RACCOLTA DEI CRITERI ED INDIRIZZI DELL AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DI BACINO PER L ASSETTO IDROGEOLOGICO

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1 AUTORITA DI BACINO REGIONALE RACCOLTA DEI CRITERI ED INDIRIZZI DELL AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DI BACINO PER L ASSETTO IDROGEOLOGICO Settembre 2013

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3 PREMESSA AL DOCUMENTO Il presente testo coordinato rappresenta la raccolta dei criteri, indirizzi e chiarimenti emanati dall Autorità di Bacino regionale in materia di pianificazione di bacino per l assetto idrogeologico. Si tratta dell aggiornamento della raccolta dei documenti fondamentali di riferimento per la redazione dei piani di bacino regionali pubblicata nel marzo La precedente versione è stata, pertanto, emendata dei documenti superati nel frattempo a seguito dell emanazione di più recenti direttive che, in qualche caso, approfondiscono e modificano, nell arco del tempo trascorso, i precedenti indirizzi in materia. I documenti fondamentali di riferimento sono costituiti dai testi integrati dei criteri e della normativa tipo per la redazione dei regimi normativi dei piani di bacino ex allegati 1 e 2 della DGR n.1265/2011 modificati dai rispettivi allegati della DGR n.1208/2012. Sono stati, inoltre, forniti indirizzi interpretativi e chiarimenti sui criteri, nonché emanati ulteriori indirizzi procedurali e/o nuovi criteri su aspetti specifici della normativa di che trattasi. Nel seguito vengono pertanto riportati gli estratti dei documenti di rilievo per la pianificazione di bacino regionale. Al fine di agevolare la lettura e la consultazione del manuale, i testi sono stati raggruppati in base alle tematiche relative agli aspetti generali e normativi, all assetto idraulico e a quello geologico. Restano invariati il valore e l efficacia dei provvedimenti originari.

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5 Indice dei documenti Aspetti generali e normativi 1. Criteri e normativa-tipo per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino stralcio per l assetto idrogeologico. Documento 1.1. Testo integrato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ex allegato 1 DGR n. 1265/2011 modificato da allegato 1 DGR n.1208/2012 Documento 1.2. Testo integrato della Normativa tipo dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ex allegato 2 DGR n.1265/2011 modificato da allegato 1 DGR n.1208/2012, quale esempio tecnico di conformità ai criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico. 2. Indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri e della normativa-tipo Documento 2.1. Indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico. Allegato 1 alla DGR n.848/2003 Documento 2.2. Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni urbanistiche richiamate nella normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico. Allegato 1 alla DGR n.723/2013

6 3. Indirizzi procedurali Documento 3.1. Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell Autorità di bacino regionale ai sensi dell art 3, c.1, lett.h) e dell art.8 c. 5 della l.r. n. 58/2009. Istanze di variante ai piani di bacino vigenti DGR n.894/2010. Documento 3.2. Integrazioni agli indirizzi procedurali di cui alla DGR n.894/ DGR n.987/2011. Documento 3.3. Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell Autorità di Bacino regionale ai sensi dell art 3, c.1, lett.h) e dell art.8 c. 5 della l.r. n.58/2009 ed in ottemperanza del disposto di cui all art.3, c.1 lett.g) e art. 11 c.4, lett.b). Espressione dei parere di compatibilità degli interventi di sistemazione idraulica e geologica ex art. 5, c.1, lett.d) - DGR n.1361/2010 Aspetti relativi all assetto idraulico Documento 4.1. Indirizzi procedurali per l'aggiornamento dei piani di bacino regionali vigenti in relazione a modifiche dei valori delle portate di piena di riferimento - Allegato 1 alla DGR n.1634/2005. Documento 4.2. Indirizzi per la riperimetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito della pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale: a) Riperimetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica - Allegato 1 alla DGR n.16/2007 b) Riperimetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio - Allegato 2 alla DGR n.16/ Documento 4.3. Criteri e direttive in materia di asportazione di materiale litoide dai corsi d'acqua dei bacini idrografici regionali: a) Criteri e direttive in materia di asportazione di materiale litoide dai corsi d acqua - Allegato 1 alla DGR n.226/2009 b) Raccomandazioni tecniche per la valutazione egli effetti morfodinamici nell ambito della redazione di studi e progetti di interventi idraulici in attuazione della DGR n.226/2009 e ad integrazione del Manuale di Morfodinamica

7 Documento 4.4. Criteri per la individuazione di aree a minor pericolosità relativa e di ambiti normativi nella fascia B dei paini di bacino stralcio per l asseto idrogeologico - Allegato 1 alla DGR n.91/2013. Aspetti relativi all assetto geologico Documento 5.1. Indirizzi per riperimetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti che determinano aree a suscettività elevata e molto elevata, a seguito di studi di maggior dettaglio nella pianificazione di bacino di rilievo regionale - Allegato 1 alla DGR 1338/2007 Documento 5.2. Integrazioni e specificazioni alla dgr 1338/07 recante "Indirizzi per la riperimetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti, che determinano aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata, a seguito di studi di maggior dettaglio nella pianificazione di bacino di rilievo regionale - Allegato 1 alla DGR n. 265/2010 Documento 5.3. Criteri per la definizione di classi di pericolosità relativa in aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata per frana a cinematica ridotta - Allegato 2 alla DGR n. 265/2010 Documento 5.4. Criteri in materia di riordino del vincolo idrogeologico Aggiornamento della cartografia di riferimento - Allegato 1 alla DGR n. 1795/2009

