Quindicinale di aggiornamento in materia paghe
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1 Quindicinale di aggiornamento in materia paghe Numero: 22/2013 Data 10 Dicembre 2013 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 1 di 15
2 SOMMARIO 1. La tredicesima mensilità 3 2. Unionmeccanica - Confapi: Firmato l accordo sulla bilateralità 6 3. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 8 4. Ccnl Uniontessile: sottoscritte le tabelle retributive relative all accordo di rinnovo del Fondazioni Studi: contratto di solidarietà e recupero TFR 15 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 2 di 15
3 1 La tredicesima mensilità La Tredicesima Mensilità o Gratifica Natalizia è un istituto previsto in tutti i C.C.N.L., ai quali occorre fare riferimento per definire: - la retribuzione globale di fatto; - la misura spettante; - il calcolo in relazione alle frazioni di mese; - il periodo di corresponsione.. Di seguito si vogliono inoltre esaminare i principali problemi che possono insorgere dalla relazione di tale istituto con gli altri previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro. Elementi della retribuzione La misura e gli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo della Tredicesima Mensilità sono fissati dallo specifico C.C.N.L. di settore. La misura, di norma, è ragguagliata ad una mensilità della "retribuzione globale di fatto" in corso nel mese in cui viene corrisposta ovvero al numero di ore. Fra gli elementi facenti parte della "retribuzione globale di fatto" rientrano: - paga base tabellare contrattuale; - indennità di contingenza; - E.D.R.; - aumenti periodici o scatti di anzianità; - eventuali superminimi; - eventuali indennità di mansione; - eventuali premi di produzione; - eventuali provvigioni (da conteggiare sulla media annua); - eventuali indennità per maneggio denaro (solo se espressamente previsto dal CCNL); - eventuale cottimo, da conteggiare sulla base di quanto disposto dal CCNL; - eventuali maggiorazioni per lavoro notturno, a turno, a squadre (solo se espressamente previsto dal CCNL); - altre eventuali voci retributive continuative previste dal CCNL. Di norma non devono invece essere considerate le voci di retribuzione che non fanno parte della retribuzione globale di fatto, quali: - lavoro straordinario, notturno, festivo; - indennità per ferie non godute; - indennità per ex festività non godute; - eventuali premi o gratifiche definiti in cifra annua, anche se corrisposti con cadenza mensile o plurimensili; - eventuali retribuzioni concesse "Una tantum"; - rimborsi spese; - indennità per lavori disagiati, nocivi o faticosi; - indennità vestiario; - assegni per il nucleo familiare; - mensa e indennità sostitutiva. Misura La Tredicesima Mensilità deve essere corrisposta: - in misura intera ai lavoratori considerati in servizio per tutto l'anno di riferimento; - in misura ridotta: - nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno; - nel caso di prestazione a "part-time" in base all'orario di lavoro svolto. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 3 di 15
4 Assenze durante le quali matura il diritto La Tredicesima Mensilità, oltre che nei periodi di normale lavoro, matura per intero, anche nei seguenti casi: - malattia, infortunio, malattia professionale, TBC: nei limiti contrattuali di conservazione del posto; - astensione obbligatoria per maternità, ivi compreso l'eventuale periodo di astensione anticipata, disposta dall'ispettorato del Lavoro; - riposi giornalieri per allattamento; - congedi per gravi motivi familiari; - permessi L. 104/92 (assistenza persone con handicap); - congedo matrimoniale; - altre assenze comunque retribuite: ferie, festività, ex festività riduzione orario lavoro, preavviso anche se non lavorato e sostituito dalla corrispondente indennità, permessi retribuiti; - periodo di prova, salvo se non espressamente escluso dal CCNL. Assenze durante le quali non matura il diritto La Tredicesima Mensilità non matura durante i seguenti periodi di assenza: - malattia, infortunio e malattie professionali, oltre i periodi contrattuali di conservazione del posto di lavoro; - servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo e richiamo alle armi; - astensione facoltativa dopo il parto; - permessi per malattia del bambino fino a 3 anni; - permessi retribuiti L. 104/92 (congedi straordinari); - aspettative e permessi non retribuiti; - assenze ingiustificate; - sospensioni dal lavoro dovute a provvedimenti disciplinari; - scioperi; Per i periodi di sospensioni con intervento della CIG, CIGS, CIGO in deroga e CIGS in deroga, occorre sempre fare riferimento agli accordi sottoscritti in sede sindacale e a quanto previsto dal Ccnl. Per calcolare le quote di Tredicesima non maturate, per effetto delle assenze di cui sopra, si deve operare nel seguente modo: Ore perse per sciopero o assenze non retribuite Tenere conto del seguente rapporto: Ore cui è normalmente commisurata la Tredicesima = 173 Ore annue di lavoro (173,33 x 12) = Rapporto percentuale 173 x 100 = 8,3173% 2080 Pertanto all'ammontare delle ore perse fra scioperi e assenze varie occorre applicare la suddetta percentuale. Importo ore perse X 8,3173% Esempio: Lavoratore, del settore abbigliamento, con retribuzione globale di 800,00 il quale nel corso del 2013 ha perso 50 ore fra scioperi e assenze varie: 800,00 : 173 = 4,62 x 50 ore = 231,00 x 8,3173% = 19,21 da trattenere Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 4 di 15
