STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste Roma Tel. 06/ (RA) Fax
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- Vincenzo Manzoni
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1 Roma, 10/10/2016 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 14/2016 ARGOMENTO: ADEMPIMENTO ANNUALE RELATIVO ALLA: COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI A SOCIETA Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarle che il 30 ottobre scade il termine per la presentazione della comunicazione per i beni concessi in godimento a soci/familiari dell imprenditore relativa al 2015 e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci (persone fisiche) a favore delle società. Si ricorda infatti che sulla base di quanto previsto dall'art. 2 co. 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011 al fine di garantire l'attività di controllo, l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Premessa Entro il prossimo 30 ottobre (più precisamente il 31 poiché il 30 è domenica) per imprenditori, professionisti e società è necessario inviare all Anagrafe Tributaria una comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell impresa e dei dati relativi ai beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari. Si dovranno quindi comunicare al Fisco una serie di informazioni relative a: - dati delle persone fisiche soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso all impresa, nell anno 2015, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00; - dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell impresa concedente - e dei familiari dell imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa (macchine, telefoni cellulari, immobili etc..). L obbligo di segnalazione dei finanziamenti effettuati dai soci o dall imprenditore è, infatti, finalizzato a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell accertamento sintetico. La concessione in godimento di un bene d impresa da parte di una società /ditta individuale ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta: per l utilizzatore (socio/ familiare) la rilevazione di un reddito diverso erso, pari alla differenza tra il valore di mercato T & P Circolare Informativa 14/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI 1
2 e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene; per il concedente (ditta individuale / società) l indeducibilità dei relativi costi. Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso contrastare il fenomeno elusivo dell intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell imprenditore. A tal fine, è previsto, in capo all utilizzatore/concedente l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate, utilizzando l apposito modello, i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato) o ai finanziamenti effettuati. Comunicazione dei finanziamenti effettuati alle società In particolare per i finanziamenti soci, l obbligo di comunicazione sussiste solo se nell anno di riferimento l ammontare complessivo degli apporti a titolo di prestito (mutuo) o di conferimento (versamento in conto capitale, a fondo perduto o a copertura di perdite) è pari o superiore a euro. Tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti e alle capitalizzazioni del singolo socio su base annua. L importo da dichiarare, inoltre, si intende al lordo delle somme eventualmente restituite nel corso del medesimo esercizio. Così, ad esempio, se un socio ha effettuato un finanziamento per euro nel giugno 2015 e la società ha proceduto al rimborso totale della somma entro la fine dell anno, si dovrà comunque comunicare l apporto iniziale di euro. Quanto alle modalità operative, si ricorda che occorre compilare un modulo distinto per ciascun soggetto. Sul piano oggettivo, devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate da soci persone fisiche e quindi anche: accollo di un debito della società da parte del socio; versamento di un socio a copertura perdite. L obbligo di segnalazione in questione è, infatti, finalizzato a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell accertamento sintetico. Nessun obbligo di comunicazione sussiste, pertanto, nell ipotesi di finanziamenti tra società. Sono, infine, esclusi dall obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata). Beni in uso ai soci e Soggetti obbligati La comunicazione in esame va presentata dal concedente oppure dall utilizzatore: Concedente imprenditore individuale; T & P Circolare Informativa 14/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI 2
