Termini di impugnazione nei principali procedimenti di diritto di famiglia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Termini di impugnazione nei principali procedimenti di diritto di famiglia"

Transcript

1 Termini di impugnazione nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che terminano con sentenza, primo grado della separazione e divorzio). II. Rito camerale (procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, procedimenti de potestate, appello in separazione e divorzio, procedimenti che richiamano il rito camerale). III. Separazione e divorzio (ordinanza presidenziale, 709-ter cp.c., procedimenti di revisione). IV. Rito cautelare. V. Amministrazione di sostegno. VI. Ordini di protezione. VII. Adozione dei minori. VIII. Adozione dei maggiorenni. I Procedimenti a cognizione piena art. 325 c.p.c. Termini per le impugnazioni. Il termine per proporre l appello, la revocazione e l opposizione di terzo di cui all art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. E anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta. art. 326 c.p.c. Decorrenza dei termini. I termini stabiliti nell articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell art. 395 o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell articolo 332, l impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altri parti. art. 327 c.p.c. Decadenza dall impugnazione. Indipendentemente dalla notificazione, l appello, il ricorso per Cassazione e la revo- 1 Lessico di diritto di famiglia

2 cazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (1) Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all art (1) Comma così modificato dal comma 17 dell art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69 e applicabile, ai sensi dell art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio Giurisprudenza Cass. civ. Sez. III, 27 marzo 2014, n I termini di cui all art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, e non potendosi dubitare che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell attività sollecitatoria ed acceleratoria che egli impone all altra parte. Cass. civ. Sez. lavoro, 11 marzo 2014, n L interesse all impugnazione, quale manifestazione del generale principio dell interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa dall art. 100 c.p.c., deve essere apprezzato in relazione all utilità concreta derivabile alla parte dall eventuale accoglimento del gravame. In definitiva, occorre valutare la sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, mediante la rimozione della statuizione censurata e non già di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. Altresì, tale interesse deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l azione o l impugnazione, ma anche nel momento della decisione. Cass. civ. Sez. VI, 4 marzo 2014, n Un impugnazione è tempestivamente dispiegata, purché il procedimento di notifica poi si perfezioni, se l atto di citazione col quale essa va proposta è consegnato per la notifica all ufficiale giudiziario entro il relativo termine perentorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell atto da parte del destinatario. Resta, pertanto, irrilevante l osservanza o meno delle ulteriori norme per conseguire la notifica in giornata, giacché, una volta consegnato l atto all ufficiale che procede alla notifica, nessun altro adempimento è richiesto, naturalmente ove la notifica vada effettivamente a buon fine, al notificante. Cass. civ. Sez. VI, 28 febbraio 2014, n È valida, ai fini dell attivazione del termine breve per l impugnazione, la notifica della sentenza nella cancelleria del giudice adito, allorché la controparte, assistita da avvocato che esercita il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui egli è assegnato, abbia eletto domicilio in luogo diverso da quello in cui ha sede l autorità adita. Cass. civ. Sez. II, 20 dicembre 2013, n In tema di appello incidentale, il differimento del termine ai sensi dell art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, trattandosi di disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2013, n È valida, al fine della decorrenza del termine breve per proporre l appello, la notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito nello studio risultante dall albo professionale, anziché in quello, da lui 2 Lessico di diritto di famiglia

