S T A T U T O TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "S T A T U T O TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA"

Transcript

1 S T A T U T O TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART.1 E costituita con sede in Ancona, una società cooperativa denominata CIRCOLO NAUTICO PORTICCIUOLO DI TORRETTE Società Cooperativa, la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI libro V del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. La società cooperativa si affilia alla FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA SUBACQUEE, accetta tutte le disposizioni statuarie e regolamentari, e riconosce nella FIPSAS l unica autorità nazionale nel settore. ART. 2 La società avrà durata fino al 31(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. ART. 3 La cooperativa è apolitica e retta e disciplinata dai principi della mutualità, pertanto non ha scopo di lucro e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell oggetto sodale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall organo amministrativo, verrà approvato dall assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell ultimo comma- seconda parte dell art del Codice Civile. Fin d ora si precisa comunque,con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all organo amministrativo,la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. I comparenti precisano altresì che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall organo amministrativo valutate le esigenze dell impresa cooperativa. ART. 4 La società si propone di provvedere alla gestione di tutti i servizi relativi al Porticciolo di Torrette di Ancona e di svolgere, inoltre, le seguenti attività anche al di fuori del suddetto porticciolo ed allo scopo di perseguire i propri fini mutualistici provvede: 1) a gestire il servizio di alaggio per i natanti da diporto e da pesca; 2) all'acquisto, alla messa in opera, alla gestione di ormeggi e banchine e di ogni altro impianto che la Società ritenga necessario per conseguire gli scopi sociali e per la migliore organizzazione; 3) alla gestione di scali di alaggio per la riparazione e manutenzione dei natanti e di ogni altra opera di servizio di tipo portuale; 4) ad assumere in gestione aree, specchi d'acqua, immobili etc.; di proprietà demaniale, di enti pubblici e privati; 5) ad acquistare o prendere in affitto aree,magazzini, macchinari, impianti o materiali da enti pubblici o privati;

2 6) costruire, acquistare, prendere in locazione o in concessione da aziende o enti pubblici o privati depositi,distributori di carburanti e lubrificanti e di ogni altro impianto da adibire a servizi per natanti da diporto e da pesca; 7) a costruire, acquistare, prendere in locazione o in concessione parcheggi,campeggi, stabilimenti balneari, depositi di rimessaggio barche di proprietà demaniale, di enti pubblici o di privati; 8) all'acquisto ed all'approvvigionamento di tutti i materiali e generi di consumo necessari per la navigazione e la pesca, per il necessario domestico delle famiglie; per tale scopo la Società potrà aprire e gestire propri spacci, negozi e magazzini; 9) a costruire, acquistare, prendere in locazione concessione allo scopo di gestire eventuali servizi collegati alle aree di cui agli articoli precedenti (Ristoranti, bar,negozi,ecc.); 10) di svolgere e gestire attività di promozione turistica che preveda anche il trasporto delle persone. Inoltre provvede a promuovere l'attività sportiva e ricreativa dei soci e la gestione del tempo libero, a gestire i fondi speciali a tale scopo assegnati e regolamentati o anche partecipando, con tali fondi ad Enti mutualistici e Cooperativi della cui creazione può rendersi promotrice e che si propongono lo svolgimento delle attività innanzi indicate. La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in società o ditte specie se svolgono attività compatibili con quelle della cooperativa o comunque accessorie all'attività sociale; b) aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici, consortili, fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. TITOLO II SOCI ART. 5 Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche e tutti coloro, compresi enti e società, che esercitino od intendano esercitare attività marinare. Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente e superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I. e dalla Federazione Sportiva non potranno essere eletti Amministratori. ART. 6 Chi intende essere ammesso come socio dovrà inoltrare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con la presentazione di almeno due soci che dovrà contenere: a) indicazione del nome,cognome,residenza e data di nascita, codice fiscale, misure del natante eventualmente posseduto b) l'ammontare della quota che sottoscrive che non dovrà comunque mai essere inferiore a 25,82 (venticinque/82 centesimi) né superiore al limite massimo previsto dalla legge; c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; Il Consiglio di Amministrazione accertata l esistenza dei requisiti di cui all art. 5 e l inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La domanda di ammissione diventerà operativa e sarà annotata sul Libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati

3 effettuati i versamenti di cui all art.7; trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e dell intero importo della quota. In tal caso l ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel Libro Soci. ART. 7 I soci sono obbligati: a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità di cui al successivo art. 17; b) al versamento della eventuale somma annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio; c) i nuovi soci entranti, oltre agli adempimenti di cui sopra ai punti a) e b) saranno tenuti anche al versamento immediato del sovrapprezzo sulla quota, il cui ammontare verrà stabilito dall Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall ultimo bilancio approvato; d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. I soci sono tenuti, comunque, a partecipare alle Assemblee regolarmente convocate ed in generale alla vita associativa. TITOLO III RECESSO - ESCLUSIONE ART. 8 I soci cesseranno di appartenere alla società per recesso, decadenza,esclusione o per causa di morte. ART. 9 Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere per giustificato motivo, la cui valutazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione. E vietato il recesso parziale. La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r all organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Il recesso accolto produce effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra. ART. 10 Oltre i casi previsti dalla legge, l esclusione è pronunciata da Consiglio di Amministrazione contro i soci : a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, o delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

4 b) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento dei ratei delle quote o nel pagamento dei debiti, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione, eventualmente contratti verso la società per qualsiasi titolo; c) che svolgano o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali ; d) che, in qualunque modo, arrechino un danno materiale o morale alla cooperativa; e) che vengano condannati con sentenza irrevocabile per reati inamanti; f) che siano interdetti,inabilitati, o che vengano a trovarsi mancanti dei presupposti per l iscrizione alla cooperativa. La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio. L esclusione produce effetto con la chiusura dell esercizio in corso, se deliberata tre mesi prima di questa o, se deliberata successivamente, con la chiusura dell esercizio successivo. ART. 11 Ai soci esclusi ai sensi delle lettere a,b,c,d,e, del precedente articolo potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all esclusione, fermo restando l obbligo del risarcimentodei danni materiali prodotti; la penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, a seconda della gravità della inadempienza, da un minimo di un euro ad un massimo che non potrà mai superare un terzo della quota sociale posseduta. Le penali a carico dei soci esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio, ad uno dei fondi indicati nel comma c) dell art. 16. ART. 12 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione dell organo arbitrale indicato nel successivo art. 31. ART. 13 I soci uscenti hanno soltanto il diritto di ottenere al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate,secondo il valore reale calcolate sulla base del bilancio dell esercizio in corso al momento in cui la decadenza diventa operativa e comunque in misura mai superiore al valore nominale. Il rimborso avrà luogo secondo i termini di legge fatto salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito verso il socio. ART. 14 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius. L erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla accettazione dell eredità o del conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l erede

5 o il legatario non ne faccia richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della quota sociale. Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale pù eredi o legatari ( che abbiano i requisiti ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito), agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa,si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto. ART. 15 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso per iscritto entro un anno rispettivamente dalla data in cui sia divenuto operativo il recesso o l esclusione o dal giorno della morte del socio. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà stato chiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute,con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad uno dei fondi indicati nella lettera c) dell art. 16. Il patrimonio sociale è costituito : TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ART. 16 a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25,82 ( venticinque e ottantadue centesimi ) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti; b) dal fondo di riserva legale; c) dai fondi speciali istituiti agli scopi di cui all'art. 4; d) dai fondi istituiti a norma dell'art.19; e) di qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. ART. 17 La quota sottoscritta dovrà normalmente essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione. La quota sottoscritta può essere liberata mercé conferimenti in danaro,di crediti o in natura e con qualunque prestazione suscettibile di valutazione economica. Le quote sono nominative, esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o terzi con effetto verso la società, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione. Le quote possedute da ciascun socio non potranno superare il limite massimo consentito dalla legge. Le somme versate per tasse di amministrazione non sono rimborsabili in alcun caso.