5 Ore perse per c.i.g. in caso di non rispetto massimali Inps Tenere conto del seguente rapporto: Ore cui è normalmente commisurata la Tredicesima = 173 Ore annue di lavoro convenzionalmente stabilite dall`inps = Rapporto percentuale 173 x 100 = 8,65% 2000 Pertanto all'ammontare delle ore perse per CIG occorre applicare la suddetta percentuale. Importo ore perse X 8,65% Esempio: Lavoratore, del settore abbigliamento, con retribuzione globale di 800,00 il quale nel corso del 2013 ha perso per CIG 50 ore: 800,00 : 173 = 4,62 x 50 ore = 231,00 x 8,65% = 19,98 da trattenere Trattamento contributivo La Tredicesima Mensilità è normale retribuzione imponibile ai fini contributivi, da assoggettare alle aliquote contributive INPS in vigore nel mese di erogazione. Trattamento fiscale La ritenuta fiscale sulla Tredicesima Mensilità deve essere effettuata con le aliquote in vigore nel mese di erogazione e senza il riconoscimento delle deduzioni d'imposta. Tali ritenute saranno sommate a quelle operate nel corso dell'anno per il relativo conguaglio di fine anno. Trattenute ai pensionati Per poter effettuare la trattenuta sulla Tredicesima Mensilità ai pensionati (di vecchiaia) che lavorano, si deve controllare sul frontespizio del certificato di pensione se nell'apposita casella è riportata la quota da trattenere. Tale trattenuta deve essere effettuata: - solo nel caso in cui la Tredicesima Mensilità venga erogata, in costanza di rapporto di lavoro, con la retribuzione del mese di dicembre; - per intero anche se il rapporto di lavoro è iniziato nel corso del'`anno, pertanto non è frazionabile in dodicesimi; - per i rapporti di lavoro Part-Time la trattenuta deve essere riproporzionata in base all'importo della tredicesima stessa. Nessuna trattenuta sulla Tredicesima Mensilità (neppure a dodicesimi) deve invece essere effettuata dall'azienda in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il pensionato in corso d'anno. Assegni per il nucleo familiare Gli assegni per il nucleo familiare non competono sulla Tredicesima Mensilità in quanto non possono essere corrisposti per un numero di mensilità superiore a 12 per ogni anno. Trattamento di fine rapporto La Tredicesima Mensilità costituisce retribuzione utile per la determinazione del T.F.R.. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 5 di 15
6 2 Unionmeccanica - Confapi: Firmato l accordo sulla bilateralità Tra Fiom-Cgil e Unionmeccanica Confapi, è stato firmato l accordo che costituisce l Ente Bilaterale Metalmeccanici e definisce la distribuzione del CCNL del 29 luglio 2013 e la Quota di contribuzione una tantum dei lavoratori non iscritti al sindacato. Con la costituzione dell Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) la Fiom-Cgil rende pienamente applicabile il CCNL del 29 luglio 2013 che prevede il "diritto alle prestazione della Bilateralità" per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici delle piccole e medie imprese che applicano il Contratto Unionmeccanica. Le prestazioni previste dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore per cui i trattamenti previsti sono vincolanti per tutte le imprese. Le imprese non aderenti dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità. L accordo, che ha validità per la durata del vigente CCNL, definisce che l E.B.M. avrà il compito prioritario di sostenere il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre a promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione dei lavoratori assunti con Contratto di apprendistato. Nell accordo si è previsto che il fondo sostegno al reddito sia finanziato, oltre che con i versamenti delle imprese per il sostegno al reddito, con ulteriori risorse; è stato infatti definito che a questo fondo verranno destinati il 50% degli importi versati dalle imprese e previsti per l assistenza contrattuale (quelli di competenza delle OO.SS.) e gli importi versati dalle imprese per l osservatorio della contrattazione, assolti i costi per la stampa del CCNL e per le attività di sostegno alla contrattazione. A decorrere dalla retribuzione relativa al mese di novembre 2013 i contributi a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità, previsti dal CCNL Unionmeccanica-Confapi del 29 luglio 2013, confluiranno agli E.B.M. di seguito indicati: 1) Fondo Sicurezza Metalmeccanici, gestito da un Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici (O.P.N.M.) che le parti si impegnano a costituire entro 31 gennaio 2014 e che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di: - indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza; - linee guida per la formazione dei lavoratori, degli RLS, degli RLST Metalmeccanici, degli RSPP. Il Fondo è alimentato come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013 e dalle altre risorse pubbliche o private destinate a: - formazione dei lavoratori; - formazione e aggiornamento RLS; - formazione e aggiornamento RSPP; - funzionamento, formazione e aggiornamento RLST Metalmeccanici; - spese di gestione. In questo contesto le parti sin d'ora comunemente definiscono le seguenti attività nell'ambito delle risorse raccolte dal Fondo Sicurezza Metalmeccanici: - attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in coerenza con l'art. 10 D.lgs 81/2008; - collaborazione nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti realizzata; - programmazione di attività formative in tema di salute e sicureza dei lavoratori. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 6 di 15
7 2) Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di : - valorizzare, sostenere e accrescere la formazione dei lavoratori apprendisti metalmeccanici e definirne indirizzi e contenuti, - garantire certezza per le imprese ed effettività dei percorsi formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato. Le risorse del Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici saranno destinate e ripartite sia a favore dei costi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti che a sostegno delle spese sostenute dal lavoratore apprendista quali, a titolo meramente esemplificativo, trasporti, pasti, ore di viaggio etc. 3) Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici, quale strumento integrativo degli strumenti previsti per legge che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di individuare, valorizzare, sostenere e accrescere modalità e tipologie di interventi inerenti il sostegno al reddito, con le seguenti azioni e i seguenti interventi mutualistici: - sostegni sia alle imprese che ai lavoratori, finalizzati alla garanzia della copertura in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso di malattia di lunga durata; - sostegno finalizzato a integrare il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito della assistenza alla non autosufficienza, infortuni gravi, diritto allo studio, maternità; - sostegno alla formazione dei delegati sindacali; altre azioni, nell'ambito delle risorse raccolte, a sostegno dell'integrazione al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici; - altre azioni, nell'ambito delle risorse raccolte, a sostegno dell'integrazione al reddito dehe lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. La Fiom Cgil definisce di destinare al fondo stesso il 50% della quota versata dalle imprese per assistenza contrattuale, e specificamente quella di competenza delle 00.SS prevista al punto d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro" del nuovo articolo Diritto alle prestazioni della bilateralità del CCNL del 29 luglio Pertanto il Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici è alimentato con una ulteriore quota annua pari a 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore ( di cui 0,50 euro annui destinati alle attività di sostegno alla formazione dei delegati prevista dal Fondo stesso). 4) Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di: - sostenere e sviluppare gli strumenti bilaterali e le relative articolazioni territoriali; - sostenere e sviluppare le attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di II livello, - sostenere e sviluppare ulteriori attività correlate ( assistenza contrattuale ). Le parti comunemente si danno atto della volontà di destinare le residue risorse al Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici euro annui (1 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le attività di cui al precedente punti c) del presente capitolo di cui: - 6 euro annui ( 0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore che, sono destinati al Fondo Sostegno al Reddito; - 6 euro annui ( 0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore di competenza di Unionmeccanica-Confapi e destinati per la assistenza contrattuale alle imprese. A far data dalle retribuzioni afferenti il mese di novembre, le Aziende dovranno provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, così riportati: a) Fondo Sicurezza Metalmeccanici - 18 euro annui ( 1,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuta dalle aziende prive di RLS; Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 7 di 15
