Dipartimento di Studi aziendali I POTERI ISTRUTTORI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

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1 Dipartimento di Studi aziendali I POTERI ISTRUTTORI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Diritto Tributario Corso avanzato a.a. 2013/2014 a cura di Alessio Valente

2 Procedimento di accertamento L esercizio dei poteri di controllo e in particolare le ispezioni e le verifiche fiscali è fase logicamente pertinente al procedimento di accertamento, in quanto strumentale all adozione dell eventuale atto impositivo che ne deriva. Mutuando le nozioni proprie dell ordinamento amministrativo e adattandole per quanto possibile al contesto normativo in esame, riconosciamo all interno del procedimento di accertamento fiscale le seguenti fasi: 2

3 La fase dell iniziativa L iniziativa è la fase di avvio, di innesco del procedimento accertativo. Essa ricomprende gli atti e le operazioni che svolgono una funzione propulsiva con l effetto di dar corso alle ulteriori fasi procedimentali. Viene detta autonoma o d ufficio quando è adottata dall Agenzia delle Entrate, che è l organo competente ad adottare l eventuale atto impositivo; è detta eteronoma negli altri casi. 3 DI ***

4 La fase istruttoria L istruttoria è la fase finalizzata alla raccolta di elementi, informazioni, dati utili ad un eventuale rettifica, accertamento o liquidazione dell imposta dovuta dal contribuente sul quale è stato avviato un procedimento di accertamento. Nel settore fiscale essa è tradizionalmente confusa con l esercizio dei poteri istruttori, che invece ne costituiscono solo una porzione. 4 DI ***

5 La fase decisoria ed integrativa dell efficacia Nell ambito di tale fase l ufficio raccoglie gli esiti dell istruttoria e gli ulteriori eventuali elementi informativi e documentali prodotti dal contribuente nel corso del contradditorio, li sottopone ad adeguata valutazione e vaglio critico al fine di articolare una motivazione a sostegno della pretesa espressa nell atto di accertamento da notificare al contribuente. Atti impositivi Notifica degli atti 5 DI ***

6 Attribuzioni degli Uffici Finanziari Non esiste un testo organico che disciplina unitariamente la materia delle attribuzioni ed i poteri degli uffici che, attualmente, sono contenuti all interno di due diverse fonti normative: il D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di imposta sul valore aggiunto; il D.P.R. n. 600 del 1973, in tema di imposte dirette. L'art. 31 del DPR 600/73 prevede che agli uffici delle imposte è attribuito il potere di: controllare le dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d'imposta; vigilare sulla corretta tenuta delle scritture contabili e sugli altri obblighi imposti dalla legge; irrogare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge; presentare rapporto all'autorità giudiziaria qualora ravvisino gli estremi di un reato. 6 DI ***

7 I poteri istruttori (1) Per assolvere a tale compiti i successivi artt. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 52, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 elencano gli strumenti che il Fisco può utilizzare per acquisire informazioni o accertare fatti utili alla repressione delle violazioni tributarie, prevedendo che gli uffici dell Amministrazione Finanziaria hanno il potere di: procedere all esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche; invitare i contribuenti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti; invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti; 7 DI ***

8 I poteri istruttori (2) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie; richiedere a notai e altri pubblici ufficiali atti e documenti depositati; richiedere, previa apposita autorizzazione, ai soggetti sottoposti ad controllo il rilascio di una dichiarazione contenente l indicazione dei rapporti intrattenuti con Istituti bancari e assicurativi; richiedere, previa apposita autorizzazione, a banche ed assicurazioni dati notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata; richiedere ai soggetti dati, notizie e documenti relativi ad attività, rilevanti ai fini dell accertamento, nei confronti di loro clienti; invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; richiedere agli amministratori di condominio notizie relative alla gestione condominiale. 8 DI ***

9 I poteri istruttori (3) Dall elencazione si evince agevolmente che tutti i poteri sono riconducibili alle seguenti, fondamentali tipologie: poteri che si caratterizzano per l intervento diretto presso i luoghi in cui il soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo svolge la propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo ovvero in altri luoghi allo stesso riferibili; poteri che si connotano per la possibilità di inoltrare al soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell accertamento nei suoi confronti; poteri che consentono di inoltrare a enti od organismi qualificati o a soggetti diversi, richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell accertamento del contribuente sottoposto o da sottoporre a controllo 9

