Assemblea Territoriale d Ambito dell Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 - Ancona

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1 Convenzione per l esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell Assemblea Territoriale d Ambito (ATA) dell Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 - Ancona. In, l'anno, il giorno del mese di, tra le parti, il quale interviene al presente atto nella qualità di Commissario Straordinario della Provincia di Ancona in nome, per conto e nell interesse della quale agisce; Agugliano in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Ancona in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Arcevia in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Barbara in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Pagina 1 di 24

2 Belvedere Ostrense in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Camerano in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Camerata Picena in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Castelbellino in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Castel Colonna in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Castelfidardo in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Castelleone di Suasa in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Castelplanio in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Cerreto d Esi in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Pagina 2 di 24

3 Chiaravalle in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Corinaldo in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Cupramontana in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Fabriano in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Falconara Marittima in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Filottrano in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Genga in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Jesi in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Pagina 3 di 24

4 Loreto in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Maiolati Spontini in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Mergo in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Monsano in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Montecarotto in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Montemarciano in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Monterado in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Monte Roberto in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Pagina 4 di 24

5 Monte San Vito in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Morro d Alba in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Numana in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Offagna in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Osimo in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Ostra in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Ostra Vetere in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Poggio San Marcello in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Polverigi in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Pagina 5 di 24

6 Ripe in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Rosora in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; San Marcello in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; San Paolo di Jesi in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Santa Maria Nuova in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Sassoferrato in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Senigallia in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Serra de Conti in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Pagina 6 di 24

7 Serra San Quirico in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Sirolo in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; Staffolo in nome, per conto e nell interesse del quale agisce; ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del rispettivo Ente in forza delle seguenti deliberazioni che, ancorché non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale Provincia di Ancona, Deliberazione del Commissario straordinario, nell esercizio dei poteri di Consiglio Provinciale n. 2 del 17/07/2012; Comune di Agugliano Deliberazione C.C. n. 29 del 09/07/2012; Comune di Ancona Deliberazione C.C. n. 93 del 12/10/2012; Comune di Arcevia Deliberazione C.C. n. 24 del 06/07/2012; Comune di Barbara Deliberazione C.C. n. 17 del 09/08/2012; Comune di Belvedere Ostrense Deliberazione C.C. n. 36 del 26/06/2012; Comune di Camerano Deliberazione C.C. n. 42 del 27/07/2012; Comune di Camerata Picena Deliberazione C.C. n. 35 del 19/06/2012, rettificata con Deliberazione C.C. n. 43 del 04/08/2012; Comune di Castelbellino Deliberazione C.C. n. 23 del 26/06/2012; Pagina 7 di 24

8 Comune di Castel Colonna Deliberazione C.C. n. 22 del 29/06/2012; Comune di Castelfidardo Deliberazione C.C. n. 58 del 14/06/2012, rettificata con Deliberazione C.C. n. 68 del 31/07/2012; Comune di Castelleone di Suasa Deliberazione C.C. n. 16 del 06/07/2012; Comune di Castelplanio Deliberazione C.C. n. 22 del 25/06/2012; Comune di Cerreto d Esi Deliberazione C.C. n. 16 del 16/07/2012; Comune di Chiaravalle Deliberazione C.C. n. 35 del 16/07/2012; Comune di Corinaldo Deliberazione C.C. n. 32 del 04/08/2012; Comune di Cupramontana Deliberazione C.C. n. 29 del 29/06/2012; Comune di Fabriano Deliberazione C.C. n. 98 del 04/10/2012; Comune di Falconara Marittima Deliberazione C.C. n. 89 del 15/10/2012, rettificata con Deliberazione C.C. n. 102 del 28/11/2012; Comune di Filottrano Deliberazione C.C. n. 30 del 31/07/2012; Comune di Genga Deliberazione C.C. n. 16 del 29/06/2012; Comune di Jesi Deliberazione C.C. n. 128 del 15/10/2012, rettificata con Deliberazione C.C. n. 165 del 20/12/2012; Comune di Loreto Deliberazione C.C. n. 52 del 29/06/2012; Comune di Maiolati Spontini Deliberazione C.C. n. 42 del 26/06/2012; Comune di Mergo Deliberazione C.C. n. 12 del 27/06/2012; Comune di Monsano Deliberazione C.C. n. 20 del 19/06/2012; Comune di Montecarotto Deliberazione C.C. n. 27 del 27/06/2012; Comune di Montemarciano Deliberazione C.C. n. 45 del 27/09/2012; Pagina 8 di 24

