Regolamento per l esercizio dell attività di Estetica

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1 Comune di Arese Regolamento per l esercizio dell attività di Estetica Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del Art. 1 Definizioni Il presente regolamento disciplina l attività di estetista ai sensi delle disposizioni di legge nazionali e regionali attualmente in vigore. Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie, così come definiti delle norme vigenti, compreso il massaggio terapeutico, la sauna terapeutica, le apparecchiature elettro-medicali ed in genere le attività di carattere terapeutico. È in ogni caso vietato da parte di chi esercita l attività oggetto del presente regolamento lo svolgimento di ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata parimenti ogni forma di pubblicità della attività di estetiste che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario. Sono soggette al presente regolamento altresì le attività di applicazione di tatuaggi e piercing nel rispetto delle norme igieniche sanitarie in vigore e stabilite nel regolamento locale d Igiene, e delle linee guida disposte dalla Regione Lombardia per dette attività. Art. 2 Autorizzazione all esercizio dell attività L esercizio dell attività di estetista, tatuatore, onicotecino e applicatore di pearcing, sia da parte di ditte individuali che da parte di società di capitali, è subordinato alla presentazione di Denuncia d Inizio Attività da parte del titolare allo Sportello Unico delle Imprese del Comune di Arese e, contestualmente, per conoscenza all ASL competente dipartimento di prevenzione, come specificato nel presente regolamento. La D.I.A. si riferisce all intestatario richiedente, ai locali in essa indicati ed alla attività di estetista con la specificazione della sottocategoria come stabilito dal presente regolamento. Il titolare di D.I.A. valida ed efficace, o di precedente autorizzazione comunale, previa comunicazione all Amministrazione comunale, può svolgere una delle attività indicate nelle sottocategorie specificate nel presente regolamento, anche diversa da quella precedentemente comunicata e assentita, purché possegga i relativi requisiti soggettivi ed oggettivi, senza bisogno di ulteriore autorizzazione o D.I.A. per l attivazione di un nuovo esercizio. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, domicilio dell esercente, profumerie, queste devono comunque sottostare alle disposizioni del presente regolamento ed i locali devono rispondere ai requisiti di cui al presente regolamento. Lo svolgimento dell attività di cui al presente regolamento è consentita solo in sede fissa, è vietata in forma ambulante o di posteggio. E comunque consentita l attività dai titolari di autorizzazione presso il domicilio del committente se svolto in modo occasionale e temporaneo e per motivate esigente del cliente. L attività di estetista può essere svolta anche da imprese autorizzate ex lege 426/71 alla vendita di prodotti cosmetici a condizione che si adeguino alle disposizioni contenute nel presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito 1/10

2 professionale previsto dalla legge; per dette imprese non sussiste l obbligo dell iscrizione all albo provinciale delle imprese artigiane. Gli esercizi autorizzati ai sensi del presente regolamento possono vendere alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della relativa attività al solo fine della continuità dei trattamenti senza essere soggetti alle disposizioni di cui al D.lgs. 114/98 per l esercizio del commercio. La D.I.A. deve essere specifica per attività unica di estetista e deve contenere altresì l indicazione dello svolgimento dell attività rientrante in una delle seguenti sottocategorie: A) Estetista sia manuale che con l utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche. L attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione e l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali con l utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico indicate dalle leggi e circolari vigenti, nonché con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge. B) Tatuatore. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni. L attività di tatuatore comprende le applicazioni e realizzazioni di tatuaggi sulla cute dei clienti, comportanti l utilizzo di aghi o altri particolari strumenti, purché eseguite sotto la responsabilità di un medico (il cui nome deve essere indicato nella denuncia d inizio attività). C) Onicotecnico. L attività di onicotecnico consiste nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva, eventuale, rimodellatura e colorazione la cui finalità è quella di migliorare l aspetto estetico delle mani. Tale attività rientra nella sfera di applicazione della legge 1/90 sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell ambito dell attività di estetista, sia nel caso in cui venga prestata in via specifica. D) Pearcing. Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura. Art. 3 Forme di esercizio dell attività A) - Imprese artigiane. L attività di cui al presente regolamento può essere esercitata in forma individuale o di società nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge n Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale. Ad una stessa impresa artigiana è consentito di svolgere l attività di estetista in più sedi, previo ottenimento delle relative autorizzazioni comunali ed a condizione che l impresa sia in grado di garantire nei locali la presenza costante di un collaboratore familiare, socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale; B) - Imprese non artigiane. 2/10

