Le pensioni dei dipendenti pubblici: novità e prospettive

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1 Le pensioni dei dipendenti pubblici: novità e prospettive

2 Le linee guida delle riforme Il sistema pensionistico pubblico, a ripartizione, subisce l influenza dei seguenti fenomeni: - variazione nel rapporto tra il numero degli occupati e dei pensionati - allungamento della vita media - diminuzione del tasso di natalità Dalla fine degli anni 70, per effetto di questi fattori aumenta la spesa pensionistica

3 Le linee guida delle riforme Per contenere la spesa e stabilizzarla in rapporto al PIL, queste le leve utilizzate: Riduzione dell ammontare delle pensioni pagate (= minori uscite) Aumento dei contributi versati (= maggiori entrate) Aumento dell età minima per andare in pensione (= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate)

4 I SISTEMI DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

5 I SISTEMI DI CALCOLO MISTO MONTI (pro-rata dal 2012 Art. 24 comma 2 D.L. n. 201/2011) CONTRIBUTIVO MISTO

6 IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012 A chi si applica? Si applica a coloro che possono far valere un anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 18 anni (art. 1 c. 13 della Legge 8 agosto 1995, n.335).

7 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO A chi si applica? Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 o che optino per tale sistema (art.1 c. 23 della Legge 8 agosto 1995, n.335).

8 IL SISTEMA MISTO A chi si applica? Si applica a coloro che possono far valere un anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni (art.1 c. 12 della Legge 8 agosto 1995, n.335).

9 LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707 A decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità e calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

10 LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707 La norma interessa i soggetti iscritti all A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012 e calcolata secondo il sistema contributivo. Nei confronti di tali lavoratori ai fini della determinazione dell importo del trattamento pensionistico la norma prevede che venga effettuato un doppio calcolo con le seguenti regole

11 LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707 I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti: a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1 gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1 gennaio 2012; b. pensione calcolata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall assicurato. Al riguardo, l anzianità contributiva che puo essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione e pari all anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. Viene così superato il concetto di massima anzianità contributiva, stabilendo che l anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l anzianità contributiva che dovesse maturare il l avoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. I lavoratori conseguano, quindi, la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

12 La pensione anticipata Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio prima di aver raggiunto il limite di età, per il collocamento a riposo d ufficio, se in possesso di determinati requisiti di anzianità contributiva.

13 La pensione anticipata Anno Anzianità contributiva Uomini Donne anni e 1 mese 41 anni e 1 mese anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

14 Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata Anno Anzianità contributiva Uomini Donne anni e 1 mese 41 anni e 1 mese anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi

15 La pensione anticipata Sulla quota di trattamento relativo alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1 gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale par a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

16 La pensione anticipata L art, 1, comma 113 della legge n. 190/2014 (cd legge di stabilità) ha stabilito che: Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell art. 6 del decreto legge n. 216/2011 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017». In sostanza chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31/12/2017 con qualsiasi tipo di contribuzione non sarà soggetto ad alcuna penalizzazione.

17 NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011 Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2011, il legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1 gennaio 2012 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità: le lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo previste dal D.lgs. n. 180/1997.

18 NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011 Lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).

19 ESEMPIO CALCOLO OPZIONE DONNA

20 ESEMPIO CALCOLO OPZIONE DONNA

21 ESEMPIO CALCOLO OPZIONE DONNA

22 ESEMPIO CALCOLO OPZIONE DONNA

23 OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO Agli iscritti che optano per l integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo viene rideterminata la posizione assicurativa già acquisita trasformandola in montante contributivo individuale di cui all articolo 1, comma 6, della citata Legge n. 335/1995. In applicazione delle disposizioni contenute nei Decreti Legislativi n. 180/1997 e n. 278/1998 tale montante è costituito dalla somma di due quote: 1) la prima, relativa ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; 2) la seconda, riguardante l anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 1995.