9 Comune di Monterado Deliberazione C.C. n. 24 del 30/06/2012; Comune di Monte Roberto Deliberazione C.C. n. 32 del 29/06/2012; Comune di Monte San Vito Deliberazione C.C. n. 48 del 01/08/2012; Comune di Morro d Alba Deliberazione C.C. n. 16 del 26/07/2012; Comune di Numana Deliberazione C.C. n. 19 del 31/07/2012; Comune di Offagna Deliberazione C.C. n. 12 del 18/09/2012; Comune di Osimo Deliberazione C.C. n. 49 del 18/07/2012; Comune di Ostra Deliberazione C.C. n. 24 del 29/06/2012; Comune di Ostra Vetere Deliberazione C.C. n. 29 del 03/07/2012; Comune di Poggio San Marcello Deliberazione C.C. n. 21 del 20/06/2012; Comune di Polverigi Deliberazione C.C. n. 13 del 25/06/2012; Comune di Ripe Deliberazione C.C. n. 34 del 26/06/2012; Comune di Rosora Deliberazione C.C. n. 29 del 22/06/2012; Comune di San Marcello Deliberazione C.C. n. 28 del 06/09/2012; Comune di San Paolo di Jesi Deliberazione C.C. n. 23 del 27/06/2012; Comune di Santa Maria Nuova Deliberazione C.C. n. 39 del 13/07/2012; Comune di Sassoferrato Deliberazione C.C. n. 33 del 02/08/2012; Comune di Senigallia Deliberazione C.C. n. 69 del 18/07/2012; Comune di Serra de Conti Deliberazione C.C. n. 27 del 25/06/2012; Comune di Serra San Quirico Deliberazione C.C. n. 38 del 29/06/2012; Comune di Sirolo Deliberazione C.C. n. 21 del 28/06/2012; Pagina 9 di 24

10 Comune di Staffolo Deliberazione C.C. n. 25 del 19/06/2012; Premesso Che l art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia Ambientale prevede che i Comuni concorrono, nell ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all art. 200 del medesimo decreto legislativo, e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; Che l art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite Convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici; Che l art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agi documenti amministrativi prevede, che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; Che l art. 7 comma 1 della Legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, come sostituito dall art. 1 della Legge regionale 25 ottobre 2011 n. 18 Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati e successivamente dall art. 1 della Legge regionale 26 marzo 2012 n. 4 Modifiche alle leggi regionali: 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 25 ottobre 2011, n. 18 (Attribuzione delle funzioni in materia di Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) prevede che le funzioni in materia di servizio integrato dei rifiuti sono svolte dall Assemblea Territoriale d Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, e che i rapporti tra gli enti locali appartenenti all ATA sono regolati da apposita Convenzione stipulata ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000; Che con nota protocollo n del 17/12/2012 l Assessore regionale all Ambiente ha comunicato al Commissario straordinario della Provincia di Ancona e ai Sindaci dei Comuni partecipanti all A.T.A. la decisione di cui alla deliberazione di Giunta Pagina 10 di 24

11 regionale n del 15/10/2012, con cui la Giunta regionale si è espressa favorevolmente in ordine: 1) alla sottoscrizione, nell ambito della presente Convenzione, il cui testo è stato già approvato dagli Enti obbligatoriamente partecipanti all A.T.A., di alcune modifiche da apportare all art. 13 comma 4, nel testo che segue: 4. La presente Convenzione può essere modificata, previo parere della Giunta regionale, con deliberazione dell Assemblea. Non necessita l acquisizione del parere della Giunta regionale la modifica delle Tabelle di cui all articolo 2 c. 1 e all articolo 3 c. 3 derivanti da variazioni demografiche o territoriali. ; 2) all inserimento delle seguenti note a verbale: a) Come chiarito con DGR Marche n del 15/10/2012 l art. 13 c. 4 va inteso nel senso che ogni modifica alla presente Convenzione, come sopra sottoscritta, deve trovare il preventivo assenso sia dei Consigli comunali sia di quello provinciale che saranno resi da tali Organi dopo il parere, obbligatorio ma non vincolante, della Regione Marche. ; b) L arbitrato di cui all art. 12 è da intendersi irrituale cioè quello con il quale le parti affidano al Collegio arbitrale la soluzione di controversie attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali s impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. ; Tutto ciò premesso e in esecuzione delle delibere provinciali e comunali sopra indicate, tutte esecutive ai sensi di legge si conviene e si stipula quanto segue: Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono presupposto su cui si fonda il consenso delle parti. Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. In attuazione dell art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) sono svolte per l ATO 2 - Ancona dall'assemblea Territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia e i Comuni che ne fanno parte. L' ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. 2. La costituzione dell ATA è intesa ad assicurare l esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti ed in particolare: a) l unità di governo del servizio nell ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio; Pagina 11 di 24

