Ordinanza sulle epizoozie
|
|
- Adolfo Ruggeri
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 16, 20 capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio sulle epizoozie (legge), Art. 6 lett. y I termini qui appresso sono definiti come segue: y. equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti). Titolo prima dell articolo 15a Sezione 1a: Identificazione e registrazione di equidi Art. 15a Identificazione degli equidi 1 Il proprietario di un equide deve richiederne l identificazione mediante microchip al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere identificati entro il 30 novembre dell anno successivo. 2 L identificazione può essere effettuata da veterinari e da persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Queste persone autorizzate devono impiantare il microchip fra la nuca e il garrese a metà del collo sulla parte sinistra nella zona del girocollo e verificare infine la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura. 1 RS RS
2 3 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO e e indicare il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono inoltre fatte salve le disposizioni dell ordinanza del 14 giugno sugli impianti di telecomunicazione concernenti l offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione. 4 Questi microchip possono essere forniti e trasmessi solo alle persone autorizzate di cui al capoverso 2. Art. 15b Riconoscimento degli equidi 1 Il proprietario di un equide deve richiederne il riconoscimento al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita da parte di un incaricato al riconoscimento o di un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri, tranne nel caso in cui l equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere riconosciuti entro il 30 novembre dell anno successivo. 2 Ai fini del riconoscimento deve essere registrata una segnalazione verbale e una grafica. 3 Per gli equidi importati, la relativa segnalazione grafica o verbale che risulti incompleta nel passaporto per equide deve essere completata, entro 30 giorni dall importazione, da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario di cui al capoverso 1 e notificata al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre ). Art. 15c Passaporto per equide 1 Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto per equide dev essere rilasciato entro il 31 dicembre dell anno successivo. 2 L equide dev essere riconosciuto prima del rilascio del passaporto secondo l articolo 15b e identificato mediante microchip secondo l articolo 15a. 3 Il passaporto per equide è rilasciato da servizi riconosciuti dall Ufficio federale dell agricoltura. 4 Sino al rilascio del passaporto, l attestato di registrazione di cui all articolo 12b capoverso 2 dell ordinanza BDTA del 23 novembre vale quale documento di identificazione. 5 Al proprietario spetta la conservazione del passaporto per equide. Quest ultimo dev essere conservato presso l animale. 3 Abbreviazione per «International Organisation for Standardisation», in italiano: «Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione», lista delle norme ISO 4 RS RS RS
3 6 In caso di cambiamento dell azienda detentrice dell animale e di macellazione, il passaporto per equide o l attestato di registrazione di cui all articolo 12b capoverso 2 dell ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 deve essere trasmesso con l equide. 7 In caso di macellazione, morte ed eutanasia, l azienda di macellazione o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l annullamento. 8 All atto dell importazione di un animale dev essere disponibile un passaporto per equide. Quest ultimo dev essere verificato entro 30 giorni da un servizio che rilascia i passaporti per equidi quanto alla sua completezza e alla sua corretta registrazione nella banca dati sul traffico di animali. Art. 15d Contenuto del passaporto per equide 1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni: a. il nome e l indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari; b. il numero d identificazione conformemente alle direttive dell Universal Equine Life Number (UELN) 7, codice a barre incluso; c. il riconoscimento con la segnalazione grafica e verbale; d. i seguenti dati relativi all animale: 1. nome dell animale, 2. numero d identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponibile, 3. data e luogo di nascita dell animale, 4. sesso dell animale, 5. nomi sportivi o d uso dell animale, se disponibili, 6. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto); e. il numero di microchip; f. lo scopo d utilizzazione ai sensi dell articolo 3 dell ordinanza del 18 agosto sui medicamenti veterinari; g. una sezione per l adempimento dell obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all articolo 23 dell ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all articolo 24 dell ordinanza del 23 novembre concernente la macellazione e il controllo delle carni; h. il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784; 7 Direttive dell Universal Equine Life Number: 8 RS RS
4 i. la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato. 2 Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati: a. la prova del controllo d identità dell equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto; b. la prova della vaccinazione per «Solo influenza equina» o «Influenza equina con uso di vaccini combinati»; c. la prova della vaccinazione di malattie diverse dall influenza equina; d. la prova di controlli sanitari dell equide mediante esami di laboratorio. Art. 15e Obblighi di notifica 1 Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre ) i seguenti eventi entro i seguenti termini: a. la nascita di un equide: entro 30 giorni; b. la morte o l eutanasia di un equide: entro 30 giorni; c. l importazione di un equide: entro 30 giorni; d. l esportazione di un equide: entro 30 giorni; e. il cambiamento dello scopo d utilizzazione da animale da reddito ad animale domestico: entro tre giorni; f. il cambiamento del proprietario di un equide: entro 30 giorni; g. lo spostamento di un animale in un altra azienda detentrice di animali: entro 30 giorni; h. la castrazione di uno stallone: entro 30 giorni. 2 Non dev essere effettuata alcuna notifica se: a. l animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni; b. l animale esportato rimane all estero meno di 30 giorni; c. l animale spostato in un altra azienda detentrice vi rimane meno di 30 giorni. 3 L azienda di macellazione deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre 2005) la macellazione di un equide entro tre giorni. 4 La persona di cui all articolo 15a capoverso 2, che identifica un equide, deve notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all atto dell identificazione di cui all allegato numero 3 lettera k dell ordinanza BDTA del 23 novembre RS