6 TITOLO V BILANCIO ART. 18 Il bilancio riflette l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea nel termine previsto dall art secondo comma C.C.. ART. 19 Alla fine dell'esercizio sociale l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli come segue : a) non meno del 30%(trenta per cento) al fondo di riserva legale; b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge 59/92; c) un eventuale aumento facoltativo e gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato non oltre i limiti della variazione ISTAT del costo della vita relativo all'esercizio sociale in cui vengono prodotti gli utili; d) ad eventuale fondo per investimenti, acquisizioni,miglioramenti degli impianti di cui all'art.4 ; e) ad eventuale fondo per attività sportive, educative, ricreative e di propaganda cooperativa e di studi a disposizione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 4 f) ad eventuale fondo per oneri e spese legali ed a copertura di particolari rischi; g) ad eventualmente retribuire il capitale sottoscritto e versato in misura non superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. h) la quota degli utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti deve essere destinata a fini mutualistici. i) ad eventuale pagamento del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità ed alla quantità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l assemblea può avvalersi delle facoltà previste dall ultimo comma dell art sexies. TITOLO VI ORGANI SOCIALI ART. 20 Sono organi delle società a) l'assemblea dei Soci;

7 b) il Consiglio di Amministrazione ; c) il Presidente; d) il Collegio sindacale. ART. 21 A) Assemblea dei soci I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta attraverso corrispondenza e per voto scritto, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all art comma 4 del codice civile. In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte l oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio. L assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L assemblea è convocata dall organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri nei casi di legge. L avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l ora dell adunanza, il luogo e la data della prima e seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 ( dieci) giorni prima della adunanza ed inviata ai soci e agli amministratori. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnato a mano e controfirmata per ricevuta, dal socio destinatario o mercé fax munito del rapporto di ricezione. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l avviso di convocazione delle assemblee. L assemblea è convocata presso la sede sociale o, in via subordinata, nel comune in cui ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell argomento L'assemblea : ART. 22 1) approva il bilancio consuntivo nei termini di legge; 2) provvede alla nomina delle cariche sociali; 3) approva i regolamenti interni; 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori ; 5) delibera su tutti gli altri oggetti inerenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori; 6) approva il bilancio preventivo;

8 7) esamina i bilanci consuntivi infrannuali; 8) approva i programmi della cooperativa; 9) delibera sulle modificazioni dell atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Essa ha luogo almeno una volta all anno entro i termini di legge per approvare il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l approvazione del bilancio preventivo. L Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio Di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Soci. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. ART. 23 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai Soci.. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno voti spettanti ai Soci ed una maggioranza di almeno 3/5 ( tre quinti) dei voti presenti. ART. 24 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione. ART. 25 Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta, sia persona fisica che società o ente. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, non amministratore ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. ART. 26 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza da un socio eletto dall' Assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente delle Assemblea e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal Notaio. B) Il Consiglio di Amministrazione ART. 27 Il Consiglio di Amministrazione si compone da cinque a nove membri eletti tra i soci o i mandatari delle persone giuridiche socie. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente, può altresì nominare il segretario ed il tesoriere. Il Consiglio può delegare determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Consigliere Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno

9 una volta ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni dall'adunanza, e, nei casi urgenti, anche a mezzo messo,in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti,, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee; b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale; deliberare su tutte le altre materie di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4; e) conferire procure, sia generali, che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente; nominare il Direttore, determinandone le funzioni e le retribuzioni; f) assumere e licenziare il personale della società,fissandone le mansioni e le retribuzioni; g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea Generale; i) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando o approvando i progetti di statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati; l) predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi agli investimenti etc. ART. 28 In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art C.C.. C) Presidente PRESIDENTE ART. 29 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