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9 AUTORITA DI BACINO REGIONALE TESTO INTEGRATO DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RELATIVI ALLEGATI TECNICI Documento approvato con DGR n.1265/2011 modificato ed integrato con DGR 1208/2012 Documento 1.1

10 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 ALLEGATO 1 ALLA DGR N.1265/2011 MODIFICATO ED INTEGRATO DA ALLEGATO 1 ALLA DGR N.1208/2012 TESTO INTEGRATO DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E RELATIVI ALLEGATI TECNICI Premessa Il presente elaborato si inserisce nell ambito della complessa attività di indirizzo e coordinamento connessa alla pianificazione di bacino, posta in essere dall Autorità di Bacino di rilievo regionale al fine di standardizzare ed omogeneizzare i criteri e i metodi relativi alla individuazione delle aree a rischio di inondazione e di frana sul territorio regionale e le conseguenti modalità di utilizzazione del suolo, che consentano la tutela dal rischio idrogeologico e la salvaguardia della pubblica incolumità. Nell elaborazione dei presenti indirizzi si è tenuto conto dei criteri e delle raccomandazioni già adottate dall Autorità di bacino di rilievo regionale e dei risultati della attività di pianificazione in corso, oltreché a quanto previsto dall atto di indirizzo e coordinamento per l individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 180/98 di cui al DPCM del 29/09/1998. Con i presenti criteri si persegue la finalità di garantire l omogeneità di gestione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, in modo che situazioni di uguale pericolosità abbiano identico regime di salvaguardia. A tal fine relativamente alla pericolosità idraulica ed alla pericolosità geomorfologica, sono individuati gli indirizzi di gestione del territorio, che consentono il non aumento del rischio idrogeologico attuale e la salvaguardia della pubblica incolumità. In particolare, tali criteri individuano i contenuti minimi essenziali della normativa relativa ai piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico da adottarsi entro giugno 2001 ai sensi del comma 1, art.1, del D.L. 180/98, che, ai sensi del comma 6ter, dell art. 17 della L. 183/89, costituiscono uno stralcio per settori funzionali, e che pertanto rappresentano parte integrante dei piani di bacino, anche stralcio, già in fase di elaborazione. In ogni caso detti contenuti sono suscettibili di integrazioni in termini di individuazione di aree, di tematiche trattate, di maggiore dettaglio degli studi, restando ferma la possibilità di adottare normative con contenuti più restrittivi. 1. Schema della normativa Al fine di garantire una facile lettura ed applicazione delle norme di attuazione del piano di bacino l elaborazione della normativa di cui trattasi può essere effettuata alla luce delle indicazioni contenute nella raccomandazione n. 6/99 Schema di normativa tipo di un piano stralcio per l assetto idrogeologico, approvata dal Comitato Tecnico Regionale dell Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta dell , che fornisce la struttura dell articolato di una normativa tipo per un piano di bacino stralcio per l assetto idrogeologico. Peraltro in considerazione del contenuto minimo, che connota i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico da adottarsi ai sensi del D.L.180/98, il suddetto schema può essere semplificato come segue: Documento 1.1 Pagina 1di 29

11 Titolo I. Titolo II Finalità, contenuti ed elaborati del Piano Disciplina dell assetto idrogeologico Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 a) Norme di carattere generale: settore idraulico e settore idrogeologico b) Disciplina assetto idraulico c) Disciplina assetto geomorfologico Titolo III Interventi di sistemazione idrogeologica e di mitigazione del rischio Titolo IV Titolo V Attuazione del piano Norme finali e transitorie In ogni caso la normativa del piano può essere integrata con allegati tecnici ed esplicativi. 2 Norme di carattere generale Il redigendo piano di bacino deve prevedere norme generali sia di carattere idrogeologico sia di carattere idraulico. 2.1 Norme generali di carattere idrogeologico per la prevenzione del dissesto Su tutto il territorio del bacino valgono i seguenti criteri di carattere generale che devono essere recepiti e sviluppati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, nonché dalle specifiche norme di settore: a) al fine di prevenire i fenomeni di dissesto - non sono consentiti gli interventi che richiedano sbancamenti e riporti, che incidano negativamente sulla configurazione morfologica esistente o compromettano la stabilità dei versanti; - deve essere mantenuta efficiente la rete scolante generale (fossi, cunette stradali) e la viabilità minore (interpoderale, poderale, forestale, carrarecce, mulattiere e sentieri) che, a tal fine, deve essere dotata di cunette tagli acqua e di altre opere similari; - in occasione di scavi connessi alla realizzazione di interventi urbanistico-edilizi, qualora sia individuata la presenza di acque sotterranee, devono essere eseguite idonee opere di intercettazione; - nei territori boscati in abbandono e nelle aree cespugliate e prative ex coltivi, vanno favoriti sistematici interventi di recupero qualitativo dell ambiente mediante l introduzione di specie arboree ed arbustive conformi alle tipologie individuate dalla normativa forestale, tenuto conto delle funzioni del loro apparato radicale a contributo del consolidamento dei suoli ; - le attività agro-forestali, al fine di non incidere negativamente sulla stabilità dei versanti, devono darsi carico, anche in base a specifiche normative e regolamenti di settore, di provvedere ad una adeguata gestione del soprassuolo, convogliare le acque di sorgente e di ristagno idrico nel reticolo di scolo, impostare adeguati canali di raccolta delle acque e mantenerne nel tempo la loro efficienza; - si richiama, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in merito alla gestione ed al miglioramento dei boschi e dei pascoli e delle relative modalità di utilizzazione previste dai Piani di assestamento ed utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, definiti ai sensi dell art. 19 della l.r. n. 4/99; b) al fine di preservare i suoli nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento dell erosione del suolo, anche mediante l utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità. Ove ricorrano condizioni di possibile rischio di fluitazione del rimanente materiale legnoso a terra per effetto di eventi meteorici, devono essere adottate idonee misure di rimozione, riduzione o sistemazione dello stesso; Documento 1.1 Pagina 2di 29

12 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 c) al fine di mantenere le caratteristiche naturali del territorio, la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, all impiego di tecniche naturalistiche, di rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d acqua e di opere di ingegneria ambientale volte alla sistemazione dei versanti. d) al fine di migliorare il sistema di smaltimento delle acque superficiali e di favorirne il riuso in sito, ogni intervento che comporti una diminuzione della permeabilità del suolo si deve dare carico, in primo luogo, di mettere in atto misure di mitigazione tali da non aumentare, nell areale di influenza, l entità delle acque di deflusso superficiale e sotterraneo rispetto alle condizioni precedenti all intervento stesso; inoltre, la realizzazione del un nuovo intervento deve, altresì, costituire occasione di miglioramento dell efficienza idraulica della porzione di bacino interessato. In particolare nei centri urbani la realizzazione di nuove edificazioni o di opere di sistemazione superficiale di aree pubbliche e private, deve essere subordinata all esecuzione di specifici interventi ed accorgimenti tecnici atti a conservare un adeguata percentuale di naturalità e permeabilità del suolo. Gli strumenti urbanistici generali, nel recepire tali indicazioni, sono tenuti a prevedere specifiche disposizioni e misure volte a regolamentare ed a prevenire le conseguenze degli interventi di impermeabilizzazione dei suoli tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali a scala locale, nonché delle criticità idrauliche e dell adeguatezza dell intera rete utilizzata per lo smaltimento delle acque. In ogni caso sia le norme di attuazione dei piani comunali sia gli elaborati di progetto dei singoli interventi dovranno contenere specifiche indicazioni a riguardo degli interventi che producono impermeabilizzazione del suolo finalizzate alla loro limitazione, alla mitigazione delle relative conseguenze, nonché all attuazione di forme di compensazione, in particolare dovranno: - prevedere adeguati sistemi di regimazione delle acque piovane atte a rallentarne lo smaltimento, impiegando, nella realizzazione di nuovi spazi pubblici o privati o di loro eventuali risistemazioni (piazzali, parcheggi, aree attrezzate, impianti sportivi, viabilità ecc), modalità costruttive che favoriscano, in via preferenziale, l infiltrazione delle acque nel terreno, quali pavimentazioni drenanti e permeabili, verde pensile, e tecniche similari e, qualora ancora necessario per la ritenzione temporanea delle acque, la realizzazione di idonee reti di regolazione e drenaggio; - indirizzare, soprattutto a fronte di interventi che comportano un significativo impatto, a mettere in atto adeguate forme di compensazione finalizzate al riequilibrio tra le superfici impermeabilizzate e quelle naturali attraverso la previsione di interventi di rinaturalizzazione di aree già impermeabilizzate a fronte della sigillatura di superfici permeabili. - incentivare il riuso in sito delle acque raccolte; - mantenere le acque nel bacino idrografico di naturale competenza; - assicurare il definitivo convogliamento delle acque delle reti di drenaggio in fognature o in corsi d acqua adeguati allo smaltimento. Resta inteso che l infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno deve essere perseguita, purché non interferisca con areali in frana e non induca fenomeni di erosione superficiale, di ristagno, di instabilità nel terreno o danni ai manufatti esistenti a valle. Sulla base degli indirizzi sopra espressi i Comuni promuovono, anche a riguardo delle aree già edificate, la realizzazione od il miglioramento dei sistemi di raccolta e di regimazione delle acque meteoriche. 2.2 Norme generali di carattere idraulico Nel Piano devono essere disciplinati i seguenti elementi, la cui individuazione rileva ai fini della pericolosità idraulica. a) Reticolo idrografico significativo ai fini dell applicazione della disciplina del piano di bacino Documento 1.1 Pagina 3di 29

13 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 Fermo restando il principio generale secondo il quale, ai sensi del c. 1, dell art.1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n.238, attuativo di alcune disposizioni della legge n.36/1994, tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne appartengono allo Stato e pertanto sono pubbliche, viene definito reticolo idrografico significativo ai fini della Pianificazione di Bacino stralcio per l Assetto Idrogeologico la parte di reticolo idrografico sulla quale si applica la disciplina vincolistica dei piani di bacino. Sulla base dell articolazione del reticolo definita nel Regolamento regionale n. 3/ in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua, il reticolo significativo ai fini dell applicazione normativa dei piani di bacino regionali comprende tutti i tratti delle aste fluviali con bacino imbrifero sotteso superiore a 0,1 Km 2, nonché i tratti con bacini inferiori a 0,1 Km 2 che presentano fasce di inondabilità perimetrate nei piani di bacino vigenti. Tale reticolo viene articolato nelle seguenti tre classi al fine di graduare adeguatamente la disciplina connessa: - Corsi d acqua principali o di primo livello: aste fluviali con bacino sotteso > 1 Km 2 - Corsi d acqua secondari o di secondo livello: aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km 2 - Corsi d acqua minori o di terzo livello: aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km 2, con l aggiunta delle aste con bacini inferiori a 0,1 km 2 con fasce di inondabilità perimetrate nei piani di bacino vigenti. Sul reticolo idrografico significativo ai fini della pianificazione di bacino si applica, pertanto, la disciplina del piano di bacino, con le modifiche ed integrazioni di seguito disposte, finalizzate a graduare i vincoli in funzione della rilevanza dei corsi d acqua. Nelle more della definizione della carta del reticolo idrografico univoca su tutto il territorio regionale, attualmente in corso da parte della Regione Liguria, nell ambito del piano si dovrà specificare la carta del reticolo idrografico assunta a riferimento, ferma restando in ogni caso la natura vincolante della norma. b) La portata di piena di progetto e i relativi franchi minimi di sicurezza La portata da assumere è quella con tempo di ritorno duecentennale individuata nella relazione generale del Piano, sulla base degli studi ad esso propedeutici. Detta portata può essere motivatamente modificata al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici di maggior dettaglio 2 3. Nel caso di interventi che rappresentino fasi realizzative intermedie di interventi di sistemazione idraulica o che concorrano a migliorare significativamente il deflusso delle piene in caso di impossibilità di realizzazione di interventi definitivi a breve termine, può essere assunta una diversa portata di piena previo parere favorevole della Provincia. 4 1 Il Regolamento regionale n. 3/2001, recante Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua è stato emanato in data 14/07/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 13, parte I, del , ed entrato in vigore il Ai fini della modifica od aggiornamento dei valori di riferimento delle portate di massima piena a diversi periodi di ritorno si rimanda alle linee guida per la verifica e valutazione delle portate e degli idrogrammi di piena attraverso studi idrologici di dettaglio nei bacini idrografici liguri, di cui alla DGR 357/08. 3 Indirizzi procedurali per l aggiornamento dei piani di bacino in relazione a modifiche dei valori delle portate di piena di riferimento sono stati forniti con la DGR 1634/05, allegato 1. 4 In tali casi dovranno essere conseguentemente valutate le condizioni di pericolosità residua a seguito della realizzazione degli interventi. A tale proposito si richiama in particolare l allegato 1 alla Documento 1.1 Pagina 4di 29

14 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 Per quanto riguarda i franchi minimi di sicurezza si rinvia alle indicazioni riportate nell allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. c) Le fasce di inedificabilità assoluta dai limiti dell alveo. 5 Al fine di garantire un congruo rispetto dell ambiente fluviale, indipendentemente dalle condizioni di pericolosità idraulica, si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n. 3/2001 per quanto relativo al reticolo significativo di cui alla lettera a). La disciplina di tale regolamento va comunque applicata in modo integrato e complementare rispetto alla disciplina delle aree a diversa pericolosità idraulica posta dal piano di bacino. In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l Autorità di Bacino può stabilire di non recepirle qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità della pianificazione di bacino regionale. d) Le fasce di rispetto relative ai tratti di corsi d acqua non indagati con studi idraulici nell ambito del piano. Al fine di evitare che esistano nel bacino zone non soggette alla disciplina prevista dal piano in relazione alla pericolosità idraulica, nel caso di aree interessanti tratti di corsi d acqua non oggetto di studi idraulici adeguati nell ambito del piano di bacino, in considerazione del fatto che non è noto l effettivo stato di pericolosità, ogni qual volta si intenda procedere ad interventi urbanistico-edilizi è necessaria una verifica preventiva della potenziale inondabilità di dette zone. Sono pertanto introdotte fasce di rispetto dai limiti dell alveo in cui non possono essere consentiti interventi urbanistico-edilizi se non previo parere favorevole della Provincia, basato su uno specifico studio idraulico che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri sottesi alla pianificazione di bacino, con particolare riferimento all allegato A, per l intero corso d acqua o comunque per tratti significativi, sconnessi idraulicamente da tratti limitrofi 6. Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la procedura di cui al comma 5 dell art. 10 della l.r. 58/2009. L ampiezza di tale fascia di rispetto è così articolata: (a) 40 metri per i corsi d acqua del reticolo significativo definiti come principali; (b) 20 metri per i corsi d acqua del reticolo significativo definiti come secondari; (c) 10 metri per i corsi d acqua del reticolo significativo definiti come minori. Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l acquisizione del parere della Provincia sono quelli ammessi dalla disciplina della fascia di riassetto fluviale, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non necessitino valutazioni sulla pericolosità dell area o di interferenza con eventuali interventi di sistemazione idraulica quali i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di frazionamento interni ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione; pali o DGR 16/ A riguardo del regime normativo applicabile nella fascia di inedificabilità assoluta si rimanda al regolamento regionale n. 3/2011, nonché, per la ricostruzione storica e quanto ancora di rilievo, alla DGR 1339/2007. Si ricorda anche che con la DGR 359/07, allegato 1, sono stati forniti chiarimenti sulla nozione di centro urbano ai fini dell'applicazione della normativa-tipo dei piani di bacino stralcio, del tutto applicabili a quanto attualmente previsto dal regolamento regionale n. 3/ A questo proposito si veda anche quanto disposto con DGR 16/2007, recante Indirizzi relativi alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio e/o alla realizzazione di interventi di sistemazione idraulica. Documento 1.1 Pagina 5di 29

15 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; balconi e sbalzi; la posa in opera di tubi o condotte di servizio. La disciplina delle suddette fasce di rispetto è da applicarsi in modo integrato e coordinato con quello relativo alle distanze dai corsi d acqua di cui al regolamento n. 3/2011. e) Tombinature e coperture. Si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n. 3/2001 in relazione alla definizione del reticolo significativo di cui alla lettera a). In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l Autorità di Bacino può stabilire di non recepirle qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità della pianificazione di bacino regionale. 3 Disciplina dell assetto idrogeologico: individuazione e disciplina delle categorie di aree In conformità a quanto previsto dal D.L. 180/1998 i criteri che seguono sono diretti alla gestione delle aree a diversa pericolosità idrogeologica, al fine di prevenire e non aumentare il rischio idrogeologico attuale per le popolazioni, che vivono in dette aree. Sono elaborati sulla base delle classi di pericolosità idrogeologica, individuate nei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, distinte in fasce di inondabilità e di riassetto fluviale per la pericolosità idraulica e nelle fasce di suscettività al dissesto di versante per la pericolosità geomorfologica. Tali categorie di aree possono essere integrate o meglio identificate, in considerazione di altri aspetti relativi alla pericolosità idrogeologica, quali lo studio di aree interessate dall evoluzione dinamica dei fenomeni franosi, l interazione di fenomeni geomorfologici ed idraulici o la gradazione del livello della pericolosità, nell ambito delle fasce di inondabilità in considerazione dell entità dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento. 3.1 Disciplina dell assetto idraulico 7 Ai fini della determinazione della disciplina relativa alle diverse categorie di aree sopra richiamate, si rinvia alla raccomandazione n.7/99 Definizione delle fasce di inondabilità e di riassetto fluviale, approvata dal Comitato Istituzionale il , da integrare con le indicazioni di seguito enunciate. a) Alveo Attuale. Si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n.3/2001 per quanto di rilievo rispetto alla definizione del reticolo significativo di cui alla lettera a), fermo restando che in caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l Autorità di Bacino può stabilire non recepirle qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità della pianificazione di bacino regionale. Oltre a quanto stabilito nel regolamento stesso, e fermo restando quanto disposto dalla disciplina di cui al R.D. 523/1904, si specifica che nell alveo dei corsi d acqua non deve essere in ogni caso previsto alcun tipo di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti o di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti la manutenzione ordinaria come definita dalla lett. a), c.1, 7 Si richiama l allegato 1 alla DGR 848/03, che riporta indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01, nel quale sono forniti, tra l altro, chiarimenti ed indirizzi interpretativi su specifiche definizioni di tipo urbanistico-edilizio nell ottica della pianificazione di bacino. In particolare si specifica che il richiamo alle categorie edilizie riportate negli articoli seguenti è solo finalizzato alla definizione degli interventi stessi ai fini della pianificazione di bacino, indipendentemente quindi dalla loro vigenza a fini urbanistici. I limiti e i divieti della disciplina del piano, infatti, vanno necessariamente riferiti alla natura sostanziale degli interventi a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico. Documento 1.1 Pagina 6di 29

16 Documento 1.1 Pagina 7di 29 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 art. 31, l. n.457/78, né l installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi né la sistemazione di aree, che comportino la permanenza o sosta di persone o veicoli, né depositi di qualsiasi genere. Coerentemente devono invece essere previsti interventi di rimozione dell esistente. b) Fascia di riassetto fluviale. Tale fascia comprende le aree esterne all alveo attuale necessarie per l adeguamento del corso d acqua all assetto definitivo previsto dal Piano. La sua delimitazione è effettuata sulla base delle strategie e delle scelte pianificatorie del Piano e dell insieme degli interventi strutturali individuati nell ambito dello stesso. Comprende, in particolare, le aree necessarie al ripristino della idonea sezione idraulica, tutte le forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena e le aree da destinare alle opere di sistemazione idraulica previste. Può comprendere aree ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico-ambientale limitrofe al corso d acqua. Poiché l obiettivo principale conseguito dall individuazione della fascia di riassetto fluviale è quello di mantenere o di recuperare la disponibilità delle aree necessarie per l assetto definitivo del corso d acqua, ne consegue l inammissibilità di interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti gli interventi di manutenzione straordinaria come definita dalla lett. b), c.1, art. 31, l. n. 457/78 e di realizzazione di nuove infrastrutture. Sono comunque ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo, in caso di edifici di interesse storico, architettonico e testimoniale. Laddove la perimetrazione della fascia di riassetto comprenda aree di pregio naturalisticoambientale e/o di pertinenza fluviale, riattivabili in caso di piena ma non ricadenti in zone di alveo attivo, quali ad esempio terrazzi fluviali o aree golenali, e sia verificato che la zona non risulti necessaria per il ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso attivo o per la realizzazione di opere idrauliche, sono altresì ammessi, previo parere vincolante della Provincia: - interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti, qualora non altrimenti localizzabili in tempi medio-brevi, al fine di traguardare la tutela della pubblica e privata incolumità, senza aumenti di volume, e senza cambiamenti di destinazione d uso che comportino aumento del carico insediativo; - installazione di piccoli manufatti connessi alla conduzione di fondi agricoli ovvero previsti nell ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato come individuati dagli Strumenti Urbanistici Comunali; - interventi non qualificabili come volumi edilizi finalizzati alla fruibilità naturalistica della zona e la sistemazione di aree non comportante carico residenziale anche temporaneo, a condizione che siano assunte le adeguate misure ed azioni di protezione civile e di tutela della pubblica e privata incolumità, e sia verificato che tali interventi non concorrano ad aumentare le condizioni di rischio in zone limitrofe. Nell ambito del parere di cui sopra, la Provincia valuta l ammissibilità degli interventi in relazione alla sussistenza dei presupposti individuati, nonché alle condizioni di inondabilità delle aree e alla compatibilità degli specifici interventi previsti. In particolare dovrà essere valutato che gli interventi siano esterni all alveo attivo e siano in zone non necessarie per la realizzazione di opere idrauliche, non costituiscano significativo ostacolo al deflusso delle acque, siano compatibili con la loro collocazione in funzione degli specifici livelli di pericolosità e delle condizioni di deflusso, anche attraverso l adozione delle più adeguate tipologie costruttive e degli appropriati accorgimenti tecnico-costruttivi per il non aumento del rischio, risultino assunte specifiche misure di prevenzione e protezione per le singole installazioni nonché le azioni e le misure di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore. I presupposti e le condizioni di cui sopra sono verificati sulla base del quadro conoscitivo del piano, nonché, se del caso, sulla scorta di analisi di maggior dettaglio o studi di compatibilità idraulica da acquisirsi, ove necessario, per gli specifici casi.

17 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 È necessario individuare, già a livello di piano o delle sue varianti, le zone in cui siano ammessi gli interventi sopra individuati, individuando con diverso segno grafico e/o denominazione le due tipologie di zone di fascia di riassetto a cui è associata la differenziazione normativa. La perimetrazione della Fascia di riassetto fluviale può essere modificata e/o aggiornata nonché estesa a nuovi tratti di corsi d acqua sulla base dell acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio ed a seguito dell approvazione di progetti di sistemazione idraulica. In particolare, sulla base di specifici progetti di messa in sicurezza può essere prevista la rilocalizzazione dei manufatti esistenti al di fuori della fascia. Posto che in via generale il Piano deve prevedere l individuazione di una fascia di riassetto fluviale, che consenta il deflusso senza esondazioni della portata duecentennale, può essere prevista una fascia di riassetto dimensionata su portate inferiori in casi particolari a condizione che: - l individuazione risulti adeguatamente motivata nella relazione di piano con particolare riferimento ai risultati di un analisi costi-benefici; - riguardi centri urbani consolidati, difficilmente delocalizzabili o derivi dalla oggettiva impossibilità di realizzare a breve termine interventi di messa in sicurezza definitiva; - rappresenti un primo stralcio in grado di produrre una significativa diminuzione del rischio; - siano individuate le due ipotesi, quella proposta dal piano e quella relativa allo smaltimento della portata duecentennale, che dovrebbe rappresentare comunque un obiettivo di lungo termine. c) Fasce di inondabilità. Rappresentano porzioni di territorio esterne all alveo caratterizzate da uguale probabilità di inondazione, e quindi da uguale pericolosità idraulica. Secondo i criteri già forniti dall Autorità di bacino di rilievo regionale, in accordo anche con indirizzi nazionali, tali fasce rappresentano tre livelli di pericolosità idraulica: elevata, media e bassa. 1) Fascia A - pericolosità idraulica molto elevata (P i3 ): aree perifluviali inondabili al verificarsi dell evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni. In ragione della caratteristica di elevata pericolosità idraulica di tale fascia, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente fino al restauro e risanamento conservativo come definito dalla lett. c), c.1, art. 31, l. n.457/78, che non aumentino la vulnerabilità e non comportino cambi di destinazione d uso che aumentino il carico insediativo. Non sono invece consentiti l installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi o la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone. Negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare possono essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia come definita dalla lett. d), c.1, art. 31, l. n.457/78 8 purché non aumentino la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l assunzione di idonee misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi, e non comportino cambi di destinazione d uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei piani comunali di protezione civile. Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della 8 Ai sensi della L.R. 26 agosto 2001, n. 24, così come confermato dalla DGR 848/2003, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. In proposito, è opportuno chiarire che, anche se urbanisticamente può essere considerato cambio di destinazione d uso, il recupero dei sottotetti, tenuto conto delle finalità proprie della normativa di piano di bacino, deve essere ritenuto ammissibile purché riguardi edifici aventi destinazione in prevalenza residenziale o turistico-ricettiva che mantengano tale destinazione. Resta fermo in ogni caso ogni altro requisito previsto nel presente criterio. Documento 1.1 Pagina 8di 29

18 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 vulnerabilità dell edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia come sopra descritte. Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche esistenti purché non aumentino le condizioni di rischio. nonché la realizzazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica 9 ) e coniugate alle idonee azioni e misure di protezione civile, e previo parere favorevole della Provincia. Il Piano peraltro può prevedere che in casi di tessuto urbano consolidato, nell ambito della fascia A siano individuate aree a minor pericolosità idraulica in ragione dell entità dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento. Tale individuazione deve necessariamente basarsi su analisi tecnico-scientifiche di dettaglio, che permettano anche di perimetrare con maggior accuratezza la stessa fascia A. Su dette aree, come sopra individuate, deve essere prevista una disciplina specifica compatibile con le finalità del Piano, che in ogni caso preveda gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e specifiche misure di protezione civile. 10 2) Fascia B - pericolosità idraulica media (P i2 ): aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni. Sono consentiti interventi edilizi fino al restauro e risanamento conservativo come definito dalla lett. c), c.1, art. 31, l. n.457/78. Possono inoltre essere consentiti interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia (art. 31, c.1 lett.c) l. n.457/78), purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l assunzione di idonee misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei piani comunali di protezione civile. Sono altresì consentiti, in tessuti di contesto urbano consolidato o da completare e a seguito del parere favorevole della Provincia, interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, art. 31 della l. n.457/78, purché interessino aree individuate a minor pericolosità, prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile. Sono infine consentite le nuove infrastrutture corredate da uno specifico studio di compatibilità idraulica (**) e coniugate alle idonee azioni e misure di protezione civile. Sono altresì consentiti, sempre in tessuti di contesto urbano consolidato o da completare e a seguito del parere favorevole della Provincia, interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, art. 31 della l. n.457/78, 9 Tale studio di compatibilità idraulica è finalizzato a valutare se l intervento è compatibile con le condizioni dell area, in termini di pericolosità e di rischio. Lo stesso deve essere basato su uno studio idraulico di dettaglio redatto in conformità all allegato 3 alla normativa-tipo di cui alla DGR 357/2001, che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell opera per un tratto significativo del corso d acqua. La tipologia e le caratteristiche progettuali dell opera stessa devono essere individuati sulla base del suddetto studio idraulico, al fine di minimizzare il rischio connesso in tutte le aree interessate e di individuare tutti gli accorgimenti costruttivi e le misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità. 10 Si rimanda a questo proposito alla DGR 250/05, con la quale sono stati forniti i criteri di definizione degli ambiti normativi relativi alle fasce di inondabilità dei piani di bacino regionali in funzione dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento; Si richiama altresì l l allegato 1 alla DGR 1532/05, nel quale sono forniti gli indirizzi procedurali per l aggiornamento dei piani di bacino in relazione all individuazione degli ambiti normativi delle fasce di inondabilità ex DGR 250/05. Documento 1.1 Pagina 9di 29

19 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 purché interessino aree individuate a minor pericolosità, prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile. Sono infine consentite le nuove infrastrutture corredate da uno specifico studio di compatibilità idraulica (10) e coniugate alle idonee azioni e misure di protezione civile. 3) Fascia C pericolosità idraulica bassa (P i1 ): aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni, o aree storicamente inondate ove più ampie, laddove non si siano verificate modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell evento. Questa fascia deve essere considerata una zona di attenzione, sulla quale sono consentiti tutti gli interventi purché realizzati con tipologie tali da ridurre la vulnerabilità e coerenti con e misure di protezione civile. c-bis) Condizioni di derogabilità ai divieti di cui alla disciplina delle fasce di inondabilità. Opere pubbliche indifferibili ed urgenti. In deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B, di cui ai punti 1) e 2) della precedente lettera c), possono essere assentite opere pubbliche strategiche indifferibili ed urgenti non diversamente localizzabili, riferite a servizi essenziali, previa acquisizione di parere obbligatorio e vincolante della Provincia, a condizione che: - non pregiudichino la possibilità di sistemazione idraulica definitiva; - non si producano effetti negativi nei sistemi geologico, idrogeologico ed ecologico; - non costituiscano significativo ostacolo al deflusso, non riducano in modo significativo la capacità di invaso, e non concorrano ad incrementare le condizioni di rischio, né in loco né in aree limitrofe; - siano realizzate con tipologie progettuali e costruttive compatibili con la loro collocazione, prevedendo in particolare accorgimenti tecnico-costruttivi o altre misure, anche con riferimento all allegato xx al presente piano, che consentano l adeguata protezione dell opera dagli allagamenti rispetto alla portata duecentennale senza aggravio di condizioni di pericolosità e rischio in altre aree. In particolare: la quota del piano di calpestio e tutte le aperture, soglie di accesso e prese d aria delle edificazioni devono essere poste ad un livello adeguatamente superiore a quello del tirante idrico associato alla portata duecentennale; non sono ammesse in ogni caso strutture interrate, a meno di locali tecnici di servizio adeguatamente protetti; - sia garantito il mantenimento della funzionalità ed operatività proprie ella struttura in casi di evento alluvionale; - sia prevista nel progetto la messa in opera di tutte le adeguate misure ed azioni di protezione civile, anche di tipo di autoprotezione locale (quali piani di allarme ed evacuazione, etc). Ai fini della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di cui al comma 1, deve essere motivato il carattere di impellenza, improrogabilità e non diversa ubicabilità delle opere e deve essere accertata la copertura finanziaria dell intera opera. A fini di omogeneità applicativa a scala regionale, i presupposti della norma sono verificati in sede di Comitato Tecnico di Bacino, ferma restando la competenza della Provincia alle specifiche valutazioni di merito e all espressione del parere. Nell ambito del parere di cui sopra la Provincia, sulla base di adeguata documentazione tecnica a corredo della progettazione delle opere in questione, valuta, tra l altro, nei singoli casi l effettiva possibilità di messa in opera di misure ed accorgimenti tali da proteggere adeguatamente l elemento dalle inondazioni e dai connessi possibili danni, nonché l efficacia e l affidabilità delle misure di protezione progettate in funzione delle grandezze idrauliche di riferimento. Valuta, inoltre, la possibile influenza sulla dinamica dell inondazione sia dell intervento edilizio richiesto sia Documento 1.1 Pagina 10di 29

20 Testo integrato dei criteri per redazione normativa Dgr n.1265/2011 e Dgr n.1208/2012 degli accorgimenti costruttivi proposti, garantendo che non vengano aumentate le condizioni di pericolosità e di rischio nelle aree limitrofe. Il suddetto parere della Provincia è espresso sulla base del quadro conoscitivo del piano nonché, laddove necessario, di un adeguato studio di compatibilità idraulica che consenta di valutare il rispetto delle condizioni di cui sopra, con particolare riferimento alla compatibilità dell intervento con le condizioni di inondabilità dell area, in termini di pericolosità e di rischio, e all assenza di effetti di incremento dell esposizione al rischio della popolazione. In ragione del carattere di deroga della previsione, diretta a fattispecie specifiche con caratteristiche di indifferibilità ed urgenza, parere espresso ha efficacia massima di 3 anni, ed è eventualmente rinnovabile dalla Provincia sulla base di richiesta motivata dell Ente proponente con adeguata documentazione. Rilocalizzazione patrimonio edilizio esistente interferente con interventi idraulici. In caso di patrimonio edilizio esistente che risulti interferente con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei corso d acqua, anche qualora sia ricadente nella fascia di riassetto fluviale, e laddove, sulla base di un progetto di livello almeno definitivo, risulti necessaria la sua rilocalizzazione al fine della realizzazione degli interventi stessi, in caso di demolizione dello stesso è ammessa la sua ricostruzione anche in deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B di cui ai punti 1) e 2) della precedente lett. c), previo parere vincolante della Provincia, a condizione che: - la rilocalizzazione, prevista nel progetto definitivo approvato, venga effettuata a seguito o contestualmente alla consegna dei lavori delle opere idrauliche, e che gli interventi di sistemazione idraulica previsti risultino dotati dell intera copertura finanziaria; - le aree di ricostruzione risultino, allo stato attuale o a seguito della realizzazione degli interventi idraulici, in condizioni di minor pericolosità rispetto al posizionamento preesistente, siano esterne alla fascia di riassetto fluviale e ne sia prevista la messa in sicurezza, anche in fasi successive; - la ricostruzione avvenga mettendo in opera tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali, le modalità d uso e le misure di autoprotezione e di protezione civile, ai fini della protezione dei nuovi manufatti dagli eventuali allagamenti nel periodo transitorio fino alla definitiva messa in sicurezza; - il patrimonio edilizio ricollocato mantenga la propria destinazione d uso fino alla definitiva messa in sicurezza delle aree di ricostruzione. d) Aree storicamente inondate in tratti non indagati Nel caso in cui gli studi idraulici a supporto della individuazione delle criticità e della conseguente determinazione delle fasce di inondabilità siano inadeguati e non rispondenti alla raccomandazioni del CTR in merito o siano del tutto mancanti, in attesa delle necessarie integrazioni, i tratti dei corsi d acqua di cui trattasi sono da considerarsi non indagati come indicato nella lett. d) del paragrafo 2.2 del presente criterio. Sulle aree storicamente inondate, o su altre aree individuate come pericolose sulla base di altre considerazioni, non indagate nel Piano con apposite verifiche idrauliche o indagate con studi inadeguati, deve essere prevista la definizione di una ulteriore fascia, individuata ad esempio come B*, sulla quale vige, in fase transitoria sino all integrazione degli studi, la normativa della fascia B. Tale disciplina, in analogia con quanto previsto per i tratti non indagati di cui al punto 2.2, lett b), può essere aggiornata attraverso un adeguato studio idraulico che determini nel tratto corrispondente le fasce di inondabilità con i criteri dell allegato A. Ove emerga una particolare criticità delle aree suddette, per esempio in rapporto alla frequenza degli eventi storici, può essere prevista una disciplina più restrittiva quale quella della fascia A (definizione di una fascia A* anziché B*). e) Accorgimenti tecnico-costruttivi per il non aumento del rischio idraulico Documento 1.1 Pagina 11di 29

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