3 Nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge n. 443 i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all art. 3 della Legge n. 1. Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per diversi esercizi a condizione che in ciascuno di essi i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l attività siano in possesso della qualificazione professionale. Art. 4 Esercizi misti L attività di estetista può essere altresì autorizzata e svolta unitamente a quella di barbiere, acconciatore, profumerie secondo le modalità stabilite dalla legge, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e del regolamento d Igiene. E possibile l esercizio congiunto di più attività, tra loro affini (barbiere e acconciatore, estetista) in un unica sede sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative autorizzazioni. Nel caso sia svolta contemporaneamente l attività di estetista e quella di acconciatore in una delle forme di società previste dalla Legge n. 443, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle medesime. Le attività possono essere oggetto di separati atti di disposizione. Art. 5 Requisiti personali Per l esercizio dell attività di estetista è richiesto il possesso della qualificazione professionale del titolare o dei soci lavoranti o del direttore dell azienda addetto all esercizio, dei dipendenti addetti conseguita ai sensi dell art. 3 della legge , n 1 e dell art. 4 della L.R. n 48 del per l attività di estetica. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui al presente regolamento devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui al presente articolo; Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85 i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui al presente regolamento devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui sopra. Lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, dovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui sopra. Per le imprese artigiane oltre ai suddetti specifici requisiti professionali dovranno essere rispettati i limiti dimensionali ed i requisiti previsti dalla legge 443/85. Art. 6 Requisiti igienico sanitari I locali adibiti alle attività oggetto del presente regolamento devono rispondere ai seguenti requisiti: 1. adeguata destinazione d uso consentita dal vigente strumento urbanistico generale del Comune; 2. destinzioni d uso previste nel progetto edilizio approvato dal Comune e rispondente alle norme del Regolamento Edilizio Comunale; 3. requisiti igienico sanitari previsti nel regolamento Locale di Igiene. 3/10

4 4. L accertamento dei requisiti igienico sanitari spetta all ASL competente che vi provvede a seguito di eventuale parere preventivo e visita di sopralluogo, rilasciando il certificato attestante l idoneità dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici usati in dette attività secondo delle disposizioni vigenti in materia. Ogni modifica strutturale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dovrà essere comunicata all Amministrazione comunale ed autorizzata dall ASL competente. Le attrezzature in uso nell esercizio dovranno essere autorizzate dall ASL competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. E compito dell ASL il controllo e la vigilanza sulla presenza e sul mantenimento dei requisiti igienico sanitari di cui al presente articolo, nonché sull utilizzo delle apparecchiature per uso estetico. Oltre alle sanzioni di cui al presente regolamento, ai contravventori alle norme igienico - sanitarie in caso di accertate violazioni l autorizzazione potrà essere sospesa con conseguente chiusura anche temporanea dell esercizio. Art. 7 Esercizio dell attività L autorizzazione per l esercizio dell attività ex art. 3 della legge regionale , n 48 è sostituita dalla Denuncia d Inizio Attività presentata dall esercente allo Sportello Unico delle Imprese del Comune di Arese e, contestualmente, per conoscenza all ASL competente dipartimento di prevenzione. La denuncia d inizio attività deve indicare: a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale per le ditte individuali o partita I.V.A. per le imprese costituite in forme associative previste dalla legge 443/85 tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso di qualificazione professionale; per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla legge 443/85 devono riferirsi al legale rappresentante e al socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale; b) qualifica professionale dei soggetti che svolgono l attività, come previsto dal presente regolamento e dalle norme regolanti la materia; nel caso di società artigiana ai sensi della legge 443/85 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale; nel caso di impresa individuale la comunicazione d inizio attività deve essere presentata dal titolare in possesso della qualifica professionale; qualora la comunicazione sia effettuata da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società e dovranno essere indicati la ragione sociale, le generalità ed il domicilio della persona che assuma la direzione dell azienda e degli addetti che svolgono l attività; c) nel caso di estetista indicante come sottocategoria di attività: tatuatore o piercing, in attesa dell istituzione di corsi riconosciuti che determinino la specifica qualifica professionale per dette sottocategorie e fino a quando detti corsi non avranno piena validità di legge ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, la qualifica per lo svolgimento delle suddette attività è in ogni caso quella di estetista; d) ubicazione dei locali o del locale ove verrà svolta l attività e se l attività stessa sarà svolta presso il domicilio del richiedente o presso Enti, Associazioni, Istituti, uffici, ecc.; e) tipologia dell attività che si intende esercitare nell ambito delle sottocategorie di cui al precedente art. 2; Alla Denuncia d Inizio Attività deve essere allegato: 4/10