10 Caratteristiche dell attività istruttoria legittimità (l attività non può svolgersi in contrasto con le norme che disciplinano i poteri); specificità (il contribuente sottoposto ad indagine deve essere preventivamente individuato in quanto non possono essere effettuati controlli indiscriminati); discrezionalità (l A.F. che decide la tipologia di controllo ritenuta più opportuna e proficua) Un uso illegittimo dei poteri istruttori potrebbe inficiare non soltanto la fase preliminare delle indagini ma anche la validità dell atto conclusivo dell intero procedimento tributario, ossia l avviso di accertamento. 10

11 Accessi, ispezioni e verifiche (1) Tra i vari poteri riconosciuti all Amministrazione finanziaria, quelli di accesso, ispezione e verifica costituiscono certamente il mezzo istruttorio più incisivo per controllare gli adempimenti degli obblighi imposti delle norme tributarie Le principali fonti di riferimento sono gli artt. 31 e 32 del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e gli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/1972 per l IVA Anche lo Statuto del contribuente ( art. 12 L. 212/2000) disciplina in maniera particolareggiata i Diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali 11

12 Accessi, ispezioni e verifiche (2) Accesso (facoltà dei funzionari delle Agenzie Fiscali, Guardia Finanza) di fare ingresso in un luogo e rimanervi al fine delle indagini anche contro la volontà di chi ne ha la disponibilità Ispezioni (esame della documentazione rinvenuta nei locali, sia alle scritture e documenti obbligatori, sia agli atti scritti diversi tutti libri registri documenti e scritture che si trovano nei locali ) Verifiche (controllo fisico apparato di uomini e mezzi) Con la terminologia "verifica fiscale" si è soliti definire il complesso di attività poste in essere da soggetti giuridicamente qualificati intese a controllare il corretto adempimento delle norme tributarie Ricerche (reperire il materiale conoscitivo contabile e non da sottoporre a ispezione e verifica) 12

13 Regime delle autorizzazioni (1) Poiché l accesso ha carattere autoritativo ed è idoneo ad incidere sulla sfera personale (luogo di abitazione, luoghi diversi, eccetera) oltre che sulla libertà di iniziativa economica, il legislatore ha ritenuto necessario che l esercizio di tale potere fosse subordinato ad rilascio di una specifica autorizzazione. Si tratta di un atto che assume la forma scritta e deve indicare lo scopo ovvero la definizione dell ambito soggettivo, oggettivo e temporale del controllo. L autorizzazione: deve essere esibita al momento dell accesso al contribuente o alla persona che lo rappresenta, unitamente alle tessere personali di riconoscimento degli stessi verificatori; deve obbligatoriamente contenere alcune informazioni quali: oggetto del controllo (può far riferimento alla fonte di innesco) esercizi sottoposti a verifica; lo scopo della visita ed i fatti che hanno indotto l ufficio a compiere l accesso; 13 DI ***

14 Regime delle autorizzazioni (2) L autorizzazione è rilasciata, a seconda dei casi, dalle seguenti autorità: autorizzazione amministrativa dal capo dell Ufficio al quale appartengono i funzionari dell Agenzia delle Entrate ovvero dal Comandante del Reparto al quale appartengono i militari della G.d.F; nel caso in cui bisogna effettuare attività ispettiva nei locali destinati all esercizio di attività commerciali, agricole o professionali (generalità dei casi); autorizzazioni dell Autorità giudiziaria dal Procuratore della Repubblica, competente per territorio per procedere all accesso in locali diversi da quelli sopra richiamati e per procedere, nel corso di un accesso, a perquisizioni personali, all apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti (.segue) 14

15 Regime delle autorizzazioni (3) In sostanza, l art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (che in ordine alle attribuzioni degli uffici delle imposte rinvia all art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) prevede i seguenti diversi regimi autorizzatori : a) un accesso ai locali destinati all esercizio delle attività da effettuarsi previa autorizzazione rilasciata dal capo ufficio (comma 1); b) l accesso ai locali che siano adibiti anche ad abitazione, da effettuarsi previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (comma 1); c) l accesso in locali diversi da quelli indicati al comma 1 che può essere eseguito, sempre previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni alle norme tributarie. 15 DI ***

