Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014

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1 Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2014 Prima parte: piano di previdenza S A partire dal 1 gennaio 2014 entra in vigore per le persone assicurate nei piani, e il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle Disposizioni generali del regolamento. Le Disposizioni generali (2 a parte del regolamento) possono essere consultate o richieste presso l'organo di gestione della Fondazione di previdenza. Fondazione di previdenza dell'asg, organo di gestione, casella postale 300, 8401 Winterthur, tel , Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

2 I Persone assicurate (vedi punto 3 delle Disposizioni generali) A. Cerchia delle persone assicurate Nel presente piano di previdenza possono essere assicurati i lavoratori indipendenti nonché i dipendenti delle ditte affiliate, a condizione che in base all'appartenenza a un collettivo (3 a parte del regolamento), corrispondano a una categoria d'assicurati attribuita a questo piano di previdenza. B. Ammissione nella cerchia degli assicurati La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro in base al suo contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al luogo di lavoro, ma non prima, tuttavia, del 1 gennaio susseguente al compimento del 17 anno d'età. Per i lavoratori indipendenti l'assicurazione inizia dal momento in cui la notifica perviene all'organo di gestione, tuttavia non prima della data d'inizio indicata nella notifica. Dopo l ammissione alla Fondazione di previdenza ogni persona assicurata riceve un certificato personale con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1 gennaio di ogni anno ed eventualmente dopo una modifica del rapporto di previdenza nel corso dell anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti. Pagina 2

3 II. Basi di calcolo (vedi punto 4 delle Disposizioni generali) A. Età determinante/età di pensionamento L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita. L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria ai sensi della LPP. B. Salario assicurato Per salario assicurato si intende - per i dipendenti: il salario annuo o la parte di salario notificata dalla ditta affiliata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF a un massimo costituito dal salario annuo soggetto all'avs. Il salario assicurato deve essere determinato in base ai medesimi principi validi per tutti i dipendenti di una categoria d'assicurati. - per i lavoratori indipendenti: il reddito annuo o la parte del reddito notificata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF a un massimo costituito dalla media del reddito annuo soggetto all'avs. Il salario assicurato corrisponde alla proiezione del salario annuo AVS. Per i lavoratori indipendenti il salario annuo AVS corrisponde al reddito annuo AVS assicurato. Se viene menzionato il salario annuo soggetto all'avs e la persona affiliata all'istituto di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (ad es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione. C. Accrediti di vecchiaia/avere di vecchiaia L'importo annuo degli accrediti di vecchiaia individuali figura nella tabella al punto II. F. L'avere di vecchiaia è formato - dagli accrediti individuali di vecchiaia, - dalle prestazioni di libero passaggio trasferite. - da eventuali versamenti unici (ad es. dai fondi della Fondazione), - dai contributi facoltativi per l'acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché - dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni del consiglio di fondazione. L'avere di vecchiaia è eventualmente ridotto: Pagina 3

4 - dai prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e relativi interessi, - dalle prestazioni e relativi interessi suddivisi in caso di divorzio. D. Contributo di rischio Contributo per l'assicurazione dei rischi di decesso e invalidità. L'importo dei contributi di rischio figura al punto II. F. E. Contributo per il Fondo di garanzia e le spese amministrative Il contributo per il Fondo di garanzia e le spese amministrative corrisponde alla differenza tra il contributo complessivo e la somma dell'accredito di vecchiaia e del contributo di rischio di cui al punto II. F. Pagina 4

5 F. Finanziamento complessivo (vedi punto 8 delle Disposizioni generali) La base di calcolo dei contributi figuranti nella sottostante tabella è costituita dal salario assicurato di cui al punto II. B. Le aliquote contributive si applicano a uomini e donne. Età * /64 Accredito di vecchiaia (contributo di risparmio) ,6% 17,3% 17,3% 17,0% 16.,% 16,6% 16,6% 16,3% ,9% 17,6% 17,6% 17,3% 17,4% 17.1% 17,3% 17,0% - 18,3% 18,0% 18,1% 17,8% 17,8% 17,5% 17,7% 17,4% Fondo di garanzia e spese amministrative Copertura rischi di decesso e invalidità (contributo di rischio) 1,3% 1,6% 1,1% 1,4% 1,5% 2,4% 2,5% 3,1% 2,4% 0,8% 1,1% 1,2% 1,5% 1,3% 1,6% 1,6% 1,9% 1,7% Totale contributo di rischio e per il Fondo di garanzia / spese amministrative 2,5% 2,2% 2,5% 3,1% 2,5% 3,2% 3,5% 2,7% 3,0% 3,5% 3,8% 3,1% 1,5% 1,9% 2,2% 2,6% 2,4% 2,7% Contributo complessivo (incl. contributo di risparmio) 1,5% 20,2% 20,2% Quota minima a carico del datore di lavoro 1,00% 1,15% 0,90% 1,05% 0,75% 0,90% 10,10% 10,10% * L'età determinante corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita. Pagina 5