5 f) attestati comprovanti il possesso della qualificazione professionale per tutti gli addetti che esercitano l attività; g) attestazione di idoneità dei locali, alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica ai sensi di legge; h) planimetria in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva, debitamente quotata, del o dei locali da adibire all attività dell impresa indicando la superficie destinata ai vari usi, i rapporti aeroilluminanti dei vari locali, le altezze degli ambienti (minima, massima e media) sottoscritta da un tecnico abilitato; i) sezione debitamente quotata, del o dei locali da adibire all attività dell impresa indicando le altezze e, nel caso di locali posti al piano terra, la presenza al piano sottostante di zona cantinata o idoneo vespaio areato a firma di un tecnico abilitato; j) autocertificazione antimafia in bollo con firma autenticata. Per le società di persone resa da tutti i soci; nel caso di società di capitale resa da tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione; k) copia dell atto costitutivo della società o certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.; l) autocertificazione con cui si attesti che le apparecchiature utilizzate sono conformi alle vigenti disposizioni di legge; m) certificato di agibilità dei locali, ed attestazione circa la destinazione d uso degli stessi, o attestazione a firma di un tecnico abilitato in cui si attesti che l unità immobiliare utilizzata è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati ed adottati nonchè al regolamento edilizio comunale, alle norme di sicurezza, e alle norme igienico-sanitarie; n) copia contratto di locazione o del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo al possesso del locale in cui si svolge l attività; o) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della D.I.A. dovrà essere presentato certificato REA (Registro Imprese con dicitura Antimafia) in bollo (solo per le società) che comprovi quanto dichiarato al punto i) sopra citato. Art. 8 Efficacia della Denuncia d Inizio Attività La Denuncia d Inizio Attività (D.I.A.) presentata dall esercente ai sensi del presente regolamento diventa efficace e consente all esercente di iniziare l attività, ove munita di tutta la documentazione ed ove siano rispettati tutti i presupposti indicati nel presente regolamento, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune. L Amministrazione comunale, verifica la regolarità della Denuncia d Inizio Attività presentata e la completezza della documentazione prodotta, può sospendere con atto motivato ed espresso, l efficacia della suddetta D.I.A. al fine di richiedere integrazioni documentali mancanti o precisazioni all esercente. In tal caso l efficacia della D.I.A. rimarrà sospesa sino a quando l esercente non avrà prodotto l integrazione o fornito le specificazioni richieste; solo a seguito dell effettuazione di tutti gli adempimenti richiesti, l efficacia della D.I.A. per l esercizio dell attività ridecorrera. Qualora nel caso di sospensione dell efficacia della D.I.A., come prevista dal presente articolo, entro il termine di 60 gg. il richiedente non abbia provveduto ad integrare la documentazione richiesta o a completare la domanda come richiesto dall Amministrazione, la D.I.A. sarà dichiarata decaduta con provvedimento motivato. 5/10

6 Art. 9 Commissione Consultiva La Commissione Consultiva di cui all art. 2-bis della L , n 161 integrata da due rappresentanti delle organizzazioni della categoria estetisti più rappresentative a livello provinciale, costituisce la Commissione Consultiva Barbieri-Acconciatori - Estetisti del Comune di Arese. La composizione della Commissione è pertanto la seguente: a) Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente; b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui tre per le attività di barbiere e acconciatore e due per l attività di estetista; c) tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale; d) un responsabile dell ASL territorialmente competente o suo delegato; e) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato; f) un rappresentante della Commissione provinciale per l artigianato o da un delegato artigiano della categoria, residente nel comune di Arese. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio Commercio del Comune di Arese. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per tutta la durata dell Amministrazione che l ha nominata. La stessa continuerà ad espletare le proprie funzioni fino alla avvenuta nomina della nuova Commissione. I suoi componenti possono essere riconfermati. La Commissione si riunisce in I e II convocazione. per poter validamente deliberare in I convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, in II convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti. Per la validità delle riunioni la convocazione scritta dei componenti deve pervenire agli stessi almeno 5 giorni prima e, nei casi urgenti, almeno 48 ore prima, anche a mezzo fax. Art. 10 Compiti della Commissione La Commissione di cui al precedente articolo esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito: a) alla predisposizione del Regolamento Comunale e ad ogni sua modifica; b) alla predisposizione degli orari degli esercizi; c) nei casi di sospensione dell attività di cui al successivo art. 16; d) ad ogni problema inerente l applicazione del presente regolamento. Alla Commissione verrà data informazione da parte dell Ufficio Commercio, mediante comunicazione a tutti i componenti nei seguenti casi: a) nuove aperture di esercizi; b) trasferimento di sede di esercizi esistenti; E inoltre sempre facoltà del Presidente sottoporre all esame della Commissione argomenti e problematiche che l Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione del comparto. Art. 11 Trasferimento Il trasferimento dell attività, fermi restando gli altri requisiti, ivi compresi quelli relativi alle norme igienico-sanitarie, è comunicato dall interessato con una DIA 6/10