16 Regime delle autorizzazioni - Riepilogo 1. Nel caso di accesso ai locali destinati all esercizio delle attività è sufficiente autorizzazione amministrativa; 2. Diversamente, ove l esigenza del controllo renda necessario l accesso ai locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l autorizzazione della Procura della Repubblica. 3. Nell ultima ipotesi accesso a locali diversi da quelli indicati nel precedente comma si accompagna una ulteriore aggravata cautela a carico del P.R. ovvero quella della sussistenza di gravi indizi di violazione alle norme tributarie In assenza dell autorizzazione si ritiene che non è comminata alcuna nullità dalla legge per il caso dell accesso presso i locali dell impresa. Diverso tuttavia è il caso in cui l inesistenza dell incarico è connessa ad un accesso presso l abitazione del contribuente, ove è in gioco l inviolabilità del domicilio. 16

17 Accesso presso studio professionale Sovente accade che il contribuente affermi che le scritture contabili si trovano presso il proprio professionista di fiducia. L accesso va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo detta presenza requisito di legittimità degli atti conseguenti. In tal caso i verificatori possono recarsi presso lo studio del professionista indicato. Qualora quest'ultimo opponga il segreto professionale, per esaminare i documenti è necessaria l'autorizzazione del PM. Con la circ. 1/2008 (Parte II, cap. 3), il Comando Generale della Guardia di Finanza ha specificato che "l'attività presso lo studio professionale deve limitarsi alla sola acquisizione di documenti di pertinenza del soggetto sottoposto ad attività ispettiva, senza alcuna possibilità di procedere a ricerche e deve essere ritualmente formalizzata in un apposito processo verbale di ritiro di documenti". 17 DI ***

18 Accesso Caratteristiche (1) Requisito imprescindibile per esercitare l accesso è la sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. Tali esigenze ricorrono, di norma, allorquando l intervento ispettivo richieda: - la necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile, - l effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi esclusivamente presso la sede dell attività ovvero in altri luoghi a questa riconducibili, come nel caso delle verificazioni dirette o delle altre rilevazioni. Luogo di svolgimento - Al termine locale è attribuito un significato ampio cioè qualsiasi luogo a disposizione, anche temporanea, di una persona senza specificare se il soggetto indagato sia il proprietario o abbia solo la disponibilità dei locali ispezionati, dandosi così rilevanza esclusivamente all utilità ai fini dell accertamento. 18 DI ***

19 Accesso Caratteristiche (2) L accesso deve essere motivato poiché le effettive esigenze di indagine devono già essere menzionate nell'autorizzazione rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipende il personale operante. Non ricorrono effettive esigenze in tutti i casi in cui le finalità ispettive possono essere perseguite facendo ricorso agli altri poteri istruttori Esempio riscontrare l'esistenza e l'esatta qualità dei beni strumentali ammortizzabili; quantificare le giacenze di magazzino; operare controlli di cassa; riscontrare sul posto e identificare i lavoratori dipendenti; In assenza di tali esigenze, le finalità ispettive devono essere perseguite facendo ricorso agli altri poteri istruttori che non comportano l'effettuazione di accessi (art. 32 del DPR 600/73). 19

20 Accesso Classificazione Nella prassi si è soliti distinguere, tra: accessi «brevi», rappresentano una tipologia di controllo speditivo del corretto adempimento di obblighi specifici, il cui riscontro non richiede analisi approfondite ed aventi una durata temporale molto limitata. Il ricorso a tale mezzo di indagine è utilizzato, generalmente, per assicurare l adeguato presidio del territorio e per il mero reperimento e riscontro di dati. (Es.: controllo degli obblighi strumentali, rilevazione dei dati ai fini dell applicazione degli studi di settore, dell attività di analisi e ricerca e dei dati relativi alle compensazioni nonché alla verbalizzazione della distruzione delle merci ed ad accessi per conto di stati esteri) accessi «mirati» sono, invece, quelli funzionali al riscontro dell effettiva sussistenza di determinati presupposti e vengono, di regola, utilizzati per l esecuzione di indagini parziali o generali con la conseguente eventuale evidenziazione di imposte non dichiarate. (Es.: accessi per la verifica dei presupposti del riconoscimento dei benefici previsti in favore delle ONLUS e degli enti non commerciali) 20 DI ***

21 Accesso - Regole di comportamento Norme specifiche di legge (D.P.R. 600/73 e D.P.R. 633/1972) Norme generali sul rapporto amministrazione/contribuente (Statuto del contribuente) Norme regolamentari dell A.d.E. o della GdF (Istruzioni per l attività di verifica) L accesso, deve essere effettuato nell orario di normale apertura delle aziende e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell attività ed alle relazioni commerciali o professionali; Quando il contribuente esibisca una dichiarazione attestante la conservazione di scritture contabili presso terzi, ex art. 52, comma 10, del D.P.R. n. 633/72, i verificatori non necessitano di alcuna specifica autorizzazione per accedere presso lo studio professionale 21