3 indicato in corso di causa, ubicato nel circondario del giudice di primo grado, atteso che l esigenza della piena conoscenza del contenuto della decisione per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l opportunità dell impugnazione, è soddisfatta da tale notifica, essendo, peraltro, la domiciliazione, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere posto a tutela non di quest ultima, bensì della controparte. Cass. civ. Sez. II, 5 novembre 2013, n La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta (nella specie, in uno all atto di precetto) dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio l onere di fornire la relativa prova. Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2013, n La regola dettata dall art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata costituzione dell appellante nel termine di cui all art. 165 del medesimo codice (richiamato dal precedente art. 347), determina automaticamente l improcedibilità dell appello, non esclude che - in base ad un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 358 cod. proc. civ. - la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità. Cass. civ. Sez. VI, 10 settembre 2013, n Il termine lungo di cui all art. 327 cod. proc. civ. si applica anche al ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione. Cass. civ. Sez. lavoro, 19 agosto 2013, n Il termine per l impugnazione del lodo arbitrale decorre dal giorno della notifica dello stesso da parte della Cancelleria. Al riguardo, dovendo riconoscersi carattere di lex generalis all art. 326 c.p.c., in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una disciplina diversa, la comunicazione ad opera della cancelleria, alle parti costituite, della pubblicazione della sentenza, anche se effettuata in forma integrale e mediante notificazione, non può incidere sulla decorrenza del termine per l impugnazione in quanto la notificazione idonea a tal fine, è solo quella fatta ad istanza di parte, unica espressione della volontà di porre fine al processo, azionando i termini per l impugnazione sia nei confronti del notificato, sia dello stesso notificante. Orbene, detto principio trova applicazione anche ai fini della decorrenza del termine per l impugnazione del lodo arbitrale, rituale ed irrituale, per cui tale decorrenza deve individuarsi nella data di notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte e non invece nella comunicazione integrale a cura degli arbitri, anche ove effettuata mediante notificazione dell ufficiale giudiziario. Cass. civ. Sez. Unite, 22 luglio 2013, n La previsione normativa di cui all art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c. per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per Cassazione a norma dell art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., e quindi avverso le pronunce della Corte dei Conti, soggette a modalità di pubblicazione (art. 23, R.D. n del 1933) equivalenti a quelle contemplate dall art. 133 c.p.c., idonee ad assicurarne la piena conoscibilità da parte degli interessati. Decorso il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, dunque, la parte decade dal potere di impugnarla, indipendentemente dalla notificazione della stessa, come espressamente dispone l art. 327, comma 1, c.p.c. Cass. civ. Sez. I, 30 maggio 2013, n Quando la legge imponga l introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, ed il rito ordinario, l adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa 3 Lessico di diritto di famiglia

4 avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario; tale principio opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l atto nullo possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato. (Così statuendo, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, ritenendo nella specie - regolata dall art. 183 legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n esperibile l appello, in luogo del proposto reclamo, avverso il decreto del tribunale reiettivo della domanda di omologazione del concordato preventivo proposta dalla ricorrente, aveva perciò solo ritenuto inammissibile il suddetto reclamo). Cass. civ. Sez. VI, 24 maggio 2013, n La notifica del ricorso per cassazione equivale alla notifica della sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine breve per proporre istanza di revocazione ordinaria per errore di fatto o contrasto di giudicato, con la conseguenza che tale istanza è inammissibile se proposta dopo lo spirare di trenta giorni dalla notifica stessa. Cass. civ. Sez. Unite, 22 aprile 2013, n In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui all art. 119, primo comma, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la dimidiazione dei termini previsti dall art. 92, terzo comma, come desumibile dallo specifico tenore letterale del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell art. 119, non è applicabile al ricorso per cassazione di cui all art. 91 del medesimo decreto, restando, quindi, la proposizione di tale mezzo assoggettata agli ordinari e generali termini sanciti dal codice di procedura civile. Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 2013, n La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. Cass. civ. Sez. VI, 12 dicembre 2012, n Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell applicazione del termine lungo per l impugnazione, ridotto a sei mesi dalla legge n. 69/2009, non si tiene conto della fase sommaria - destinata a concludersi con un provvedimento non impugnabile - bensì della data di introduzione del relativo giudizio di merito. Cass. civ. Sez. I, 5 ottobre 2012, n L art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione, notificato nel precedente termine annuale, trattandosi di giudizio che aveva avuto inizio nel 2003 ed era proseguito in appello nel 2007). Cass. civ. Sez. III, 28 settembre 2012, n Il termine annuale di decadenza dall impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), il cui decorso sia iniziato prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre) ed è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l inizio del nuovo periodo feriale dell anno successivo. Cass. civ. Sez. II, 3 settembre 2012, n Non è idonea a far decorrere il termine breve per l impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell ente, anch egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l opportunità dell impugnazione. 4 Lessico di diritto di famiglia