12 b) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO; c) la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell ambito dell ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti; e) la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione; f) la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti; g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all interno dell ATO; h) il raggiungimento di un efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi legge. 2. Il sistema di gestione integrata riguarda esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti speciali assimilati agli urbani; c) rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) e b). Articolo 2 (Quote di partecipazione) 1. I Comuni e la Provincia ricadenti nell ATO partecipano all ATA secondo le seguenti quote determinate ai sensi dall art. 8 comma 3 della L.R. n. 24/2009: a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale. Nel caso di modifica delle superfici territoriali l ATA ridetermina le quote di rappresentanza con decorrenza dall anno successivo; b) 75 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell ultimo censimento ISTAT e sono adeguate dall ATA con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo alla relativa deliberazione; c) 5 per cento alla Provincia. In sede di prima applicazione, la composizione dell ATA è perciò la seguente: Comune Superficie (kmq) Quota superficie Abitanti (censimento 2001) Quota abitanti Totale quote Agugliano 21,68 0,22% ,70% 0,92% Ancona 123,71 1,28% ,81% 18,08% Arcevia 126,4 1,30% ,89% 2,19% Barbara 10,83 0,11% ,24% 0,35% Belvedere Ostrense 28,91 0,30% ,36% 0,66% Pagina 12 di 24

13 Comune Abitanti Superficie Quota Quota Totale (censimento (kmq) superficie abitanti quote 2001) Camerano 19,81 0,20% ,09% 1,30% Camerata Picena 11,64 0,12% ,28% 0,40% Castelbellino 5,92 0,06% ,61% 0,67% Castel Colonna 13,31 0,14% 961 0,16% 0,30% Castelfidardo 32,7 0,34% ,83% 3,17% Castelleone di Suasa 15,83 0,16% ,28% 0,45% Castelplanio 15,07 0,16% ,54% 0,69% Cerreto d'esi 16,6 0,17% ,55% 0,72% Chiaravalle 17,39 0,18% ,35% 2,53% Corinaldo 48,32 0,50% ,86% 1,36% Cupramontana 26,89 0,28% ,79% 1,07% Fabriano 269,61 2,78% ,02% 7,80% Falconara Marittima 25,46 0,26% ,74% 5,00% Filottrano 70,25 0,72% ,55% 2,28% Genga 72,35 0,75% ,33% 1,08% Jesi 107,72 1,11% ,56% 7,67% Loreto 17,69 0,18% ,89% 2,07% Maiolati Spontini 21,42 0,22% ,96% 1,18% Mergo 7,26 0,07% 970 0,16% 0,24% Monsano 14,29 0,15% ,46% 0,61% Montecarotto 24,08 0,25% ,36% 0,61% Montemarciano 22,09 0,23% ,53% 1,76% Monterado 10,31 0,11% ,26% 0,37% Monte Roberto 13,51 0,14% ,41% 0,55% Monte San Vito 21,63 0,22% ,92% 1,15% Morro d'alba 19,12 0,20% ,30% 0,49% Numana 10,74 0,11% ,55% 0,66% Offagna 10,53 0,11% ,28% 0,39% Osimo 105,42 1,09% ,92% 6,01% Ostra 46,59 0,48% ,01% 1,49% Ostra Vetere 29,87 0,31% ,59% 0,90% Poggio San Marcello 13,53 0,14% 737 0,12% 0,26% Polverigi 24,63 0,25% ,50% 0,76% Ripe 15,04 0,16% ,60% 0,75% Pagina 13 di 24