8 - 6 euro annui ( 0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le aziende con il RLS. b) Fondo Sviluppo - Bilateralità Metalmeccanici - 6 euro annui ( 0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno; - 3 euro annui (0,25 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore Part-Time fino a 20 ore. c) Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici - 28 euro annui ( 2,33 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore. d) Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico - 8 euro annui ( 0,66 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore; - 12 euro annui ( 1 euro mensile x 12 mensilità) per ciascun lavoratore. Il versamento relativo alle 5 mensilità dell'anno 2013, dovuto per il periodo 1 giugno 2013 / 31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario in due rate di pari importo entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio In attesa d'ottenere dall'agenzia delle Entrate l'istituzione della "causale contributo per il versamento mediante modello F24" nonché di sottoscrivere la convenzione con l'inps, i versamenti andranno effettuati, mediante bonifico bancario sul conto corrente. Su tale conto dovranno momentaneamente convergere tutti gli importi previsti dalla bilateralità. Il versamento relativo alle 5 mensilità dell'anno 2013, dovuto per il periodo 1 giugno 2013 / 31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato. Infine si definisce la distribuzione gratuita a tutti i lavoratori di una copia del CCNL, a partire dal mese di gennaio 2014 ed entro il mese di marzo 2014, e la quota di contribuzione straordinaria di 30 euro per i lavoratori non iscritti a favore della Fiom-Cgil. Le aziende, entro il mese di dicembre 2013 con una comunicazione nelle bacheche e con l apposito modulo in busta paga a gennaio 2014, informeranno i lavoratori che dovranno aderire o rifiutare entro il mese di marzo 2014 e ai quali la contribuzione straordinaria verrà trattenuta con la busta paga di aprile Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR Scade il 16 dicembre il termine per il versamento, da parte dei sostituti d imposta, dell acconto dell imposta sostitutiva sulla quota annua di rivalutazioni del TFR. A prevedere l adempimento è l art. 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 che, nel dettaglio, dispone: comma 3: sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11 per cento; comma 4: l imposta va versata entro il 16 febbraio dell anno successivo, con un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell anno precedente o, in alternativa, nell anno in corso, da versare entro il 16 dicembre. Detto in altre parole, occorre calcolare: l acconto nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell anno precedente (metodo storico) o che maturano nell anno per il quale l acconto stesso è dovuto (metodo previsionale); tale acconto va versato entro il 16 dicembre; il saldo sulle rivalutazioni maturate nell anno di riferimento; tale saldo va versato entro il 16 febbraio dell anno successivo. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 8 di 15
9 Vale la pena di ricordare che l adempimento è a carico del sostituto d imposta mentre il lavoratore non deve espletare alcun adempimento di natura tributaria in quanto la ritenuta dell 11% è operata a titolo d imposta, e quindi definitivo. Calcolo dell acconto di dicembre Come accennato, a dicembre è dovuto solo l acconto dell imposta nella misura del 90%. Nel dettaglio, è possibile determinare l importo dovuto utilizzando, in alternativa, due metodi: metodo storico: si considera il 90% delle rivalutazioni maturate nell anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno; metodo previsionale: si prende in considerazione il 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l acconto è dovuto. In questo caso, il sostituto d imposta deve determinare con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora maturata la quota del trattamento di fine rapporto di competenza. Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l acconto d imposta del 90%. Semplificando, per determinare l ammontare imponibile su cui poi si deve applicare l aliquota dell 11%, è possibile ricorrere: al 90% delle rivalutazioni maturate, relative all anno precedente, sommando, alle stesse, eventuali rivalutazioni calcolate in funzione di TFR erogati per cessazioni di rapporto, avvenute nel corso dell anno precedente (metodo storico); al 90% delle rivalutazioni che, presuntivamente, matureranno nel corso dell anno in corso (metodo previsionale). Alle modalità di calcolo sopra descritte, fa eccezione il caso in cui prima del 16 dicembre di ciascun anno tutti i dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro: infatti in tale ipotesi è possibile applicare l acconto non sulla quota di rivalutazione dell anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l acconto. Tfr versato al Fondo Tesoreria Come chiarito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell'inps deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11 per cento. La stessa circolare chiarisce che l'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere effettuati dal datore di lavoro, nei termini stabiliti dal comma 4 del citato articolo 11. Con riferimento alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, la rivalutazione maturata su dette quote e l'imposta sostitutiva dell'11%, potranno essere poi recuperate dall'azienda al momento della liquidazione del TFR, con conguaglio su UNIEMENS (vedi comunicazione n. si08034 del 19 marzo 2008). Sia la rivalutazione sia la relativa imposta sostitutiva, riferite al TFR versato al fondo INPS, non dovranno essere contabilizzate come costo aziendale. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 9 di 15
