ALLEGATO A Deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2015, n. 149
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1 ALLEGATO A Deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2015, n. 149 Regolamento dell Avvocatura comunale e disciplina dei compensi professionali per i dipendenti e dirigenti avvocati di cui all art. 9 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) Art. 1 (ambito di applicazione) 1 - Il presente regolamento disciplina l organizzazione, le funzioni e le relazioni dell avvocatura comunale in seno all Ente al fine di garantire lo svolgimento dell attività professionale degli avvocati dipendenti in conformità ai principi della legge professionale forense. 2 - Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 9, commi 3, 5 e 8 della legge 11 agosto 2014, n. 114, entrata in vigore il 19 agosto 2014, di conversione del decreto legge n. 90 del 2014, la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati dipendenti per cause vinte con recupero delle spese legali a carico delle controparti soccombenti. PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE Art. 2 (compiti e doveri professionali) L avvocatura è preposta alla trattazione delle cause e degli affari legali propri dell Ente. Provvede pertanto alla difesa e tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Rimini avanti a tutti gli organi giurisdizionali e arbitrali; provvede altresì alla consulenza legale ove espressamente richiesta. Ai sensi dell art 2 D.L. 132/2014 convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162 è fatto obbligo all Ente di affidare la convenzione di negoziazione assistita alla propria avvocatura. L amministrazione garantisce all avvocatura la dotazione finanziaria, strumentale ed umana necessaria per l esercizio dell attività professionale in modo qualitativamente e quantitativamente adeguato agli affari affidati. Gli avvocati dipendenti devono rispettare, nello svolgimento dell attività professionale, i doveri, gli obblighi e le prescrizioni contenuti nel vigente codice deontologico forense e nella disciplina dell ordinamento forense di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante nuova disciplina dell ordinamento della professione forense. Art.3 (autonomia e indipendenza degli avvocati dipendenti) Gli avvocati dipendenti sono incardinati in un apposita unità organizzativa dal carattere stabile ed autonomo istituita per la specifica ed esclusiva trattazione degli affari legali dell ente. Essi esercitano l attività professionale esclusivamente a favore dell ente con libertà e piena autonomia, in posizione di totale indipendenza da tutte le articolazioni organizzative dell Ente, dal Segretario comunale e/o dal Direttore generale ove nominato e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa estranea al funzionamento dell ufficio. Gli avvocati dipendenti sono iscritti nell elenco speciale annesso all albo degli avvocati previa presentazione al locale Consiglio dell ordine di apposita delibera da cui risulti la stabile costituzione di un ufficio di avvocatura interna, con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali. La tassa di iscrizione è a carico dell amministrazione. Gli avvocati dipendenti sono soggetti sia alla disciplina che regola il rapporto di lavoro pubblico sia alla disciplina prevista dalla legge sull ordinamento della professione forense, con sottoposizione al relativo potere disciplinare.
