COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

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1 COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del

2 INDICE Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI... 3 Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI... 3 Art. 3 FINALITA E ATTIVITA... 3 Art. 4 CRITERI E MODALITA DI ADESIONE ALLA CONSULTA... 4 Art. 5 ORGANI DELLA CONSULTA... 4 Art. 6 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA... 4 Art. 7 COMPENZE DELL ASSEMBLEA... 5 Art. 8 PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL ASSEMBLEA... 6 Art. 9 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO: RUOLO E FUNZIONI... 6 Art. 9 PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO... 6 Art.10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 6 2

3 Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI 1. Il Comune di Laterina, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative in armonia con le Leggi, lo Statuto Comunale e coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nell associazionismo e nel volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini e di interagire efficacemente con l Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche culturali, sociali, sportive, ambientali e di valorizzazione e promozione del territorio. 2. Il Comune di Laterina, nell ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività e di iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi. Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 1. In conformità agli articoli 6 e 8 dello Statuto Comunale, é istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, ambientale, territoriale così denominata Consulta delle Associazioni del Comune di Laterina. Art. 3 FINALITA E ATTIVITA 1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune di Laterina valorizza e promuove l associazionismo e il volontariato, ovvero la partecipazione di associazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori: - Culturale, Religioso, Educativo e Formativo - Rievocazione storica - Socio-assistenziale e sanitario - Attività sportive e tempo libero - Ambiente e protezione civile - Promozione turistica e territoriale - Servizi al Cittadino 2. La Consulta svolge le seguenti funzioni: - ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'amministrazione Comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che superino la frammentazione di competenze e le logiche settoriali; - scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali; - coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni; - promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio. 3

4 Art. 4 CRITERI E MODALITA DI ADESIONE ALLA CONSULTA 1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività, possono aderire tutte le associazioni, la cui attività rientra nei settori di cui al precedente art. 3 comma 1, operanti nel territorio del Comune di Laterina che svolgano iniziative o attività a vantaggio della popolazione del comune o comunque di pubblica rilevanza od utilità, con atto costitutivo e statuto regolarmente registrato attraverso atto pubblico e/o privato presso l Agenzia delle Entrate, secondo la normativa vigente. 2. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto a tutte le organizzazioni alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell iniziativa, per consentire l adesione alla Consulta medesima. 3. L adesione alla Consulta da parte delle Associazioni è titolo preferenziale, ma non esclusivo, per: a) il riconoscimento del Patrocinio dell Ente; b) accedere ad agevolazioni economiche e contributi finanziari a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmati; c) l utilizzo di immobili ed attrezzature comunali; d) l'inserimento, in appositi spazi, nel sito web del Comune di notizie riguardanti l'associazione; e) stipulare convenzioni al fine di promuovere l attuazione di programmi di interesse locale. 4. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune. 5. Ai fini operativi la Consulta potrà istituire in qualsiasi momento al suo interno di Gruppi di Lavoro aggregati in linea di massima nei settori di cui all art.3 comma 1. Art. 5 ORGANI DELLA CONSULTA 1. Sono organi della Consulta: l Assemblea, il Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario. Art. 6 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA 1. La prima seduta dell Assemblea è convocata, entro 15 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o suo delegato. 2. L Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola associazione od organismo aderente e facente parte della Consulta comunale. Non possono, in ogni caso, far parte dell Assemblea, in rappresentanza di associazioni, soggetti che ricoprano cariche in più di una associazione aderente alla consulta e amministratori locali in carica presso il Comune di Laterina. 3. L Assemblea, procede, con voto segreto, all elezione del Presidente, del Vice presidente e del Segretario. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità risulterà eletto il più giovane di età. Fino al 31 dicembre 2016, in considerazione della necessità di garantire un congruo periodo di avvio e di implementazione progressiva delle funzioni e delle 4

5 attività della Consulta, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco o suo delegato, che provvede, inderogabilmente, a convocare l Assemblea entro il 31 dicembre 2016 per l elezione del Presidente, che entrerà in carica con decorrenza dal 01 gennaio 2017, fino alla scadenza dell Assemblea che lo ha eletto. 4. I restanti rappresentanti delle Associazioni facenti parte della Consulta, possono dare una disponibilità per settore di competenza e di attività dell Associazione a far parte di eventuali gruppi di lavoro. 5. L Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Sindaco, o l Assessore di riferimento e comunque almeno due volte all anno. 6. Le sedute dell Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz ora dall orario fissato nell avviso di convocazione, l Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso. 7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano. I rappresentanti dell Amministrazione Comunale (Sindaco e Assessori), membri di Diritto della Consulta, non hanno diritto al voto in Assemblea. 8. Ai lavori dell Assemblea possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, ma con funzioni referenti e di ausilio, rappresentanti di gruppi, formazioni sociali e singoli cittadini, anche non riuniti in Associazione ai sensi di quanto stabilito dall art. 4 comma 1 del presente Regolamento. 9. La Consulta può ammettere, con votazione della maggioranza assoluta dei propri componenti, come membri all assemblea i rappresentanti di gruppi anche non riuniti in Associazione ai sensi di quanto stabilito dall art. 4 comma 1 del presente Regolamento, purché dimostrino di svolgere iniziative o attività a vantaggio della popolazione del comune o comunque di pubblica rilevanza od utilità. 10. L Assemblea rimane in carica per due anni. 11. L assemblea potrà essere sciolta: - a scadenza naturale del mandato; - per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti; Art. 7 COMPENZE DELL ASSEMBLEA Compete all Assemblea: 1. Eleggere il Presidente, il vice Presidente, il Segretario; 2. Determinare gli indirizzi operativi della Consulta, controllarne l attività e rendicontare la stessa all Amministrazione Comunale; 3. Proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento all Amministrazione Comunale; 4. Organizzare e coordinare un calendari di iniziative da svolgersi sul territorio comunale; 5. Costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d interesse di tutta la comunità; 6. Collaborare con l Amministrazione Comunale nell interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell attività dell associazionismo e del volontariato; 5

6 7. Esprimere all Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla richiesta, pareri sui programmi ed iniziative che interessano i settori di cui al precedente art. 3, comma 1; Art. 8 PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL ASSEMBLEA 1. La carica di componente dell Assemblea si perde per: a) dimissioni; b) scioglimento dell organizzazione rappresentata in Consulta; c) tre assenze consecutive alle sedute dell assemblea senza giustificato motivo; d) venir meno dell appartenenza all associazione od organismo rappresentati. e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee. Art. 9 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO: RUOLO E FUNZIONI 1. Il Presidente è eletto dall Assemblea nei modi di cui all art. 6 e con la maggioranza dei presenti. 2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell Assemblea che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta. 3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l Assemblea; 4. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni. 5. Il Segretario assiste l Assemblea nello svolgimento delle loro sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali. 6. Il Segretario ha diritto di voto ad ogni effetto, come componente dell Assemblea e cura la redazione dei verbali di tutte le sedute dell Assemblea. Art. 9 PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO 1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i restanti membri del Consiglio esecutivo perdono dette cariche per: a) dimissioni; b) scioglimento dell organizzazione rappresentata in Consulta; c) due assenze consecutive alle sedute dell Assemblea senza giustificato motivo; d) venir meno dell appartenenza all associazione od organismo rappresentati. 2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all art. 6. Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio

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