14 Comune Abitanti Superficie Quota Quota Totale (censimento (kmq) superficie abitanti quote 2001) Rosora 9,42 0,10% ,29% 0,39% San Marcello 25,52 0,26% ,32% 0,59% San Paolo di Jesi 10,07 0,10% 841 0,14% 0,24% Santa Maria Nuova 18,04 0,19% ,65% 0,84% Sassoferrato 135,21 1,39% ,24% 2,63% Senigallia 115,77 1,19% ,95% 8,14% Serra de' Conti 24,52 0,25% ,58% 0,83% Serra San Quirico 49,12 0,51% ,50% 1,01% Sirolo 16,68 0,17% ,55% 0,73% Staffolo 27,66 0,29% ,37% 0,66% Provincia di Ancona 5,00% totale 100,00% 2. La quota di rappresentanza delle Unioni dei Comuni è pari alla somma delle quote dei singoli Enti di riferimento. Articolo 3 (Composizione e funzionamento dell ATA) 1. Gli Enti partecipanti all ATA sono rappresentati dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ovvero da loro delegati; non è ammessa delega fra Enti tranne che per i Comuni che partecipano all ATA attraverso un Unione e che sono rappresentati dal Presidente dell Unione o dal Sindaco all uopo delegato. Il potere di rappresentanza del Presidente della Provincia e dei Sindaci cessa di diritto all atto della loro sostituzione dalla carica. 2. L ATA ha sede presso la sede della Provincia di Ancona - Via Ruggeri, 5 - Ancona. L ATA, con propria deliberazione, può trasferire la sede ma sempre all interno del territorio provinciale. L ATA può avere sedi operative sul territorio provinciale. 3. I Comuni provvedono al finanziamento dell ATA secondo le seguenti quote percentuali: Comune Quota Agugliano 0,97% Ancona 19,04% Arcevia 2,30% Barbara 0,37% Belvedere Ostrense 0,70% Camerano 1,36% Pagina 14 di 24

15 Comune Quota Camerata Picena 0,43% Castelbellino 0,70% Castel Colonna 0,31% Castelfidardo 3,33% Castelleone di Suasa 0,47% Castelplanio 0,73% Cerreto d'esi 0,76% Chiaravalle 2,66% Corinaldo 1,43% Cupramontana 1,13% Fabriano 8,21% Falconara Marittima 5,27% Filottrano 2,40% Genga 1,13% Jesi 8,07% Loreto 2,18% Maiolati Spontini 1,24% Mergo 0,25% Monsano 0,64% Montecarotto 0,64% Montemarciano 1,85% Monterado 0,39% Monte Roberto 0,58% Monte San Vito 1,21% Morro d'alba 0,52% Numana 0,70% Offagna 0,41% Osimo 6,32% Ostra 1,57% Ostra Vetere 0,95% Poggio San Marcello 0,28% Polverigi 0,80% Ripe 0,79% Rosora 0,41% San Marcello 0,62% San Paolo di Jesi 0,26% Santa Maria Nuova 0,88% Sassoferrato 2,77% Pagina 15 di 24

16 Comune Quota Senigallia 8,57% Serra de' Conti 0,88% Serra San Quirico 1,06% Sirolo 0,76% Staffolo 0,69% 100,00% Articolo 4 (Funzioni del Presidente dell ATA) 1. Il Presidente della Provincia di Ancona è il Presidente dell ATA dell Ambito Territoriale Ottimale - ATO 2 Ancona, ne è il rappresentante legale e provvede: a) all esecuzione delle deliberazioni assunte dall ATA; b) alla sottoscrizione degli atti con rilevanza esterna; c) alla sottoscrizione dei contratti; d) ad ogni altra incombenza necessaria per il funzionamento dell ATA per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione. Articolo 5 (Funzioni dell ATA) 1. L ATA svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente. 2. In particolare l ATA: a) adotta le direttive ai propri uffici per la redazione del Piano Straordinario d Ambito e per i successivi Piani d Ambito, previa consultazione con le realtà territoriali; b) adotta e approva il Piano Straordinario d Ambito e il Piano d Ambito monitorandone l attuazione; c) individua le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, come definito dall art. 7 comma 4 lett. d) della L.R. 24/2009; d) approva le proposte di Accordi di programma, Protocolli di Intesa e Convenzioni di cui all art. 177, comma 5, del D.Lgs. 152/2006; e) approva il Contratto di servizio sulla base dello schema definito dalla Regione ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. h) della L.R. 24/2009; f) approva la Carta dei servizi; g) predispone gli indirizzi per l organizzazione dei servizi; h) approva i bilanci e il piano di riparto delle spese fra i Comuni; i) determina la tariffa di cui all art. 238 comma 3 del D.Lgs. 152/2006; l) determina le misure compensative di cui all art. 7 comma 4 lett. m) L.R. 24/2009 secondo i criteri fissati dalla Regione ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009; m) effettua l attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), dell art. 7 della L.R. 24/2009 anche attraverso la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e Pagina 16 di 24