5 La proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l abbia proposta. Tale attività, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti. Cass. civ. Sez. III, 11 giugno 2012, n Non è idonea a far decorrere il termine breve per l impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell ente, anch egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l opportunità dell impugnazione. Cass. civ. Sez. V, 11 maggio 2012, n In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l attività che incombe su chi richiede l adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l effetto della conoscibilità dell atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l impugnazione, la notifica a mezzo posta dell avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell agente postale della raccomandata che dà avviso dell infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall effettivo ritiro del plico in giacenza. Cass. civ. Sez. II, 4 maggio 2012, n In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data. Cass. civ. Sez. V, 4 maggio 2012, n Il termine per proporre l appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art. 155 c.p.c. Cass. civ. Sez. II, 17 aprile 2012, n In tema di impugnazioni, la modifica dell art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. Cass. civ. Sez. V, 13 aprile 2012, n La notificazione della sentenza, con modalità idonea a far decorrere il termine breve, deve intendersi correttamente effettuata non solo tramite l ufficiale giudiziario ma anche attraverso la spedizione a mezzo del servizio postale ovvero per consegna diretta all ufficio finanziario. Cass. civ. Sez. III, 8 febbraio 2012, n Nell ipotesi di processo con pluralità di parti, nel caso di cause inscindibili o dipendenti, vige il principio secondo il quale, stante l unitarietà del termine per l impugnazione, la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l inizio del termine per la proposizione dell impugnazione contro tutte le altre parti. Pertanto qualora sia stata respinta azione risarcitoria, fondata ex art c.c. sull assunto della responsabilità di un amministrazione pubblica e di un suo dipendente per fatto di quest ultimo, la notifica della sentenza di primo grado effettuata a cura del difensore della pubblica amministrazione fa decorrere il termine per l appello anche nei confronti del dipendente. 5 Lessico di diritto di famiglia

6 Cass. civ. Sez. Unite, 1 febbraio 2012, n Il termine di dieci giorni di cui all art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis ) - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall udienza di cui all art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Cass. civ. Sez. III, 20 settembre 2011, n La notificazione della sentenza nei confronti dei genitori del minore che sia divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, sebbene il raggiungimento della maggiore età non sia stato dichiarato né notificato, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. In caso di raggiungimento della maggiore età del minore nel corso del giudizio d appello, la notificazione della sentenza di secondo grado, eseguita presso il difensore dei genitori, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione. Ne consegue la validità ed efficacia dell impugnazione eseguita dalla parte divenuta maggiorenne nel termine lungo, ratione temporis annuale. Cass. civ. Sez. III, 19 settembre 2011, n La notificazione della sentenza in forma esecutiva, effettuata ex art. 479 c.p.c. direttamente all amministrazione statale parte in causa, anziché all Avvocatura dello Stato, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Cass. civ. Sez. III, 20 luglio 2011, n L interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del richiede che l opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente. Cass. civ. Sez. I, 12 luglio 2011, n L art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che prevede la decadenza dall impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, è espressione di un principio generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nei casi in cui sia tardivamente dedotto un error in procedendo che comporti la nullità della sentenza, senza che possa invocarsi l applicazione analogica del secondo comma dell articolo citato, concernente la parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all art. 292 cod. proc. civ., dato che non vi è alcuna lacuna da colmare nel sistema processuale. Cass. civ. Sez. III, 30 giugno 2011, n In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado. Ne consegue che, in controversia in materia di sinistro stradale, trattata con il rito ordinario, l inammissibilità dell impugnazione proposta con ricorso depositato in cancelleria prima della scadenza del termine per proporre il gravame, ma notificato all appellato dopo la scadenza del termine stesso. 6 Lessico di diritto di famiglia

