IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102, IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale ; VISTO in particolare l articolo 21, comma 1, lettere a) e b), recante Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati ; VISTO l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; VISTI gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; CONSIDERATI gli Orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014/C 204/01); VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; ACQUISITA l intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il ; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ; SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. EMANA il seguente decreto legislativo: 1

2 ART. 1 (Modifiche all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti a) al comma 1, dopo le parole: eventi eccezionali, sono inserite le seguenti: o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti, ; b) al comma 2, le parole: sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali, sono sostituite dalle seguenti: sono considerati calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti, ; c) al comma 3, lettera a), dopo le parole contratti assicurativi, sono inserite le seguenti:, prioritariamente finalizzate all individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio ; d) al comma 3, lettera b), le parole Piano assicurativo agricolo annuale, sono sostituite dalle seguenti: Piano di gestione dei rischi in agricoltura. ART. 2 (Modifiche all articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti a) alla rubrica, dopo le parole Polizze assicurative sono aggiunte le seguenti: e fondi di mutualizzazione ; b) al comma 1, dopo la parola: finalità sono inserite le seguenti: e per gli eventi ; dopo le parole: sui premi assicurativi sono inserite le seguenti: e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione ; dopo le parole: in conformità sono inserite le seguenti: alla normativa unionale ed ; c) il comma 2 è soppresso; d) il comma 3 è soppresso; e) il comma 4 è soppresso; f) il comma 5-bis è soppresso. 2. Dopo l articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è inserito il seguente: ART. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali) 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali: a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato; b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici. 2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n

3 ART. 3 (Modifiche all articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti a) alla rubrica, le parole: Piano assicurativo agricolo annuale sono sostituite dalle seguenti: Piano di gestione dei rischi in agricoltura ; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato «Piano», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. ; c) al comma 2, le parole: Piano assicurativo sono sostituite dalla seguente: Piano ; dopo la parola elaborato è aggiunta la seguente anche ; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: g-bis) un rappresentante dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); g-ter) un rappresentante dell Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS). ; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica di cui al comma 2 non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell articolo 2-bis, nonché i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per: 1) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi; 2) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 3) eventi coperti, garanzia; 4) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. ; f) al comma 5-bis, le parole: piano assicurativo sono sostituite dalla seguente: Piano. ART. 4 (Modifiche all articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti a) ai commi 2 e 3, la locuzione: di cui all articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 è sostituita, ovunque ricorrente, dalla 3

4 seguente: di cui all articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: all assicurazione agevolata sono inserite le seguenti: o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione ; c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 4-bis. Sono altresì esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese; b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. ; 4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata: a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali; b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti. 4- quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all 80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.. 4

5 ART. 5 (Modifiche all articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l ultimo periodo è soppresso. ART. 6 (Modifiche all articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. L articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente: Art. 9 (Cumulo) 1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. 2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.. ART. 7 (Modifiche all articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole:, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell albo pretorio dei comuni interessati sono sostituite dalle seguenti: e 8, sono pubblicati sui siti internet delle regioni interessate. ART. 8 (Modifiche all articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5 è soppresso. ART. 9 (Modifiche all articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti a) al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole:, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ; b) al comma 3, la lettera c), è soppressa; 5

6 c) al comma 4, le parole:, c) sono soppresse e la parola: comma 1 è sostituita dalla seguente: comma 3. ART. 10 (Modifiche all articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti a) il comma 2 è soppresso; b) il comma 2-bis è soppresso. ART. 11 (Modifiche all articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) 1. All articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti a) il comma 1 è soppresso; b) al comma 2 le parole: Ministero dell economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ; ART. 12 (Disposizioni transitorie) 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conto corrente di tesoreria n , intestato a M.A.F. Fondo di solidarietà nazionale viene chiuso, con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. 6

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