10 COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART. 30 D) Il Collegio Sindacale Il Collegio sindacale esiste e funziona solo nei casi previsti dall art C.C.. Esso è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti nominati dall assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dura in carca tre esercizi sociali e decade al momento dell approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina. Il controllo contabile viene esercitato dal collegio Sindacale. Si applicano al collegio sindacale,in quanto compatibili, le norme di funzionamento previste per la società per azioni. ART. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci ovvero tra soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari e/o decisioni dei soci,comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, alla decisione di un unico Arbitro, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale di volta in volta vigente e l Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile ( articoli 816 e seguenti) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 numero 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell articolo 825 commi 2 e 3 del codice di procedura civile E' fatto divieto di: TITOLO VII REQUISITI MUTUALISTICI ART. 32 a) ripartire le riserve fra i soci durante la vita della società; b) distribuire dividendi fra i soci in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. c) di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti

11 rispetto al limite massimo fissato per dividendi. ART. 33 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici di cui all art.11 della Legge 59/92. TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI ART. 34 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, dalle norme sulle società a responsabilità limitata. REGOLAMENTO CIRCOLO NAUTICO PORTICCIUOLO DI TORRETTE Soc. Cooperativa Via Conca n ANCONA BASE NAUTICA PORTICCIOLO DI TORRETTE L'osservanza del presente regolamento è obbligatoria per tutti i Soci. Il presente regolamento è obbligatorio anche per chiunque, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi ad usufruire delle strutture della società. ART. 1 Ogni socio che ne faccia regolare richiesta ed abbia corrisposto la quota d ormeggio e la quota annuale, ha diritto di usufruire del posto barca a lui assegnato e di tutte le attrezzature di cui il Centro è dotato. ART. 2 La quota d ormeggio stabilita dal Consiglio di Amministrazione va versata, unitamente alla quota annuale, alla data stabilita dal Consiglio e in ogni caso prima dell'utilizzo del posto barca. La stessa è riferita all'anno in corso e non è rimborsabile, anche se il posto barca non è utilizzato. ART. 3 Il mancato utilizzo del posto barca assegnato, purché comunicato entro il 15 giugno, dà diritto alla riconferma dell'assegnazione dello stesso per l'anno successivo, su richiesta scritta del socio. ART. 4 La quota d ormeggio e la quota annuale dovranno essere corrisposte alla società, salvo diversa indicazione

12 da parte del C. di A., entro il 31 gennaio di ogni anno,tramite versamento sul c.c. postale o sul c.c. bancario della Società o brevi manu agli addetti. ART. 5 Il socio che corrisponderà tale quota ( art. 4) entro il mese successivo, come multa, sarà gravata la stessa del 10% dell'importo ad essa relativo, se il versamento avviene entro 2 mesi la multa sarà del 20%, entro 3 mesi la multa sarà del 30% sul totale. Il Socio non in regola con i versamenti, non potrà usufruire in alcun caso dei servizi resi dalla Cooperativa. ART. 6 I soci che non avranno provveduto al versamento della quota d ormeggio, nel rispetto delle modalità previste dai precedenti articoli 4 e 5 decadranno dal diritto al posto barca. ART. 7 Il socio che possiede un natante non raggiungibile da riva, ha diritto a richiedere il posto barca anche per il battello di servizio, pagherà la concessione per il natante di servizio il 30% del totale. ART. 8 La possibilità d attracco alla boa d ormeggio è subordinata al controllo da parte del Consigliere addetto, del possesso dei seguenti requisiti: a) possesso di regolare ricevuta di pagamento riguardante le quote per l'anno in corso; b) possesso di parabordi proporzionati alle dimensioni dell'imbarcazione ed in numero di...come determinato dalla seguente formula: lunghezza imbarcazione fuori tutta diviso 2, con approssimazione in difetto o in eccesso; esempio: f.t. 530 cm / 2 = 2,65 = 2 ( numero di parabordi su ogni lato dell'imbarcazione ) ART. 9 Il socio che all'atto del controllo non avesse i requisiti di cui ai precedenti art. 4 e 8 in toto o in parte, si vedrà rifiutata la possibilità di usufruire dell'ormeggio. ART. 10 Il posto barca è assegnato dal Segretario e dal Consigliere addetto agli ormeggi, sulla base delle caratteristiche dell'imbarcazione fornite alla segreteria. ART. 11 Ciascun socio potrà usufruire dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove. ART. 12 Per esigenze tecniche ed operative dell'approdo, la società ha la facoltà di assegnare al socio un diverso posto d ormeggio.