5 5 L incaricato del riconoscimento o il veterinario che effettua il riconoscimento di un equide o completa la segnalazione grafica o verbale nel passaporto di un equide importato deve notificare entro 30 giorni i dati rilevati all atto del riconoscimento di cui all allegato numero 3 lettera l dell ordinanza BDTA del 23 novembre Art. 16 cpv. 2 2 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO e e contenere un codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte inoltre salve le disposizioni dell ordinanza del 14 giugno sugli impianti di telecomunicazione concernenti l offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione. Art. 315g Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio Gli equidi nati prima del 1 gennaio 2011 non devono essere identificati mediante microchip. 2 Per gli equidi nati prima del 1 gennaio 2011 e ancora sprovvisti di relativo passaporto, il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre II Modifica del diritto vigente L ordinanza del 14 novembre sull allevamento di animali è modificata come segue: Art. 19 Esigenza del certificato di ascendenza e genealogico Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza e genealogico al momento dell immissione in commercio. 11 Abbreviazione per «International Organisation for Standardisation», in italiano «Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione», lista delle norme ISO. 12 RS RS
6 Art. 20a Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento della specie equina Il certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all articolo 15d dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie, esso deve contenere i seguenti dati: a. nome e indirizzo dell organo competente per la tenuta del libro genealogico d origine al momento del rilascio del passaporto; b. nome e indirizzo dell allevatore; c. numero d identificazione (UELN, Universal Equiden Life Number) del padre, se disponibile; d. razza dell animale; e. categoria del registro d allevamento, se disponibile; f. albero genealogico; g. eventuale verifica dell attestato d origine, se disponibile; h. metodo alternativo d identificazione; i. risultati degli esami funzionali. III La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 14 RS
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 2005 1 concernente la banca
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404.1 del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 concernente la banca dati sul traffico
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 11 giugno 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso
DettagliVersione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 16 settembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata
DettagliOrdinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) 916.404.2 del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15b della legge del 1 luglio 1966 1
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 giugno 99 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 1 giugno 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 giugno 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliOrdinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) Modifica del 6 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 14 gennaio 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 4 lett. b, d e g Abrogate
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:
DettagliTenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Tenuta del registro delle
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2012 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:
DettagliModifica del PROGETTO del Art. 3 lett. g bis Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: g bis. la diarrea virale bovina;
(OFE) Modifica del PROGETTO del 20.11.06 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. lett. g bis Sono considerate epizoozie da
DettagliConsultazione. 12 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 12.1 Situazione iniziale
Consultazione 12 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 12.1 Situazione iniziale Fino all'aggiornamento del 13 gennaio 2017 i risultati della classificazione della
DettagliREGISTRO DI STALLA PER EQUIDI
REGISTRO DI STALLA PER EQUIDI (cavallo, asino, mulo, bardotto e altri equini) CODICE AZIENDALE IT _ BZ _ PROPRIETARIO CODICE FISCALE Guida alla compilazione: La tenuta del registro di carico e scarico
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 19 agosto 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliBanca dati sul traffico di animali. Ovini e caprini Stato: marzo 2019
Banca dati sul traffico di animali Ovini e caprini Stato: marzo 2019 1 Perché introdurla Migliore rintracciabilità per ovini e caprini Presupposto per una lotta efficacie alle epizoozie Presupposto per
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 12 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 3 lett. g bis Sono
DettagliRegistrazione passo per passo
1/7 Registrazione passo per passo 1. Registrazione sul portale agricolo Agate Inserire nella barra del browser l'indirizzo www.agate.ch. Si apre la pagina iniziale del portale Agate. Cliccare in alto a
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
Dettaglidel 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFI concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI) del 18 novembre 2015 (Stato
Dettaglidel 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)
Ordinanza del DFI concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI) del 18 novembre 2015 (Stato
DettagliModifica del Progetto (agosto 2010) In tutta l ordinanza il termine «zanzare» è sostituito con il termine «insetti vettori».
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del Progetto (agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di termini
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 16 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 2 lett. i Sono considerate
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l entrata in vigore della nuova legge sull agricoltura
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l entrata in vigore della nuova legge del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati
DettagliOrdinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori
Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) del 3 settembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 104a capoversi 6 e 7 e
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
Dettaglidel 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) 916.310 del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146 e 177 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del... Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 64f della legge del
DettagliOrdinanza sul controllo del latte
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli
DettagliWolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. - FulShow - Azienda U.S.L. Modena
Pagina 1 di 5 D.M. 10-10-1994 Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1994, n. 299, S.O. D.M. 10 ottobre 1994
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) del 31 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 144 capoverso 2, 146 e 177 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura, ordina:
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente
DettagliCommento relativo alla modifica dell ordinanza sulle epizoozie
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Commento relativo alla modifica dell ordinanza sulle epizoozie I. Situazione iniziale Tutti i cani
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 1 maggio 2009 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina: I L ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 1 sull agricoltura biologica è modificata
DettagliOrdinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria (Ordinanza
DettagliOrdinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori
Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) 741.56 del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo
Dettaglidel 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2010)
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) 916.310 del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146 e 177 della legge federale
DettagliOrdinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali
Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) 916.443.106 del 16 maggio 2007 (Stato 1 maggio 2009) Il Dipartimento federale
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali
Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) del 16 maggio 2007 (Stato 1 ottobre 2008) Il Dipartimento federale dell economia,
DettagliOrdinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali
Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) Modifica del 6 agosto 2008 L'Ufficio federale di veterinaria ordina: I L allegato
Dettaglidel 31 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) 916.310 del 31 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali. (OAlle) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2012 (Stato 1 luglio 2014)
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) 916.310 del 31 ottobre 2012 (Stato 1 luglio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge
DettagliOrdinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell Unione europea
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell Unione europea del 18 dicembre 2017 L Ufficio federale della sicurezza
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29
DettagliLegge federale sul numero d identificazione delle imprese
Legge federale sul numero d identificazione delle imprese (LIDI) del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 65 capoverso 2,
DettagliOrdinanza sulle epizoozie (OFE)
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del (Progetto) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 995 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 20 capoverso
DettagliOrdinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali
Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) Modifica del 16 novembre 2012 L Ufficio federale di veterinaria, visto l articolo
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29 aprile 1998 1
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente l allevamento di animali
Ordinanza concernente l allevamento di animali del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 24 capoverso 1, 144 capoverso 2, 145 capoverso 2, 146 e 177 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza concernente l allevamento di animali
Ordinanza concernente l allevamento di animali 916.310 del 7 dicembre 1998 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 24 capoverso 1, 144 capoverso 2, 145 capoverso
DettagliWolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. - FulShow - Azienda U.S.L. Modena
Pagina 1 di 5 Dec. 20-10-1993 n. 93/623/CEE Decisione della Commissione che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati. Pubblicata nella G.U.C.E. 3 dicembre
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari del 16 dicembre 2016 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell
DettagliLegge sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)
DettagliOrdinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori
Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) 741.56 del 3 settembre 2003 (Stato 5 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliAnagrafe degli Equidi
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco
DettagliOrdinanza concernente la produzione primaria
Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari;
DettagliOrdinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno
Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 11 della legge federale del 5 ottobre 1990 1 sull informazione dei consumatori
DettagliOrdinanza concernente il sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del 31 ottobre 2018 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64f della
DettagliDirettive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli del 24 maggio 2006 (rev. giugno 2008) L Ufficio federale di veterinaria
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 20 giugno 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di espressioni
Dettaglidel 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) 916.310 del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146 e 177 della legge federale
DettagliOrdinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali
Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) del 16 maggio 2007 (Stato 20 novembre 2009) Il Dipartimento federale dell economia,
DettagliOrdinanza concernente il sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64f della legge del 15 dicembre
DettagliNote esplicative concernenti la modifica dell ordinanza sulle epizoozie
Note esplicative concernenti la modifica dell ordinanza sulle epizoozie I In generale Nel caso di diverse epizoozie la situazione epizootica e i rischi sono cambiati, per cui si rende necessario l adeguamento
DettagliOGGETTO: ANAGRAFE DEGLI EQUIDI ATTIVAZIONE UFFICIO PERIFERICO
Prot. 1936 Del 31/10/2007 AI SOCI DELL A.P.A. ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA ALLE A.S.L. ENTI VARIE OGGETTO: ANAGRAFE DEGLI EQUIDI ATTIVAZIONE UFFICIO PERIFERICO A seguito della L. 200/03 e del D.M.
DettagliOrdinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) Modifica del 5 aprile 2017
DettagliOrdinanza sui medicamenti per uso veterinario
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) Modifica del... Avamprogetto dicembre 2014 ll Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 agosto
Dettagli