7 Cass. civ. Sez. Unite, 13 giugno 2011, n La notificazione della sentenza in forma esecutiva, effettuata alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato. Cass. civ. Sez. III, 7 giugno 2011, n Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Pertanto, qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata con il rito ordinario, l atto di appello va proposto con citazione, a norma dell art. 342 cod. proc. civ., da notificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; ove, invece, l appello sia stato proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione dell udienza. Cass. civ. Sez. V, 31 maggio 2011, n L impugnazione tardiva di cui all art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 cod. proc. civ., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 cod. proc. civ. Cass. civ. Sez. I, 20 aprile 2011, n Allorché la sentenza di appello sia notificata, il termine breve per proporre sia il ricorso per cassazione, ai sensi dell art. 360 cod. proc. civ., sia l istanza per la revocazione, ai sensi dell art. 395, n. 4, cod. proc. civ., decorre, per il notificante, dalla notificazione stessa; solo in difetto di tale notificazione il termine per proporre istanza di revocazione decorre dalla notifica del ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. proposto ad iniziativa della medesima parte. Cass. civ. Sez. lavoro, 16 febbraio 2011, n Per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 c.p.c., il termine annuale per l impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine. Cass. civ. Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 182 L art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l effetto contrario di una abbreviazione dell intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo. Cass. civ. Sez. V, 17 dicembre 2010, n Il termine annuale d impugnazione previsto dall art. 327 cod. proc. civ. (nel testo precedente la modifica apportata dalla l. n. 69 del 2009) va computato, ai sensi dell art. 155 cod. proc. civ. secondo il calendario comune, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile. Cass. civ. Sez. lavoro, 27 aprile 2010, n L art. 326, comma primo, cod. proc. civ. ricollega la decorrenza del termine breve d impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale 7 Lessico di diritto di famiglia

8 a far decorrere il termine breve per l impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio che la parte non può far valere la nullità cui essa stessa ha dato causa (art. 157 cod. proc. civ.), atteso che la notificazione al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è, per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità, ma realizza soltanto una diversa forma di notificazione rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., inidonea a far decorrere il termine d impugnazione. Cass. civ. Sez. lavoro, 26 marzo 2010, n La notifica della sentenza effettuata presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, a seguito del trasferimento dello studio professionale in altra sede, è idonea a far decorrere il termine breve d impugnazione previsto dall art. 326 cod. proc. civ., posto che detta variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata soddisfa l esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l opportunità dell impugnazione. Cass. civ. Sez. Unite, 5 ottobre 2009, n Il termine per la proposizione dell impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dall art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre. Cass. civ. Sez. III, 11 giugno 2009, n La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente - siccome in grado di soddisfare l esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale - alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 cod. proc. civ., ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello ai sensi dell art. 325, comma primo, dello stesso codice di rito. Cass. civ. Sez. I, 28 maggio 2009, n Il termine breve d impugnazione, previsto dall art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281-sexies cod. proc. civ. non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze. Cass. civ. Sez. lavoro, 2 aprile 2009, n La notifica della sentenza in forma esecutiva indirizzata alla controparte personalmente è inidonea - anche se effettuata alla parte presso il procuratore - a far decorrere il termine breve d impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante, senza che assuma rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, restando circoscritta all attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all Avvocatura dello Stato. Cass. civ. Sez. III, 26 marzo 2009, n Il termine breve per impugnare una sentenza non definitiva decorre unicamente dal momento della notificazione della stessa, e non da quello della sua comunicazione da parte della cancelleria. Quest ultimo atto, infatti, rileva soltanto al fine di individuare quale sia la prima udienza ad esso successiva, entro la quale la parte interessata ha comunque l onere di formulare la riserva d appello ai sensi dell art. 340 cod. proc. civ. 8 Lessico di diritto di famiglia

9 II Procedimenti in camera di consiglio art. 739 c.p.c. Reclami delle parti. Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d appello, che pronuncia anch essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. art. 740 c.p.c. Reclami del pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere. art. 38 Disposizioni di attuazione del codice civile Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni. Art. 4. Legge divorzio (1) comma 15. L appello è deciso in camera di consiglio. (disposizione da considerare ancora applicabile alla separazione ex art. 23, comma 1, legge 6 marzo 1987, n. 74 secondo cui fino all entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall articolo 8 della presente legge). 9 Lessico di diritto di famiglia