22 Accesso gli atti del controllo Il legislatore ha previsto a carico degli organi ispettivi che procedono all attività di accesso una serie di adempimenti che hanno la finalità, in sostanza, di garantire ulteriormente il contribuente sottoposto a controllo. A seguito di tale attività il Fisco deve, infatti, redigere un processo verbale di constatazione dal quale devono risultare: in maniera particolareggiata le ispezioni e le rilevazioni eseguite; le richieste fatte al contribuente (o a chi lo rappresenta) e le risposte ricevute; Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione ed il contribuente ha diritto ad averne copia. (Non è necessaria una rituale notifica ma una semplice consegna) 22

23 Ispezioni documentali (Art. 32, comama1 DPR 600/73 e art. 52, comma 4, dpr 600/73) L attività di ispezione documentale consiste nell analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti obbligatori per l impresa e nel raffronto del loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche, tra cui in particolare: la corrispondenza commerciale; la contabilità posta al fine di un controllo interno della gestione (es. distinta base di produzione, report, contabilità dei costi, ecc.); la documentazione di terzi che hanno intrattenuto rapporti economici con il soggetto verificato. In questo generale contesto il potere di ispezione documentale viene orientato sia al riscontro degli adempimenti di natura formale sia al riscontro degli obblighi tributari di carattere sostanziale da parte del soggetto sottoposto ad attività ispettiva. «Rifiuto di esibizione» Inutilizzabilità a favore del contribuente della documentazione (art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) 23 DI ***

24 Ricerche e altre rilevazioni Il potere di ricerca consiste in una serie di attività volte al materiale reperimento degli elementi (libri, registri, scritture e documenti) necessari per eseguire le ispezioni. Si realizza nel corso delle verifiche e delle ispezioni documentali ed è un atto di autorità cui il contribuente non può opporsi. La ricerca può essere eseguita, di norma, nei locali nei quali è stato autorizzato l accesso, quindi, in tutti i locali nella disponibilità dell azienda o dello studio, nonché, in caso di accesso domiciliare, in tutti i locali rientranti nella disponibilità del soggetto. Oltre alla possibilità di effettuare ricerche è concessa all A.F. la possibilità di effettuare ogni altra rilevazione ritenuta utile. Si tratta di una attività residuale poiché non si è voluto vincolare gli organi di controllo ad attività ispettive rigidamente tipizzate. Sono riconducibili a questa categoria le operazioni di misurazione volte a determinare le dimensioni di talune grandezze economiche che caratterizzano l attività del soggetto verificato,(consumo orario di energia elettrica, resa lavorativa media del personale impiegato, calcolo dei consumi di materiali necessari allo sviluppo dei processi produttivi, ecc.) 24 DI ***

25 Perquisizioni e apertura di plichi Il comma 3 dell art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che qualora i militari della Guardia di Finanza o gli impiegati civili dell A.F. debbano, nel corso dell accesso, effettuare perquisizioni personali o procedere all apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili possono effettuare tali attività soltanto previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell autorità giudiziaria più vicina. Analoga autorizzazione è richiesta per l esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all art. 103 c.p.p. L autorizzazione in argomento è richiesta quando sia necessario procedere all apertura coattiva di borse, cassetti, ecc. presenti nei luoghi nei quali si stia conducendo una attività di controllo (il cui accesso richiede la sola autorizzazione del capo ufficio). 25 DI ***

26 Riepilogando.. TIPOLOGIA DI POTERE CARATTERISTICHE AUTORIZZAZIONE accesso presso i locali dell'impresa accesso presso locali professionali accesso presso locali "promiscui" accesso presso altri locali (abitazioni private) perquisizioni personali apertura coattiva di borse, pieghi sigillati, casseforti, mobili esame di documenti oggetto di segreto professionale necessaria la presenza del titolare necessari gravi indizi di evasione Autorizzazione Amm. Autorizzazione Amm. Autorizzazione P.M. Autorizzazione P.M. Autorizzazione P.M. Autorizzazione P.M. Autorizzazione P.M. 26

