di esito favorevole per l Assicurato rimarranno integralmente a carico della Società; - in caso di esito favorevole per la Società saranno ripartite al 50 % per ciascuna delle Parti.

3 TUTELA GIUDIZIARIA E INDENNITA SOSPENSIONE PATENTE Sezione Tutela Legale Art1 - Oggetto dell'assicurazione La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto di ,00 per evento in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell Assicurato. Tali oneri sono: le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense; le spese di un perito nominato dall'autorità Giudiziaria entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza; le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza; le spese di giustizia nel processo penale; le spese investigative per la ricerca e l acquisizione di prove a difesa; le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza; le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società; gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di ,00; le spese attinenti all esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. le spese relative al contributo unificato. le spese relative all intervento di un interprete nel caso di procedimento penale all estero; le spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, cauzioni,sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. Art. 2.- Persone e rischi assicurati L assicurazione viene prestata a favore del titolare della patente di guida per eventi riguardanti la circolazione stradale e patente nautica per la navigazione di natanti. Sono compresi in garanzia: l' azione, in sede civile (o l eventuale costituzione di parte civile nell ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose subiti per fatto illecito di terzi. I procedimenti penali per reati colposi o le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali o da navigazione da diporto.

4 La difesa contro l imputazione per reati dolosi; in tal caso la Società rimborserà le spese di difesa ove l imputato beneficiario della garanzia venga assolto con decisione passata in giudicato, restando esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. il ricorso e/o opposizione contro i provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro della patente di guida/nautica in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale o dalla navigazione da diporto. Il ricorso e/o l opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 4 punti secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all art.126 bis del codice della strada. il ricorso e/o l opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo o natante di proprietà delle persone assicurate e/o in uso temporaneo. Garanzia complementare La presente polizza comprende inoltre l anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di ,00 per ottenere la libertà provvisoria dell Assicurato, in caso di un evento avvenuto all estero indennizzabile a termini di polizza. L Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro trenta giorni dalla sentenza e comunque entro tre mesi dalla data di versamento della cauzione, da parte della Società. Art. 3.- Esclusioni Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell art. Persone e rischi assicurati l'assicurazione non é prestata per: - le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato. - le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. - le controversie in materia di diritto tributario e fiscale. - il ricorso e/o l opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall art. Persone e rischi assicurati in relazione a fattispecie espressamente previsti. L'assicurazione non vale, inoltre: - se l assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui l Assicurato non sia a conoscenza di tale situazione oppure nel caso in cui circoli con patente scaduta e non provveda al rinnovo entro dodici mesi dal sinistro; - se per il veicolo a motore o natante di proprietà dell Assicurato o per il veicolo e/o natante guidato dall assicurato stesso non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 24 Dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni; - per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa.

5 Art. 4 - Assistenza legale telefonica La Società inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde RAS Tutela Giudiziaria 800/820136, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale. Per le chiamare dall estero il numero da comporre è: Sezione Sospensione Patente Art. 5 - Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a corrispondere all Assicurato l indennità giornaliera convenuta nel caso di ritiro o sospensione temporanea della patente di seguito identificata, in conseguenza di incidenti stradali/incidenti durante la navigazione, avvenuti durante il periodo di validità del contratto. Art. 6 - Garanzia recupero punti Qualora il punteggio della patente dell Assicurato diventi inferiore o uguale a dieci punti, a seguito di infrazioni commesse durante la validità del contratto, lo stesso potrà, previo consenso della Compagnia, partecipare agli appositi corsi di aggiornamento tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati. La compagnia rimborserà all Assicurato le spese sostenute dallo stesso entro il limite massimo di 500,00 previa presentazione di copia dell attestato di frequenza al relativo corso unitamente a copia della fattura relativa alle spese sostenute. Art. 7 - Indennità revoca patente per perdita requisiti psichici e/o fisici La Società si obbliga a corrispondere all Assicurato l indennità forfetaria di 1000,00 nel caso di revoca del documento di guida per perdita dei requisiti psichici e/o fisici. L indennità sarà corrisposta dalla Società previa ricezione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente dai competenti uffici. Art. 8 - Indennità autoscuola sospensione patente a tempo indeterminato per perdita punti La Società si obbliga a corrispondere all Assicurato l indennità forfetaria di 1000,00 qualora, a seguito dell esaurimento totale del punteggio sulla patente, a seguito di infrazioni commesse durante la validità del contratto, e del mancato superamento