7 La Denuncia d Inizio Attività, unitamente alle dichiarazioni di cui alle lett. d) e e) dell art. 7 del presente regolamento, dovrà essere corredata della seguente documentazione: a) attestazione di idoneità dei locali, alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica ai sensi di legge; b) planimetria in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva, debitamente quotata, del o dei locali da adibire all attività dell impresa indicando la superficie destinata ai vari usi, i c) rapporti aeroilluminanti dei vari locali, le altezze degli ambienti (minima, massima e media) sottoscritta da un tecnico abilitato; d) sezione debitamente quotata, del o dei locali da adibire all attività dell impresa indicando le altezze e, nel caso di locali posti al piano terra, la presenza al piano sottostante di zona cantinata o idoneo vespaio areato a firma di un tecnico abilitato; e) autocertificazione con cui si attesti che le apparecchiature utilizzate sono conformi alle vigenti disposizioni di legge; f) certificato di agibilità dei locali, ed attestazione circa la destinazione d uso degli stessi, o attestazione a firma di un tecnico abilitato in cui si attesti che l unità immobiliare utilizzata è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati ed adottati ed al regolamento edilizio comunale, alle norme di sicurezza, nonchè alle norme igienico-sanitarie; g) copia contratto di locazione o del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo al possesso del locale in cui si svolge l attività; Ai trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all art. 8 del presente regolamento, ove compatibili. Art. 12 Modifica superficie locali Nel caso di modifica della superficie dei locali di esercizi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare la Denuncia d Inizio Attività integrativa, contenente gli estremi della D.I.A. di attivazione o della precedere autorizzazione, allegando la medesima documentazione richiesta per i trasferimenti di cui all articolo precedente del presente regolamento. Alle modifiche delle superfici dei locali si applicano le disposizioni di cui all art. 8 del presente regolamento, ove compatibili. Art 13 Subingresso Nel caso di subingresso è ammesso il proseguimento senza interruzione dell attività da parte del subentrante, purché questi comunichi la voltura della vecchia autorizzazione ove presente o presenti nuova DIA prima dell inizio dell attività, sempreché sia in possesso della qualificazione professionale prescritta e sia provato l effettivo trapasso dell azienda. Per le aziende aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4, della Legge 443/85, in caso di morte del titolare, gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi tramite idonea documentazione, potranno chiedere di proseguire nell attività ai sensi dell art. 5 della Legge 443/85. Dell avvenuta variazione circa la titolarità dell esercizio verrà data comunicazione alla ASL competente. Alla denuncia d inizio attività per subingresso deve essere allegato: a) attestati comprovanti il possesso della qualificazione professionale per tutti gli addetti che esercitano l attività; b) autocertificazione antimafia in bollo con firma autenticata. Per le società di persone resa da tutti i soci; nel caso di società di capitale resa da tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione; 7/10