10 Giurisprudenza Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 2013, n In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l avvenuta costituzione di quest ultima ha efficacia sanante ex tunc di tale vizio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato l impugnato decreto che aveva ritenuto improcedibile il reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni previste in una sentenza di divorzio per carenza di notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell udienza, non essendosi attivato il difensore del reclamante per venire a conoscenza di quest ultimo e notificarlo benché emesso diversi mesi prima dell udienza ivi fissata). Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2003, n Nei procedimenti in Camera di Consiglio che si svolgono nei confronti di più parti, la notificazione del decreto è idonea a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica che del notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell art. 739, secondo comma, c.p.c. solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posta dall art. 326 c.p.c. nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto, la notifica del decreto (nella specie, a fini esecutivi) alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento stabilito dall art. 327 c.p.c. Cass. civ. Sez. I, 26 novembre 2002, n A norma del comma 2 dell art. 739 c.p.c. nei procedimenti in camera di consiglio svolgentisi nei confronti di più parti, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice a quo; tale disciplina vale anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso. Ne consegue che, stante l assenza di una diversa espressa previsione legislativa, la notifica del provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto del tribunale in ordine all ammissibilità dell azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di cui all art. 274 c.c. è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, ex art. 325 e 326 c.p.c., per il ricorso per cassazione, ex art. 111 cost., avverso detto provvedimento, solo se proveniente da una delle parti del processo. Cass. civ. Sez. Unite, 29 aprile 1997, n A norma del comma 2 art. 739 c.p.c., nei procedimenti assoggettati al rito camerale e svolgentisi nei confronti di più parti, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere o su istanza di tale ausiliare. Il decorso del termine da una notificazione effettuata dal cancelliere o su sua istanza è infatti possibile esclusivamente in quanto risulti che quell adempimento gli sia prescritto, ex art. 58 c.p.c., dalla legge o dal giudice. E, nell ambito delle disposizioni sul rito camerale, non si individua alcuna norma che imponga al cancelliere di procedere, nè si individua alcun precetto che imponga al giudice di ordinare che la notificazione del suo provvedimento abbia luogo d ufficio, ossia direttamente ad opera del suo cancelliere ovvero su istanza di questo ausiliare. (Nella fattispecie ne consegue che, stante l assenza di una diversa previsione legislativa, la notifica del decreto del tribunale in ordine all ammissibilità dell azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di cui all art. 274 c.p.c., eseguita su istanza del cancelliere del giudice a quo, essendo stata effettuata sine titulo, non è idonea a determinare la decorrenza del termine di dieci giorni per il reclamo avverso tale provvedimento). Cass. civ. Sez. I, 2 marzo 1987, n Il provvedimento con il quale il tribunale in camera di consiglio, a norma dell art. 9 della legge. n. 898 del 1970, ha deciso sull istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dell assegno posto a carico di uno dei coniugi con la sentenza che ha pronunziato lo scioglimento o la cessazione degli 10 Lessico di diritto di famiglia