13 ART. 13 All'interno del porticciolo e durante le operazioni d ormeggio, le imbarcazioni devono procedere con il motore al minimo dei giri. ART. 14 E' vietato a tutte le imbarcazioni, nell'ambito dello specchio di mare adibito ad ormeggi, salvo cause di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni devono fruire esclusivamente delle attrezzature d ormeggio predisposte dalla società ed i soci sono responsabili di ogni danno arrecato alle stesse ed alle imbarcazioni adiacenti. ART. 15 E' vietato a tutti i natanti attraversare le file degli ormeggi per raggiungere la propria boa. E' obbligatorio servirsi dei canali, all'uopo lasciati tra le file. Solo in caso di vento forte è consentito, con le dovute cautele, l'attraversamento delle file di ormeggi. ART. 16 Ogni socio è responsabile della sicurezza dell'imbarcazione utilizzata e prende atto che l'assegnazione del posto barca non costituisce impegno di custodia da parte del Circolo Nautico Porticciolo di Torrette. ART. 17 E' proibito scaricare in acqua olio lubrificante, gasolio o rifiuti di qualsiasi genere (richiamando in particolare il divieto di disperdere in ogni modo gli oli minerali che vanno versati negli appositi recipienti predisposti ).Il lavaggio delle imbarcazioni potrà essere effettuato solo impiegando detersivi biodegradabili. Il lavaggio con l'idropressa, potrà essere fatto solo negli spazi predisposti dall'addetto alla piattaforma. ART. 18 Non è consentito apportare variazioni e in ogni modo manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti d acqua, d elettricità o d altri servizi. ART. 19 All'interno dell'approdo è vietato l'uso di proiettori e segnali acustici non strettamente necessari. ART. 20 E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo e comunque con oggetti o materiale di qualsiasi genere, la banchina e tutte le aree ( usufruire degli spazi all'uopo assegnati ). I materiali di proprietà non identificata potranno essere rimossi dalla società.

14 ART. 21 Tutte le imbarcazioni presenti nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti autorità. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della società. La stessa, qualora ritenga sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità, da parte della competente Autorità Marittima. ART. 22 All'interno dell'approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, purché trattenuti al guinzaglio, e muniti di museruola se cani. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali possa arrecare molestia e disagi ai soci. ART. 23 Il socio che intende sostituire l'imbarcazione per la quale ha il posto barca assegnato, deve preventivamente comunicare per iscritto alla segreteria le dimensioni della nuova imbarcazione. Nel caso in cui tali dimensioni saranno differenti dalle precedenti, la società dovrà procedere allo studio dell'assegnazione di idoneo posto barca, sempre che ne sussista l'effettiva disponibilità. La non osservanza di tale disposizione non dà diritto al mantenimento del (precedente ) posto barca. ART. 24 Per quanto disposto nel precedente art. 24 allorché l'assegnazione del nuovo posto barca dovesse comportare la messa in opera o la modifica del sistema d ormeggio abituale, le spese relative saranno addebitate al socio utilizzatore ( es. una barca molto grande che richieda un ormeggio da fare nuovo o potenziare). ART. 25 In caso di cambio d imbarcazione, il costo dell'ormeggio sarà conteggiato sulle nuove dimensioni comunicate e riferite all'intero anno in corso; nel caso in cui detta sostituzione avvenisse nei mesi di: ottobre,novembre e dicembre, il versamento della quota di cui trattasi sarà effettuato solamente l'anno successivo. ART. 26 Solo all'addetto alla piattaforma del Circolo Nautico è attribuito il compito delle manovre attinenti il funzionamento della gru, unitamente al personale di sua fiducia. ART. 27 Il piazzale sottostante la gru non può essere occupato dalle imbarcazioni se non per il tempo necessario al completamento delle operazioni d alaggio o messa in mare. Lo spazio adibito (durante l'estate) ad eventuali lavori di manutenzione, sarà indicato di volta in volta dall'addetto alla piattaforma. ART. 28 Solo le imbarcazioni dei soci possono usufruire dell'impianto dell'acqua in testa alla piattaforma, per il lavaggio in mare della coperta delle stesse. E consigliabile limitare l uso e lo spreco d acqua ed il