24 OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO Ai fini della determinazione della quota di montante di cui al punto precedente occorre preliminarmente: a)individuare il periodo di riferimento nell arco temporale 1 gennaio dicembre 1995, in base all anzianità contributiva maturata al 31/12/1992; b) calcolare, per ogni anno del periodo di riferimento come sopra individuato, la retribuzione imponibile comprensiva degli emolumenti accessori, di cui all articolo 2, commi 9, 10 e 11 della Legge n. 335/1995, in deroga al principio generale che prevede l ampliamento della base imponibile, per i pubblici dipendenti, solo a decorrere dal 1 gennaio 1996.

25 OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO Una volta acquisiti tali dati, la prima quota di montante si determina: 1. moltiplicando la retribuzione imponibile annua perl aliquota contributiva vigente nell anno interessato, ai fini dell individuazione della relativa contribuzione. 2. rivalutando l ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), appositamente calcolato dall ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. La rivalutazione della contribuzione inerente il primo anno del periodo di riferimento non opera nel caso che tale anno coincida con la data di prima assunzione;

26 OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO 3. dividendo il montante contributivo così determinato per l entità del periodo di riferimento considerato, al fine di individuare il montante medio contributivo; 4. moltiplicando il montante medio per l anzianità contributiva al 31 dicembre In base alle disposizioni impartite dai Decreti Legislativi n. 180/97 e n. 278/98 tale anzianità era quella complessivamente maturata dall iscritto a tale data; con l intervento della legge di conversione al D.L. n. 158/2001 si è inteso mitigare l effetto derivante dall intera valutazione del servizio utile introducendo il meccanismo della valutazione ponderata della contribuzione. Per i pubblici dipendenti gli anni di contribuzione da ponderare sono tutti quelli antecedenti il 1 gennaio 1993, indipendentemente dalla circostanza che l iscritto abbia al 31 dicembre 1992 un anzianità contributiva inferiore ovvero pari o superiore a 15 anni.

27 OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO In ottemperanza a quanto disposto dall articolo 1, comma 1, del D.L. n. 158/2001 il meccanismo della ponderazione prevede: - l individuazione dell aliquota contributiva vigente in ciascun anno antecedente al 1 gennaio Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell INPS; - la determinazione della media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercita l opzione, escludendo a tal fine l anno di presentazione della relativa istanza. Per determinare l aliquota media contributiva si tiene conto del decennio temporale e non di quello contributivo, con la conseguenza che si può conoscere immediatamente la percentuale di aliquota media in base alla data di presentazione della domanda.

28 OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO Sulla base di tali elementi si calcola il rapporto tra l aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l opzione; la percentuale così ottenuta viene moltiplicata per il numero dei giorni presenti nell anno considerato, includendo eventuali periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione, collocati temporalmente nel medesimo anno. La sommatoria dei giorni ponderati in ciascun anno rappresenta il periodo complessivo rideterminato. Si fa presente che tale riduzione incide esclusivamente ai fini della misura del trattamento pensionistico.

29 OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO Per la determinazione della prima quota di montante si moltiplica l anzianità contributiva maturata dall iscritto fino al 31 dicembre 1995, ponderata secondo il meccanismo sopra illustrato, per il montante medio contributivo. In virtù dell articolo 1 del Decreto Legislativo n. 278/1998, tale quota non resta cristallizzata ma viene rivalutata fino all anno precedente quello di decorrenza della pensione. La seconda quota di montante viene determinata applicando le regole vigenti nel sistema contributivo, così come disposte dall articolo 1, comma 6 e seguenti della Legge n. 335/1995. Conseguentemente, la quota di montante individuale dal 1 gennaio 1996 alla data di presentazione della domanda di opzione si ottiene moltiplicando la retribuzione annua imponibile per l aliquota di computo del 33%.

30 REQUISITI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2016 Il Decreto direttoriale del Ministero dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014 ha disposto che: A decorrere dal 1 gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

31 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico Lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'a.g.o. di cui all art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: Anno Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Età pensionabile 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

32 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) requisito contributivo Lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'a.g.o. di cui all art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: Anno Uomini Donne Dal 2016 al anni e 10 mesi (pari a settimane) 41 anni e 10 mesi (pari a settimane)

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