17 nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d Ambito ed il rispetto dei diritti dell utenza. Articolo 6 (Comitato di Coordinamento dell ATA) 1. L ATA può costituire, al proprio interno, un Comitato di coordinamento consultivo per coadiuvare il Presidente nell esercizio delle sue funzioni. Articolo 7 (Organizzazione e personale dell ATA) 1. L ATA, entro sei mesi dal suo insediamento, approva il proprio Regolamento di Organizzazione. 2. L esercizio delle funzioni dell ATA è assicurato prioritariamente con il personale dei Consorzi obbligatori di cui alla L.R. 28/2009 nonché con quello messo a disposizione dagli Enti partecipanti alla Convenzione; l ATA può stipulare accordi con i Comuni e con le Assemblee territoriali d Ambito previste dalla L.R. 30/2011 o altri soggetti pubblici al fine dell utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali. Articolo 8 (Rapporti ATA - Comuni) 1. Ai fini dell esercizio in forma associata delle funzioni attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti si intendono trasferiti all ATA, a decorrere dalla data da questa definita, le relative competenze e poteri dei Comuni partecipanti. 2. I Comuni partecipanti si impegnano a: a) riconoscere all ATA la copertura delle risorse finanziarie necessarie secondo le modalità previste dall articolo 9 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l attuazione del Piano d ambito e per le spese generali di funzionamento; b) trasferire all ATA i contributi pubblici e privati destinati all attuazione del Piano d Ambito; c) conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati, sia indifferenziati sia quelli da raccolta differenziata, negli impianti indicati dal Piano d Ambito e in quelli previsti dai contratti di affidamento approvati dall ATA; d) mettere a disposizione le risorse necessarie per le spese di avvio del funzionamento dell ATA nei tempi e con le modalità stabilite dall ATA stessa. Articolo 9 (Rapporti finanziari) 1. Le risorse finanziarie necessarie per l esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono assicurate dai Comuni. 2. Le spese dell ATA sono ripartite fra i Comuni convenzionati come previsto dall art. 3 comma 3 della presente Convenzione, fatte salve le spese relative ai servizi ed ai progetti che la programmazione delle attività preveda con riferimento esclusivo al territorio del singolo Comune o solo di alcuni di essi. 3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui al successivo articolo 10, gli Enti aderenti provvedono a liquidare all ATA l 80% delle somme di rispettiva spettanza per I esercizio in corso. Pagina 17 di 24

18 4. Entro trenta giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell ATA, i Comuni provvedono a liquidare all ATA il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale al servizio associato per l esercizio precedente. 5. Per la contabilità e finanza dell ATA si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali. Articolo 10 (Programmazione economica e finanziaria ) 1. L ATA approva entro il 31 ottobre dell esercizio precedente un programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari necessari e comprensivo del Piano di riparto delle spese. Il programma è trasmesso ai Comuni entro il 10 novembre per l iscrizione da parte di ciascun Ente degli stanziamenti di competenza nel proprio bilancio annuale. 2. Il programma è accompagnato da una relazione contenente l illustrazione dei valori economici e dei criteri adottati nella ripartizione delle spese dei Comuni. 3. Entro il 28 febbraio di ogni anno l ATA approva il consuntivo delle attività svolte e lo trasmette ai Comuni per i provvedimenti di competenza entro 15 giorni, unitamente ad una relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti. Articolo 11 (Informazione) 1. Le deliberazioni dell ATA sono pubblicate sul proprio sito web e sono trasmesse agli Enti convenzionati per posta elettronica certificata o mediante fax, ai sensi dell art. 43 comma 3 del D.P.R. 445/ Gli Enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente all ATA le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente Convenzione. Articolo 12 (Clausola compromissoria) 1. Ogni controversia derivante dall interpretazione e/o dall esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dal Presidente della Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dall art. 34 del T.U. 267/2000. Articolo 13 (Durata e modifica) 1. La presente Convenzione impegna le parti contraenti dalla data di sottoscrizione e per tutta la vigenza delle disposizioni legislative che ne hanno reso obbligatoria la stipula. 2. Le modifiche dell ATO comportano la modifica della Convenzione relativamente alla composizione dell ATA come prevista dall art Le quote di partecipazione degli enti sono aggiornate, con conseguente modifica della convenzione, entro tre mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione. 4. La presente Convenzione può essere modificata, previo parere della Giunta regionale, con deliberazione dell Assemblea. Non necessita l acquisizione del parere della Giunta regionale la modifica delle Tabelle di cui all articolo 2 comma 1 e all articolo 3 comma 3 derivanti da variazioni demografiche o territoriali. Pagina 18 di 24

19 Articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) 1. All ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle delle leggi regionali n. 24/2009, n. 18/2011 e n. 4/ In caso di scioglimento anticipato dei Consorzi obbligatori di cui alla L.R. 28/1999, l ATA subentra nei rapporti attivi e passivi dei medesimi, istituendo gestioni separate per la durata dei contratti relativi ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento. ENTI SOTTOSCRITTORI (PROVINCIA E COMUNI) FIRMA SOTTOSCRITTORE DATA SOTTOSCRIZIONE 1. PROVINCIA DI ANCONA 2. COMUNE DI AGUGLIANO 3. COMUNE DI ANCONA 4. COMUNE DI ARCEVIA 5. COMUNE DI BARBARA 6. COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE Pagina 19 di 24

20 ENTI SOTTOSCRITTORI FIRMA DATA (PROVINCIA E COMUNI) SOTTOSCRITTORE SOTTOSCRIZIONE 7. COMUNE DI CAMERANO 8. COMUNE DI CAMERATA PICENA 9. COMUNE DI CASTELBELLINO 10. COMUNE DI CASTEL COLONNA 11. COMUNE DI CASTELFIDARDO 12. COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA 13. COMUNE DI CASTELPLANIO 14. COMUNE DI CERRETO D ESI 15. COMUNE DI CHIARAVALLE 16. COMUNE DI CORINALDO Pagina 20 di 24

21 ENTI SOTTOSCRITTORI FIRMA DATA (PROVINCIA E COMUNI) SOTTOSCRITTORE SOTTOSCRIZIONE 17. COMUNE DI CUPRAMONTANA 18. COMUNE DI FABRIANO 19. COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 20. COMUNE DI FILOTTRANO 21. COMUNE DI GENGA 22. COMUNE DI JESI 23. COMUNE DI LORETO 24. COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI 25. COMUNE DI MERGO 26. COMUNE DI MONSANO Pagina 21 di 24

22 ENTI SOTTOSCRITTORI FIRMA DATA (PROVINCIA E COMUNI) SOTTOSCRITTORE SOTTOSCRIZIONE 27. COMUNE DI MONTECAROTTO 28. COMUNE DI MONTEMARCIANO 29. COMUNE DI MONTERADO 30. COMUNE DI MONTE ROBERTO 31. COMUNE DI MONTE SAN VITO 32. COMUNE DI MORRO D ALBA 33. COMUNE DI NUMANA 34. COMUNE DI OFFAGNA 35. COMUNE DI OSIMO 36. COMUNE DI OSTRA Pagina 22 di 24

23 ENTI SOTTOSCRITTORI FIRMA DATA (PROVINCIA E COMUNI) SOTTOSCRITTORE SOTTOSCRIZIONE 37. COMUNE DI OSTRA VETERE 38. COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO 39. COMUNE DI POLVERIGI 40. COMUNE DI RIPE 41. COMUNE DI ROSORA 42. COMUNE DI SAN MARCELLO 43. COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI 44. COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 45. COMUNE DI SASSOFERRATO 46. COMUNE DI SENIGALLIA Pagina 23 di 24

24 ENTI SOTTOSCRITTORI (PROVINCIA E COMUNI) FIRMA SOTTOSCRITTORE DATA SOTTOSCRIZIONE 47. COMUNE DI SERRA DE CONTI 48. COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO 49. COMUNE DI SIROLO 50. COMUNE DI STAFFOLO Pagina 24 di 24

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