REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15

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1 Mercoledì 7 Marzo 2012 Anno XLIII - N. 3 REPUBBLICA ITALIANA Direzione, Amministrazione: Tel Redazione: Tel Fax Abbonamenti e Spedizioni: Tel Internet: abbonati@regione.liguria.it burl@regione.liguria.it PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15 CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo. 2,50. La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- Galleria E. Martino 9. CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale: Canone globale:. 160,00 - Parte I:. 40,00 - Parte II:. 80,00 - Parte III:. 40,00 - Parte IV:. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n.,...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni. CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione. 5,00 - Testo. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica. TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1 uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO Pubblicazione settimanale - Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005 PARTE PRIMA Atti di cui all art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32 SOMMARIO LEGGE REGIONALE 5 Marzo 2012 N. 4 Misure urgenti per la tutela delle acque. LEGGE REGIONALE 5 Marzo 2012 N. 5 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni e riapertura dei termini previsti dall'articolo 14 della medesima legge per le richieste di contributo per l'anno 2012 presentate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a). LEGGE REGIONALE 5 Marzo 2012 N. 6 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. LEGGE REGIONALE 5 Marzo 2012 N. 7 Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. pag. 2 pag. 7 pag. 9 pag. 14

2 Anno XLIII - N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 9 LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2012 N. 6 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione Liguria riconosce, promuove e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti, sia individualmente, sia nelle loro formazioni sociali. 2. La Regione, tenuto conto del principio di sussidiarietà, persegue, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti i seguenti obiettivi: a) tutela e promozione della salute; b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi; c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti; d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione; e) promozione dello sviluppo dell associazionismo di consumatori ed utenti; f) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi; g) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La Regione riconosce le associazioni dei consumatori quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei cittadini in quanto consumatori ed utenti e attua la programmazione partecipata delle proprie attività. Articolo 2 (Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti) 1. E istituito presso la Regione l elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti. 2. Possono iscriversi nell elenco le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno due anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cui statuto preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti. 3. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti: a) effettiva rappresentatività sociale; b) strutturazione regionale e decentrata sul territorio; c) svolgimento di un attività continuativa sul territorio regionale; d) collegamento, in forma singola o associata, con le associazioni nazionali di cui all articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L effettiva rappresentatività sociale è comprovata da un numero di iscritti non inferiore all 1 per mille dei residenti in Liguria sulla base dei dati dell ultimo censimento della popolazione.

3 Anno XLIII - N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata da: a) carattere regionale dell associazione, o articolazione regionale di associazione di livello nazionale, dotata di autonomia funzionale e di propri organismi democraticamente eletti; b) presenza di almeno una sede in ogni provincia della Liguria, di cui una quale sede regionale, dove per sede si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio. E coordinata da un responsabile nominato dall associazione stessa e in detti locali possono svolgersi esclusivamente attività non aventi scopo di lucro; c) apertura al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a otto ore. Le condizioni di cui alle lettere b) e c) possono essere conseguite anche in forma associata tra due o più associazioni. 6. Lo svolgimento dell attività continuativa sul territorio regionale è dimostrata da: a) documentazione comprovante l apertura delle sedi in data anteriore rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione; b) libro soci contenente le quote associative versate dagli iscritti nell ambito del territorio regionale, disaggregate per singola provincia; c) documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative realizzate negli ultimi due anni sul territorio regionale; d) bilancio o rendiconto degli ultimi due anni approvato dagli organi associativi preposti con l evidenziazione dell ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati in Liguria e l indicazione della quota o delle quote pro capite deliberate per l anno di riferimento. Articolo 3 (Iscrizione delle associazioni nell elenco regionale) 1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all articolo 2 per l iscrizione nel relativo elenco devono redigere apposita istanza. L istanza deve essere presentata alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti che si pronuncia con decreto del dirigente entro sessanta giorni dalla presentazione. 2. Le modalità di presentazione dell istanza di iscrizione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti sono determinate con decreto del dirigente. 3. Le associazioni già iscritte nell elenco regionale di cui all articolo 2 per mantenerne l iscrizione devono, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettere il bilancio dell anno precedente unitamente ad una relazione sull attività svolta e comunicare le eventuali variazioni intervenute nella propria articolazione territoriale, nonché il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell anno precedente. 4. Alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell elenco è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione. 5. La perdita di uno dei requisiti per l iscrizione, o la mancata trasmissione nei termini della documentazione di cui al comma 3, o il mancato rispetto del principio di cui al comma 4 comportano la cancellazione dall elenco regionale. 6. Il dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Articolo 4 (Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) 1. È istituita presso la Regione la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. 2. La Consulta è composta da: a) l Assessore competente in materia o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale; c) un rappresentante designato dalla Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);