10 Come si calcola il saldo di febbraio Per il calcolo del saldo dell imposta sostitutiva, da versare, come detto, entro il 16 febbraio dell anno successivo, l aliquota dell 11% si applica sulle rivalutazione del TFR determinatesi nell anno stesso. L importo da versare, chiaramente, è al netto di quanto già versato a titolo di acconto. Modalità di versamento Il versamento dell imposta sostitutiva in acconto va effettuata con il modello F24 utilizzando il codice tributo Per il saldo, invece, il codice tributo da indicare nella delega di pagamento è Relativamente alla compilazione del Mod. F24 il periodo di riferimento da indicare è l'anno di imposta a cui si riferisce il versamento (2013 Se il prossimo 16 dicembre si effettua un versamento in eccesso rispetto a quanto complessivamente dovuto per l'anno 2013, la stessa eccedenza potrà essere recuperata attraverso una compensazione "orizzontale", indicandolo in F24, nella colonna "importi a credito compensati", con il codice tributo "6781". Dal momento che le istruzioni al modello 770 impongono l'utilizzo del codice tributo "6781", si consiglia, di evitare l'utilizzo in F24 del codice tributo "1713" per la compensazione orizzontale. Operazioni straordinarie In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento (in acconto e a saldo) dell imposta sostitutiva sono adempiuti: dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione; dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell operazione. Nella ipotesi di operazioni che non comportano l estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti: dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro; dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti. 4 Ccnl Uniontessile: sottoscritte le tabelle retributive relative all accordo di rinnovo del Il giorno 7/10/2013, tra l Uniontessile Confapi e la Filctem-CGIL, la Femca CISL e Uiltec-UIL, si è stipulata l ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli. Successivamente, alla data del 26/11/2013, le Parti si sono incontrate per l elaborazione delle tabelle retributive con la quantificazione degli importi che devono essere erogati a titolo di una tantum. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 10 di 15
11 L accordo di rinnovo complessivamente considerato, decorre decorre dall 1/4/2013 con scadenza al 31/3/2016 per il settore tessile e moda, e secondo le rispettive scadenze per gli altri comparti. Parte Economica : Tabelle retributive Settore Tessile Abbigliamento Moda Elementi Retributivi Nazionali Livello Parametro Al Dal Dal Dal 31/10/ /11/2013 1/4/ /4/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 3 bis , , , , , , , ,47 2 bis , , , , , , , , , , , ,41 Una Tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1/4/2013 al 31/10/2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CCIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nel mese di novembre 2013 e 50,00 euro unitariamente alla retribuzione del mese di febbraio Settore Calzature Elementi Retributivi Nazionali Livello Parametro Al Dal Dal Dal 31/10/2013 1/11/2013 1/4/2014 1/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 3 bis , , , , , , , ,69 2 bis , , , , , , , , , , , ,96 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 11 di 15
12 Una Tantum Percorsi d Informazione Professionale 22/2013 Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1/4/2013 al 31/10/2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nel mese di novembre 2013 e 50,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio Settore pelli e cuoio Minimi Livello Parametro Al Dal Dal Dal 31/10/2013 1/11/2013 1/4/2014 1/4/ , , , , , , , ,37 4 S , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Una Tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 175,00 euro a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1/4/2013 al 31/10/2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro nel mese di novembre 2013 e 50,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio Settore occhiali Minimi Livello Parametro Al Dal Dal Dal 31/10/2013 1/11/2013 1/4/2014 1/4/ , , , , , , , ,92 4 S , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 I minimi conglobano l indennità di contingenza. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 12 di 15