8 c) copia dell atto costitutivo della società o certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A. o copia dell atto di subingresso. d) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della D.I.A. dovrà essere presentato certificato REA (Registro Imprese con dicitura Antimafia) in bollo (solo per le società) che comprovi quanto dichiarato al punto b) sopra citato. Alla denuncia d inizio attività per subingresso si applicano le disposizioni di cui all art. 8 del presente regolamento, ove compatibili. Nel caso di cessione di quote di società regolarmente autorizzata all esercizio dell attività o titolare della DIA dovrà essere data idonea comunicazione corredata dalla documentazione notarile e dalla indicazione del permanere di requisiti professionali stabiliti dal presente regolamento Art. 14 Cessazione dell attività Il titolare che intenda cessare l attività deve dare comunicazione scritta all Amministrazione comunale entro 10 gg. dalla chiusura effettiva. Art. 15 Obblighi dell esercente I titolari dell attività di estetista hanno l obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico: a) l autorizzazione amministrativa o la D.I.A. relativa all attività svolta; b) la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali; c) il cartello, contenente gli orari di apertura e chiusura dell esercizio, in esecuzione dell ordinanza comunale. Art. 16 Decadenza e revoca autorizzazione Qualora l interessato non attivi l esercizio entro sei mesi dalla data di efficacia della D.I.A., come pure nell ipotesi in cui l attività venga sospesa per un periodo superiore a sei mesi, fatta eccezione per casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, o cause di forza maggiore relative ai locali nei quali è svolta l attività, l attivita sarà dichiarata decaduta. L Amministrazione puo concedere, a seguito di richiesta del titolare e previo accertamento, sentito il parere della Commissione, un congruo periodo di proroga, la cui durata in ogni caso non può essere superiore ad un anno. La Revoca dell autorizzazione è pronunciata dall Amministrazione previa comunicazione di avvio di procedimento al titolare a) l interessato non ottemperi alle prescrizioni intimate dall Amministrazione con diffida nel termine di 60 giorni, qualora l attività sia svolta in violazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento; b) vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio o l assenso all esercizio nel caso di D.I.A; c) in caso di inosservanza alle prescrizioni imposte dalle autorità competenti; d) vengano accertate violazioni alle norme igienico sanitarie che costituiscono fatto grave per la salute pubblica. Qualora l attività sia stata intrapresa mediante la presentazione di D.I.A. e si verificano uno dei sopra citati citati punti a) b) c) d) l Amministrazione Comunale procederà alla chiusura dell attività previa comunicazione di avvio del procedimento al titolare. 8/10

9 Art. 17 Orari Gli orari giornalieri delle attività di cui al presente regolamento sono stabiliti dall Amministrazione con Ordinanza del Sindaco, sentito il parere della Commissione. È fatto obbligo agli esercenti di esporre in modo visibile dall esterno il cartello con gli orari dell esercizio e le eventuali giornate di chiusura. È concessa la prosecuzione dell attività a porte chiuse oltre l orario solo per l ultimazione delle prestazioni in corso. Art. 18 Sanzioni A. Ai sensi dell art. 12 della Legge n. 1 chi esercita l attività di estetista senza l autorizzazione comunale o senza la D.I.A. valida ed efficace, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46= a Euro 1.032,91= con le procedure di cui alla Legge n. 689, mentre chi esercita l attività di estetista senza i requisiti professionali di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46= a Euro 2.582,28= con le procedure di cui alla Legge n. 689; B. chiunque eserciti l attività di estetista dopo che la relativa autorizzazione o la D.I.A. sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46= a Euro 2.582,28= con le procedure di cui alla Legge n. 689; C. in caso di gravi e continuate violazioni al presente regolamento, dopo avere diffidato l esercente al rispetto delle relative norme, l Amministrazione può disporre la sospensione dell autorizzazione o dell efficacia dell attività per un periodo non superiore a gg. 20. D. per ogni altra violazione non espressa e disciplinata dal presente regolamento verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00= a Euro 516,46= con le procedure di cui alla Legge n. 689; Art. 19 Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle Leggi attualmente in vigore disciplinanti la materia. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento. Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento composto da 20 articoli entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera ai sensi dell art. 4, comma 5., dello Statuto Comunale adottato con delibera di C.C. n. 27 del Indice Art. 1 Definizioni pag.01 Art. 2 Autorizzazione all esercizio dell attività pag. 01 Art. 3 Forme di esercizio dell attività pag. 03 Art. 4 Esercizi misti pag. 03 Art. 5 Requisiti personali pag. 03 Art. 6 Requisiti igienico-sanitari pag. 04 9/10

10 Art. 7 Esercizio dell attività pag 04 Art. 8 Efficacia della denuncia di inizio attività pag 06 Art. 9 Commissione Consultiva pag. 06 Art. 10 Compiti della Commissione pag. 07 Art. 11 Trasferimento pag. 07 Art. 12 Modifica superficie locali pag. 08 Art. 13 Subingresso pag. 08 Art. 14 Cessazione dell attività pag. 09 Art. 15 Obblighi dell esercente pag. 09 Art. 16 Decadenza e revoca autorizzazione pag. 09 Art. 17 Orari pag. 10 Art. 18 Sanzioni pag. 10 Art. 19 Disposizioni finali pag. 10 Art. 20 Entrata in vigore pag /10

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