6 dell esame di revisione, lo stesso debba sottoporsi ai relativi esami per il riottenimento del documento di guida. L indennità sarà corrisposta dalla Società previa ricezione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente dai competenti uffici. Art. 9 - Estensione della garanzia La garanzia è altresì operante per le ipotesi di sospensione del documento personale di guida in seguito a violazioni di norme contenute nel Codice della Strada. La garanzia è inoltre estesa alla ipotesi di revoca della patente disposta dalla Autorità Giudiziaria esclusivamente nel caso previsto dall art comma. I reati di cui all art. 222 per i quali viene disposta la revoca, così come tutte le infrazioni per le quali è prevista la sospensione, devono essere stati commessi nel periodo di validità della copertura. Si precisa comunque che la garanzia vale per fatti antecedenti alla copertura assicurativa a condizione che siano stati denunciati alla Società al momento della stipula contrattuale. L indennità massima erogabile per la revoca è la medesima prevista per la sospensione. Art Patente nautica La Società si obbliga a corrispondere all Assicurato titolare di patente nautica e nei limiti convenuti, l indennità giornaliera, fino alla durata massima indicata nel contratto, nel caso di ritiro o sospensione temporanea della patente nautica in conseguenza diretta ed esclusiva di eventi avvenuti durante il periodo di validità della Polizza, come previsto dagli artt. 31 e 32 della L. 11 febbraio 1971, n. 50, limitatamente alle ipotesi di morte o lesioni colpose gravissime. Art Estensione della garanzia La garanzia è altresì operante per le ipotesi di sospensione del documento personale di guida in seguito a violazioni di norme contenute nel Codice della Navigazione. La garanzia è inoltre estesa alla ipotesi di revoca della patente nautica disposta dalla Autorità Giudiziaria esclusivamente nel caso di recidiva reiterata specifica. I reati per i quali viene disposta la revoca, così come tutte le infrazioni per le quali è prevista la sospensione, devono essere stati commessi nel periodo di validità della copertura. L indennità massima erogabile per la revoca è la medesima prevista per la sospensione. Norme comuni alla Sezione Indennità Sospensione patente Art Validità territoriale La garanzia vale per gli eventi verificatisi nel mondo intero anche in caso di ritiro o sospensione dei documenti di guida in un paese estero.

7 Art Esclusioni L assicurazione non vale unicamente: se nei confronti dell Assicurato siano stati adottati in precedenza provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società; se l Assicurato partecipi a corse o gare e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall ACI o dalla FMI; se la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall Assicurato; se il conducente non abbia ottemperato agli obblighi di cui all art. 189 del Codice della Strada. se l Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Art Denuncia di sinistro - Obblighi dell Assicurato L Assicurato deve comunicare entro 3 giorni alla Società (a mezzo telefax, raccomandata), l avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati. L assicurato deve inoltre: fornire alla Società i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento; prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che la Società intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento; attivare, previo accordo con la Società, la procedura di ricorso contro il provvedimento di ritiro o di sospensione. Art Pagamento dell indennità L indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui l Assicurato risulta privato della patente e fino all ultimo giorno di sospensione compreso o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre al periodo previsto dal contratto. La diaria convenuta viene, pertanto, corrisposta anche per il caso di effettivo ritiro del documento indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione. Il pagamento è, di norma, effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto l Assicurato abbia ottemperato agli obblighi di polizza; è tuttavia in facoltà dell Assicurato di chiedere che l indennità maturata a suo favore gli venga corrisposta alla fine di ciascun mese. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso l indennità è corrisposta solo se e dopo che l Assicurato sia stato prosciolto od assolto.

8 In ogni caso, l Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell avvenuta restituzione della patente. In caso di morte dell Assicurato durante il periodo di sospensione della patente, la Società è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso. Per coloro ai quali la patente sia stata rilasciata da meno di tre anni l indennità indicata è ridotta del 20%

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