15 soffermarsi troppo a lungo alla banchina, salvo cause di forza maggiore. ART. 29 Per il rimessaggio invernale dei natanti con lunghezza f.t. superiore a 450 cm per la sola piattaforma e nell area in concessione,farà fede la data della richiesta di rimessaggio, da consegnare alla segreteria entro il 31 luglio di ogni anno. I natanti saranno rimessati seguendo le direttive dell addetto alla piattaforma. Le quote relative al rimessaggio invernale e/o estivo devono essere corrisposte, all'addetto, subito. ART. 30 Le imbarcazioni in rimessaggio, sia sulla piattaforma a mare che nell'area in concessione, dovranno essere munite di apposita invasatura su ruote che consentano una facile movimentazione. ART. 31 Qualora sussista lo spazio e non si crei intralcio, le invasature delle imbarcazioni potranno rimanere, sulla piattaforma a mare e nell area in concessione addossate al muro della ferrovia. ART. 32 Lo spazio adibito a rimessaggio invernale, deve essere lasciato pulito. E vietato riporvi utensili, segnali, nasse ecc. ART. 33 L'accesso alla piattaforma è riservato esclusivamente ai soci ed ai loro familiari. E' consentito altresì agli ospiti ed al personale addetto alle manutenzioni e riparazioni solo se accompagnati da un socio. ART. 34 Tutte le attrezzature ed i mezzi a mare, possono essere utilizzati solo dal personale autorizzato. ART. 35 Ad ogni socio sarà assegnata la chiave per l'apertura dei cancelli. Ogni socio è responsabile della stessa e non può cederla a non soci (esclusi i familiari muniti di tessera), pena la decadenza da socio. ART. 36 Il Circolo Nautico Porticciolo di Torrette è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dei beni messi a disposizione dalla società stessa. ART. 37 Ad ogni Socio in regola con i versamenti annuali, sarà consegnato il bollino adesivo,relativo all'anno in corso, da attaccare sulla tessera personale. A richiesta la tessera deve essere esibita ai Consiglieri e/o al personale esterno addetto alla sorveglianza. ART. 38 Ogni Socio per raggiungere il proprio ormeggio lontano da riva, può usufruire dei natanti di servizio della

16 Cooperativava messi a disposizione di tutti i Soci. Terminate le operazioni sul natante principale, il natante di servizio deve essere riportato all'ormeggio, per consentirne l'uso ad altri Soci. Ad eventuali inadempienti sarà applicata una multa di 25,00. ART. 39 Ad ogni Socio sarà consegnato un bollino adesivo con il logo della Cooperativa da attaccare sul natante, per riconoscimento. ART. 40 I Soci che dopo l iscrizione alla Cooperativa hanno cambiato la propria residenza, devono comunicare il nuovo indirizzo alla segreteria tramite raccomandata A. R., fax o .