6 Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti (a favore degli indipendenti), le summenzionate aliquote per l'assicurazione dei rischi di decesso e invalidità aumentano dello 0,3%. La copertura infortuni è definita nel piano di appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento). Se la persona assicurata è un dipendente, il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per l'altra metà a suo carico. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata, purché sia definita nella 3 a parte del regolamento. L'importo del contributo a carico di ogni singola persona assicurata figura sul certificato personale. G. Ulteriori disposizioni Acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento La persona assicurata può versare facoltativamente contributi unici per acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Su domanda l'organo di gestione allestisce il relativo calcolo. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata. Prestazioni di libero passaggio La persona assicurata deve trasferire alla Fondazione tutte le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni. Pagina 6

7 III. Prestazioni previdenziali (vedi punto 5 delle Disposizioni generali) A. Prestazioni per la vecchiaia - Capitale di vecchiaia (varianti di piano, e ) Il capitale di vecchiaia è esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto II. A. L'ammontare del capitale di vecchiaia dipende dall'avere di vecchiaia disponibile per la persona assicurata ai sensi del punto II. C. - Pensionamento flessibile Le persone assicurate possono chiedere che il versamento del capitale di vecchiaia sia anticipato al massimo a cinque anni prima dell'età di pensionamento ai sensi del punto II. A., a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa. Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento di cui al punto II. A. possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni. Durante il periodo di differimento si versano solo i contributi di risparmio, i quali concorrono ad incrementare le prestazioni di vecchiaia. Le relative domande vanno inoltrate alla Fondazione entro sei mesi dalla prevista riscossione della prestazione di vecchiaia. B. In caso di invalidità - Rendita d'invalidità (varianti di piano e ) La rendita d'invalidità è assicurata nei piani e S2 ed è esigibile dopo 12 mesi dal subentrare dell incapacità di guadagno causata da malattia. L'importo della rendita d'invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato ai sensi del punto II. B. Se il rischio d'infortunio è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3 a parte del regolamento), in caso d'invalidità dovuta a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle per invalidità causata da malattia. - Rendita per figli d'invalido (variante di piano ) La rendita per figli d'invalido è assicurata nel piano, è esigibile dopo 12 mesi dal subentrare dell incapacità di guadagno causata da malattia e viene versata unitamente Pagina 7

8 alla rendita d'invalidità e nella stessa proporzione, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. L'importo della rendita per figli d'invalido corrisponde all'8% del salario assicurato ai sensi del punto II. B. Se il rischio d'infortunio è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3 a parte del regolamento), in caso d'invalidità dovuta a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle per invalidità causata da malattia. - Esonero dal pagamento dei contributi (varianti di piano, S2 e ) L'esonero dal pagamento dei contributi viene accordato dopo 3 mesi di incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità di guadagno. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace di guadagno per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità di guadagno precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. In caso di invalidità parziale le prestazioni vengono calcolate ai sensi delle Disposizioni generali (2 a parte del regolamento). C. Prestazioni in caso di decesso - Capitale in caso di decesso (varianti di piano, e ) Il capitale di decesso è esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento. L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso. - Capitale supplementare di decesso (varianti di piano e ) I piani e assicurano un capitale di decesso supplementare. Questa prestazione è esigibile se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima di aver raggiunto l'età di pensionamento. L'importo del capitale supplementare di decesso ammonta al 300% del salario assicurato di cui al punto II. B. Dall'età di 46 anni (uomini) o di 45 (donne) questo capitale si riduce ogni anno del 15% del salario assicurato. Se il rischio d'infortunio è stato espressamente assicurato nell'ambito dell'appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento), in caso di decesso dovuto a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia. Pagina 8

9 - Rendita per orfani (variante di piano ) La rendita per orfani è assicurata nel piano ed è esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento e lascia figli aventi diritto. Se la persona assicurata decede in seguito a malattia, l'importo della rendita per orfani corrisponde all'8% del salario assicurato di cui al punto II. B. Se il rischio d'infortunio è stato espressamente assicurato nell'ambito dell'appartenenza al collettivo (3 a parte del regolamento), in caso di decesso dovuto a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia. IV. Libero passaggio (vedi punto 6 delle Disposizioni generali) La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto II. C. Il diritto alle prestazioni minime di cui agli artt. 17 e 18 LFLP è garantito. Dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza la persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Fondazione fino all inizio di un nuovo rapporto di previdenza, tuttavia non oltre un periodo massimo di un mese dalla data di uscita. V. Promozione della proprietà abitativa (vedi punto 7 delle Disposizioni generali) Nell'ambito delle disposizioni di legge la persona assicurata ha la possibilità di costituire in pegno e di prelevare anticipatamente dei fondi dalla Fondazione di previdenza destinati al finanziamento della proprietà abitativa ad uso proprio. In questa occasione la Fondazione riscuote un contributo di CHF a titolo di spese amministrative. In questo importo non sono compresi i diritti per l'iscrizione nel registro fondiario della clausola di restrizione del diritto d'alienazione. Detti diritti devono essere presi a carico dalla persona assicurata. Pagina 9

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