13 Una Tantum Percorsi d Informazione Professionale 22/2013 Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 250,00 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1/1/2013 al 31/10/2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro unitamente alla retribuzione di dicembre 2013 e 125,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio Settore Penne, Spazzole e Pennelli Minimi Livello Parametro Al Dal Dal Dal 31/10/2013 1/11/2013 1/4/2014 1/4/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 I minimi conglobano l indennità di contingenza. Una Tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 250,00 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1/1/2013 al 31/10/2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro unitamente alla retribuzione di dicembre 2013 e 125,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio Settore Giocattoli Minimi Livello Parametro Al Dal Dal Dal 31/10/2013 1/11/2013 1/4/2014 1/4/ , , , , , , , , , , , ,57 4 S , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 13 di 15
14 I minimi conglobano l indennità di contingenza. Percorsi d Informazione Professionale 22/2013 Una Tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo una tantum di euro 250,00 a titolo di arretrati retributivi commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1/1/2013 al 31/10/2013 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. Tale importo sarà erogato in due tranche alle seguenti scadenze temporali: 125,00 euro unitamente alla retribuzione di dicembre 2013 e 125,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio Parte Normativa Apprendistato Fermo restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda al T.U. sull apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) e alla legge n. 92/2012 e successive modificazioni e all Accordo Interconfederale in materia del 20/4/2012 Previdenza complementare L aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a far data dall 1/1/2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dal 1/1/2015. Sistema della Bilateralità A far data dalla data di sottoscrizione dell Accordo di rinnovo 7/10/2013, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l elemento aggiuntivo della retribuzione è forfettariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non va versato. Sempre a decorrere dalla data di sottoscrizione dell Accordo saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato: a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI" - 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS. b) "Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI" - 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell apprendistato - 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 14 di 15
15 c) "Fondo Sostegno al reddito" - 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro" - 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello; - 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza.contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale. 5 Fondazione Studi: contratto di solidarietà e recuperi di quote TFR La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza il recente messaggio n dell'8 novembre 2013 dell'inps Fondo di Tesoreria: lavoratori in contratto di solidarietà con CIGSsul recupero immediato delle quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (L. 863/84) e fornisce utili indicazioni legate ai dubbi di tipo applicativo che sono sorti. Nel dettaglio: Domanda: il recupero del TFR durante i periodi di contratto di solidarietà è possibile anche da parte delle aziende che non sono tenute al versamento del TFR al fondo tesoreria? R.: la previsione contenuta nell articolo 1, c. 5 della legge 863/84 postula l operatività del contratto di solidarietà difensivo previsto dal medesimo articolo che, come noto, riguarda le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs; la previsione, quindi, non può essere circoscritta ai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006. Domanda: il recupero può essere effettuato anche nel caso di versamento del TFR a previdenza complementare? Risposta: la disposizione riguarda le quote di accantonamento di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. Le stesse, quindi, seguiranno la sorte di destinazione del TFR prevista dal D.lgs 252/2005. Domanda: cosa si intende per anno solare? R. si fa riferimento al periodo 1 gennaio 31 dicembre di conclusione del CDS. Nel caso di un CDS che termina il periodo di validità al 15 settembre 2014, il recupero può avvenire entro il Domanda: un azienda che ha terminato il CDS in anni precedenti può procedere al recupero della quota di TFR di competenza della CIGS? R. si, con una delle denunce successive all emanazione del messaggio Il termine dell anno solare è da intendersi non perentorio ed applicabile a regime. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti riservati Pag 15 di 15
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