2 Art.4 (rapporti dell avvocatura con gli altri uffici comunali) Gli uffici comunali sono tenuti a rimettere all avvocatura tutti gli atti e i documenti necessari per la corretta conduzione delle liti e la prestazione dei pareri richiesti. Gli atti e i documenti necessari alla conduzione delle liti devono essere accompagnati da una relazione scritta del Dirigente/Posizione organizzativa responsabile dell ufficio interessato nella quale devono essere esposti tutti gli elementi di fatto delle questioni trattate e rese comprensibili le ragioni giuridiche che sorreggono l atto e/o il comportamento tenuto dall ufficio. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari allo svolgimento dell incarico professionale di difesa in giudizio. Art.5 (criteri di assegnazione degli affari contenziosi) Per affari contenziosi si intende l attività di patrocinio legale in giudizio e nei procedimenti arbitrali. Compete ordinariamente ai legali dell avvocatura interna la rappresentanza e l assistenza in giudizio dell Ente dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati con esclusione, di regola, degli affari contenziosi per cui la legge consente la presenza di appositi funzionari delegati (in materia di tributi, illeciti depenalizzati, violazione codice della strada). L assegnazione degli affari contenziosi ai singoli legali dipendenti è organizzata tendenzialmente per materie, secondo criteri di specializzazione professionale. Secondo un prudente apprezzamento degli stessi avvocati dipendenti, variabile nel corso dell anno, vengono introdotti correttivi per compensare eventuali sbilanciamenti del carico lavorativo con ridistribuzione interna del medesimo al fine di garantire parità di trattamento e rispetto delle scadenze processuali. Art.6 (criteri di assegnazione degli affari consultivi). Per affari consultivi si intende l attività di prestazione di pareri legali. L assegnazione degli affari consultivi avviene tendenzialmente secondo criteri di specializzazione professionale, fatta salva l interscambiabilità ove necessaria. Affari consultivi di particolare complessità e trasversalità vengono trattati in maniera congiunta da più avvocati. L avvocatura può essere chiamata ad esprimere pareri soltanto laddove vi siano da affrontare questioni di carattere giuridico di particolare complessità, estranee all ordinaria gestione amministrativa. La richiesta di parere spetta esclusivamente alle figure dirigenziali dell ente/posizioni organizzative e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione che espliciti chiaramente il quesito posto e che sia corredata di tutti gli elementi necessari in fatto e in diritto, sotto la diretta responsabilità del dirigente istante. Art.7 (incarichi esterni) Possono essere affidati a professionisti esterni singoli incarichi di difesa in giudizio dell amministrazione con atto motivato nei seguenti eccezionali casi: -cause di particolare complessità; -cause che necessitano di particolari competenze e/o specializzazione; -cause che per concomitanti carichi pendenti non possono essere seguite adeguatamente; -cause caratterizzate da situazioni di incompatibilità. Sono fatte salve altre situazioni di carattere eccezionale purché debitamente motivate. L avvocatura interna instaura e cura i rapporti con i professionisti del libero foro in caso di incarichi esterni.
3 L avvocatura interna si avvale di domiciliatari davanti agli organi giurisdizionali aventi sede in altre città dando loro ogni più opportuna istruzione/indirizzo per il corretto svolgimento dell incarico ricevuto. Gli avvocati comunali hanno libera facoltà di nominare sostituti d udienza in loco purché senza oneri per l Ente. Art 8 (accesso agli atti) Ai sensi dell art. 24, comma 1, L. n. 241/1990, al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore ed ente difeso, sono sottratti all accesso i seguenti documenti: - pareri resi in relazione a lite potenziale o in atto; - atti defensionali e relative consulenze tecniche; - corrispondenza relativa ai predetti pareri ed atti. PARTE SECONDA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI Art.9 (diritto ai compensi professionali ) Agli avvocati dipendenti, in caso di esito favorevole della lite, spettano i compensi professionali quale quota variabile aggiuntiva di retribuzione (Corte Cost. n. 33/2009). I compensi professionali sono dovuti sia in caso di cause vinte con recupero delle spese legali a carico delle controparti sia in caso di cause vinte con spese di lite compensate. Sono dovuti i compensi professionali posti a carico delle controparti per effetto di sentenze definitive e non definitive, di rito e di merito, ordinanze anche cautelari, decreti, lodi arbitrali rinunzia al ricorso o agli atti del giudizio o altro titolo esecutivo purché le relative somme siano state effettivamente riscosse. La corresponsione dei compensi professionali avviene - al netto degli oneri riflessi dovuti per legge e delle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge - con cadenza trimestrale in ragione dell effettivo recupero delle somme. A tal fine l avvocatura predispone atto di liquidazione contenente l elenco delle somme versate dalle controparti soccombenti nel precedente trimestre, con indicazione del titolo in base al quale sono state riscosse. Art.10 (recupero somme) L avvocatura civica cura la riscossione delle somme che le controparti soccombenti sono state condannate a pagare e che vengono riversate nell apposito capitolo di bilancio in entrata. Art 11 (compensi professionali in caso di cause vinte con compensazione delle spese legali) Ai sensi del comma 6 dell art. 9 della Legge n. 114/2014 nelle cause vinte senza la condanna alle spese a carico delle controparti la corresponsione dei compensi professionali continua ad essere disciplinata dalle vigenti norme contrattuali di cui al CCDI per i dirigenti avvocati sottoscritto il e al CCDI dipendenti avvocati sottoscritto il Si applicano le vigenti tariffe professionali. I predetti compensi, spettanti ai sensi dell articolo 9 comma 6 della Legge 114/2014 anche in caso di transazione a seguito di sentenza favorevole, sono dovuti agli avvocati dipendenti nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio che non può superare quello corrispondente relativo all anno 2013.