17 ATTO DEL rep. N /13778 REDATTO DA AVV. VITTORIO BORTOLUZZI, NOTAIO RESIDENTE IN ANCONA ED ISCRITTO PRESSO IL COLLEGIO NOTARILE DI ANCONA. STATUTO DEPOSITATO AL REGISTRO IMPRESE DI ANCONA IN DATA AL N DEL R.E.A. ED AL N R.I. REGISTRATO ALL UFFICIO DELLE ENTRATE DI ANCONA IL AL N. 36 SERIE 1

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Dettagli

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede E costituito un Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita

Dettagli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177 STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa

Dettagli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Associazione Il Larice Club STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione

Dettagli

SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG

SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG STATUTO ART. 1 E costituita a norma della legge 15 aprile 1886 n. 3818 una società di mutuo soccorso, denominata Società Mutua per l Autogestione - MAG. La società

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art. STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220

Dettagli

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI Titolo 1 - Costituzione Denominazione - Sede Art. 1 - È costituita con sede in Molfetta, via Francesco

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente

Dettagli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2

Dettagli

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II Le banche cooperative Capo V Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative

Dettagli

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo

Dettagli

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto

Dettagli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via

Dettagli

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE In data 06/08/2001 presso la sede in via A. Moro 11, nei locali della Biblioteca Comunale di Casalgrande si sono riuniti i sigg. Essi dichiarano di costituire una associazione

Dettagli

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova. Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato

Dettagli

STATUTO CASA DELL ANZIANO SAN CAMILLO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

STATUTO CASA DELL ANZIANO SAN CAMILLO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS STATUTO CASA DELL ANZIANO SAN CAMILLO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art.1 (Costituzione denominazione - sede) E costituita con sede nel comune di Carugate la Società

Dettagli

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE

Dettagli

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

CONSORZIO VCO ENERGIA

CONSORZIO VCO ENERGIA CONSORZIO VCO ENERGIA Patti e condizioni 1) DENOMINAZIONE È costituito un Consorzio con attività esterna denominato: VCO ENERGIA 2) SEDE Il Consorzio ha sede in Verbania, frazione Intra, via Ugo Sironi

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,

Dettagli

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato

Dettagli

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1 STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I Denominazione sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha

Dettagli

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede) 1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.

Dettagli

STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II

STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto

Dettagli

Allegato A STATUTO SOCIALE

Allegato A STATUTO SOCIALE Allegato A STATUTO SOCIALE Art. 1 L Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Amatori Velletri con sede in Velletri (Roma), costituita il 19 ottobre 2000 nello spirito della

Dettagli

Statuto. La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto.

Statuto. La società a responsabilità limitata denominata Livorno Sport S.r.l., è retta da questo Statuto. Statuto Art.1 La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto. Art 2 La Società ha sede legale in Livorno, presso il complesso sportivo "La Bastia", in

Dettagli

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede) STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale

Dettagli

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze) STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008

Dettagli

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo STATUTO TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo Articolo 1 - E costituita l associazione senza fini di lucro denominata Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Capitolo di Roma, con sede

Dettagli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione

Dettagli

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO. Accademia Forense Europea STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione

Dettagli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1. - E' costituita l'associazione Associazione Italiana Acqua di qualità : la stessa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata limitata al 31/12/2100

Dettagli

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE SERVICIO

Dettagli

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Dettagli

Statuto dell Associazione sportiva Motoclub S.S. 309 Chioggia-Associazione dilettantistica

Statuto dell Associazione sportiva Motoclub S.S. 309 Chioggia-Associazione dilettantistica Statuto dell Associazione sportiva Motoclub S.S. 309 Chioggia-Associazione dilettantistica Titolo I Denominazione, Sede, Scopo, Durata Art. 1) E costituita con sede in Chioggia, l Associazione Motoclub

Dettagli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >> STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO DELLA S.I.A. STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA STATUTO della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA TITOLO I Denominazione Sede Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli

Dettagli

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL

Dettagli

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS Verbale assemblea straordinaria del 27 marzo 2009 atto Dottor Alessio Michele Chiambretti Notaio n. 196753/43041 di repertorio Registrato a Saronno il 6 aprile 2009

Dettagli

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,

Dettagli

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3 S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA ARTICOLO 1 E' costituita un'associazione Culturale sotto la denominazione: Associazione Techgarage " " L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza

Dettagli

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>> STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli