Tre buoni motivi per occuparsi di sicurezza
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- Gloria Giannini
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1 Ing. Nicola Bagnovini Vicedirettore SSIC TI e responsabile Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro per la Svizzera italiana Tre buoni motivi per occuparsi di sicurezza 1. Etico 2. Legale 3. Economico 1
2 Organizzazione sicurezza sul lavoro nel settore svizzero della costruzione CFSL (Commissione federale sicurezza sul lavoro) Suva (organo d esecuzione) Associazioni padronali (SSIC UCSL) Sindacati CONCETTO SETTORIALE SICURO contemplato dal Contratto collettivo di lavoro (CNM) di obbligatorietà generale CAMPOBASE Il sistema piramidale delle leggi Costituzione Leggi Ordinanze 2
3 Legislazione CH in materia di protezione della salute dei lavoratori (CF, Leggi, Ordinanze, Normative, Direttive, Raccomandazioni, regole dell arte, BUON SENSO) COSTITUZIONE FEDERALE Art. 118 Protezione della salute Nell ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. LEGGE SUL LAVORO (LL) Art. 6 1 A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell integrità personale dei lavoratori. 2 Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti. Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. 2bis 3 Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro. Questi devono secondare il datore di lavoro quanto alla loro applicazione. 4 I provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende sono definiti mediante ordinanza. 3
4 LEGGE ASSICURAZIONE INFORTUNI (LAINF) Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori Art. 82 In generale Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti. I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro. ORDINANZA PREVENZIONE INFORTUNI (OPI) Art. 5 Dispositivi di protezione individuale Se i rischi d infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti, indumenti, dispositivi di protezione contro le cadute e l affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano sempre in perfetto stato e pronti all uso. 4
5 ORDINANZA PREVENZIONE INFORTUNI (OPI) Art. 8 Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso. 1 Nel caso di lavori con pericoli particolari, il numero dei lavoratori, come anche il numero o la quantità delle installazioni, delle attrezzature di lavoro e delle materie presentanti pericoli devono essere limitati allo stretto necessario. 2 ORDINANZA LAVORI DI COSTRUZIONE (OLCostr) Art. 7 Salvataggio delle vittime d infortuni 1 Deve essere garantito il salvataggio delle vittime di infortuni. I numeri di telefono d emergenza dei servizi di soccorso più vicini (p.es. medico, ospedale, ambulanza, polizia, pompieri, elicottero) devono essere comunicati in forma appropriata ai lavoratori. 2 5
6 ORDINANZA LAVORI DI COSTRUZIONE (OLCostr) Protezione contro le cadute Art. 15 Utilizzazione della protezione laterale 1 I punti non protetti con un altezza di caduta di oltre 2 m e quelli situati in prossimità di corsi d acqua e di scarpate devono essere provvisti di una protezione laterale. 2 Per le vie di passaggio situate in prossimità di corsi d acqua e di scarpate è sufficiente un parapetto. 3 Nei cantieri delle linee di distribuzione è possibile rinunciare alla protezione laterale se non vi è necessità che qualcuno si fermi ai bordi degli scavi e se la segnalazione del cantiere è ben visibile. ORDINANZA LAVORI DI COSTRUZIONE (OLCostr) Protezione contro le cadute Art. 15 Utilizzazione della protezione laterale 1 I punti non protetti con un altezza di caduta di oltre 2 m e quelli situati in prossimità di corsi d acqua e di scarpate devono essere provvisti di una protezione laterale. 2 Per le vie di passaggio situate in prossimità di corsi d acqua e di scarpate è sufficiente un parapetto. 3 Nei cantieri delle linee di distribuzione è possibile rinunciare alla protezione laterale se non vi è necessità che qualcuno si fermi ai bordi degli scavi e se la segnalazione del cantiere è ben visibile. 6
7 ORDINANZA LAVORI DI COSTRUZIONE (OLCostr) Art. 18 Ponteggi Nei lavori di costruzione di edifici occorre installare un ponteggio di facciata se l altezza di caduta supera i 3 m. Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il parapetto superiore del ponteggio deve superare almeno di 80 cm il bordo della zona più elevata che presenta un rischio di caduta. ORDINANZA LAVORI DI COSTRUZIONE (OLCostr) Art. 19 Altre protezioni contro le cadute Quando tecnicamente non è possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale conformemente all articolo 16 o un ponteggio conformemente all articolo 18 devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, funi di sicurezza o altre misure di protezione equivalenti. 1 2 Per le cadute in una rete di sicurezza l altezza di caduta non deve superare i 6 m, mentre per quelle su un ponteggio di ritenuta i 3 m. 7
8 ORDINANZA LAVORI DI COSTRUZIONE (OLCostr) Art. 29 Misure da prendere ai bordi del tetto 1 Per i tetti la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60 deve essere istallato un ponte da lattoniere secondo l articolo Per i tetti con un inclinazione fino a 10 si può rinunciare a l ponte da lattoniere se è installata una protezione laterale continua secondo l articolo 16 e se tutti i lavori possono essere eseguiti all interno di questa protezione. 3 Sui tetti con un inclinazione tra 25 e 60 la protezione lat erale del ponte da lattoniere deve essere installata come parete di protezione da copritetto conformemente all articolo 48. Sui tetti con un inclinazione superiore a 60, indipenden- temente dall altezza della gronda, i lavori possono essere effettuati soltanto a partire da un ponteggio o da piattaforme di lavoro mobili. 4 Ai bordi del tetto, dal lato dei frontoni, devono essere istallati un parapetto e un corrente intermedio. Si può rinunciare a questo provvedimento se è installato un ponte da lattoniere continuo o se sono state prese misure di protezione equivalenti. 5 ORDINANZA LAVORI DI COSTRUZIONE (OLCostr) Art. 32 Lavori di esigua entità 1 Per lavori su un tetto di un altezza di caduta superiore a 3 metri e di una durata totale inferiore a due giorni per una persona sono sufficienti le misure seguenti: a. per inclinazioni dei tetti fino a 40 : misure secondo l articolo 19; b. per inclinazioni dei tetti tra 40 e 60 : misure secondo l articolo 19, inoltre occorre utilizzare scale da copritetto; c. per inclinazioni dei tetti superiori a 60 : devono essere utilizzati ponti mobili o dispositivi di sicurezza equivalenti.13 In caso di rischio di scivolamento, siffatte misure devono già essere prese a partire da un altezza di caduta superiore a 2 m. 2 8
9 ORDINANZA LAVORI DI COSTRUZIONE (OLCostr) Lavori in sospensione a corde portanti Art. 82 Per l esecuzione di lavori in sospensione a corde portanti vanno impiegati unicamente lavoratori che dispongono di una formazione adeguata. 1 Il sistema di corde deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente: una per l accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l altra con funzione di dispositivo di sicurezza (fune di sicurezza). 2 3 Per permettere un controllo vicendevole è necessario impiegare almeno due lavoratori. 4 L utilizzazione di un unica fune può essere consentita solo se in base alla valutazione dei pericoli l utilizzazione di una seconda fune durante i lavori risulta più rischiosa per i lavoratori. In questo caso si devono adottare altre misure appropriate per garantire la sicurezza a la protezione della salute dei lavoratori. CODICE DELLE OBBLIGAZIONI (CO) Art Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi. 2 Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell azienda o dell economia domestica, che l esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo. 9
10 CODICE PENALE (CP) Art Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell arte e mette con ciò in pericolo la vita o l integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Statistica sugli infortuni In Svizzera, annualmente avvengono circa infortuni professionali Di questi, più di avvengono nel campo della costruzione (20%) I costi degli infortuni professionali si aggirano attorno a mio CHF Per gli infortuni avvenuti nel campo della costruzione: 460 mio CHF (30%) Poco meno di 70 persone su 1000 subiscono un infortunio professionale Nel campo della costruzione: circa 200 persone su
11 Parti del corpo lese, edilizia principale Testa: 11.6% Occhi: 14.1% Colonna vertebrale: 2.1 % Avambraccio: 5.1 % Spalla, parte sup.braccio: 4.2 % Tronco: 9.6% Mani: 26.5 % Anche, coscia: 3.8 % Parte inferiore gamba: 8.5 % Piede: 14.5 % 11
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13 Lavori a rischio di caduta Ordine di preferenza misure di protezione Personale qualificato e correttamente formato Protezione collettiva (ponteggi, reti di protezione, ecc.) Impalcature mobili, Navicelle, Scale DPI anticaduta usati solo da personale qualificato con formazione specifica L azienda deve garantire il salvataggio con mezzi propri di una persona vittima di una caduta dall alto rimasta sospesa nel vuoto entro minuti. 13
14 CAMPOBASE Lo scopo della protezione Eliminare il più possibile il rischio Ridurne l ampiezza Ridurre la probabilità Obiettivi per i partecipanti alla formazione Avere una certa conoscenza del DPI Riconoscere l importanza di un salvataggio Sapere dove e quando utilizzare un DPI Sapere pianificare un lavoro con DPI Riconoscere i pericoli lavorando con i DPI Ricordarsi delle forze che agiscono su un corpo in caso di caduta con DPI 14
15 Protezione collettiva Protezioni laterali, ponteggi di facciata, reti di protezione, ecc. Mezzi tecnici Con l utilizzo di mezzi tecnici il tempo di esposizione al rischio può essere limitato 15
16 Lavori sulle impalcature mobili I ponteggi mobili su ruote sono pratici, facili da usare, veloci da assemblare e, se usati con competenza, sono la soluzione ideale per gli interni Lavori con le scale Un quarto delle cadute accidentali è causato da scale In Svizzera 6000 incidenti di lavoro all anno 16
17 Pericoli / Rischi Conoscenza del rischio e le misure di protezione Le misure di protezione nei lavori in altezza 17
18 CAMPOBASE I tre principi dei lavori in altezza Trattenuta Anticaduta Posizionamento Sicurezza nel lavoro Le leggi, le direttive e le regole importanti 18
19 ISOLAMENTO DAL PERICOLO E PROTEZIONE DELLA PERSONA DPI Equipaggiamento di protezione individuale 19
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