4 Anno XLIII - N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 11 d) un rappresentante designato dall Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria; e) un rappresentante designato dall Unione Regionale Province Liguri (URPL); f) il dirigente della struttura competente per materia, senza diritto di voto, o suo delegato. 3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall insediamento del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria. 4. Le designazioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, si procede alla costituzione qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni. 5. La cancellazione di una associazione dall elenco regionale di cui all articolo 2 comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell associazione stessa. L inserimento di una associazione nell elenco regionale di cui all articolo 2 comporta l integrazione della Consulta. 6. La Consulta, nella sua prima seduta, approva il regolamento di funzionamento ed elegge, al proprio interno, un Comitato ristretto composto da un numero di membri pari a un terzo, arrotondato per difetto, del numero delle associazioni iscritte all elenco di cui all articolo 2, oltre all Assessore, o suo delegato, che lo presiede. 7. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. 8. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Consulta è gratuita. Per l espletamento di eventuali incarichi affidati dalla Consulta ai suoi componenti spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dipendenti regionali. Articolo 5 (Funzioni della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) 1. La Consulta svolge le seguenti funzioni: a) esprime parere consultivo sul programma annuale degli interventi per la tutela del consumatore di cui all'articolo 6; b) esprime parere consultivo, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; c) formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria in materia di tutela dei consumatori e degli utenti in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore; d) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali; e) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti e sul controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; f) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per attività formative per gli operatori di front-office; g) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti agli strumenti di soluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie; h) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre Regioni, dello Stato e dell'unione europea. 2. Le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono svolte dal Comitato ristretto di cui all articolo 4. Delle attività svolte viene assicurata la costante informazione alla Consulta nei modi stabiliti dal Regolamento di cui all articolo 4, comma 6. Su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti singole questioni possono essere rimesse alla Consulta. 3. I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro venti giorni dalla convocazione della Consulta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

5 Anno XLIII - N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 12 Articolo 6 (Programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori) 1. Al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla presente legge la Giunta regionale approva annualmente il programma degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono contenuti gli indirizzi per definire le priorità di intervento e la scelta delle iniziative da realizzare. 2. Le iniziative contenute nel programma di cui al comma 1, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono affidate principalmente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell elenco regionale di cui all articolo La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Articolo 7 (Controlli) 1. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti effettua controlli circa il possesso dei requisiti per l iscrizione all elenco regionale di cui all articolo 2, l utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione e la realizzazione delle iniziative di cui al programma previsto all articolo 6. Articolo 8 (Norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione: a) il provvedimento di definizione delle modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all elenco di cui all articolo 2 e della documentazione relativa è adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; b) la costituzione della Consulta di cui all articolo 4 avviene entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini della costituzione della Consulta si tiene conto delle associazioni inserite nell elenco di cui all articolo 2 a seguito di istanze presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a) nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Articolo 9 (Abrogazione) 1. La legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata. Articolo 10 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l esercizio 2012 all U.P.B Commercio, Fiere, Mercati ; 2. Agli oneri derivanti dall applicazione dell articolo 4 si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l esercizio 2012 all U.P.B Spese di funzionamento. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 5 marzo 2012 IL PRESIDENTE Claudio Burlando

6 Anno XLIII - N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 13 NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2012 N. 6 PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell Area del Processo Normativo Ufficio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi originari. 1. DATI RELATIVI ALL ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE a) La Giunta regionale, su proposta dell Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 45 in data 21 ottobre 2011; b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 novembre 2011, dove ha acquisito il numero d ordine 184; c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 3 novembre 2012; d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente ai sensi dell articolo 83, comma 1 del Regolamento interno all unanimità con emendamenti nella seduta del 27 febbraio 2012; e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente ai sensi dell articolo 85, comma 1 del Regolamento interno all unanimità nella seduta del 28 febbraio 2012; e) è stato esaminato ed approvato all unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2012; f) la legge regionale entra in vigore il 22 marzo NOTE AGLI ARTICOLI Nota all articolo 1 La legge 24 dicembre 2007, n. 244 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.; Note all articolo 2 Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.; La legge 29 luglio 2003, n. 229 è pubblicata nella G.U. 25 agosto 2003, n STRUTTURA DI RIFERIMENTO Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta regionale Servizio Affari Generali della Presidenza

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