3 società di persone (snc, sas), di capitali (spa, srl, sapa), cooperativa; stabile organizzazione di società non residente; ente privato di tipo associativo per i soli beni relativi all attività commerciale. Utilizzatore socio, residente e non, di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale; familiare, residente e non, di socio di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale; socio o familiare di altra società appartenente al medesimo gruppo; familiare, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e non, dell imprenditore individuale. Beni oggetto della comunicazione e beni esclusi Sono oggetto della comunicazione in esame i beni dell impresa, ossia beni strumentali, beni-merce, immobili patrimonio. La comunicazione non va effettuata relativamente a: beni concessi in godimento a soci dipendenti/lavoratori autonomi, se costituiscono fringe benefit ex artt. 51 e 54, TUIR; beni concessi in godimento ad amministratori (l esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno, in capo all utilizzatore, di un fringe benefit); beni concessi in godimento all imprenditore individuale; beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi ssi beni per fini esclusivamente istituzionali; alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; veicoli per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico; beni di valore non superiore a (al netto IVA), rientranti nella categoria altro, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.). T & P Circolare Informativa 14/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI 3
4 Rientrano nel perimetro di esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio previsto dall art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 e i contribuenti minimi minimi (art. 27, comma 3). Termine di presentazione Il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede per cui: periodo d imposta non coincidente con l anno solare entro il 30 giorno successivo al termine di presentazione del mod. UNICO; periodo d imposta coincidente con l anno solare entro il Così, per le società di capitali con periodo d imposta coincidente con l anno solare, società di persone e ditte individuali la comunicazione riferita al 2015 va presentata entro il (essendo sendo il 30 domenica). Sanzione In caso di omessa presentazione della comunicazione in esame, ovvero di trasmissione con dati incompleti/non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni in esame, ossia: il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l utilizzatore (socio/ familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero: il concedente abbia addebitato all utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; è applicabile la sanzione da 258 a È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso. Modalità operative Per quanto attiene ai finanziamenti erogati, vi preghiamo di confermare e/o fornirci rettifiche od integrazioni alle risultanze dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuate nel periodo d imposta 2015 riportate tra le nostre evidenze contabili e che vi saranno separatamente comunicate, compilando l apposita check-list allegata (n. 1). T & P Circolare Informativa 14/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI 4
5 Per quanto riguarda i beni i in uso ai soci, qualora fossero intervenute variazioni rispetto al precedente anno, siete pregati di comunicarci i rapporti sorti nel corso 2015 compilando l apposita check-list allegata (n. 2) alla presente circolare e di mettervi in contatto con lo studio al fine di confermare i predetti dati relativi ai beni dell impresa concessi in uso a soci o familiari dell imprenditore. Per l invio della comunicazione può essere utilizzato il servizio telematico Entratel (tramite lo studio) o Internet (Fisconline) direttamente dai contribuenti. Il costo dell eventuale predisposizione dell adempimento da parte dello studio (che non comporti specifiche difficoltà) sarà pari ad euro 75,00 (compreso invio telematico) oltre IVA. Il conferimento dell incarico con la sottoscrizione degli allegati andranno riconsegnati allo Studio, debitamente completati e sottoscritti, entro e non oltre il prossimo 25 ottobre Qualora così non fosse, considereremo il predetto adempimento effettuato da voi direttamente ed in autonomia. Pertanto invitiamo la gentile clientela a contattare il sottoscritto o il personale di riferimento dello studio per valutare la propria posizione, in vista dell obbligo in scadenza il prossimo 30 /10/ Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento di vostro interesse e per ogni adempimento a riguardo. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Nelle pagine successive: Allegati 1, 2 ed A come citati; T & P Circolare Informativa 14/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI 5
6 ALLEGATO 1) COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI/FAMILIARI DICHIARAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società e cliente dello Studio, DICHIARA di avere ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni/apporti da parte di soci / familiari nell anno di non avere ricevuto 2014 di conferire allo studio Tomassetti l incarico di presentare per sua vece la comunicazione ex art.2 commi da 36-septiedecies Dl 138/2011, conv. in L. 148/2011 e dichiara che i dati indicati nell apposita scheda allegata sotto la lettera A sono veritieri e completi; considerato l onere da sostenere per la predisposizione dell adempimento, si procederà in autonomia esonerando lo studio Tomassetti dall incarico e da qualsiasi responsabilità in merito; Firma Nel caso in cui li abbia ricevuti, conferisce incarico al medesimo, per la presentazione in sua vece della comunicazione dei finanziamenti/apporti, secondo le modalità stabilite dal Provv. Agenzia Entrate n del 02 agosto 2013, e dichiara che i dati indicati nell apposita scheda allegata sotto la lettera [A] sono veritieri e completi. Il sottoscritto esonera il medesimo Studio da responsabilità nel caso non abbia comunicato o abbia volutamente omesso di comunicare dati o informazioni utili e necessarie all adempimento menzionato. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal medesimo Studio le informazioni relative al regime sanzionatorio previsto dalla norma. Regime sanzionatorio: qualora la società/ditta individuale, che riceve il finanziamento o la capitalizzazione/apporto da parte dei propri soci/familiari, abbia omesso o dichiarato in maniera incompleta o non veritiera i dati richiesti, si vedrà comminata una sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che va da un minimo di 206,58 euro a un massimo di 5.164,57 euro. Data, Firma ALLEGATO 2 - SCHEDA RACCOLTA DATI PER COMUNCAZIONE AGENZIA ENTRATE BENI DI IMPRESA CONCESSI AI SOCI E/O FAMILIARI Società / impresa intestataria del bene: T & P Circolare Informativa 14/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI 6
7 non concede beni ai soci/familiari la società / impresa dichiara che: ha concesso n. beni in utilizzo a soci/familiari indicati nella scheda di seguito compilata in regola con le disposizioni fiscali; ha concesso n. beni in utilizzo a soci/familiari indicati nella scheda di seguito compilata non in regola con le disposizioni fiscali e di cui si chiede la regolarizzazione con le modalità sopra citate; Bene n. Dati Socio/Dipendente utilizzatore: Tipologia di utilizzazione del bene: utilizzo esclusivo utilizzo non esclusivo subentrante (data subentro / / ) Tipologia del contratto comodato caso d uso altro Identificativo del contratto Data di stipula del contratto Tipologia del bene / / autovettura - numero di telaio altro veicolo - numero di telaio unità da diporto - lunghezza in metri aeromobile - potenza del motore in KW immobile - Comune - prov. - foglio - particella altro Durata concessione Corrispettivo per l utilizzo Valore di mercato inizio - / / fine - / / Bene n. Dati Socio/Dipendente utilizzatore: T & P Circolare Informativa 14/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI 7
8 Tipologia di utilizzazione del bene: utilizzo esclusivo utilizzo non esclusivo subentrante (data subentro / / ) Tipologia del contratto comodato caso d uso altro Identificativo del contratto Data di stipula del contratto Tipologia del bene / / autovettura - numero di telaio altro veicolo - numero di telaio unità da diporto - lunghezza in metri aeromobile - potenza del motore in KW immobile - Comune - prov. - foglio - particella altro Durata concessione Corrispettivo per l utilizzo Valore di mercato inizio - / / fine - / / Firma Il sottoscritto dichiara: di autorizzare lo Studio Tomassetti & Partners a presentare per sua vece la comunicazione ex art.2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies Dl 138/2011, conv. in L. 148/2011 e dichiara che i dati indicati sono veritieri e completi; di esonerare il medesimo Studio da responsabilità nel caso non abbia comunicato o abbia volutamente omesso di comunicare dati o informazioni utili e necessarie all adempimento menzionato; di aver ricevuto dal medesimo Studio le informazioni relative al regime sanzionatorio previsto dalla norma. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido tra concedente e utilizzatore, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36- quinquiesdecies (differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per l utilizzo del bene). Qualora i contribuenti abbiano omesso o dichiarato in maniera incompleta o non veritiera i dati richiesti ma si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36 - quaterdecies e 36- quinquiesdecies (costo indeducibile di impiego del bene e tassazione in capo all utilizzatore del reddito diverso), è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (da 258 euro a euro). Firma T & P Circolare Informativa 14/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E FINANZIAMENTI 8
DR. ROBERTO DALLA VALLE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
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