27 La verifica fiscale (1) Il potere di verifica è certamente il più invasivo tra i poteri istruttori attribuiti all amministrazione finanziaria. Viene svolta nel il luogo ove il contribuente svolge la propria attività (commerciale, industriale, agricola, artistica o professionale) allo scopo di controllare il corretto adempimento degli obblighi tributari cui lo stesso è tenuto per legge. Consiste in un'attività ispettiva fondata sull attività preliminare di intelligence e di analisi, finalizzata all acquisizione ed alla comunicazione all Autorità tributaria di dati, elementi e notizie per la determinazione delle basi imponibili fiscalmente rilevanti. Dal punto di vista amministrativo rappresenta una fase del procedimento di accertamento del tributo (fase istruttoria) e rappresenta un aspetto prodromico all emissione di un eventuale provvedimento di accertamento. Si tratta di una attività flessibile ed adattabile e si svolge seguendo particolari metodologie e, di regola, si riferisce all'insieme della posizione fiscale del verificato. 27

28 La verifica fiscale (2) La verifica è un'attività più ampia dell'ispezione documentale in quanto è da un lato controllo e riscontro della completezza, esattezza e veridicità delle scritture contabili dall'altro controllo e riscontro delle notizie raccolte dalla Amministrazione relativamente ai fatti che sono stati o che avrebbero dovuto essere tenuti presenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Può essere eseguita nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica o società di persone o ente che pone in essere attività in relazione alle quali le norme tributarie o finanziarie pongono obblighi o divieti la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa e/o penale. Si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti 28 DI ***

29 La verifica fiscale (classificazioni) Pur non esistendo una definizione normativa di verifica fiscale, nella prassi dell Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza si fa spesso riferimento a diverse classificazioni. Le verifiche possono essere, infatti, distinte in base a differenti parametri che tengono conto sia delle attività da svolgere che della caratteristiche proprie dei contribuenti interessati : (circ. Guardia di Finanza 1/2008): all'oggetto sul quale la verifica viene ad incidere (generale o parziale); al criterio utilizzato per l'individuazione dei soggetti passivi della stessa (d'iniziativa o a richiesta); alla tipologia di contribuente (verifiche di piccole, medie e grandi dimensioni «tutoraggio»); luogo di svolgimento dell attività (verifiche presso la sede del contribuente verifiche svolte presso gli uffici dei verificatori 29

30 La verifica fiscale (competenza) Non esiste, come per l accertamento una norma che stabilisce la competenza all esecuzione delle verifiche fiscali. Nella prassi operativa, infatti, gli uffici/comandi competenti sono stabiliti da atti organizzativi interni delle singole Amministrazioni. Generalmente, per l Agenzia delle Entrate, competente all esecuzione dell attività di verifica è l ufficio controlli della Direzione provinciale di appartenenza ma, l attività istruttoria può essere svolta anche da uffici diversi da quello competente all emanazione dell atto di accertamento quali, ad esempio, le Direzioni regionali. per la Guardia di Finanza il Comando competente è stabilito in funzione della tipologia di contribuente e della natura dell attività ispettiva. Altra caratteristica è rappresentata dal fatto che l attività istruttoria può essere delegata ad altri Uffici a differenza dell attività di accertamento che è non espletabile, per nessun motivo, da altro ufficio diverso da quello di competenza. 30 DI ***

31 La verifica fiscale (durata) L art. 12 L. 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che: La permanenza dei verificatori non può superare i trenta giorni lavorativi; Possibilità di proroga per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio; Questo periodo, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi (contenuti nell arco di non più di un trimestre), in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. Differenza tra «permanenza» e «durata» 31 DI ***

32 La verifica fiscale (investigazioni di polizia giudiziaria ) Nel corso dell attività è possibile incorrere in fatti costituenti reato: si pensi all emissione di fatture per operazioni inesistenti (delitto previsto dall art.8 del D.Lgs. n.74/2000). L art.220 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. prevede che quando nel corso di attività ispettive [ ] emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale, sono compiuti con l osservanza delle disposizioni del codice. In tale ipotesi i verificatori, devono: assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile all accertamento del reato con l osservanza delle norme del c.p.p.; invitare il soggetto indagato a nominare un difensore di fiducia alla cui presenza è subordinato il compimento di atti ulteriori quali, ad esempio, le perquisizioni personali o domiciliari. 32 DI ***

33 La verifica fiscale (atti conclusivi) La verifica fiscale si conclude con la redazione da parte dell organo di controllo di un p.v.c. nel quale sono: descritte e documentate le operazioni compiute in verifica; riportate le richieste formulate al contribuente e le risposte ricevute; indicati i rilievi mossi; Il verbale deve essere redatto con riferimento ad ogni accesso deve essere sottoscritto dal contribuente (o da un suo delegato) al quale deve essere rilasciata immediatamente copia. Il pvc: Fa prova fino a querela di falso solo per le operazioni materiali accadute; non è un atto autonomamente impugnabile di fronte alle commissioni tributarie; assume rilevanza esterna una volta recepito in un avviso di accertamento Unica ipotesi di rilevanza esterna immediata attiene la possibilità dell'amministrazione di ottenere misure cautelari di garanzia 33 DI ***

34 La verifica fiscale (tutela del contribuente) Lo Statuto dei diritti del Contribuente ha sancito i diritti dei contribuenti nell ambito dell attività di accertamento esercitata dagli uffici finanziari: in particolare, lo Statuto ha stabilito una serie di garanzie a tutela del contribuente che si possono far valere in occasione di verifiche da parte degli uffici dell A.F. In particolare: effettive esigenze di indagine e controllo minore turbativa possibile; diritto all informazione; diritto ad essere assistito da un professionista abilitato; verifica fuori sede; osservazioni del contribuente; permanenza presso il contribuente; Garante del contribuente; presentazione di osservazioni e richieste 34 DI ***

35 Altri poteri istruttori (1) Fonte normativa Tipologia di potere Ambito di applicazione del potere art. 32 co. 1 n. 2 "invito a comparire" le richieste possono riguardare del DPR 600/73 solo il contribuente sottoposto a verifica art. 32 co. 1 n. 3 del DPR 600/73 art. 32 co. 1 n. 4 del DPR 600/73 art. 32 co. 1 n. 5 del DPR 600/73 art. 32 co. 1 n. 6 del DPR 600/73 richiesta di esibizione atti e documenti invio di questionari relativi a dati e notizie a carattere specifico richiesta di dati e notizie richiesta di copia di atti le richieste possono riguardare solo il contribuente sottoposto a verifica le notizie possono riguardare anche soggetti con i quali il contribuente abbia intrattenuto rapporti i dati possono riguardare soggetti singoli o indicati per categoria Soggetto sottoposto al potere contribuente sottoposto a verifica contribuente sottoposto a verifica contribuente organi dello Stato, enti pubblici non economici, assicurazioni, società di riscossione notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari art. 32 co. 1 n. 8 del DPR 600/73 richiesta dati e notizie relativi ad attività svolte in un certo periodo d'imposta l'ufficio può chiedere al contribuente l'elenco dei propri clienti e fornitori soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili art. 32 co. 1 n. 8- bis del DPR 600/73 art. 32 co. 1n. 8- ter) del DPR 600/73 richiesta di atti e documenti richiesta di dati e notizie la richiesta deve riguardare specifici rapporti intrattenuti con il contribuente la richiesta deve riguardare la gestione condominiale ogni soggetto amministratori di condominio 35

36 Altri poteri istruttori (2) Tali poteri possono essere classificati nelle seguenti categorie: invito ai contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti. invio ai contribuenti di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico. invito ad ogni altro soggetto a fornire chiarimenti, a esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente. Altri poteri sono connessi agli obblighi di comunicazione all Agenzia delle entrate che sono posti a carico di vari soggetti pubblici e privati (es. locazioni immobiliari, utenze) oppure alla possibilità di esperire delle indagini bancarie 36

37 Inviti a comparire Ai sensi dell'art. 32 co. 1 n. 2 del DPR 600/73, l'ufficio può "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti". Il destinatario del c.d. "invito a comparire" può essere solo il contribuente nei cui confronti viene effettuato l'accertamento. Pertanto, è illegittima una richiesta di comparizione rivolta ad altri soggetti allo scopo di raccogliere informazioni su terzi. Gli inviti e le richieste in esame devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73. Dalla data di notifica decorre il termine, fissato dall'ufficio (che non deve essere inferiore a 15 giorni) per l'adempimento. Il mancato rispetto del termine causa la nullità dell'atto impositivo. La richiesta di comparizione e le risposte fornite devono risultare da apposito verbale (sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante). Gli inviti e le richieste devono essere motivati a pena di nullità, in modo da rendere edotto il contribuente delle ragioni della verifica. In linea di principio, le richieste effettuate nei confronti del contribuente devono concernere fatti oggettivamente determinabili 37 DI ***

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