4 Art. 12 (misura, modalità e criteri del riparto in base a parametri di rendimento individuale) Nell ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti agli avvocati della civica avvocatura competono le somme recuperate, al netto delle spese forfettarie, di cui all articolo 2 comma 2 del D.M. 55/2014, nella misura ivi stabilita del 15%, che verranno introitate in apposito capitolo di bilancio di entrata. Le somme recuperate sono ripartite, seguendo il criterio della cassa, trimestralmente tra gli avvocati della civica avvocatura in quote uguali tra loro. L importo individuale viene corrisposto al singolo legale sulla base dei seguenti parametri qualificanti il rendimento individuale nello svolgimento dell obbligazione professionale afferente il patrocinio delle cause in cui è costituito a difesa delle ragioni dell Ente: a) puntuale rispetto dei termini processuali ad evitare decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli all amministrazione; b) cura dell attività d udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento delle attività non dilazionabili; c) regolare e tempestivo aggiornamento degli uffici circa lo stato del contenzioso in relazione alle vicende caratterizzanti lo stesso; Alla liquidazione dell importo individuale si procederà pertanto nella seguente misura: - 100% nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra l 86% e il 100%; - 85% nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra il 61 e l 85%; - 60% nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra il 36% e il 60%. Non si dà luogo alla liquidazione dei compensi professionali a fronte di percentuali medie di realizzazione dei predetti parametri inferiori al 36%. Ai sensi dell ultimo capoverso del comma 3 dell art. 9 della L. n. 114/2014 la parte rimanente delle somme recuperate e non ripartite è riversata nel bilancio dell amministrazione, ivi comprese le somme eccedenti il limite di cui al comma 7 dell art. 9 della L. n. 114/2014. La liquidazione dei compensi professionali individuali è subordinata alla determinazione trimestrale delle percentuali medie di realizzazione dei parametri di cui al primo capoverso sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 DPR 445/2000 dei singoli legali. Detta dichiarazione viene trasmessa al nucleo di valutazione dell Ente. Art.13 (incarico congiunto con legale esterno) Nel caso in cui gli avvocati interni abbiano assunto la difesa dell ente con mandato congiunto a legale esterno, i compensi professionali spettanti ai medesimi sono ridotti al 10% di quelli liquidati dal giudice a carico delle controparti soccombenti che siano stati effettivamente recuperati. Art.14 (copertura di spesa) All erogazione delle competenze professionali si provvede attingendo allo specifico capitolo di bilancio.
5 I compensi professionali complessivamente erogati dall ente possono essere corrisposti in misura non superiore al trattamento economico complessivo lordo annuo (al netto dei compensi professionali) percepito da ciascun avvocato ai sensi dell art. 9 comma 7 L. n. 114/2014 e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all art. 9, comma 1, della L. n. 114/2014. Art. 15 (rapporti tra compensi professionali e retribuzione di risultato) La corresponsione dei compensi professionali - quale quota di retribuzione dovuta in caso di sentenza favorevole all Ente - è compatibile con l erogazione della retribuzione di risultato, al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati con il PEG e PDO. Art.16 (applicazione del regolamento) Il presente regolamento - in punto di corresponsione dei compensi professionali recuperati dalle controparti soccombenti - si applica a far tempo dal 1 gennaio E conferito mandato ai dirigenti avvocati/posizione di alta professionalità di attivare tutti gli atti esecutivi e consequenziali necessari per l attuazione del presente regolamento.
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