11 effetti civili del matrimonio, va adottato con decreto motivato ed è soggetto, ancorché in concreto sia stato pronunciato con le forme della sentenza, a reclamo avanti alla corte d appello nel termine perentorio di dieci giorni; in relazione alla natura di tale provvedimento, alla limitatezza del suo contenuto ed alla essenzialità della motivazione che esso richiede, il termine suddetto, se pur inferiore a quello previsto contro le decisioni emesse a conclusione dell ordinario processo di cognizione, è comunque idoneo a consentire l apprestamento di un adeguato gravame, onde è manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 739 c. p. c. che prevede il termine stesso per i reclami (in genere) contro i decreti adottati con il rito camerale, in riferimento agli art. 3 e 24 cost. Corte cost., 27 giugno 1986, n. 156 Sono illegittimi, per violazione dell art. 24 cost., gli art. 739 e 741 c. p. c. nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sopra, fanno decorrere il termine per il reclamo stesso dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali. Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2013, n Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore), l omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d udienza determina l improcedibilità dell appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 cod. proc. civ., si determina la decadenza dell attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d istanza di proroga prima della scadenza. Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 2013, n L ultimo comma dell art. 739 c.p.c. esclude che, nell ambito dei procedimenti in camera di consiglio, avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo, possa proporsi ricorso per cassazione. Tale scelta legislativa veniva giustificata sostanzialmente con il carattere stesso dei provvedimenti, non incidenti su posizioni di diritto soggettivo, modificabili e revocabili in ogni tempo. L uso sempre più diffuso del procedimento camerale, previsto dal Legislatore anche per risolvere controversie afferenti diritti soggettivi e status, ha condotto progressivamente la giurisprudenza ad ammettere il ricorso straordinario per cassazione avverso decreti, emessi in sede di reclamo. Ciò in virtù del disposto dell attuale comma 7 (in precedenza comma 2) dell art. 111 Cost., e attribuendo rilevanza alla sostanza piuttosto che alla forma del provvedimento. Si è pervenuti così ad affermare che l ammissibilità del ricorso è subordinata alla presenza di vari requisiti: posizioni di diritto soggettivo o di status, decisorietà e definitività (tra le altre, Cass., n /2010; Cass., S.U. n /2008). Quanto alla corresponsione diretta di assegno, a carico del terzo debitore, ex art. 156 c.c. il provvedimento, all evidenza, non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso, non ha dunque carattere di decisorietà, e non è definitivo, potendo essere modificato, seppur a seguito di mutamento delle circostanze (al riguardo, Cass. n del 2004). Il provvedimento in esame non può dunque essere impugnato con ricorso per cassazione. App. Catania, 14 novembre 2012 E ammissibile la autonoma reclamabilità ex art. 739 c.p.c. dei provvedimenti provvisori adottati nel procedimento ex art. 317-bis c.c. Vero è che non è esplicitamente prevista nel processo camerale minorile una forma di reclamo analoga a quella prevista dal comma IV dell art. 708 c.p.c. e che i provvedimenti provvisori sono modificabili dal giudice che li ha emessi; tuttavia non può negarsi nelle procedure per l affidamento dei figli naturali quella stessa garanzia di rivedibilità dei provvedimenti provvisori, da parte di un giudice diverso da quello che li ha pronunciati, che attiene alla procedura di affidamento dei figli legittimi, purché si tratti di provvedimenti idonei ad incidere sui diritti soggettivi con quella definitività che è propria della materia, e cioè in maniera significativamente stabilizzata nel tempo, pur se rivedibile al sopravvenire di fatti nuovi. Questa tendenziale stabilità deve ritenersi propria anche del provvedimento di affidamento reso nei provvedimenti provvisori, posto che l assetto di vita dato al minore anche in via provvisoria è idoneo a creare nel tempo delle abitudini e quindi quelle consuetudini di vita che costituiscono un valore da tutelare. Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 2012, n In tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter 11 Lessico di diritto di famiglia

12 utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli; pertanto, va esclusa l improcedibilità del reclamo, proposto avverso il provvedimento di affidamento esclusivo del figlio naturale ad un genitore, non notificato per non avere il reclamante avuto comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell udienza di merito, contenente anche il termine per notificarlo, dovendo essere disposta la rinnovazione della notifica e fissato un nuovo termine. Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2011, n Il decreto con il quale la corte d appello decide in ordine al reclamo nei confronti del decreto con il quale il tribunale ha omologato la proposta di concordato preventivo ha natura di sentenza, in quanto ha l attitudine alla definitività ed incide su diritti soggettivi; esso è pertanto ricorribile per cassazione, ai sensi dell articolo 111 Cost. nel termine ordinario di 60 giorni. Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2011, n Il decreto emesso ai sensi dell art. 317 bis cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus a quella del giudicato; in conseguenza, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 17 maggio 2010, n Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di assegno divorzile), l appello, pur tempestivamente proposto mediante il deposito del ricorso nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell udienza non sia avvenuta nel termine prescritto, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare all appellante, previa fissazione di un altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedervi, a norma dell art. 291 cod. proc. civ. Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 462 Nel procedimento di opposizione all espulsione dello straniero, assoggettato al rito camerale in virtù del richiamo agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. operato dall art. 30, sesto comma del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la notificazione dell ordinanza che definisce il giudizio davanti al giudice di pace è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso per cassazione solo se effettuata ad istanza di parte, e non anche quando sia stata eseguita dal cancelliere o su sua istanza, trattandosi di un procedimento che si svolge nei confronti di più parti. Ne consegue che, nel caso in cui la notifica sia stata effettuata a mezzo fax a cura del cancelliere del giudice di pace, è irrilevante, ai fini dell ammissibilità del ricorso per cassazione, la mancata produzione della copia autentica munita della relata di notifica. Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2009, n Nei procedimenti camerali indicati nell art. 38 disp. att. cod. civ., tra i quali rientra quello disciplinato dall art. 262 cod. civ., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell osservanza del termine perentorio previsto dall art. 739 cod. proc. civ. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l omissione della notifica dell atto introduttivo e del decreto di fissazione d udienza essere sanate, in applicazione dell art. 162, primo comma, cod. proc. civ., mediante l ordine di rinnovazione emesso dal giudice. 12 Lessico di diritto di famiglia

13 III Separazione e divorzio (ex art. 4 legge 8 febbraio 2006, n. 54 che all art. 2 ha introdotto l ultimo comma dell art. 708 e l art. 709 ter c.c.)) art. 708 c.p.c. Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente. All udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2011, n Avverso l ordinanza emessa dalla corte d appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all esito dell udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità. art. 709-ter c.p.c. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell altro; 13 Lessico di diritto di famiglia

14 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. Cass. civ. Sez. I, 22 ottobre 2010, n I provvedimenti relativi alle controversie insorte in ordine all esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento della prole di cui all art. 709-ter c.p.c. possono essere emessi all interno di un giudizio di separazione o divorzio o di un giudizio di modifica, ed anche eventualmente di un giudizio instaurato in via autonoma e sono impugnabili con i mezzi ordinari esistenti per le singole tipologie di provvedimenti, secondo la loro natura e la loro forma. I provvedimenti assunti ex art. 709 ter, co. 1, c.p.c. e le misure sanzionatorie emesse ex art. 709 ter, co. 2, c.p.c.. sono privi di carattere decisorio e non sono impugnabili con ricorso per cassazione. Il procedimento di cui all art. 709 ter cod. proc. civ. (inserito dall art. 2 della legge n. 54 del 2006), di competenza del giudice del procedimento di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, è soggetto al rito camerale, ai sensi dell art. 737 ss. cod. proc. civ., e quando abbia ad oggetto i provvedimenti sanzionatori adottati in caso di inadempienze dei genitori o quelli aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento dei figli e all esercizio della potestà genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell art. 155, terzo comma, cod. civ. e nelle controversie riguardanti la interpretazione dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione), esaurita la fase del reclamo, non è ricorribile per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà), né carattere di definitività. Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2013, n Il provvedimento emesso ai sensi dell art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell art. 111 della costituzione. art. 9, comma 1, legge sul divorzio 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e Lessico di diritto di famiglia

15 IV Procedimenti cautelari art. 669-terdecies c.p.c. Reclamo contro i provvedimenti cautelari. Contro l ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d appello più vicina. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione V Amministrazione di sostegno art. 720-bis c.p.c. Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d appello a norma dell articolo 739. Contro il decreto della corte d appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione. 15 Lessico di diritto di famiglia

16 VI ordini di protezione art. 736-bis c.p.c. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Nei casi di cui all articolo 342-bis del codice civile, l istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l ordine di protezione fissando l udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All udienza il giudice conferma, modifica o revoca l ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta l ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell articolo 739. Il reclamo non sospende l esecutività dell ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti. VII Adozione dei minori Legge 4 maggio 1983, n. 184 Art A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole. 2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo fa- 16 Lessico di diritto di famiglia

17 miliare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. 3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all articolo 17. Art Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere. 2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell interesse del minore. 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Art Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d ufficio al pubblico ministero e alle altre parti. 2. Avverso la sentenza della corte d appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo. 3. L udienza di discussione dell appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. VIII Adozione dei maggiorenni art. 313 c.c. Provvedimento del tribunale Il tribunale, in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L adottante, il pubblico ministero, l adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 17 Lessico di diritto di famiglia

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, come ogni anno, anche questa estate la giustizia

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Diritto e processo.com. Cassazione, sez. Unite Civili, 1 febbraio 2012, n. 1418. (Estratto da Diritto e Processo formazione n.4/2012) QUESTIO IURIS

Diritto e processo.com. Cassazione, sez. Unite Civili, 1 febbraio 2012, n. 1418. (Estratto da Diritto e Processo formazione n.4/2012) QUESTIO IURIS Il ritiro della notifica è atto processuale? E se coincide con il sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo? notifica e compiuta giacenza di Elena Loghà Diritto e processo.com Cassazione,

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Informativa per la clientela di studio N. 131 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)

Dettagli

http://www.commercialistatelematico.com Con la fattiva collaborazione dell Avv. Suppa Maria

http://www.commercialistatelematico.com Con la fattiva collaborazione dell Avv. Suppa Maria http://www.commercialistatelematico.com AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce componente del Consiglio dell Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi www.studiotributariovillani.it

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi

Dettagli

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 491 Prefazione... p. 9 Capitolo I IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 1. Premessa...» 11 2. Il titolo esecutivo, definizione e funzione (art. 474 c.p.c.)...» 11 2.1 Contenuto del titolo esecutivo...» 12

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Diritto Processuale Civile. L Appello

Diritto Processuale Civile. L Appello Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca La fase introduttiva del processo Contenuto e forma dell atto di pignoramento Art. 492 cod. proc. civ. Corte di Cassazione n.

Dettagli

N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare

N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E sufficiente la consegna di una sola copia dell atto,

Dettagli

SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE E DIVORZIO CARLO GUGLIELMO IZZO con la collaborazione di ADRIANO IZZO, ANDREA FALZONE, VALERIO CIONI SEPARAZIONE E DIVORZIO Cacucci Editore - Bari 2009 INDICE Capitolo Primo Il procedimento di separazione giudiziale

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

ISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015

ISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 06/07/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37200-la-negoziazione-assistita-il-termine-entro-ilquale-intraprendere-l-azione-giudiziaria-l-obbligatoriet-per-tutti-i-crediti-anche-per-quellidegli-avvocati

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità Nelle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civili, nonché di handicap, disabilità,

Dettagli

Fiscal News N. 206. Sospensione feriale dei termini processuali. La circolare di aggiornamento professionale 23.07.2013. Premessa

Fiscal News N. 206. Sospensione feriale dei termini processuali. La circolare di aggiornamento professionale 23.07.2013. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 206 23.07.2013 Sospensione feriale dei termini processuali Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Anche quest anno, come di

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono,

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI... Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 16, terzo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 17, secondo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997,

Dettagli

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione

Dettagli

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO Si chiede di precisare quali sono gli effetti delle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti

Dettagli

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO Avv. Daniela Muradore LA PEC D.l. n. 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni art. 16 comma 7 art. 16 comma 7-bis I professionisti

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano /RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG

Dettagli

NAPOLI, 12 giugno 2013

NAPOLI, 12 giugno 2013 Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.

L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d. L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S- problemi procedurali Come è noto l ipoteca è un diritto reale di garanzia

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE

Dettagli

INDICE CAPITOLO I CAPITOLO II LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA. Sezione I LE FORME DI TUTELA

INDICE CAPITOLO I CAPITOLO II LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA. Sezione I LE FORME DI TUTELA INDICE CAPITOLO I IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1. Il diritto processuale civile e la giurisdizione... 1 2. La giurisdizione contenziosa... 3 3. Segue: il diritto d azione

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7

Dettagli

Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014

Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.)

L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.) L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.) - Dall 01.01.2012 è in vigore nel nostro ordinamento giuridico l Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio

Dettagli

ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l ORIGINI E RUOLO DEL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO II Tribunale federale vigila sull'applicazione

Dettagli

Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c.

Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c. Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c. La riforma del processo esecutivo ha modificato sensibilmente la fase eventuale delle opposizioni siano esse all esecuzione, agli atti esecutivi o di terzi

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi

Dettagli

CIRCOLARE SETTIMANALE

CIRCOLARE SETTIMANALE .. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO I PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D AUTORITÀ, COMMISSIONI

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta. DDL APPROVATO DEFINITIVAMENTE IN DATA 22 APRILE 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (GU: non ancora pubblicato)

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

PRONTUARIO. DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle segreterie)

PRONTUARIO. DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle segreterie) Codice del processo amministrativo - Commissione per l esame dei profili organizzativi ed informatici - PRONTUARIO DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle

Dettagli

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie PREMESSA 1 In caso di operazioni straordinarie, la disciplina della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013 RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità

Dettagli

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento. Italia 1. È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli